1 ASPETTI SANZIONATORI DEL DIRITTO ALIMENTARE Avv to
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1 ASPETTI SANZIONATORI DEL DIRITTO ALIMENTARE Avv. to Massimiliano Sfolcini
ALIMENTO Art. 2 Reg. CE 178/2002 « Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani… comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi altra sostanza compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. »
TRE DIFFERENTI LIVELLI DI TUTELA (PENALE) DEGLI ALIMENTI LA PROTEZIONE DEL SISTEMA ALIMENTARE ITALIANO Introduzione Avv. to Massimiliano Sfolcini 24/11/2020
A) 1 LIVELLO: I DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE I REATI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE PERICOLO CONCRETO PER LA SALUTE PUBBLICA Avvelenamento di acque e sostanze alimentari (art. 439 c. p. ); Adulterazione e contraffazione (art. 440 c. p. ); Commercio di sostanze contraffatte e adulterate (art. 442 c. p. ) Commercio di sostanza alimentari nocive (art 444 c. p. ); Realizzazione colposa dei suddetti (452 c. p. ).
B) I REATI CONTRO LE FRODI COMMERCIALI. frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c. p. ); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c. p. anche responsabilità dell’Ente 231/2001), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c. p. ); contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517 quater c. p. anche responsabilità dell’Ente 231/2001).
2° LIVELLO: LE CONTRAVVENZIONI EXTRA CODICE LEGGE 283/1962 artt. 5, 6 e 12 (uniche ipotesi di reato contravvenzionali superstiti dopo la depenalizzazione del 1999) PERICOLO ASTRATTO PER LA SALUTE. RISCHIO PER LA SALUTE IN UN’OTTICA ANTICIPATA.
3° LIVELLO: GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI (PROVENIENTI DA DEPENALIZZAZIONE E NON). Il D. Lgs. 507/1999 ha depenalizzato una moltitudine di fattispecie di “condotte alimentari” (ben 38) che, attualmente, comportano una responsabilità per illecito amministrativo e mantengono una loro imprescindibile funzione di eterointegrazione delle norme penali.
ASPETTI SANZIONATORI DEL DIRITTO ALIMENTARE PRIMA PARTE SANZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA 8 Nozioni generali Avv. to Massimiliano Sfolcini
9 LA NORMATIVA DI SETTORE? Se vuoi rendere una materia indisciplinabile devi inondarla di leggi: - Normative sovranazionali (PACCHETTO IGIENE); - Normative nazionali di recepimento e sanzionatorie; - Normative regionali di primo grado (leggi regionali) e di grado subordinato (DPGR; D. D. ); Avv. to Massimiliano Sfolcini
ESEMPIO PRATICO OGGETTO: SISTEMA HACCP 10 REGOLAMENTO (CE) 852/2004 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari) D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007 NR. 193 In materia di sicurezza alimentare e applicazione regolamenti comunitari di settore (LA CUI DISCIPLINA SANZIONATORIA RAPPRESENTA UN AUTENTICO ROMPICAPO) D. D. REGIONE PIEMONTE 15/10/2012 NR. 692 (SEMPLIFICAZIONE PER LE MICROIMPRESE) Avv. to Massimiliano Sfolcini
11 D. Lgs. 193/2007 STRALCIO ART. 6 (SANZIONI) 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3. 000; Avv. to Massimiliano Sfolcini
12 6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1. 000 a euro 6. 000; 7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1. 000 a euro 6. 000; 8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1. 000 a euro 6. 000. Avv. to Massimiliano Sfolcini
13 Avv. to Massimiliano Sfolcini
14 … ALTRO ESEMPIO PRATICO OGGETTO: REQUISITI IGIENICO SANITARI REGOLAMENTO (CE) 852/2004 D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007 NR. 193 D. P. G. R. PIEMONTE 2008 2/R Avv. to Massimiliano Sfolcini
15 IL BUFFET Allegato A art. 3 D. P. G. R. 2008 2/R « TUTTI GLI ALIMENTI ESPOSTI E NON CONFEZIONATI (PASTICCERIA, DOLCIUMI, PANINI, TRAMEZZINI ECC. , NONCHE’ ALTRI PRODOTTI VENDUTI NON CONFEZIONATI), DEVONO ESSERE PROTETTI DAL CONTATTO CON IL PUBBLICO, DALLA POLVERE E DAGLI INSETTI, CONSERVATI A SECONDA DEL TIPO DI ALIMENTO IN CONTENITORI O VETRINE REFRIGERATE CON TERMOMETRO A LETTURA ESTERNA, O FACILMENTE ACCESSIBILE DALL’ESTERNO. » Avv. to Massimiliano Sfolcini
16 IL BUFFET Allegato A art. 3 D. P. G. R. 2008 2/R « IN BASE ALLA CAPACITA’ PRODUTTIVA E DI SERVIZIO DELL’ESERCIZIO PUBBLICO, L’ESPOSIZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE DI ALIMENTI A LIBERO SERVIZIO E’ CONSENTITA PER TEMPI E QUANTITA’ LIMITATI, NEL RISPETTO DELLA CORRETTA PRASSI IGIENICOSANITARIA. » Avv. to Massimiliano Sfolcini
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RIMEDI 20 COME SI ORIENTA L’AVVOCATO? E, PRIMA, COME PUO’ ORIENTARSI L’O. S. A? Avv. to Massimiliano Sfolcini
21 IL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO IN AMBITO ALIMENTARE (IGIENICO SANITARIO) L. 24/11/1981 NR. 689 (ARTT. 18 E SS. ) Avv. to Massimiliano Sfolcini
SEGNALO SOLO ALCUNE CRITICITA’ PROCEDURALI: 22 I) I) II) SCRITTI DIFENSIVI (PROCEDURA AMMINISTRATIVA) VIA PEC NEI 30 GG. DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (ESTIZIONE DELL’OBBLIGO DI PAGARE SE NOTIFICATO OLTRE IL 90° GIORNO). II) INVIO COPIA ALL’ENTE ACCERTATORE; III) MOTIVI DI MERITO E GIURIDICI VALIDI; IV) RICHIEDERE L’AUDIZIONE! V) ORDINANZA INGIUNZIONE / ARCHIVIAZIONE (ILLECITO PRESCRITTO DECORSI 5 ANNI DALL’ACCERTAMENTO art. 28 689/1981). RICORSO GIUDIZIARIO AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE 30 GG DALLA NOTIFICA DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE. COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE ORDINARIO (COMPETENTE PER TERRITORIO art. 22 bis lettera e) L. 689/1981) III) RITO SEMPLIFICATO Avv. to Massimiliano Sfolcini
VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO 23 Non pago nei 60 giorni e non invio scritti difensivi PAGO L’IMPORTO nei 60 gg in MISURA RIDOTTA (art. 16 689/1981) Doppio del MINIMO o 1/3 MASSIMO PROCEDIMENTO ESTINTO PAGO ENTRO 30 GG DALLA NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE NON PAGO ENTRO 30 GG. DALLA NOTIFICA NON pago e invio scritti difensivi entro 30 gg (ASL AL) Art. 18 689/1981 SE RITIENE MOTIVI INFONDATI ENTRO 30 gg RICORSO IN OPPPOSIZONE TRIBUNALE (Art. 22 e ss. 689/1981) RUOLO ESATTORIALE SE RITIENE MOTIVI FONDATI ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
RICORSO IN TRIBUNALE Art. 23 689/1981 24 ACCOGLIE IL RICORSO ORDINANZA INGIUNZIONE ANNULLATA RIGETTA IN TUTTO O IN PARTE IL RICORSO (QUESTIONE SOCCOMBENZA) PAGAMENTO PROCEDIMENTO ESTINTO Avv. to Massimiliano Sfolcini MANCATO PAGAMENTO
25 L’IMPORTANZA DEGLI SCRITTI DIFENSIVI… RIVOLGERSI ALL’AUTORITA’ SOVRAORDINATA GERARCHICAMENTE ALL’ENTE ACCERTATORE, PUO’ PRESENTARE MOLTEPLICI VANTAGGI: LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DELLA SANZIONE COMMINATA ED EVENTUALE RATEAZIONE; OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PERIODI, A VOLTE, MOLTO SIGNIFICATIVI. SI OTTENGONO AUDIZIONI PERSONALI ANCHE A DISTANZA DI 2/3 ANNI. LA POSSIBILITA’ CHE LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO POSSANO, NEL FRATTEMPO, TROVARE CORREZIONI O MODIFICHE FAVOREVOLI AL TRASGRESSORE. Avv. to Massimiliano Sfolcini
26 … E DELL’EVENTUALE RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA INGIUNZIONE RIVOLGERSI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, INVECE, DEVE ESSERE UNA SCELTA OCULATA BASATA SULLE RAGIONI EFFETTIVE DEL TRASGRESSORE E SULLA PROBABILITA’ DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, POICHE’ (OVVIAMENTE) SPESE DI GIUSTIZIA E SOCCOMBENZA LEGALE POSSONO DETERMINARE GRAVI CONSEGUENZE ECONOMICHE PER IL NOSTRO ASSISTITO… Avv. to Massimiliano Sfolcini
27 Ambiti sanzionatori Requisiti strutturali (locali attrezzature) Reg. CE 852/2004; Requisiti burocratici (igienico alimentari SCIA) e documentali (HACCP) Reg. CE 852/2004 – D. Lgs. 193/2007; Corrette prassi igieniche (formazione del personale es: copricapocopriveste) Reg. CE 178/2002 e 852/2004; Allergeni ed etichettatura alimentare (Reg. UE 1169/2011 – D. Lgs. 231/2017); Rintracciabilità alimentare (Reg. CE 178/2002 – D. Lgs. 190/2006); M. O. C. A. (Reg. CE 1935/2004 – D. Lgs. 29/2017 ); Avv. to Massimiliano Sfolcini
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