FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto Sono

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FONTI DEL DIRITTO

FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto • Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati

Le fonti del diritto • Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

TIPI • Le fonti di produzione producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme

TIPI • Le fonti di produzione producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche • Le Fonti di cognizione sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto

Fonti di produzione si distinguono in: • Fonti-atto: Documenti scritti • Fonti-fatto: Fatti, comportamenti

Fonti di produzione si distinguono in: • Fonti-atto: Documenti scritti • Fonti-fatto: Fatti, comportamenti (es. consuetudine)

Fonti di produzione si distinguono in: • FONTI INTERNE Emanate dagli organi dello Stato

Fonti di produzione si distinguono in: • FONTI INTERNE Emanate dagli organi dello Stato Italiano • FONTI ESTERNE Emanate da organi esterni allo Stato, dall’Unione Europea

LE FONTI CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI MODERNI È LA PLURALITÁ DELLE FONTI

LE FONTI CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI MODERNI È LA PLURALITÁ DELLE FONTI

Struttura di una fonte • Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI.

Struttura di una fonte • Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI. • Ogni Articolo è composto da COMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.

Per orientarsi esiste un PRINCIPIO GERARCHICO • Le fonti di grado superiore non possono

Per orientarsi esiste un PRINCIPIO GERARCHICO • Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore • Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore • Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

LA SCALA GERARCHICA 1. Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie,

LA SCALA GERARCHICA 1. Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo 5. Consuetudini/Usi

LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONE

LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONE

LA COSTITUZIONE ITALIANA • E’ la legge fondamentale dello Stato • Entrata in vigore

LA COSTITUZIONE ITALIANA • E’ la legge fondamentale dello Stato • Entrata in vigore il 1 gennaio 1948 • Emanata dall’Assemblea Costituente • Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali

Struttura della Costituzione • E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti: •

Struttura della Costituzione • E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti: • Artt. 1 -12 Principi fondamentali • Artt. 12 -54 parte prima: diritti e doveri dei cittadini • Artt. 55 -139 parte seconda: ordinamento della Repubblica

LE LEGGI COSTITUZIONALI • Emanate dal Parlamento • Possono modificare o integrare il testo

LE LEGGI COSTITUZIONALI • Emanate dal Parlamento • Possono modificare o integrare il testo della Costituzione • Richiedono un procedimento lungo e complesso (art. 138 cost. )

REGOLAMENTI COMUNITARI • Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea • Sono obbligatori in

REGOLAMENTI COMUNITARI • Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea • Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati) • Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U. E.

LEGGI ORDINARIE • Emanate dal Parlamento • Possono riguardare solo le materie indicate nella

LEGGI ORDINARIE • Emanate dal Parlamento • Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione • Procedimento per l’approvazione: “iter legis”

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE 1. Fase Ø Iniziativa 2. Fase Ø Discussione e

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE 1. Fase Ø Iniziativa 2. Fase Ø Discussione e Approvazione 3. Fase Ø Promulgazione 4. Fase Ø Pubblicazione 5. Fase Ø Entrata in vigore

1. FASE DELL’INIZIATIVA Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere

1. FASE DELL’INIZIATIVA Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del Parlamento Possono presentarla: • Il Governo • Ogni singolo parlamentare • Popolo (raccogliendo 50. 000 firme) • Consigli Regionali • C. N. E. L.

2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONE • Il progetto viene discusso e approvato identico

2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONE • Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente

3. PROMULGAZIONE • Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica • Attesta che

3. PROMULGAZIONE • Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica • Attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto

4. PUBBLICAZIONE • La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

4. PUBBLICAZIONE • La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

5. Entrata in vigore • La legge di regola entra in vigore 15 giorni

5. Entrata in vigore • La legge di regola entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. • La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari. • La vacatio legis è il periodo di tempo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge. • Una volta entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari.

LEGGI REGIONALI • Emanate dal Consiglio Regionale • Possono riguardare tutte le materie tranne

LEGGI REGIONALI • Emanate dal Consiglio Regionale • Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento • Valgono solo sul territorio della Regione

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE • DECRETI LEGISLATIVI

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE • DECRETI LEGISLATIVI

DECRETO LEGGE Emanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi straordinari di

DECRETO LEGGE Emanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza» • Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale • Entra in vigore immediatamente • Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento • Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito

DECRETO LEGISLATIVO • Emanato dal Governo Il procedimento si articola in due fasi nettamente

DECRETO LEGISLATIVO • Emanato dal Governo Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte: a) emanazione di una legge-delega da parte delle due Camere del Parlamento b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo

a) Legge- delega Il Parlamento emana una legge delega La legge delega indica: –

a) Legge- delega Il Parlamento emana una legge delega La legge delega indica: – oggetto – principi e criteri direttivi – tempi del futuro decreto legislativo

b)Decreto legislativo del Governo • Sulla base della legge delega il Governo emana il

b)Decreto legislativo del Governo • Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto • Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

REGOLAMENTI del Governo Regolamenti di esecuzione • Norme che assicurano l’operatività della legge Regolamenti

REGOLAMENTI del Governo Regolamenti di esecuzione • Norme che assicurano l’operatività della legge Regolamenti indipendenti • Sono adottati nelle materie ancora non disciplinate da leggi

CONSUETUDINE • Fonte non scritta Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre:

CONSUETUDINE • Fonte non scritta Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre: • Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale) • E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico)

COME SI INDIVIDUANO LE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: • Cost.

COME SI INDIVIDUANO LE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: • Cost. = Costituzione • L. cost = legge costituzionale • Reg. com. = regolamento comunitario • L. = legge ordinaria • L. reg. = L. reg legge regionale • D. l. = decreto legge • D. lgs. = decreto legislativo • D. p. r. = regolamento

Perdita dell’efficacia L’eliminazione o la cancellazione di una norma giuridica può avvenire mediante: •

Perdita dell’efficacia L’eliminazione o la cancellazione di una norma giuridica può avvenire mediante: • Abrogazione • Annullamento

Abrogazione • L’ Abrogazione è la cessazione dell'efficacia di una norma per effetto di

Abrogazione • L’ Abrogazione è la cessazione dell'efficacia di una norma per effetto di una fonte successiva di grado uguale o più elevato. L'abrogazione può essere: • ESPRESSA quando viene indicato esplicitamente quali fonti sono abrogate • TACITA quando la nuova fonte è incompatibile con la precedente.

Referendum abrogativo • L’abrogazione può avvenire anche con un referendum abrogativo. • Si tratta

Referendum abrogativo • L’abrogazione può avvenire anche con un referendum abrogativo. • Si tratta di uno strumento di democrazia diretta: i cittadini votano se vogliono eliminare una legge, un decreto o parte di essi.

Annullamento • Consiste nella dichiarazione da parte di Tribunale della invalidità di una norma

Annullamento • Consiste nella dichiarazione da parte di Tribunale della invalidità di una norma giuridica che contrasti con una fonte di grado superiore. • La Corte Costituzionale può dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi ordinarie o dei decreti e annullarli. • Il giudice amministrativo può annullare i regolamenti illegittimi che contrastino con le leggi.