Gianni Capuzzi LuissCuido Carli I prodotti di qualit

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Gianni Capuzzi Luiss-Cuido Carli I prodotti di qualità Sono: • Prodotti dotati di caratteristiche

Gianni Capuzzi Luiss-Cuido Carli I prodotti di qualità Sono: • Prodotti dotati di caratteristiche particolari • Prodotti ottenuti con procedimenti specifici • Prodotti aventi un’origine determinata 1

Normativa di riferimento per prodotti ad indicazione geografica DOP - IGP • Reg. CE

Normativa di riferimento per prodotti ad indicazione geografica DOP - IGP • Reg. CE n. 510/2006 • Reg. CE 1898/2006 modalità di applicazione del Reg. 510/2006 • Decreto 21 maggio 2007 Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP 2

Normativa di riferimento per prodotti ad indicazione geografica STG • Reg. CE n. 509/2006

Normativa di riferimento per prodotti ad indicazione geografica STG • Reg. CE n. 509/2006 • Reg. CE n. 1216/2007 modalità di applicazione del Reg. 509/2006 3

DOP - IGP I prodotti registrati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 510/2006 afferiscono

DOP - IGP I prodotti registrati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 510/2006 afferiscono a due categorie: • “Denominazione di origine protetta” DOP • Il nome di una Regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare un prodotto alimentare originario di tale luogo • le cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani • la cui produzione, trasformazione ed elaborazioni avvengono nell’area geografica delimitata; • “Indicazione geografica protetta” IGP • Il nome di una Regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare un prodotto alimentare originario di tale luogo • del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possano essere attribuite all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata. 4

In sostanza, la DOP si applica a produzioni il cui intero ciclo produttivo dalla

In sostanza, la DOP si applica a produzioni il cui intero ciclo produttivo dalla materia prima al prodotto finito viene svolto all’interno di un’aerea geografica ben delimitata, e quindi, non è riproducibile al di fuori di quest’area. 5

Nella IGP, una sola fase del processo di filiera deve avvenire all’interno del luogo

Nella IGP, una sola fase del processo di filiera deve avvenire all’interno del luogo indicato dal disciplinare. 6

Obiettivi • Sviluppo delle produzioni locali per consentire la diversificazione delle produzioni agricole ed

Obiettivi • Sviluppo delle produzioni locali per consentire la diversificazione delle produzioni agricole ed indurre lo sviluppo delle zone rurali; • Sostegno alle iniziative commerciali dei produttori; • Protezione dei consumatori in quanto dispongono di informazioni chiare e sintetiche forniscono esattamente l’origine del prodotto. 7

in Italia 223 DOP E IGP (vedi elenco al 12 marzo 2011) 8

in Italia 223 DOP E IGP (vedi elenco al 12 marzo 2011) 8

Reg. CE n. 509/2006 Specialità tradizionale garantita – STG Riguarda i beni agricoli ed

Reg. CE n. 509/2006 Specialità tradizionale garantita – STG Riguarda i beni agricoli ed alimentari che possiedono caratteristiche di “specificità” non dovuta a legami con determinate aree geografiche ma dovuta al fatto di avere utilizzato materie prime tradizionali, o avere composizione o subito un metodo di produzione tradizionale 9

15 Denominazioni registrate ai sensi del Reg (CE) 509/2006 di cui in Italia 2

15 Denominazioni registrate ai sensi del Reg (CE) 509/2006 di cui in Italia 2 “Mozzarella” “Pizza Napoletana” 10

FASI DEL RICONOSCIMENTO LIVELLO NAZIONALE DOP - IGP LIVELLO COMUNITARIO 11

FASI DEL RICONOSCIMENTO LIVELLO NAZIONALE DOP - IGP LIVELLO COMUNITARIO 11

Procedura a livello nazionale D. M. 21 maggio 2007 Domanda di riconoscimento Il soggetto

Procedura a livello nazionale D. M. 21 maggio 2007 Domanda di riconoscimento Il soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 è l’Associazione costituita dall’insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP 12

L’Associazione deve: • Essere costituita ai sensi della legge • Avere tra gli scopi

L’Associazione deve: • Essere costituita ai sensi della legge • Avere tra gli scopi la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda per la registrazione a DOP o IGP • Essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione • Contenere nell’atto costitutivo o nello statuto che l’associazione non potrà essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita 13

Documentazione da presentare • L’istanza in regola con le norme sul bollo, firmata dal

Documentazione da presentare • L’istanza in regola con le norme sul bollo, firmata dal legale rappresentante deve essere trasmessa al Ministero e alla Regione insieme al progetto di documento unico. 14

La documentazione deve contenere • Atto costitutivo e, ove presente, statuto; • Delibera assembleare

La documentazione deve contenere • Atto costitutivo e, ove presente, statuto; • Delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP • Disciplinare di produzione • Relazione tecnica • Relazione storica • Relazione socio-economica • Cartografia in scala • Ricevuta del versamento del contributo destinato a coprire le spese 15

Il disciplinare di produzione deve contenere: • • a) Nome del prodotto b) Descrizione

Il disciplinare di produzione deve contenere: • • a) Nome del prodotto b) Descrizione del prodotto c) Delimitazione della zona geografica d) Elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata: tradizionalità e tracciabilità e) Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto f) Legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografico g) Struttura di controllo h) Etichettatura ed eventuale identificativo 16

Relazione tecnica • Dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con territorio,

Relazione tecnica • Dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (nell’ipotesi di DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (nell’ipotesi di IGP) 17

 • Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale

• Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione 18

Relazione storica • Corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno

Relazione storica • Corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione 19

Relazione socio-economico 1. Prodotto e struttura produttiva – – Quantità prodotta attuale Potenzialità produttiva

Relazione socio-economico 1. Prodotto e struttura produttiva – – Quantità prodotta attuale Potenzialità produttiva del territorio Numero di aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali) Destinazione geografica e commerciale del prodotto (attuale e potenziale) 2. Domanda attuale relativa al prodotto e previsione di medio termine 20

1^ fase procedurale a livello nazionale 21

1^ fase procedurale a livello nazionale 21

Ricezione dell’istanza da parte della Regione • Entro 120 giorni, la regione procede: -

Ricezione dell’istanza da parte della Regione • Entro 120 giorni, la regione procede: - alla valutazione di tutta la documentazione; -alla formulazione di un parere sulla legittimità dell’associazione e sui contenuti della relazione socio-economica - alla trasmissione al Ministero della valutazione e del parere relativo ai punti sopra indicati 22

Ricezione dell’istanza da parte del Ministero • Entro 120 giorni, il Ministero accerta: -

Ricezione dell’istanza da parte del Ministero • Entro 120 giorni, il Ministero accerta: - la legittimazione del soggetto richiedente; - la completezza della documentazione, agli elementi comprovanti la produzione almeno venticinquennale del prodotto; - l’adeguatezza del disciplinare di produzione; - che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto già riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe 23

In caso di osservazioni l’Associazione entro 90 giorni deve fornire elementi di risposta Esito

In caso di osservazioni l’Associazione entro 90 giorni deve fornire elementi di risposta Esito negativo Esito positivo Chiusura procedimento II^ fase della procedura 24

II^ fase procedura Ultimate le verifiche con esito positivo, il Ministero ne dà comunicazione

II^ fase procedura Ultimate le verifiche con esito positivo, il Ministero ne dà comunicazione alla Regione ed all’associazione, trasmettendo il disciplinare di produzione nella stesura finale 25

Riunione di pubblico accertamento Il Ministero concorda con la regione e l’associazione la data,

Riunione di pubblico accertamento Il Ministero concorda con la regione e l’associazione la data, l’ora, il luogo e la sede per la riunione di pubblico accertamento. Scopo della predetta riunione è quello di permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal Regolamento (CE) 510/2006 26

Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali

Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione. 27

Dopo la riunione di pubblico accertamento, il Ministero, sulla base del progetto del documento

Dopo la riunione di pubblico accertamento, il Ministero, sulla base del progetto del documento unico inviato dall’associazione, predispone il “documento unico” e lo invia unitamente al disciplinare di produzione all’associazione che lo restituisce firmato Il Ministero successivamente provvede alla trasmissione dello stesso alla Regione 28

Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di

Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione per di permettere a tutti i soggetti interessati di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni, la richiesta di registrazione e la documentazione relativa sono notificate alla Commissione Europea. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede all’Associazione di predisporre le controdeduzioni. Entro 120 giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una riunione. Al termine della riunione il Ministero d’intesa con la Regione decide in merito alle osservazioni. 29

In caso positivo il Ministero procede alla notifica alla Commissione europea. In caso contrario

In caso positivo il Ministero procede alla notifica alla Commissione europea. In caso contrario il Ministero procede all’archiviazione della pratica, dandone comunicazione alla Regione e notificando la decisione all’Associazione. 30

La richiesta di registrazione e la documentazione relativa vengono notificate alla Commissione Europea. Il

La richiesta di registrazione e la documentazione relativa vengono notificate alla Commissione Europea. Il disciplinare di produzione nella versione trasmessa alla Commissione europea è pubblicato sul sito del Ministero, comunicato alla Regione e notificato all’Associazione 31

Protezione transitoria • Dopo la trasmissione della documentazione, l’associazione può richiedere la protezione transitoria,

Protezione transitoria • Dopo la trasmissione della documentazione, l’associazione può richiedere la protezione transitoria, esonerando il Ministero da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della richiesta di registrazione della denominazione • La protezione transitoria accordata decade qualora entro sei dalla data di pubblicazione del decreto non sia approvato il piano dei controlli 32

Iter procedurale a livello comunitario 33

Iter procedurale a livello comunitario 33

Iter procedurale a livello comunitario • Ricezione dell’istanza trasmessa dallo Stato membro • La

Iter procedurale a livello comunitario • Ricezione dell’istanza trasmessa dallo Stato membro • La Commissione esamina l’istanza entro dodici mesi • Quando la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni viene pubblicato il “documento unico” nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea • In caso contrario decide di respingere la domanda 34

Opposizione • Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

Opposizione • Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata • Se l’opposizione è ricevibile, la Commissione invita gli interessati ad avviare consultazioni • Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo 35

Iter procedurale a livello comunitario Iscrizione nel Registro delle denominazioni di origine protette e

Iter procedurale a livello comunitario Iscrizione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 36

Iter procedurale a livello comunitario Qualora non si raggiunga un accordo, La Commissione prende

Iter procedurale a livello comunitario Qualora non si raggiunga un accordo, La Commissione prende una decisione, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione 37

EFFETTI GIURIDICI DELLA REGISTRAZIONE Diritto esclusivo per i produttori all’utilizzazione della Denominazione Diritto di

EFFETTI GIURIDICI DELLA REGISTRAZIONE Diritto esclusivo per i produttori all’utilizzazione della Denominazione Diritto di proprietà intellettuale Art. 13 Reg. (CE) 510/2006 Conseguenze della registrazione di una denominazione Sono vietati Ø qualsiasi impiego commerciale, diretto o indiretto, di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione; Øqualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o “simili”; 38

Ø qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle

Ø qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché sull’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine; Ø qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. 39

La denominazione di origine, una volta riconosciuta dalla UE, diventa patrimonio della collettività, non

La denominazione di origine, una volta riconosciuta dalla UE, diventa patrimonio della collettività, non dell’Associazione, bensì di tutti quei produttori che sono in grado di produrre secondo le regole individuate nel disciplinare di produzione 40

Vantaggi • I produttori possono proteggere i loro prodotti da abusi e usurpazioni in

Vantaggi • I produttori possono proteggere i loro prodotti da abusi e usurpazioni in quanto il marchio attribuisce un diritto esclusivo di utilizzazione della denominazione di origine. Questa esclusività del diritto fornisce ai produttori un eccezionale strumento per distinguersi dai concorrenti, trovando più facilmente nuovi sbocchi di mercato, e allo stesso tempo, informando in modo efficace i consumatori. • Per i consumatori a fronte di un eventuale maggior prezzo di acquisto vengono garantiti elevati standard qualitativi ed un’informazione certa, completa e veritiera sull’origine del prodotto tale da orientare le sue scelte senza alcun rischio. 41