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CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 11 Lineamenti del processo minorile Prof. ssa Virginia Petrella

CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 11 Lineamenti del processo minorile Prof. ssa Virginia Petrella Ordinamento giudiziario A. A. 2020 -2021

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI ORIGINE E SEDI § I primi tribunali per i

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI ORIGINE E SEDI § I primi tribunali per i minorenni risalgono alla metà dell'Ottocento in alcuni Stati americani ed ai primi del Novecento in Europa (Francia, Germania, Olanda). § Con la nascita dei primi tribunali per i minorenni furono costruite le prime prigioni destinate ad accogliere appositamente ed esclusivamente i minorenni autori di fatti delittuosi. § La costruzione di carceri minorili fu dovuta al duplice intento di favorire la rieducazione del minore con un'attenta valutazione e sostegno della personalità dei giovani da parte degli educatori (presenti in tali carceri) e di evitare la deleteria promiscuità con gli adulti (essendo noto che il carcere è la scuola del crimine). § In Italia i tribunali per i minorenni furono istituiti dal r. d. 20 luglio 1934, n. 1404 Università LUMSA (convertito, con modificazioni, nella l. 27 maggio 1935, n. 885, in G. U. n. 137 del 12 giugno 1935) § L'art. 2 del cit. r. d. n. 1404 del 1934 prevede l'istituzione del tribunale per i minorenni in ogni sede di corte di appello o di sezione di corte di appello. § Il tribunale per i minorenni è tendenzialmente a base regionale, perché è istituito in ogni capoluogo di Regione ed ha giurisdizione su tutto il territorio regionale, ma in alcune Regioni (Lombardia: Milano e Brescia, Trentino: Trento e Bolzano, Campania: Napoli e Salerno, Puglia: Bari, Lecce e Taranto, Sicilia: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo, Sardegna. Cagliari e Sassari, Calabria: Catanzaro e Reggio Calabria) vi sono più Tribunali per i minorenni. Peraltro il Tribunale dei Minorenni di Torino, invece, ha competenza anche per il territorio della Valle d’Aosta. 2

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LE COMPETENZE: LA COMPETENZA PENALE § IL TRIBUNALE DEI

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LE COMPETENZE: LA COMPETENZA PENALE § IL TRIBUNALE DEI MINORENNI HA TRE COMPETENZE: PENALE, AMMINISTRATIVA E CIVILE § LA COMPETENZA PENALE § Il Tribunale per i minorenni è competente a giudicare tutti i reati (delitti e contravvenzioni) commessi da persone che, al momento del fatto, non hanno ancora compiuto i diciotto anni di età. NOTA: Delitto: reato più grave punibile solo a titolo di dolo (salvo fattispecie di responsabilità colposa o preterintenzionale o responsabilità oggettiva. Tentativo ed alcune circostanze di reato sono applicabili solo ai delitti, Solo i delitti sono punibili in Italia se compiuti fuori dal territorio nazionale. Ulteriori differenze in materia di abitualità, misure di sicurezza ed oblazione, nonché aspetti processuali) Circa il compimento o meno della maggiore età, è controverso in dottrina e giurisprudenza in base a quale criterio debba essere stabilita l'età di una persona e, in particolare, se essa debba essere calcolata in base al criterio legale (ex art. 14 comma 2 c. p. , secondo il quale dies a quo non computatur in termino) oppure in base a quello naturale (de momento in momentum). Università LUMSA Tale questione è rilevante per i reati commessi dal diciottenne nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Secondo alcuni il reato commesso dal diciottenne nel giorno del suo diciottesimo genetliaco in un'ora successiva a quella della sua nascita (ma quando non siano ancora passate 24 ore dal giorno del compleanno) deve ritenersi commesso da un minorenne, poiché sarebbe applicabile in tal caso (anche agli effetti del calcolo della maggiore età) il computo legale dei termini previsto dal cit. art. 14 c. p. , secondo il quale non si tiene conto del giorno iniziale. Secondo altri, invece, nell'ipotesi considerata il reato deve ritenersi commesso da un maggiorenne, perché in base al criterio naturale (de momento in momentum) chi compie un reato nel giorno del suo diciottesimo compleanno ma in un'ora successiva a quella della sua nascita è già maggiorenne (e quindi il giudice competente per materia a giudicarlo non è il Tribunale per i minorenni, ma il giudice ordinario) 3

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA PENALE § È noto che, in base

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA PENALE § È noto che, in base all'art. 9 comma 2 r. d. n. 1404 del 1934 la competenza a giudicare i minorenni spettava al tribunale ordinario quando i minorenni erano coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato; ma tale norma è stata abrogata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 15 luglio 1983, n. 222 e poi sostituita dall'art. 3 d. P. R. n. 448 del 1988 (c. d. processo penale minorile), che al primo comma dispone: «Il Tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto» . È importante sottolineare che l'art. 8 d. P. R. n. 448 del 1988 sancisce espressamente: «Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici» . A proposito della presunzione della minore età, qualche pronuncia rimasta isolata ha affermato che la presunzione di minore età prevista dall'art. 8 comma 2 d. P. R. 22 settembre 1988, n. 488 opera solo quando il dubbio riguardi il compimento o meno di 18 anni da parte dell'imputato e non pure quando, anche dopo l'espletamento della perizia, permanga l'incertezza che il minore non sia imputabile. . Qualora, anche dopo la perizia, permangano Università LUMSA 4

Il TRBUNALE PER I MINORENNI ORGANI NEI PROCEDIMENTI PENALI § ORGANI DELLA SEZIONE PENALE

Il TRBUNALE PER I MINORENNI ORGANI NEI PROCEDIMENTI PENALI § ORGANI DELLA SEZIONE PENALE § Procura specializzata presso il Tribunale per i minorenni, con una propria sezione di polizia giudiziaria. § Tre organi giudicanti: - Il giudice per le indagini preliminari ( GIP), funzione monocratica svolta necessariamente da un magistrato ordinario; - Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP), organo collegiale composto da un presidente, magistrato ordinario e due giudici onorari ( un uomo ed una donna) -Il Collegio del dibattimento, composto da un Presidente, un magistrato ordinario e due giudici onorari ( un uomo ed una donna) § Le PENE da applicare al minore autore di reati, sono le stesse previste per gli adulti: § pecuniarie o detentive. § È previsto, tuttavia, in caso di condanna, che la pena sia diminuita fino a un terzo rispetto alla pena prevista in generale per lo specifico reato ( art. 98 Codice Penale). § Il minorenne è ritenuto imputabile e può essere quindi sottoposto a processo solo se ha compiuto il quattordicesimo anno di età (art. 97 C. P. ) § Se maggiore di quattordici anni, può essere ritenuto responsabile e condannato, soltanto se ne viene accertata la capacità di intendere e di volere al momento del reato ( art. 98 citato). § ( Deve essere quindi accertata, in tale fascia d’età, la sua maturità) Università LUMSA 5

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA AMMINISTRATIVA § Si è detto che quando

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA AMMINISTRATIVA § Si è detto che quando la devianza giovanile si esprima in comportamenti distruttivi del sé e della collettività non penalmente sanzionati - e nel caso in cui, pur costituendo reati, si sia ritenuto dal giudice non possibile o non opportuno il ricorso a misure penali (non imputabilità dell'infraquattordicenne, non maturità del minore infraquattordicenne, opportunità di rinuncia all'irrogazione di una sanzione penale) - possono essere assunte dal magistrato minorile misure di recupero che l'ordinamento giuridico definisce rieducative. Infatti l'art. 25 r. d. n. 1404 del 1934, sostituito dall'art. unico della l. 25 luglio 1956, n. 888, stabilisce che, quando un minore «dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere» , il tribunale per i minorenni, dopo avere svolto approfondite indagini sulla sua personalità, può disporre in camera di consiglio Università LUMSA l'applicazione di una delle seguenti misure rieducative: 1) l'affidamento del minore al Servizio sociale minorile; 2) il collocamento dello stesso in una casa di rieducazione o in un Istituto medico-psico-pedagogico. Si è a lungo discusso se gli artt. 25 ss. del r. d. n. 1404 del 1934 siano o meno tuttora in vigore. È stata affermata in dottrina la perdurante efficacia degli artt. da 25 a 31 r. d. n. 1404 del 1934, sia perché nel nuovo codice di rito penale e nel c. d. processo minorile mancano norme abrogative espresse, e sia perché la nuova disciplina processuale penale (ordinaria e per i minorenni) non regolamenta la materia già regolata dagli artt. da 25 a 31 della legge minorile, i quali riguardano una materia diversa per indole sostanziale (trattandosi di norme di prevenzione) e formale (di volontaria giurisdizione) 6

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA AMMINISTRATIVA § I casi di irregolarità della

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA AMMINISTRATIVA § I casi di irregolarità della condotta e del carattere sono stati individuati in: - quelli in cui sussiste un grave pericolo per il minore, il cui comportamento lo porta a situazioni gravemente pregiudizievoli per la sua salute psico-fisica: prostituzione precoce, alcoolismo, fughe da casa, tossicodipendenza; - quelli in cui sussiste una situazione di plagio da parte di adulti, il che impone un intervento energico per spezzare il cerchio di paura e di violenza che costringe il minorenne ad agire come non vuole; - quelli in cui vengono commessi dal minore reati che, per la loro qualità o quantità, mostrano che il minore si va strutturando secondo modelli criminali (16). Quanto alle misure rieducative, si è precisato che l'affidamento al servizio sociale non comporta la necessità per l'affidatario di svolgere una funzione di custodia del minore provvedendo al suo mantenimento, istruzione ed educazione, in quanto normalmente tali compiti continueranno ad essere svolti dal genitore o da altri a cui il minore verrà affidato per sopperire alle sue esigenze di vita. Affidamento al servizio sociale significa realizzare un programma educativo sul cui svolgimento il servizio deve vigilare; significa porre accanto al ragazzo una figura adulta e responsabile che, con Università LUMSA comprensione ma se occorre con autorità, segua continuativamente il ragazzo aiutandolo in un cammino non facile di ricostruzione di personalità. Si tratta di un progetto rieducativo in cui si cercano di individuare modalità, strut ture di sostegno, strumenti di recupero. Per questo il progetto deve essere formulato con il possibile concorso di tutti: del servizio chiamato ad attuarlo, in primo luogo, ma anche dei genitori e del minore stesso che deve essere responsabilizzato e, se si dispone anche l'allontanamento, delle persone che dovranno direttamente seguire il minore (persone singole disposte all'affidamento familiare o responsabili di comunità in cui il minore viene inserito). Al servizio sociale spetta di coordinare i vari interventi, di sostenere in via diretta il minore, di sostenere la sua famiglia, di vigilare sull'andamento dell'esecuzione della misura e di proporre se del caso le opportune modifiche al regime originariamente previsto § Circa il collocamento in case di rieducazione, con il trasferimento all'Ente locale degli interventi in favore dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari nell'ambito della competenza amministrativa (art. 23 d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616) il Ministero della giustizia ha soppresso dal 1 gennaio 1978 tutti gli Istituti di rieducazione per i minorenni e gli Enti locali non hanno provveduto a ricostituire tali Istituti 7

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA CIVILE § Vasta è la competenza del

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA CIVILE § Vasta è la competenza del tribunale per i minorenni in materia civile. Tuttavia, contrariamente a quel che potrebbe comunemente credersi, la competenza del Tribunale per i minorenni circa le decisioni che devono essere prese nell'interesse dei minori non è esclusiva né generale, nel senso che nessuna norma attribuisce al tribunale per i minorenni una competenza generalizzata in ordine a tutti i provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori (18). «frantumazione» delle competenze ed ha evidenziato le deprecabili conseguenze di tale disciplina, che ingenera confusione non solo nelle persone comuni, ma anche negli esperti, che spesso non sanno a quale giudice rivolgere le loro domande (20). Per evitare tali deplorevoli effetti era stato auspicato un tribunale della famiglia, in parte attuato con la riforma operata con la revisione dell’art 38 disp att. c. c. e la legge 10 dicembre 2012, n. 219. La competenza del tribunale per i minorenni in subiecta materia non solo non è generale, ma è particolare e concorrente con quella di altri organi giudiziari (tribunale ordinario; giudice tutelare) (19). La dottrina ha, al riguardo, parlato di Università LUMSA 8

Il TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA CIVILE § Al T. M. spettano gli

Il TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA CIVILE § Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (l’art. 147 del codice civile fissa tali doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione). § Il Tribunale può porre dei limiti all’esercizio della responsabilità genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330, 333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in Università LUMSA un’altra famiglia, disponendo l’interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (artt. 8 e ss della legge n. 184/83). Art. 330 c. c. [I]. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (2) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti [147; 570 c. p. ] o abusa dei relativi poteri [320, 324; 571, 572 c. p. ] con grave pregiudizio del figlio. [II]. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333; 38, 51 att. ] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore Art 333 c. c. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [38, 51 att. ; 742 c. p. c. ]. 336 c. c. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero [69 c. p. c. ] e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore 9

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA CIVILE § Legge 269/2006 § Inoltre, il

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA CIVILE § Legge 269/2006 § Inoltre, il T. M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 C. C. ) e autorizza la continuazione dell’esercizio dell’impresa nel caso di apertura di tutela (art. 371, ult. comma C. C. ). Una competenza specifica è inoltre prevista dal nuovo testo dell’art. 317 bis C. C. circa l’emanazione dei provvedimenti “più idonei” ad assicurare agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. § Il T. M. decide anche sull’idoneità all’adozione internazionale delle coppie aspiranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione. § Sceglie inoltre le coppie per l’adozione di bambini italiani dichiarati adottabili. Alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l’adozione, sia internazionale, che nazionale. Università LUMSA § Si deve peraltro ricordare che la l. n. 219/012 ha modificato l’art. 38 disp. att. c. c. , attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia già pendente fra le stesse parti (id est: fra i genitori) un procedimento di separazione personale o di divorzio, o di modifica delle condizioni dell’affidamento dei figli minori, oppure un procedimento relativo all’affidamento di figli nati da genitori non coniugati § Art 251: Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. ll riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice 10

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA CONDIVISA CON IL TRIBUNALE ORDINARIO § Art.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LA COMPETENZA CONDIVISA CON IL TRIBUNALE ORDINARIO § Art. 38 disp. att. c. c. : c 1 Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. § Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317 -bis del codice civile. Università LUMSA § C. 2 sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile § c. 3 Fermo restando quanto previsto per e zioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello per i minorenni. 11

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI IL RUOLO DI TUTELA DEL MINORE § Funzione di

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI IL RUOLO DI TUTELA DEL MINORE § Funzione di sostegno e protezione del minore – PRO MINORIBUS § Organo specializzato, il cui compito istituzionale è quello di adottare tutti i provvedimenti in favore o a vantaggio dei minori, ossia nel loro esclusivo interesse (come dichiarano espressamente varie disposizioni legislative: artt. 155 comma 1 c. c. ; 7, 22, 25 l. 4 maggio 1983, n. 184, ecc. ). § L'interesse esclusivo o prevalente del minore costituisce un vero principio generale, che si ricava da varie disposizioni particolari e che deve orientare l'interprete nella soluzione dei casi dubbi. L'art. 1 l. n. 184 del ha proclamato solennemente il «diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia» . Vero principio generale Università LUMSA § GARANZIA della piena ed armonica crescita del minore e la formazione di una personalità sana, matura ed integrata nella società, impedendo la strutturazione di personalità devianti o asociali, contrastando la tendenza del minore a delinquere o, comunque, favorendo, quando il minore abbia commesso dei reati, la sua rapida fuoriuscita dal c. d. circuito penale mediante l'educazione o risocializzazione del giovane ed il suo recupero o reinserimento sociale. È precipuo compito del tribunale per i minorenni garantire che ricevano sempre e comunque attuazione nelle singole fattispecie concrete i precetti costituzionali sanciti negli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. Tali norme costituzionali mirano a garantire ad ogni individuo in fase evolutiva (quale suo inalienabile diritto) il pieno sviluppo della sua personalità sia come singolo e sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua esistenza e, al giovane che ha delinquito, la sua rieducazione (art. 27 Cost. e art. 1 d. P. R. n. 448 del 1988). § VEDI APPENDICENORMATIVA PROX SLIDE 12

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI IL RUOLO DI TUTELA DEL MINORE – I PRECETTI

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI IL RUOLO DI TUTELA DEL MINORE – I PRECETTI COSTITUZIONALI § ART. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale § ART. 3 [I] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. § [II] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Università LUMSA § ART. 29 [I] La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. § [II] Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. § ART. 30 [I] È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. § [II] Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. § [III] La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. § [IV] La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. § ART 31 [I] La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. § [II] Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 13

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI IL RUOLO DI TUTELA: SEGUE PRECETTI COSTITUZIONALI ART 27

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI IL RUOLO DI TUTELA: SEGUE PRECETTI COSTITUZIONALI ART 27 Cost: [I] La responsabilità penale è personale. [II] L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. [III] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. [IV] Non è ammessa la pena di morte Convenzione di New York del 1989 , ratificata dall’Italia con la Legge 176 del 1991, ART 3, COMMA 1 In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Università LUMSA IN MATERIA PENALE. Art. 1 d. P. R. 488 del 1988 1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne (1). 2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio 2015, n. 1 (in Gazz. Uff. , 28 gennaio, n. 4), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50 -bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 14

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PRINCIPI FONDAMENTALI § Articolo 8 della Convenzione Europea

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PRINCIPI FONDAMENTALI § Articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: Diritto al rispetto della vita privata e familiare « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui» . Università LUMSA § DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO – NEW YORK 1959 – § 10 PRINCIPI § ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU 15

Il TRIBUNALE PER I MINORENNI PREROGATIVE E TUTELE § La nozione di famiglia va

Il TRIBUNALE PER I MINORENNI PREROGATIVE E TUTELE § La nozione di famiglia va intesa in senso ampio, comprendente sia la famiglia «nucleare» (genitori e figli) che quella «estesa» (parenti fino al IV grado). La famiglia va intesa nel senso più ampio possibile, purché il rapporto (formale o non) sia vivificato dalla convivenza effettiva «La convivenza viene intesa come requisito essenziale, strumentale allo svolgimento d'un normale rapporto educativo. Il diritto all'educazione, quando manca la convivenza, può restare in capo ai genitori solo se il diritto del figlio ad essere educato può essere soddisfatto o nell'ambito della stessa famiglia o almeno può prospettarsi, come nell'ipotesi dell'affidamento, quasi un concorso, una concura, con ruoli diversi, di situazioni soggettive tutte tendenti alla realizzazione dell'interesse del minore Università LUMSA § La nozione di educazione non va intesa nel ristretto senso di ammaestramento, ma dev'essere interpretata nella sua più ampia accezione di complesso di condizioni che favoriscono il pieno sviluppo della personalità del minore, di un adeguato processo di formazione d'una personalità matura ed integrata nella società § Quanto al contrasto tra «diritti» dei genitori e diritti del minore (all'educazione e alla famiglia), si è rilevato che, mentre i «diritti» dei genitori non sono innati, originari, assoluti ed inviolabili (come pretendono alcuni), atteso il loro carattere strumentale ed officioso (più che diritti essi concretano dei poteri-doveri, ossia dei poteri loro riconosciuti per l'adempimento dei diritti dei minori, onde cessano in caso di incapacità dei genitori di adempiere i loro doveri: art. 30 Cost. ), l'unico vero diritto assoluto ed inviolabile, che deve prevalere (in caso di contrasto) su tutti gli altri, è il diritto del minore all'educazione nel senso sopra precisato (artt. 2 e 3 Cost. ) 16

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PREROGATIVE E TUTELE § Sia il recupero della famiglia

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PREROGATIVE E TUTELE § Sia il recupero della famiglia biologica che le misure di sostegno ad essa vanno tentati con sano realismo e solo quando il recupero appaia probabile e conveniente al minore. Tale recupero non può essere attuato solamente quale «esperimento a scopo di medicina e cura» in favore dei genitori del minore, né i minori possono essere usati come strumenti per promuovere il riscatto morale e sociale dei genitori. § Soccorrono l’affido familiare o l’adozione § Affido familiare ed adozione non sono in concorrenza fra loro, perché i loro presupposti, giuridici e di fatto, sono diversi ed in rapporto di reciproca esclusione. § Quando si ha vero abbandono, quando tali difficoltà non sono veramente temporanee non può parlarsi di affido familiare né di aiuto o sostegno alle famiglie in crisi perché, essendovi l'impossibilità (o improbabilità) di superare difficoltà non temporanee, non è raggiungibile lo scopo dell'allevamento del minore nella sua famiglia d'origine. Università LUMSA § Il minore ha, perciò diritto, in tal caso, ad una valida famiglia sostitutiva senza ulteriori indugi. § il tribunale per i minorenni deve adottare dei provvedimenti protettivi dei minori contro gli abusi della potestà da parte dei genitori a norma degli artt. 330 -333 c. c. (c. d. provvedimenti de potestate, che incidono in varia misura sulla potestà genitoriale). Tali provvedimenti (limitativi o ablativi della potestà) sono misure protettive dei minori e sanzionatorie della condotta pregiudizievole dei genitori. Circa la natura di tali provvedimenti, è controverso in dottrina e giurisprudenza se le misure in esame abbiano o meno carattere sanzionatorio. Alcuni escludono il carattere sanzionatorio dei provvedimenti de potestate, che sarebbero rivolti esclusivamente alla protezione del minore; mentre altri affermano il contrario § In caso di abuso della potestà genitoriale il giudice può anche disporre l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore anziché quello del minore: tale previsione è molto opportuna, perché consente di non sconvolgere le abitudini di vita del minore. 17

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Rito e principi fondamentali § i provvedimenti di cui

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Rito e principi fondamentali § i provvedimenti di cui agli artt. 330336 c. c. sono adottati rebus sic stantibus e che perciò essi sono modificabili e revocabili (art. 742 c. p. c. ) in qualsiasi momento. § Si tratta di un giudicato, ma con efficacia condizionata al permanere della medesima situazione di fatto. § Il rito è quello della camera di Consiglio, molto scarno e con notevole libertà discrezionale nella assegnazione dei termini a difesa Università LUMSA § E’ prevista la difesa tecnica e si tiene conto delle situazioni di conflitto di interessi tra il genitore e la famiglia § Può essere nominato un curatore del minore anche solo per fini limitati alla attività processuale § Deve essere garantito il diritto di difesa Art. 24 Cost. ed il principio del contraddittorio. § Vigono in generale i principi del giusto processo (art. 111 Cost) § La decisione è collegiale, ma singole attività possono essere delegate al giudic, anche al giudice onorario. § Istruttoria, audizione del minore, confronti con i servizi sociali, relazioni con il consulente tecnico, audizione delle parti in generale. 18