CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 17 La CTU

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CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 17 La CTU in materia di famiglia e minori

CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 17 La CTU in materia di famiglia e minori Prof. ssa Virginia Petrella Ordinamento giudiziario A. A. 2020 -2021

LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO GLI AUSILIARI DEL GIUDICE Il consulente tecnico d’ufficio è un

LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO GLI AUSILIARI DEL GIUDICE Il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario del giudice. Artt. 61 ss. c. p. c. Art. 68, indica che oltre al Consulente tecnico d’ufficio (art. 61 ss. ) o L CUSTODE (ART. 65 SS. ) possono esservi altri ausiliari. art– 68 comma 1 «Nei casi previsti dalla legge e quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere e l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti di una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo» . Ausiliari del giudice sono, oltre al consulente tecnico, tutti i soggetti di cui si avvale il giudice in maniera occasionale, per incarichi temporanei. Possono svolgere sia attività di tipo manuale che intellettuale. A differenza dei C. T. U. , gli altri ausiliari possono essere scelti anche tra i non iscritti in appositi albi. Alcuni esempi sono: - l'interprete (art. 122 del c. p. c. ) L’interprete viene nominato quando essere sentito un soggetto che non conosce Universitàdeve LUMSA la lingua italiana; Il traduttore (art. 123 c. p. c. ) per atti e documenti. - il notaio (artt. 212 per la produzione di estratti di libri di commercio, 733 c. p. c. delegato per la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati); - lo stimatore, nei casi in cui debba essere determinato il valore di cose, mobili o immobili (artt. 518 nella individuazione e valutazione dei beni da assoggettare a pignoramento mobiliare che assista l’ufficiale giudiziario, 568 nella stima del bene assoggettato a espropriazione mobiliare, 773 c. p. c. nella vendita di beni di minori interdetti, inabilitati). L’ausiliario del giudice è un soggetto che non partecipa alla decisione ed è estraneo rispetto alle parti, ma coopera con il giudice per lo svolgimento di alcuna attività o funzioni per le quali occorrano particolari conoscenze tecniche o professionali o abilitazioni. Il Consulente tecnico d’ufficio è uno degli ausiliari del giudice di nomina in molti processi nei quali occorre vagliare aspetti tecnici esulanti dalla scienza giuridica e dalla comune esperienza e cultura. 2

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO § Il Consulente tecnico di

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO § Il Consulente tecnico di ufficio è uno degli ausiliari del giudice. § In linea generale, ai sensi dell’art. 61 c. p. c. , il CTU, quando è necessario, viene nominato dal giudice per assisterlo nel compimento di singoli atti o per il tutto il processo. § Il CTU deve avere particolari competenze tecniche attinenti alle esigenze del giudice § Il giudice può nominare più consulenti per una stessa causa o uno stesso aspetto. (esempio neuropsichiatra infantile ed esperto nella somministrazione e analisi dei test psicodiagnostici, ovvero esperto delle relazioni). § La scelta DI NORMA deve essere fatta tra soggetti appartenenti ad albi speciali formati secondo le regole dettate dallo stesso c. p. c. e detenuti dal tribunale. § Le disposizioni di attuazione artt. 13 -23, disciplinano i ruoli dei CTU nei procedimenti ordinari (art. 146 medici legali e del lavoro per le controversi di diritto del lavoro) § Ogni tribunale ha un albo dei CTU, diviso per CATEGORIE. § Vi sono delle categorie obbligatorie per legge: 1)medicochirurgica, 2) industriale, 3) commerciale, 4) agricola, 5) bancaria, 6) assicurativa. § Ad esempio, presso il tribunale di Roma, vi sono molte più di queste sei categorie obbligatorie e, tra le altre, vi è anche l’albo degli esperti psicologi (vedi https: //www. tribunale. roma. giustizia. it/albo. Ctu. Civile. aspx) Università LUMSA Art. 14 disp. att. c. p. c. [I] L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. [II]. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. [III]. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. [IV]. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. IL 12 ottobre del 2016 Il consiglio superiore della magistratura ha approvato una risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario e altri ausiliari del giudice. 3

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO L’ACCESSO AI RUOLI DI CTU ART. 15 DISP ATT.

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO L’ACCESSO AI RUOLI DI CTU ART. 15 DISP ATT. C. P. C. «Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] (1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. [II]. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. [III]. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. [IV]. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5» (1) (2) (1) Il riferimento alla condotta «politica» deve ritenersi implicitamente abrogato per contrasto con gli artt. 3, 21, 22 e 49 Cost. (2) A seguito dell'abrogazione tacita dell'art. 5 disp. att. , il comitato è costituito dal primo presidente della corte di appello, dal procuratore generale e da un presidente di sezione. Art. 16 disp att. c. p. c. «[I]. Coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. [II]. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica» . § Art. 17 disp att. c. p. c. «A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità [politiche e] (1) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante» . quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio» . § Art. 19 disp. att. c. p. c. [I]. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare [21] contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] (1) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. [II]. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14. (1) Il riferimento alla condotta «politica» deve ritenersi implicitamente abrogato per contrasto con gli artt. 3, 21, 22 e 49 Cost. § Art 20_ [I]. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: § 1) l'avvertimento; § 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; § 3) la cancellazione dall'albo. (1) Il riferimento alla condotta «politica» deve ritenersi implicitamente abrogato per contrasto con gli artt. 3, 21, 22 e 49 Cost. §Università Art. 18 LUMSA disp. atti c. p. c. «[I]. L'albo è permanente. Ogni 4

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO ASPETTI DISCIPLINARI - SEGUE § ART. 21 disp. att.

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO ASPETTI DISCIPLINARI - SEGUE § ART. 21 disp. att. c. p. c. [I]. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. [II]. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. [III]. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma Cassazione civile sez. III, 30/11/2006, n. 25499: «L'attività disciplinare del Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici prevista dagli art. 19 e 21 disp. att. c. p. c. , non ha natura giurisdizionale ed è svolta in assenza di contraddittorio e, quindi, che il provvedimento reso dal Comitato, anche in sede di reclamo non ha natura giurisdizionale e non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. » § Art 22 [I]. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo [23]. § [II]. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. § [III]. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere Università LUMSA indicati nel provvedimento i motivi della scelta § Cassazione civile sez. I, 28/09/2015, n. 19173 «L'affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, in assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente delle norme di cui agli artt. 61, comma 2, c. p. c. e 22 delle relative disposizioni di attuazione. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha respinto il ricorso con il quale si lamentava la designazione quale consulente tecnico d'ufficio ai fini della verifica della violazione dei diritti di brevetto di un esperto iscritto in un albo diverso da quelli dei tribunali del distretto, senza sentire il presidente della corte d'appello e senza indicare i motivi della scelta)» . Art 23 [I]. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo [22] in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici (1). [II]. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. [III]. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. [IV]. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che 5 vengono affidati dalla corte

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO ATTIVITA’ DEL CONSULENTE ED OBBLIGHI § ART 62 C.

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO ATTIVITA’ DEL CONSULENTE ED OBBLIGHI § ART 62 C. P. C. «[I]. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [424, 445; 90 ss. att. ]» . § ART. 63: obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente. «[I]. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192]. [II]. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51. [III]. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [89 att. ]. § MOTIVI DI RICUSAZIONE SONO QUELLI DI ASTENSIONE DEL GIUDICE, DI CUI AL RICHIAMATO ART. 51 C. P. C. [I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi [815, 52, 78 att. ]: se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [74 ss. c. c. ] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha Università LUMSA conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61]. 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. [II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. § Ai sensi dell’art. 52, in presenza di motivi di ricusazione il giudice potrebbe astenersi. L’art. 192 c. p. c. richiama motivi di astensione e ricusazione del Ctu e ne determina tempi e modi. Quindi i motivi di astensione sono gli stessi motivi per cui sarebbe passibile di ricusazione ad opera delle parti. § Con la ricusazione le parti chiedono la revoca del Ctu per ragioni di legge indicate e con la astensione il CTU dichiara un impedimento, tra quegli stessi motivi astrattamente legittimanti la ricusazione, ad assumere l’incarico. 6

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO LA RESPONSABILITA’ DEL CONSULENTE § ART. 64 [I]. Si

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO LA RESPONSABILITA’ DEL CONSULENTE § ART. 64 [I]. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti [314, 366, 373, 376, 377, 384 c. p. ]. § [II]. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10. 329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Art. 314 c. p. Peculato [I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316 -bis, 317 -bis, 323 -bis]. [II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita Art. 366 c. p. Rifiuto di uffici legalmente dovuti [I]. Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 euro a 516 euro. [II]. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. [III]. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria Art. 373 c. p. Falsa perizia o interpretazione [I]. Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. [II]. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte Art. 376 c. p. Ritrattazione [I]. Nei casi previsti dagli articoli 371 -bis, 371 -ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole LUMSA non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo Università ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento [II]. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile [256 c. p. c. ], il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva [2792 c. p. c. ], anche se non irrevocabile. Art 377 intralcio alla giustizia [I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria [244 -245 c. p. c. ; 194 -207, 362, 497 -500 c. p. p. ] o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito [221 c. p. p. ], consulente tecnico [61 -64 c. p. c. ; 225, 233 c. p. p. ; 223 coord. c. p. p. ] o interprete [122 -124 c. p. c. ; 143 c. p. p. ], per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 -bis, 371 -ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2). [II]. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. [III]. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo (3) (4). [IV]. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339 (4). [V]. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici Art 384 Casi di non punibilità [I]. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 -bis, 371 -ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [3074] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (2). [II]. Nei casi previsti dagli articoli 371 -bis, 371 -ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini [362 c. p. p. ] o assunto come testimonio [246, 247, 249 c. p. c. ; 197, 201, 202 c. p. p. ], perito [222 c. p. p. ], consulente tecnico [61, 63 c. p. c. ; 222 a, d, 2253, 2333 c. p. p. ] o interprete [122 -124 c. p. c. ; 144 c. p. p. ] ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni [199, 362 c. p. p. ], testimonianza [199 c. p. p. ], perizia, consulenza o interpretazione § Art- 35 c. p. sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte. 7

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NOMINA E ASSUNZIONE DELL’INCARICO E ATTIVITA’ § Art. 191

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NOMINA E ASSUNZIONE DELL’INCARICO E ATTIVITA’ § Art. 191 c. p. c. [I]. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO § Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. § [II]. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. § art. 192 c. p. c. ASTENSIONE E RICUSAZIONE § [I]. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice (1). § [II]. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [632 -3], depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. § [III]. Questi provvede con ordinanza non impugnabile § ART. 193 C. P. C. GIURAMENTO DEL CTU § All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità. Università LUMSA § Art. 194 c. p. c. ATTIVITA’ DEL CONSULENTE § [I]. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [197]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. § [II]. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici [201] e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze § Art 90 disp. att. c. p. c. Indagini del consulente senza la presenza del giudice [I]. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. § [II]. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice. § [III]. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali § Art 91 comma 2 c. p. c. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma 8 degli articoli 194 e 201 del codice

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO SEGUE LE ATTIVITA’ DEL CONSULENTE § § § §

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO SEGUE LE ATTIVITA’ DEL CONSULENTE § § § § ART. 92 C. P. C. Questioni sorte durante le indagini del consulente [I]. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo [194 c. p. c. ; 90], sorgono questioni suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. [II]. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. [III]. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni Art. 201 c. p. c. [I]. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. [II]. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche Art. 195 c. p. c. Processo verbale o relazione [I]. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. [II]. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. [III]. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Università LUMSA § Nella fissazione dei termini il giudice può incidere ovvero determina per la prima volta il c. d. calendario del processo, di cui all’art. 81 bis disp. att. c. p. c. [I]. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini (2). [II]. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi (3). [III]. Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione 9

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO I I TERMINI PER LE OPERAZIONI PERITALI E LE

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO I I TERMINI PER LE OPERAZIONI PERITALI E LE ORDINANZE AMMISSIVE DELLA CTU ORDINANZA DI NOMINA DI CTU Esempio di verbale di giuramento CTU TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione civile VERBALE DI UDIENZA All’udienza del 13. 9. 2017, dinanzi al giudice istruttore designato dott. ssa ……………. . è stata chiamata la causa iscritta al n. ……. . /……. R. G. A. C. vertente tra …………(avv. …. ) e …………(avv. ……………). Sono comparsi la ricorrente assistita dall’avv. Petrella, l’avv. …………in sostituzione dell’avv…………per il resistente, la dott. ssa ………. . ai fini della pratica forense nonché il ctu nominato dott. ssa L. U La ctu nominata dichiara di accettare l’incarico, presta giuramento di rito e sulle generalità dichiara “Sono e mi chiamo L. U. nata a Roma il …con studio in Roma Via ……. . Non parente. Indifferente”. Il G. I. dato atto, pone al ctu i quesiti di cui all’ordinanza del 15. 6. 2017. Assegna al ctu termine fino al 10. 1. 2018 per l’invio della relazione alle parti tramite pec; assegna alle parti termine fino al 7. 2. 2018 per l’invio al ctu tramite pec di eventuali richieste di chiarimenti e note critiche e al ctu termine fino al 7. 3. 2018 per il deposito della relazione finale cui allegherà anche le note ed osservazioni di parte e la risposta alle stesse. Dà atto che il ctu fissa per l’inizio delle operazioni peritali il giorno 25. 9. 2017, ore 16. 00 presso lo studio sopra indicato mediante incontro con i genitori. Assegna alle parti termine fino al 23. 9. 2017 per la nomina dei ctp; dà atto che parte ricorrente nomina quale ctp il prof. R. F. Assegna al ctu acconto fondo spese di euro 1500, 00 oltre accessori di legge che pone provvisoriamente a carico di ambo le parti in eguale misura. Autorizza il ctu al ritiro dei fascicoli di parte. Rinvia la causa per l’esame della ctu e l’ammissione dei mezzi istruttori all’udienza del 18. 4. 2018, ore 11. 00. Il G. I. Università LUMSA Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott. ssa L U affinché risponda ai seguenti quesiti: “Letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti e osservata la dinamica della relazione genitori - figlio coppia, esperita ogni ulteriore ed utile indagine psicoclinica, inclusa la somministrazione di test psicodiagnostici, avvalendosi, eventualmente, anche del supporto di ausiliari, acquisite informazioni anche scritte presso l’istituto scolastico frequentato dal minore P (……… 2013), sentiti, altresì, ove ritenuto necessario ed opportuno, i parenti di entrambi i rami genitoriali ed altre figure adulte di riferimento del minore o comunque presenti nella sua vita continuità, accerti, valuti e descriva il ctu: 1) la capacità genitoriale di ambo le parti; 2) il profilo di personalità dei genitori e del figlio minore, valutandone lo stato di benessere psicologico, laddove sussistente, ovvero le eventuali condizioni di disagio e indicandone, in quest’ultimo caso, le cause; 3) la qualità della relazione del figlio con le figure genitoriali ed il vissuto personale del figlio nei riguardi dei genitori; 4) lo stato psicologico e la personalità delle parti e del minore, con particolare riferimento alla conflittualità tra i genitori ed alle possibili ricadute sul processo di formazione del minore e sul suo benessere psicologico; 5) la dinamica delle relazioni familiari con particolare riferimento ai rapporti tra ciascun genitore e il figlio minore evidenziando eventuali situazioni patologiche, conflittuali o altrimenti problematiche; 6) il regime di affidamento più idoneo a realizzare in concreto l’interesse del figlio a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto del preferenziale paradigma normativo dell’affidamento condiviso, derogabile solo se pregiudizievole per i figli; 7) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, indicando anche eventuali interventi di sostegno che risultino necessari ed individuando le strutture cui i genitori potranno fare riferimento. Qualora dovesse rendersi necessario l’intervento del Servizio Sociale, descriva il ctu il progetto di intervento da attuare indicando, ove possibile, il Servizio Sociale competente ”. Assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 comma 6 c. p. c. da computarsi a decorrere dal 15 gennaio 2018 e rinvia la causa per l’ammissione dei mezzi istruttori all’udienza del 18 aprile 2018, ore 11. 00. Fissa per il giuramento del ctu nominato l’udienza del 13 settembre 2017, ore 12. 45 cui rinvia la causa. Si comunichi alle parti e al ctu nominato dott. ssa L. U. 10 Roma, 15 giugno 2017. Il giudice

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO SINTESI DELLE ATTIVITA’IN UN CASO PRATICO § Di seguito

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO SINTESI DELLE ATTIVITA’IN UN CASO PRATICO § Di seguito l’indice riassuntivo di una CTU psicodiagnostica nel medesimo caso pratico § INDICE § PARTE 1^: PREMESSA § 1. 1 Parte riassuntiva e descrittiva della storia giudiziale pag. 3 § 1. 2 Incarico e quesiti pag. 3 § 1. 3 Calendario delle operazioni peritali pag. 5 § 1. 4 Metodologia pag. 6 § 1. 5 Documentazione esaminata pag. 7 § PARTE 2^: I DATI § 2. 1 Introduzione alla raccolta dei dati pag. 8 § 2. 2 Colloqui con le parti § MADRE pag. 10 § PADRE pag. 12 § Storia della coppia pag. 13 § La coppia genitoriale pag. 14 § Visita domiciliare presso la madre. pag. 17 § Colloquio con il compagno della madre pag. 17 § Visita domiciliare presso il padre pag. 18 § Colloquio con i nonni materni pag. 19 § Colloquio con i nonni paterni pag. 20 § Colloquio con l’insegnante di MINORE pag. 21 § Colloquio con la compagna del padre pag. 23 § Il Minore: P. pag. 23 Università LUMSA § § § § § PARTE 3^: OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI 3. 1 Osservazioni pag. 25 3. 2 Osservazione delle dinamiche familiari Osservazione triade padre, MINORE, compagna del padre pag. 28 Osservazione triade madre, MINORE, compagno della madre pag. 30 3. 4 Valutazione Psicodiagnostica delle parti pag. 31 PARTE 4^: RISPOSTE AI QUESITI 4. 1 Conclusioni/ Proposte pag. 33 PARTE 5^ RISPOSTA ALLE NOTE CRITICHE DI PARTE pag. 39 ALLEGATO Risposta della Psicodiagnosta al PROF. C, CTP di MADRE pag. 57 In questo caso era stata nominata una coadiutrice del CTU, su autorizzazione del giudice a seguito di istanza dello stesso CTU: una pedagogista di prossimità che soprintendesse agli scambi del minore dal genitore collocatario all’altro genitore e potesse relazionare in merito. La stessa consulente, inoltre, ha suggerito delle modalità alternative di scambio e supervisionato i comportamenti dei genitori al riguardo. Questa CTU è stata redatta in una ipotesi di alta conflittualità nella coppia genitoriale, ma in assenza di agiti violenti nei confronti dei coniugi tra loro e tanto meno del minore. La posizione assunta dalle parti è stata quella di non aderire alla proposta del CTU, addivenendo ad un accordo consensuale parzialmente diverso, in ragione di rispettivi impegni di lavoro. Tale ulteriore proposta, sentito il CTU, è stata avallata dal giudice. 11

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO IL CONTROLLO DEL GIUDICE § ART. 196 C. P.

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO IL CONTROLLO DEL GIUDICE § ART. 196 C. P. C. Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente § [I]. Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. § Il Giudice resta il «peritus peritorum» e può discostarsi dalla CTU, quanto disporre la rinnovazione. Tale potere è in capo al giudice che ha nominato il CTU, ma anche al giudice che valuta la vicenda in seconde cure (appello, reclamo, ecc. ) § Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, n. 4266 In tema di amministrazione di sostegno l'art. 407 c. c. attribuisce al giudice ampi poteri ufficiosi, fra cui la possibilità di disporre tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione, e di ordinare accertamenti di natura medica, costituiti dai riscontri peritali necessari per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile. La iniziativa del giudice del reclamo di rinnovo delle indagini peritali con sostituzione dell'ausiliare, pertanto, non è subordinata ad alcuna richiesta o eccezione di parte e bene può essere assunta d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli art. 407 c. c. e 196 c. p. c. rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la relativa valutazione. L'esercizio di un simile potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione. Università LUMSA § Le parti sono onerate di contestare la relazione peritale definitiva, fermi i termini assegnati nel corso delle operazioni peritali per le osservazioni alla bozza del Ctu ai sensi dell’art. 195 c. p. c. , nella èrima udienza successiva al deposito della CTU, § Eventuali osservazioni potranno essere eventualmente reiterate nella precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, ma la mancata tempestiva contestazione nell’apposita udienza di esame della CTU le rende non valutabili. § Oltre ai termini delle norme richiamate (vedi artt. 194, comma 2, 195 c. p. c. , 90 e 91 disp. att. c. p. c. ), il CTU deve rispettare il principio del contraddittorio e la parità delle armi tra le parti. § Il Ctu deve, inoltre, operare con lealtà. § La violazione di tali principi essenziali p il processo, ove no costituisca più grave illecito ovvero reato, può inficiare la validità della perizia. Se rilevato dalle parti e non emendato dal giudice. Anche con rinnovazione o integrazione delle attività peritali, in sede di impugnazione della sentenza che si fondi sulla CTU può invocato quale motivo di nullità della sentenza stessa. § Ulteriori profili di nullità della CTU si verificano quando il CTU va oltre i quesiti posti, supplendo a carenze della difesa di una delle parti, così violando anche il principio di uguaglianza, ovvero comunque violando il mandato del giudice, conseguente inattendibilità della perizia. 12

I POTERI DEL CTU POTERI E VIZI § Entro certi limiti può invece acquisire

I POTERI DEL CTU POTERI E VIZI § Entro certi limiti può invece acquisire documenti pubblici, che le part incolpevolmente non hanno potuto produrre e che comunque ritiene necessari per rispondere ai quesiti del giudice. § In questi casi spesso le ordinanze conferiscono espressamente tale potere (esercita poteri ispettivi e di mediazione alla esibizione per il giudice) § Tribunale Roma sez. IV, 26/06/2019, n. 13456 «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio. Si è inoltre avuto modo di chiarire che l'esercizio di tale facoltà risulta essere legittimo in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, di acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette. Potrà anche, nel contraddittorio delle parti, acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse» . Università LUMSA Cassazione civile sez. II, 10/03/2015, n. 4729 «Il c. t. u. può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, c. p. c. , assumere, anche in assenza di espressa autorizzazione del giudice, informazioni da terzi e verificare fatti accessori necessari per rispondere ai quesiti, ma non anche accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, sicché gli accertamenti compiuti dal consulente oltre i predetti limiti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore, probatorio o indiziario» . Cassazione civile sez. III, 10/05/2001, n. 6502 Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, c. p. c. , assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C. T. U. , che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate. Corte appello Roma sez. VIII, 03/04/2020, n. 1898 Il Tribunale, una volta esaminate le conclusioni rassegnate dal CTU, non è obbligato a conformarvisi, se ritenute non convincenti, secondo il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal CTU, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche, purché, in ambedue i casi, il giudice fornisca un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto, nella quale indichi gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è 13 basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici.

LA CTU IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI QUESITO STANDARD DEL TRIBUNALE COVILE DI

LA CTU IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI QUESITO STANDARD DEL TRIBUNALE COVILE DI ROMA – SEZIONE FAMIGLIA § § § Dica il CTU — esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori, i figli minori ed i loro eventuali consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti. In particolare il CTU: 1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: profilo di personalità delle parti; capacita dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori; capacita dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l’altro genitore e la di lui/lei famiglia d’origine; capacita di gestire il conflitto emotivo con l’altro genitore e di preservarne l’immagine agli occhi dei figli; capacita dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli; 2) Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali. 3) Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale giaà emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico; 4) Proceda all’ascolto dei minori; Università LUMSA § § § § 5) Proponga all’esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l’interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale. 6) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori. 7) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento. 8) Qualora dovesse rendersi opportuno l’intervento dei Servizi Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio; 9) All’esito dell’indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l’accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell’affidamento condiviso; 10) Individui il CTU ove possibile un regime di frequentazione provvisorio su accordo delle parti; 11) Valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori ovvero tratti di personalità pervasivi in uno o in entrambi i genitori che espongano i minori a situazioni di rischio. 14

La CTU IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI ATTIVITA’ DEL CTU § § Le

La CTU IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI ATTIVITA’ DEL CTU § § Le competenze genitoriali non risultano correlate alla personalità dei genitori che non è richiamata nel Codice Civile. La definizione “idoneità genitoriale” ha un aggancio normativo nella valutazione tecnica prevista nella L. 184/83 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) ed, in particolare, dall’art. 6 il legislatore si esprime con il termine “idoneità” e all’art. 57 con “personalità” dell’adottante. Il termine “capacità” viene riportato nell’art. 316 c. c. (Responsabilità genitoriale), con riferimento non alle capacità dei genitori, ma alle «inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio» a cui entrambi i genitori dovrebbero tener conto, mentre all’art. 337 -ter co. 1 c. c. vengono sanciti i diritti del figlio nei casi di disgregazione familiare. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» . § L’art. 30 della Costituzione Italiana si riferisce alla «incapacità» del genitore di «mantenere, § istruire ed educare i figli» . Nessun riferimento viene fatto all’indagine tecnica di personalità suigenitori. § Con l’introduzione della L. 3/18, con cui la figura dello Psicologo viene annoverata definitivamente nelle professioni sanitarie, svolgere l’esame di personalità dei genitori, anche attraverso l’ausilio di test psicologici, rappresenterebbe un trattamento sanitario che necessiterebbe di un valido e libero consenso informato ai sensi dell’art. 1 della L. 219/17 e dell’art. Università LUMSA 24 del Codice Deontologico degli Psicologi. § § § Inoltre, effettuare un esame di personalità per giungere ad una diagnosi psicologica potrebbe comportare la violazione dell’art. 32/2 della Costituzione laddove «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» . Il Codice Deontologico degli Psicologi, oltre all’art. 24 (Consenso Informato), prevede una serie di articoli a tutela della libertà di scelta e autodeterminazione dei destinatari delle prestazioni psicologiche: - il rispetto di opinioni e credenze altrui (Art. 4 C. D. ): «nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità , il diritto alla riservatezza, all’autodeterminaziome, all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori. . . » ; § - liberta di scelta (Art. 18 C. D. ): «in ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinche sia il piu possibile rispettata la liberta di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi» ; § - sviluppo della liberta di giudizi, opinioni e scelte (art. 39 C. D. ): «lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte» § CAPACITA’ DI FORNIRE UNO SPAZIO FISICO E AMBIENTALE IDONEO AI MINORI qui si tratta quasi di delegare una ispezione da parte del giudice (vedi suolo della consulente pedagogica di prossimità nel caso concreto presentato sopra) 15

LA CTUI IN MATERIA DI FAMIGLIA ATTIVITA’ DEL CTU § capacita di gestire il

LA CTUI IN MATERIA DI FAMIGLIA ATTIVITA’ DEL CTU § capacita di gestire il conflitto emotivo con l’altro genitore § Rispetto a tale richiesta, si è evidenziato in dottrina che non è il conflitto «emotivo» tra i genitori ad arrecare pregiudizio nei confronti dei figli, ma la violazione dei diritti di quest’ultimi ex art. 337 -ter co. 1 c. c. § compito del CTU sarebbe effettuare le indagini peritali focalizzandosi solo ed esclusivamente sui comportamenti e sulle dinamiche relazionali tra i vari membri familiari al fine di indicare se vengono garantiti e tutelati da entrambi i genitori i diritti del figlio «di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti § significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» (art. 337 -ter co. 1 c. c. ). § Interesse del CTU sarebbe quello di rilevare e valutare eventuali condotte pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli e le relative ricadute psicologiche su quest’ultimi. In ogni caso lo Psicologo, ex art. 6 del C. D. , sceglie in piena autonomia il metodo da utilizzare di cui è responsabile. Università LUMSA § I quesiti da 2 a 7 conciliano aspetti deontologici della psicodiagnostica ed esigenze dell’accertamento peritale in causa senza sacrificare le libertà della parti. § Problemi sorgono dal quesito 7 ì. § Vedi art. 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato ad essere sottoposto ad un trattamento sanitario contro la propria volontà, anche se “suggerito” o sotto forma di “invito» . § Quesito 8 in genere prerogativa del Giudice e di fatto applicata poco, con diretta nomina da parte del giudice (soprattutto nelle condizioni di disagio sociale ed economico) § Quesito 9. Non tutti i consulenti lo interpretano allo stesso modo Alcuni non forzano altri costringono ad un accordo, altri ritengono sia compito del giudice. In realtà il CTU può sempre provvedere alla conciliazione nell’ambito del processo civile. § Il quesito 10 pone problemi analoghi al 9. Sarebbe effettivamente più corretto, in assenza di accordo, che fosse il giudice a provvedere, sia pure provvisoriamente. § Il quesito 11 ripropone aspetti problematici del quesito 1. § Molti interpreti vorrebbero fossero segnalati aspetti psicopatologici altri sono contrari. 16