CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 19 Il giudice

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CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 19 Il giudice tutelare, lo sportello famiglia, i protocolli

CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 19 Il giudice tutelare, lo sportello famiglia, i protocolli di intesa Prof. ssa Virginia Petrella Ordinamento giudiziario A. A. 2020 -2021

IL GIUDICE TUTELARE Inquadramento normativo e origini § Art. 344 c. c. Funzioni del

IL GIUDICE TUTELARE Inquadramento normativo e origini § Art. 344 c. c. Funzioni del giudice tutelare § [I]. Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. § [II]. Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. § Come gli altri ordinamenti di derivazione francese, il codice italiano del 1865 non comprendeva la figura del giudice tutelare. Per tutelare gli interessi dei minori prevedeva, per i legittimi, i consigli di famiglia e per i figli nati fuori dal matrimonio i consigli di tutela, organi presieduti dal pretore e non riprodotti dal codice del 1942, il quale, in conformità con le concezioni dell’epoca, concentro i poteri in un’unica figura, il giudice tutelare, in grado di agire tempestivamente ed efficacemente. § ll giudice tutelare (garante degli incapaci in misura maggiore rispetto alla precedente figura del "consiglio di famiglia") è preposto alla cura della persona ed all'amministrazione del patrimonio dell'incapace. Secondo la dottrina ha molteplici funzioni: direttive, deliberative, consultive e di controllo, potendo nominare e convocare soggetti quali il tutore ed il curatore, ausiliare gli stessi nelle scelte e controllarne gli uffici. Università LUMSA § Il giudice tutelare è organo direttivo con funzioni attive e di controllo. L'ufficio di tutela nonché gli altri uffici attinenti alla cura degli incapaci sono affidati alla direzione del giudice tutelare, che "soprintende alle tutele e alle curatele", e per l'esercizio delle sue funzioni può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono a tali funzioni. § Nel sistema del codice del 1865 gran parte delle funzioni che il codice attuale attribuisce al giudice tutelare venivano esercitate dal consiglio di famiglia, che era organo collegiale. Il consiglio di famiglia era costituito e presieduto dal pretore: vi partecipava quindi, con posizione preminente, il magistrato. Nella nuova legislazione tutte le funzioni si accentrano in un magistrato, che viene costituito specificamente a tale fine: l'organo collegiale diviene organo individuale, con finalità specifiche e con poteri notevolmente accresciuti. Tutto, dunque, tende al potenziamento dell'organo supremo delle tutele e curatele, per il migliore espletamento della funzione 2

IL GIUDICE TUTELARE LE FUNZIONI § L'attribuzione quasi esclusiva delle funzioni direttive e di

IL GIUDICE TUTELARE LE FUNZIONI § L'attribuzione quasi esclusiva delle funzioni direttive e di controllo ad un organo del potere giurisdizionale, il contenuto particolare di tale controllo e la frequenza con cui deve attuarsi, mentre da una parte limitano notevolmente l'autonomia del tutore, il quale non è libero nel compimento degli atti di amministrazione o di cura della persona del minore che rivestono una qualunque particolare importanza, dall'altra intensifica l'ingerenza dello Stato per la realizzazione dell'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio ed alla educazione del minore. § Questo interesse statuale che sta accanto a quello individuate del minore, per la maggiore ingerenza degli organi giurisdizionali nella funzione tutelare, acquista nel codice attuale una decisiva preminenza, tale da modificare notevolmente le linee fondamentali dell' istituto della tutela. § Il giudice tutelare riceve dall'ufficiale dello stato civile o dai pubblici notai, dai cancellieri o dai privati LUMSA la comunicazione di notizie che hanno Università attinenza colle tutele o curatele (art. 346); e, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore, dei quali riceve il giuramento (art. 349). Intanto, prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le rispettive funzioni, emette i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore o per conservare e amministrare il suo patrimonio; e può anche procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa (art. 361). § Il giudice tutelare riceve le domande di dispensa dalle persone considerate nell'art. 352, e la dichiarazione che non intendono avvalersi della dispensa de iure, dalle persone considerate nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 351. Per quanto la legge non lo dica espressamente, deve ritenersi che lo stesso giudice tutelare abbia potestà di deliberate circa la dispensa di cui all'art. 352: infatti non è detto in alcuna disposizione che il giudice tutelare debba trasmettere ad altro organo le domande che gli vengono presentate; e d'altra parte, se ha il potere di conferire la nomina, è logico ritenere che abbia egli stesso il potere di accordare la dispensa, purché si tratti di 3 uno dei casi previsti dal predetto art. 352.

IL GIUDICE TUTELARE LE FUNZIONI § Avendo compiti di vigilanza, il giudice tutelare può

IL GIUDICE TUTELARE LE FUNZIONI § Avendo compiti di vigilanza, il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore ed il protutore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela; ed avendo altresì compiti di direzione, dopo avere convocato il tutore ed il protutore, può dare ad essi istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore (art. 44 disp. att. ). § Rientra nel potere del G. T. l’emissione di provvedimenti di diversa natura giuridica: oltre ai provvedimenti autoritativi in senso proprio, idonei a costituire, modificare od estinguere posizioni giuridiche, esistono ulteriori categorie di atti del giudice tutelare ed, in particolare, le autorizzazioni, gli atti di gestione, gli atti di mera vigilanza e i pareri. § Le autorizzazioni, pur rese nella forma giurisdizionale, si ritiene presentino natura di provvedimento amministrativo e non possono produrre effetti giuridici nella sfera dell’interessato, se non unitamente alla volontà di ulteriori soggetti, come i genitori o il tutore rispetto ad atti riferiti al minore, il tutore rispetto all’interdetto, il curatore ed il beneficiario inabilitato, l’amministratore ed il beneficiario nell’amministrazione di sostegno. § Tra gli atti di gestione ricorre l’approvazione del rendiconto del tutore il cui mancato ottenimento può produrre solo la rimozione ovvero il risarcimento dei danni quali sanzioni a carico di chi abbia posto in essere attività di gestione non approvate. Gli atti di mera vigilanza costituiscono espletamento dell’attività di controllo e verifica da parte del G. T. dell’attività posta in essere nell’interesse del beneficiario da proteggere e della sua correttezza rispetto alle regole che ad essa presiedono, ma non comprende poteri direttamente sanzionatori o modificativi dell’attività svolta. §Università Tribunale di Milano, sezione IX, 22 giugno 2015: La lite LUMSA genitoriale in ordine ai tempi di frequentazione è di competenza esclusiva del giudice tutelare: qualora non penda alcun procedimento e si debba dare attuazione alle disposizioni previste con le sentenze di separazione o divorzio (o ai provvedimenti di revisione successivamente adottati ex art. 710 c. p. c. o ex art. 9 l. divorzio), il giudice tutelare, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337 c. c. , può validamente esercitare una “vigilanza attiva”, idonea cioè ad adottare tutti i provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione, valgano a consentirne l'applicazione, avvalendosi (ex art. 344 c. c. ) dell'ausilio di soggetti deputati alla cura degli interessi contesi che non operino solo al fine di conoscere la situazione ma anche concretamente per superare le eventuali resistenze delle parti all'applicazione del regime previsto. § I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE E DELLE OCCASIONI DI AUSILIO DELLO PSICOLOGO FORENSE § Il codice civile e le leggi speciali in materia di tutela dei minori e delle persone incapaci, anche di rango sovranazionale, contengono numerosi riferimenti al ruolo del giudice tutelare § Dopo la riforma dell’art. 38 disp. att. c. p. c. alcune funzioni sono traslate sulla sezione famiglia del tribunale ordinario, divenendo competenza del collegio di giudici togati. § In alcuni casi, poi, il tribunale dei minori delega la giudice tutelare funzioni di vigilanza sull’adempimento ai provvedimenti di affidamento e collocamento dei minori e sul rispetto degli obblighi assunti dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori. § In questo caso quindi si ha una competenza delegata con poteri di vigilanza e di emissione di eventuali provvedimenti provvisori urgenti. 4

IL GIUDICE TUTELARE LE AZIONI E GLI ISTITUTI TIPICI autorizzazione al tutore a proporre

IL GIUDICE TUTELARE LE AZIONI E GLI ISTITUTI TIPICI autorizzazione al tutore a proporre nell'interesse del minore azione per la dichiarazione di paternità e maternità naturali; nomina di curatore speciale al minore richiamo del figlio minore allontanatosi senza permesso dalla casa dei genitori o del genitore esercente la potestà autorizzazione ai genitori a compiere alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo parere circa la concessione da parte del Tribunale dell'autorizzazione ai genitori alla continuazione dell' esercizio di una impresa commerciale del figlio minore; autorizzazione all'esercizio provvisorio Università LUMSA art. 273, 1°c. , cc nomina di un curatore speciale ai figli minori nel caso di conflitto di interessi tra di loro o tra essi e i genitori art 320, u. c. , cc nomina al figlio minore di un curatore speciale autorizzato a compiere atti nell'interesse del figlio eccedenti l'ordinaria amministrazione, che i genitori non possono o non vogliono compiere art. 321, cc vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni del minore da parte del genitore art. 318, cc art. 320, 3° e 4° c. PF apertura della tutela nei confronti dei minori i cui genitori sono deceduti o per altre cause non possono esercitare la potestà art 343, cc soprintendenza alle tutele e curatele art. 344, cc nomina del tutore e del protutore art 346, cc provvedimenti urgenti occorrenti per la cura del minore e per conservare e amministrare il suo patrimonio prima che il tutore abbia assunto le funzioni art. 361, cc proroga del termine per il compimento da parte del tutore dell'inventario dei beni del minore art. 363, 2° c. , cc provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione del patrimonio del minore art. 320, 5° c. , cc art 337, cc art. 371, I°c. , cc autorizzazione al tutore per l'esercizio provvisorio dell'impresa che si trovi nel patrimonio del minore, in pendenza della relativa deliberazione da parte del Tribunale per i minorenni art. 371, u. c. , cc autorizzazione al tutore per l'investimento di capitali del minore art. 372, cc ordine di deposito in cauta custodia di titoli al portatore che si trovino nel patrimonio del minore art. 373, cc PF 5

IL GIUDICE TUTELARE LE AZIONI E GLI ISTITUTI TIPICI autorizzazione al tutore per il

IL GIUDICE TUTELARE LE AZIONI E GLI ISTITUTI TIPICI autorizzazione al tutore per il compimento di taluni atti di disposizione dei beni del minore art. 374, cc parere circa l'autorizzazione del Tribunale al tutore per il compimento di altri atti di disposi zione dei beni del minore art. 375, 2° c. , cc determinazione del modo di erogazione o di reimpiego del prezzo ricavato dalla vendita dei beni del minore art. 376, 2° c. , cc assegnazione al tutore di una equa indennità per l'ufficio tutelare art. 379, 2° c. , cc imposizione di una cauzione al tutore; eventuale revoca, anche parziale art. 381, cc esonero del tutore dall'ufficio art. 383, cc rimozione del tutore dall'ufficio art. 384, l° c. , cc sospensione del tutore dall'ufficio art. 384, 2° c. , cc approvazione del conto finale dell'amministrazione dei beni del minore art, 386, 2° c" cc nomina di un unico curatore ai coniugi Università LUMSA entrambi minorenni art, 392, 2° c. , cc autorizzazione al curatore del minore emancipato per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del minore art. 394, 3° c. cc nomina di un curatore speciale nel caso di conflitto di interessi tra minore emancipato e curatore art. 394, 4° c. cc nomina di un curatore speciale al minore emancipato nel caso di rifiuto del consenso del curatore art. 395, cc parere circa l'autorizzazione al minore emancipato all'esercizio di una impresa commerciale art. 397, cc Nomina dell’amministratore di sostegno al minore nell’ultimo anno di età prima della maggiore età art 405 cc autorizzazione al rilascio del passaporto: ai minori sottoposti all'autorità genitoriale o tutoria che siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso di quest'ultima; al genitore che, avendo prole minore, non ottenga l'assenso dell'altro coniuge o sia da esso legalmente separato art, 3, L. 21 novembre 1967, n. 1185 autorizzazione alla donna minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza (DIVIETO SOLO SE INCONSAPEVOLE CONSEGUENZE O NON LIBERA) art 12, 2° c" L. 22 PF maggio 1978, n. 194 fissazione di limiti e condizioni alla ripresa da parte dei genitori dell'esercizio della potestà sul figlio ricoverato. in un istituto di assistenza PF PF art, 3, 2° c. , L. n. 184/1983 PF 6

IL GIUDICE TUTELARE AZIONI TIPICHE ED ISTITUTI decreto di esecutività dell'affidamento familiare di minore

IL GIUDICE TUTELARE AZIONI TIPICHE ED ISTITUTI decreto di esecutività dell'affidamento familiare di minore disposto dal Servizio locale: art. 4, 1° c. , L. n, 184/1983 vigilanza sull'affidamento familiare disposto dal Tribunale per i Minorenni art. 4, 3° c. , L. n: 184/1983 PF richiesta. al Tribunale per i minorenni di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore al termine dell'affidamento familiare art. 4, 6° c. , L. n: 184/1983 accertamenti, delegati dal Tribunale per i minorenni, sull'osservanza delle prescrizioni impartite ai genitori o ai parenti dei minori dei quali è stata segnalata la situazione di abbandono art. 12, 4° c. , L. n. 184/1983 PF rimozione dell'adottante che omette di fare l'inventario (o che fa un inventario infedele) dell'amministrazione dei beni dell'adottato art. 49, 2° c. , L. n. 184/1983 PF cambiamento delle generalità dei minori figli di collaboratori di Giustizia art 1 D L. vo 29. 3. 1993 n. 119 esecuzione e determinazione delle modalità pratiche di esecuzione del diritto di visita deciso con sentenze emesse all’interno di stati dell’Unione Europea ora vedi regolamento UE 25 giugno 2019 n 111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori Università LUMSA PF art 41 e 48 Reg. UE 2201/2003 PF 7

IL GIUDICE TUTELARE PRINCIPI SOVRANAZIONALI IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI § Le disposizioni

IL GIUDICE TUTELARE PRINCIPI SOVRANAZIONALI IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI § Le disposizioni della Carta costituzionale, hanno realizzato il passaggio da un sistema in cui il minore era pressoché esclusivamente considerato un soggetto da formare ai fini del suo inserimento nel sistema produttivo, a una concezione del minore inteso come persona umana da tutelare nelle sue fondamentali esigenze evolutive dell’identità personale. § La Costituzione pur non prevedendo una disciplina specifica per i minori, inaugura un favor minoris che fonderà la base di un complessivo sistema di promozione dei diritti del minore, considera- to nella sua condizione di soggetto in formazione (20) e ritenuto meritevole di protezione, a prescindere dalla nazionalità, dalla capacita di inserirsi nel processo produttivo e dallo sviluppo di un sufficiente grado di autonomia. Il sistema di garanzie costituzionali in favore del minore non e limitato alle disposizioni inserite tra i principi fondamentali della Repubblica (artt. 2 -3) (21), ma si completa con le previsioni di cui agli artt. 30, 31, 32, 34, 37 e 38, comma 3, Cost. , che, anziché delineare forme episodiche di tutela in favore di soggetti istituzionalmente deboli, si pongono quali elementi costitutivi di una strategia di intervento legislativo, dove il favor minoris si concretizza nella promozione dei diritti del minore. Università LUMSA § Il “best interest of the child” e consacrato an- che nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000, ai sensi del quale tale interesse «in tutti gli atti relativi a minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private […] deve essere considerato preminente» . Interesse del minore «che non si limita all’aspetto fisico e materiale, ma abbraccia il minore nella totalità del suo essere e nella complessità delle componenti fisiche e psichiche» . § La norma si inserisce nel quadro della normativa europea intesa ad assicurare l’impegno degli Stati nella promozione dei diritti dei minori, apprestando loro una tutela adeguata nei singoli ordinamenti interni, sotto tutti gli aspetti che li riguardino. § L’espressione “interesse superiore del minore” suo le indicare il criterio guida cui il legislatore deve ispirarsi ed il giudice (e, più in generale, l’operatore del diritto) attenersi, al fine di indicare una soluzione giuridica alle questioni che riguardano il minore. Tale espressione risulta oggi codificata nei principali testi internazionali a tutela del minore, accolta pressoché unanimemente dalle legislazioni nazionali minorili e richiamata costantemente nella prassi giudiziaria interna ed internazionale. 8

IL GIUDICE TUTELARE PRINCIPI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI A TUTELA DEI MINORI § In ambito

IL GIUDICE TUTELARE PRINCIPI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI A TUTELA DEI MINORI § In ambito internazionale la prima affermazione della dottrina del Best Interests of the Child si de- ve alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata, all’unanimità, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1959. Il secondo principio e il par. 2 del settimo principio prevedono, rispettivamente: «The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, mor- ally, spiritually and socially in a healthy and nor- mal manner and in conditions of freedom and dig- nity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration» ; «The best interests of the child shall be guiding principle of those responsible for his education and guidance; that responsibility lies in the first place with his parents» . § Accolto in modo sporadico da numerose convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti umani, come la Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 (artt. 5 e 16) e i Patti sui diritti civili e politici (artt. 23 e 24) e sui diritti economici, sociali e culturali (art. 10) del 1966, il principio ha ricevuto la sua definitiva consacrazione nel- la Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000 (24), ai sensi del quale tale interesse «in tutti gli atti relativi a minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private […] deve es- sere considerato preminente» . § A fronte di un uso cosi frequente del termine, non e dato riscontrare negli studi dedicati al criterio e nelle soluzioni giurisprudenziali una nozione chiara ed univoca dello stesso. § Tra le tante accezioni riconducibili all’interesse superiore del minore, solo per citare alcuni esempi, vi sono: il perseguimento del benessere materiale e morale del fanciullo; la completezza d’affetti e l’assenza di precarietà; lo sviluppo pieno della personalità del minore; il riconoscimento del grado di maturità raggiunto, tenuto conto della sua età. § I molteplici significati, caso per caso, inquadrati nel criterio dell’interesse superiore del minore derivano principalmente dal carattere ampio ed in- determinato dello stesso. E dunque, l’interesse del minore «non si limita all’aspetto fisico e materiale, ma abbraccia il minore nella totali tà del suo esse- re e nella complessità delle componenti fisiche e psichiche» . § Il “best interest of the child” e consacrato an- che nell’art. Università LUMSA 9

IL GIUDIC TUTELARE DISPOSIZIONI DI RITO E INQUADRAMENTO Ù § Art. 43 disp att

IL GIUDIC TUTELARE DISPOSIZIONI DI RITO E INQUADRAMENTO Ù § Art. 43 disp att c. c. [I]. I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto. [II]. Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente § Art. 44 disp. att. c. c. [I]. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario (1). § Art. 45 disp att. c. c. [I]. La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice. [II]. La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi. [III]. Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa. Università LUMSA Il giudice tutelare è un organo monocratico. Coadiuvato dal cancelliere il quale tiene il registro delle tutele Il rito seguito è quello dei procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c. p. c. Art. 737 I]. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio [721, 7321], si chiedono con ricorso [125] al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. Art. 738 [I]. Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. [II]. Se deve essere sentito il pubblico ministero [70, 71], gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. [III]. Il giudice può assumere informazioni. Art. 739 [I]. Contro i decreti del giudice tutelare [3441 c. c. ] si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio [737]. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. [II]. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [153] di dieci giorni dalla comunicazione del decreto [136], se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione [137] se è dato in confronto di più parti [669 -terdecies 1]. [III]. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. 10

IL GIUDICE TUTELARE IL RITO E LE PRASSI DEI TRIBUNALI – STRUMENTI OPERATIVI Art.

IL GIUDICE TUTELARE IL RITO E LE PRASSI DEI TRIBUNALI – STRUMENTI OPERATIVI Art. 740 c. p. c. [I]. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere. Art 741 c. p. c. [I]. I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo. [II]. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata Art 742 c. p. c. [I]. I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. Art 743 c. p. c. [I]. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone. Università LUMSA §. Nel corso della istruttoria, sia pure semplificata, del rito appena descritto dalle norme richiamate, anche il giudice tutelare può avvalersi del parere dello psicologo forense. § In materia di vigilanza su minori e quando si richieda la audizione del minore stesso, tale psicologo potrebbe appartenere a quelli dello sportello famiglia. § Nell’ambito di una perizia o di una consulenza tecnica di ufficio il giudice può accedere all’albo dei consulenti tecnici di ufficio. § Per la gestione delle questioni più ricorrenti e per la risoluzione delle problematiche segnalate dai rispettivi albi professionali dei soggetti coinvolti in queste materie si sono creati dei PROTOCOLLI DI INTESA § Alcuni di tali protocolli riguardano in generale la materia della tutela dei minori nei procedimenti che li coinvolgono § Sono poi state create della strutture, frutto di tali protocolli, presso i tribunali principali. § Il Tribunale civile di Roma ne è un esempio 11

I PROTOCOLLI DI INTESA Il PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SPORTELLO FAMIGLIA § Protocollo

I PROTOCOLLI DI INTESA Il PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SPORTELLO FAMIGLIA § Protocollo d’intesa tra - Tribunale e Comune di Roma su Sportello Famiglia Spazio Ascolto - 16 ottobre 2018 § Roma Capitale ed il Tribunale Ordinario di Roma, si impegnano a proseguire la collaborazione per II mantenimento e perfezionamento del Servizio Sportello Famiglia Spazio Ascolto per tutelare i minorenni nel superamento delle fasi di conflittualità, ponendo l’accento sul riconoscimento delle risorse e delle potenzialità residue delle figure genitoriali e orientando le famiglie segnalate dal tribunale verso percorsi di mediazione e/o sostegno alla genitorialità presenti nel territorio. § Lo Sportello è ubicato all’interno della prima sezione del Tribunale civile di Roma § Le persone destinatarie del servizio sono: 1. Coppie che presentano un’elevata conflittualità; 2. Figli minorenni di coppie con elevata conflittualità in fase di separazione. Università LUMSA § Le attività che si realizzeranno durante il periodo di decorrenza del presente accordo si concretizzeranno in: 1. Segretariato sociale rivolto alle coppie con figli nelle situazioni di separazione conflittuale, da svolgersi in sedi idonee e attrezzate con office automation (Fax. Computer in rete con linea internet) messe a disposizione del Tribunale Ordinario di Roma; 2. Integrazione degli interventi, a favore delle persone di minore età al centro di conflittualità familiari con i servizi del territorio, con i “centri per le famiglie” e con le scuole di appartenenza; 3. Attivazione della reta allargata familiare in sostegno ai minorenni; 4. Collaborazione con la Magistratura della I I Sez civile. Famiglia; 5. Collaborare con i Giudici per l’individuazione condivisa di metodologie comuni che riducano la conflittualità contenendo il numero dei casi da affidare ai Servizi Sociali territoriali. § L’invio delle persone di minore età e delle famiglie allo Sportello Famiglia avviene attraverso la segnalazione dell’Autorità Giudiziaria in particolare del Tribunale Ordinario. 12

LO SPORTELLO FAMIGLIA IL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 2018 TRA ROMA CAPITALE E IL

LO SPORTELLO FAMIGLIA IL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 2018 TRA ROMA CAPITALE E IL TRIBUNALE DI ROMA § Le Parti concorrono a garantire la realizzazione delle attività a favore dei soggetti di cui all'alt 3 e dettagliate all’art. 4 assumendo i seguenti impegni: Roma Capitale: 1. garantisce la presenza di un Assistente Sociale ovvero di altra figura professionale allo scopo qualificata per l'espletamento delle attività assegnate allo “Sportello Famiglia Spazio Ascolto” per il tempo necessario a mantenere aperto Sportello medesimo dalle 9, 00 alle 14, 00 dal lunedì al venerdì. 2. si impegna a prevedere, nel Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale, lo “Sportello Famiglia Spazio Ascolto” come azione di sistema permanente; 3. si impegna a prevedere una maggiore diffusione di “Centri per le famiglie” nel territorio di Roma Capitale; § Il Tribunale Ordinario di Roma: 1. adibisce e mette a disposizione un locale idoneo alle attività dello sportello opportunamente attrezzato con telefono, fax, Stampante e PC collegato alla rete internet e accesso alla PEC Posta Elettronica Certificata; 2. fornisce informazioni, attraverso le modalità che si riterranno più opportune, ai Servizi Sociali, anche territoriali, sulle questioni pendenti, per il tramite dell’Assistente Sociale incaricato ovvero di altra figura professionale allo scopo qualificata per l'espletamento delle attività assegnate allo “Sportello Famiglia Spazio Ascolto”; Università LUMSA 1. facilita in caso di urgenza, il rapporto tra i Giudici incaricati e il servizio affidatario; 2. individua un Giudice delegato quale referente dello Sportello Famiglia. § Le metodologie d'intervento sono stabilite congiuntamente dalle parti e contenute in un apposito Protocollo operativo da sottoscriversi separatamente a cura delle Direzioni amministrative competenti, aperto alle adesioni di altri enti ed organismi, individuati congiuntamente dalle parti, eventualmente interessati a collaborare alle attività ivi previste. § Altri sportelli svolgono attività consulenziale di tipo astratto non collegato ai singoli procedimenti i corso § Il Tribunale di Roma, invece, accede allo Sportello Famiglia anche nel corso di procedimenti ad esempio, come ricordato, quando dispone l’audizione del minore al di fuori della consulenza tecnica di ufficio, con l’assistenza dello psicologo dello sportello famiglia, ovvero per indirizzare le parti ad una assistenza alla genitorialità successiva alla sentenza di separazione o divorzio ovvero prima della udienza presidenziale (udienza di apertura dei citati procedimenti nella quale verranno comunque presi provvedimenti provvisori in merito). 13

I PROTOCOLLI DI INTESA L’ascolto del minore § I protocolli di intesa non sono

I PROTOCOLLI DI INTESA L’ascolto del minore § I protocolli di intesa non sono vincolanti in assoluto e non costituiscono un atto normativo in senso tecnico, neppure di rango subordinato § Si tratta di buone prassi condivise con le quali i rappresentanti degli organismi si impegnano a diffondere ed applicare buone prassi operative § Oltre ai protocolli operativi, come quello sulla istituzione di un organismo di raccordo tra la istituzione ed il cittadino (sportello famiglia ne è un esempio) ce ne sono alcuni che determinano modalità e contenuti di alcune fasi processuali ovvero dei provvedimenti in alcune materie. § Vi sono protocolli in materia di buone prassi sulla redazione delle perizie in materia di famiglia e minori (vedi protocollo tribunale di Torino) Università LUMSA § Vi sono poi protocolli aventi ad oggetto il contenuto di disposizioni direttamente riguardanti i diritti delle parti qali il protocollo per la ripartizione delle spese straordinarie nel mantenimento dei minori, firmato a Roma tra lòe rappresentanze del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed il Tribunale per la risoluzione una volta per tutte di problematiche attinenti questioni foriere di conflitti successivamente alla sentenza. (17 dicembre 2014) § Le sentenze o le ordinanze presidenziali possono richiamare tale protocollo che viene così recepito nel provvedimento ovvero riportarne le condizioni. § Le parti, in caso di sito consensuale della procedura possono richiamarlo nell’accordo e sottoscriverlo in copia, diventando così lo stesso altrettanto vincolante come le altre condizioni della separazione o del divorzio. § Vi sono poi protocolli interni agli ordini professionali e indicanti linee guida operative in materia. § Vedi, come esempio di altissimo profilo le LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASCOLTO DEL MINORE 14

PROTOCOLLI DI INTESA E LINEE GUIDA L’ASCOLTO DEL MINORE § Le linee guida predisposte

PROTOCOLLI DI INTESA E LINEE GUIDA L’ASCOLTO DEL MINORE § Le linee guida predisposte per il Tribunale di Roma di concerto con gli psicologi forensi, sono articolate in analisi dei punti critici e indicazioni operative e frutto di esperienza e ricerca. § Esse rappresentano un protocollo contenente, in estrema sintesi: § 4. Modalità di ascolto: diretto e indiretto. § 5. Indicazioni metodologiche per i CTU chiamati ad ascoltare il minore. § 6. Indicazioni relative all’ascolto del minore nel processo civile. § 7. Modalità di ascolto attuate nei protocolli. § 1. Brevissime sintesi sulle competenze cognitive, emotive e relazionali dei soggetti in via di sviluppo con particolare riguardo alla capacità di discernimento, sintesi che possono servire da punto di partenza per ulteriori approfondimenti. § 2. Brevissima sintesi sulla capacità di discernimento e la valutazione delle competenze genitoriali, tematiche correlate alla questione dell’ascolto del figlio. § 3. Le indicazioni derivanti dal codice deontologico dello psicologo e in particolare dello psicologo forense Università LUMSA 15