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CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 15 Lineamenti del processo civile Le sezioni dedicate alla

CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 15 Lineamenti del processo civile Le sezioni dedicate alla famiglia nel tribunale civile Prof. ssa Virginia Petrella Ordinamento giudiziario A. A. 2020 -2021

I PRINCIPI REGOLATORI DEL PROCESSO CIVILE ASPETTI GENERALI § Il processo civile si instaura

I PRINCIPI REGOLATORI DEL PROCESSO CIVILE ASPETTI GENERALI § Il processo civile si instaura quando un soggetto dell’ordinamento a ciò abilitato e capace, chiede tutela per un diritto soggettivo proprio o di un soggetto da lui legittimamente rappresentato § Il diritto civile ha ad oggetto diritti soggettivi, ossia posizioni giuridiche riconosciute da norme sostanziali come meritevoli di tutela. titolare del diritto soggettivo § Legittimato passivo il soggetto che ha leso tale diritto § Il soggetto titolare deve poi avere interesse ad agire (ossia deve lamentare un danno ovvero dimostrare un beneficio dal processo meritevoli di tutela ed apprezzabili dall’ordinamento) § I diritti disponibili sono quei diritti che hanno origine, vita ed estinzione, in forza di atti privati lasciati alla libera determinazione delle parti. § Nella proposizione della domanda al giudice, questi elementi devono essere dichiarati e correttamente qualificati. § I diritti indisponibili sono diritti che non possono essere costituiti, regolati ed estinti per volontà delle parti, se non dando origine ad atti nulli, perché presiedono ad interessi di natura generale o pubblica (lo status, i diritti del minore, i diritti dell’incapace e dell’interdetto, etc. ) § Successivamente si verificherà se in concreto, all’esito delle prove, siano davvero presenti. § In caso di mancata cooperazione da parte degli altri soggetti dell’ordinamento (tutti nei diritti assoluti, ovvero coloro che sono tenuti al rispetto di quella posizione in via individuale come nei diritti relativi) la parte lesa ha diritto ad adire l’autorità giudiziaria per ottenere l’accertamento del proprio diritto e veder riconosciuto e prodotto l’effetto giuridico richiesto. § Il processo è fondato sulla asserita spettanza di un diritto soggettivo e sulla sua lesione attuale o potenziale §Università LUMSA Legittimato attivo è il soggetto titolare o che si assume § Il soggetto poi dovrà essere dotato di legittimazione ad agire e di capacità processuale. § Vi sono quindi delle condizioni per poter accedere al processo che la parte che prende l’iniziativa del giudizio deve almeno dichiarare perché il processo possa validamente iniziare. § Il rapporto processuale prevede che vi siano almeno due parti, titolari di posizioni giuridiche in conflitto potenziale ed un giudice che per definizione sia terzo. § Le parti potrebbero essere più di una ed in alcuni casi devono essere più di una (litisconsorzio necessario) 2

I PRINCIPI REGOLATORI DEL PROCESSO CIVILE ASPETTI GENERALI § Il rapporto processuale è un

I PRINCIPI REGOLATORI DEL PROCESSO CIVILE ASPETTI GENERALI § Il rapporto processuale è un rapporto trilaterale • Sentenza dichiarativa (o di mero accertamento) che si limita ad accertare la realtà giuridica; può essere considerata tale anche la sentenza che respinge la domanda dell'attore; § Le parti ed il giudice: Parte attrice (prende l’iniziativa del processo, ) Parte convenuta (resiste, eccepisce, agisce in riconvenzionale, chiama in causa terzi) il GIUDICE • Sentenza di condanna, oltre all'accertamento, contiene il comando, rivolto alla parte soccombente, di tenere un determinato comportamento (dare, fare o non fare: ad esempio, pagare una determinata somma a risarcimento del danno); • la sentenza costitutiva, oltre ad accertare la realtà giuridica, crea, modifica o estingue essa stessa un rapporto giuridico (ad esempio, annullando un atto o producendo gli effetti del contratto che doveva essere concluso, ovvero ancora disponendo il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) § Esso è costituito da un accertamento che può divenire incontrovertibile con la formazione della cosa giudicata. • Ulteriore effetto della sentenza è quello della esecutorietà (per le sentenze di condanna) § In senso formale art. 324 c. p. c. e sostanziale 2909 c. c. • Vi sono poi delle forme di coazione indiretta che si stanno introducendo nell’ordinamento per gli obblighi di fare infungibili, tra i quali, secondo alcuni, vi è anche quello di consegna dei minori in forza del disposto delle sentenze in argomento § Vi sono poi i c. d. soggetti ausiliari del processo, tra i quali il CTU. § In alcuni casi, anche nel processo civile, è presente necessariamente la parte pubblica, il pm in sede civile (vedi azioni in materia di status delle persone) § Il processo civile è costituito da una serie di atti preordinati al raggiungimento dello scopo fisiologico: la sentenza o il provvedimento decisorio § Il provvedimento decisorio del processo civile mira ad essere la nuova regola del processo § Il giudicato è anche definito come una qualità degli effetti della sentenza: la incontrovertibilità. § Università LUMSA Le sentenze sono di accertamento, di condanna e costitutive 3

I PRINCIPI REGOLATORI DEL PROCESSO CIVILE ASPETTI GENERALI § Il processo è anche definito

I PRINCIPI REGOLATORI DEL PROCESSO CIVILE ASPETTI GENERALI § Il processo è anche definito come una serie di atti che dalla iniziativa di parte mira alla sentenza § La invalidità di un atto ritenuto fondamentale può portare anche alla nullità derivata degli atti seguenti e quindi alla nullità della sentenza che può essere rilevata con impugnazione § Alcune nullità sono sanabili se non rilevate entro un termine ovvero entro la sentenza § Altre sono insanabili (es mancata sottoscrizione della sentenza che la rende inesistente, ovvero difetto di costituzione del giudice, come nel caso di pronuncia da parte del giudice monocratico, in ipotesi di collegialità per legge, come nelle cause di separazione e divorzio e modifica ovvero di collocamento minori o interdizione). § La nullità della perizia, ad esempio, può riverberarsi sulla validità della sentenza. § Le parti interessate che non hanno dato causa alla nullità devono rilevarla nel primo atto utile, salvo, appunto le ipotesi di nullità insanabile. Università LUMSA § § § La giurisdizione civile DI cognizione Piena Sommaria Ordinaria semplificata o del lavoro § § CAUTELARE VOLONTARIA ESECUTIVA Il CTU psicologo può essere coinvolto in tutte le i processi di cognizione (ordinaria, sommaria, cautelare, volontaria) § Non nel processo esecutivo (forse obblighi di fare infungibili) § I RITI DEL PROCESSO CIVILE § Nel 2011 sono stati previsti tre riti fondamentali o modelli per tutte le cause. Essi sono obbligatori per alcune materie ed in altri casi di pongono come alternative § RITO ORDINARIO, RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE, RITO DEL LAVORO § La cognizione civile è affidata a giudici togati e a gop organizzati secondo l’ufficio del processo 4

I PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE I TIPI DI PROCESSO § La cognizione ordinaria: mira

I PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE I TIPI DI PROCESSO § La cognizione ordinaria: mira all’accertamento con efficacia di giudicato pieno di un diritto e può portare ad una sentenza di accertamento, condanna costitutiva, senza limiti di materie. § Ha una cognizione piena, ossia una conoscenza approfondita dei fatti storici per accertare il diritto con efficacia di giudicato (salvo impugnazione nei termini) § Ha una istruttoria molto complessa, con acquisizione di prove documentali e costituende in causa (es. testimoni, interrogatorio formale delle parti) a disposizione delle parti o di ufficio (es. ordine di esibizione, ispezione, consulenza tecnica di ufficio) § Ha termini di preclusione nei quali le parti devono compiere determinati atti pena la perdita del relativo potere. § Ha una trattazione prevalentemente scritta e si articola in più udienze secondo un rito molto articolato e regolato da norme piuttosto rigide. § La cognizione sommaria: può oggi portare ad una decisione con efficacia di giudicato. In questi casi si parla di cognizione sommaria in merito alle forme della causa che sono più snelle con prevalenza per l’oralità e pochi scritti. Meno regole sui termini e maggiore discrezionalità del giudice nella calendarizzazione del processo e nella assegnazione di termini per atti scritti. Università LUMSA eventuale § Mira al giudicato ed è compatibile con la CTU il rito sommario di cognizione 702 bis che è oggi applicato nei danni da imperizia medica (preceduto da mediazione obbligatoria ovvero ATP – accertamento tecnico preventivo). Qui per danni psicologici potrebbero essere impiegati i CTU psicologi sia nella fase dell’ATP sia nella fase della cognizione successiva. § Cognizione cautelare Rientra nella cognizione sommaria ma non arriva mai alla cosa giudicata ed all’accertamento incontrovertibile. § Solo ad un effetto magari anticipato ma provvisorio e passibile di revisione in un giudizio di merito pieno (a cognizione piena). § Due condizioni: fumus boni iuris ( sufficiente fondatezza della pretesa a seguito della cognizione sommaria) § Periculum in mora (pericolo nel ritardo dovuto dalla natura del diritto e dalla natura della minaccia che non tollera i tempi di una cognizione piena) § Comunque strumentale ad un giudizio di merito che, in alcuni tipi, potrebbe essere solo potenziale § A certe condizioni può essere disposta una perizia Vi sono procedimenti cautelari, anche tipici in materia di famiglia e a certe condizioni è prevista, soprattutto per l’audizione del minore, la consulenza o l’assistenza dello psicologo in causa. 5

I PRINCIPI DELLA GIURISDIZIONE SEGUE I TIPI DI PROCESSO § La giurisdizione volontaria non

I PRINCIPI DELLA GIURISDIZIONE SEGUE I TIPI DI PROCESSO § La giurisdizione volontaria non prevede un contraddittorio pieno. § Essa è condizione della produzione di un effetto giuridico che altrimenti non potrebbe prodursi. § Il giudice non tutela diritti ma “amministra interessi”, ovvero verifica la rispondenza di manifestazioni di volontà dei privati all’interesse pubblico, integrando con il suo atto una condizione di efficacia della fattispecie. § Es. interdizione, rinuncia eredità, autorizzazione ad atti dispositivi del patrimonio del minore. § Nell’evoluzione dell’ordinamento processuale civile il legislatore ha utilizzato le forme, prive di regole (sono disciplinate in pochissimi articoli, artt. 737 e ss. c. p. c. ) dedicate alla volontaria giurisdizione, per svolgere funzioni di tutela giurisdizionale di diritti, con problemi difficilmente superabili in ordine al rispetto delle garanzie per il pieno dispiegamento del principio del contraddittorio § Essa ha in genere riti più snelli, modellati sul rito camerale (artt. 737 ss. c. c. ) che hanno largo impiego in materia di famiglia e minori. § A determinate condizioni conduce alla cosa giudicata ovvero può prevedere il contraddittorio in alcune materie (es provvedimenti consensuali di modifica condizioni di divorzio, separazione, ovvero procedimenti per affidamento, collocamento e mantenimento del minore Università LUMSA nella coppia non sposata, scioglimento delle unioni civili) § Il processo esecutivo § Mira a modificare materialmente la realtà in caso di mancata ottemperanza da parte dell’obbligato. § Ha ad oggetto crediti, obblighi di fare o di astensione, ovvero obblighi di consegnare una cosa mobile ovvero di rilasciare un immobile § Non ha un vero contraddittorio ma il debitore può compiere determinati atti, § Ha un andamento di procedimento amministrativo con supervisione del giudice sulla regolarità degli atti ed il rispetto delle garanzie delle parti in causa. § Prevede una o più parti creditrici ed un debitore ed eventuali terzi titolari di diritti reali sulla cosa oggetto di esecuzione ovvero debitori del debitore. § Vi sono solo eventuali fasi di cognizione nei giudizi di opposizione. § In questi giudizi il ruolo dello psicologo non è presente § Si discute, tuttavia, della esecuzione degli obblighi di consegna del minore. (magari con la coercizione indiretta attraverso la sanzione degli obblighi incoercibili, ma solo a livello teorico § Vi sono poi procedimento ad hoc per il genitore inadempiente (709 ter c. p. c. ) 6

IL PROCESSO CIVILE I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LE GARANZIE IRRINUNCIABILI Art. 24 Cost. Garanzia

IL PROCESSO CIVILE I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LE GARANZIE IRRINUNCIABILI Art. 24 Cost. Garanzia dell’azione. Ad ogni diritto deve corrispondere un’azione giurisdizionale di tutela “effettiva” (principio di ragionevole durata del processo, art 111, 2° comma, c. p. c. ) Tutti devono poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento Corollario: L’azione garantita è la tutela davanti al giudice organo dello Stato munito di poteri autoritativi, rinunciabile solo per volontà delle parti. Divieto di arbitrato o altra forma ADR – Alternative Dispute Risolution (mediazione, negoziazione, obbligatoria in senso stretto ossia come impossibilità per la parte di rifiutare). Ammesse se non pregiudicano eccessivamente l’azione e rispondono a valori costituzionali (anche economia processuale in senso lato) Compatibili sono il tentativo obbligatorio di conciliazione (es udienza Presidenziale separazione e divorzio) e la mediazione e negoziazione (solo condizione di procedibilità). § Art. 24, 2° comma cost. , il diritto di difesa nelle sue manifestazioni: contraddittorio, la libertà di definirne i contenuti: la formulazione di allegazioni (domande ed eccezioni), le prove: la tenuta rispetto a preclusioni e jus poenitendi § In alcune ipotesi il diritto di azione è fatto prevalere sul diritto di difesa: § A) nella tutela sommaria (la misura cautelare inaudita altera parte; la esecutività immediata del decreto ingiuntivo, risp. artt 669 – sexies, 2° comma e 642 c. p. c. ); § B) la sostituzione processuale dell’avente causa da parte del dante causa (art. 111 c. p. c. ) § Quando il diritto di difesa è sacrificato per il diritto di azione, deve essere comunque garantito in un momento successivo (esame delle misure anticipatorie con il contraddittorio; intervento volontario dell’avente causa). § Garanzia del giusto processo Art. 111, 1° comma: § A) il processo deve esser regolato dalla legge; § B) la tutela dei diritti deve condursi, almeno in alternativa, con le regole del processo a cognizione piena a) Art. 111, 3° comma cost. : in relazione agli atti dell’altra parte e del giudice (art. 183, 5° e 8° comma; art. 101, 2° comma); b) Il diritto di difesa a prescindere dalle esigenze del Università LUMSA 7

I PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE GARANZIE COSTITUZIONALI § GARANZIA DI IMPARZIALITA’ § Art. 111,

I PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE GARANZIE COSTITUZIONALI § GARANZIA DI IMPARZIALITA’ § Art. 111, 2° comma, cost. : § A) il giudice deve essere terzo, ovvero imparziale: astensione e ricusazione (art. 51 c. p. c. ) e incompatibilità (art. 669 terdecies c. p. c. ); § B) la precostituzione del giudice da parte della legge all’insorgere della controversia (il giudice naturale, art. 25, 1° comma cost. ; il divieto di giudici straordinari (art. 102, 2° comma, Cost. ) § C) divieto di giudici speciali (art. 102, 2° comma cost. ); ammesse solo le sezioni specializzate (agraria), le giurisdizioni speciali costituzionalizzate (art. 103: giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile). § GARANZIA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO § Art. 111, 6° comma cost. : a) Le sentenze che concludono i giudizi e con le quali il giudice si libera del potere/dovere di giudicare, e che concludono un processo, devono essere motivate ; b) anche i provvedimenti aventi altra forma (decreti camerali; decreti e ordinanze monitorie) idonee al giudicato perché capaci di esaurire un procedimento con una misura che passa in giudicato, devono essere Università LUMSA . motivati § Sentenze contenuto decisorio, motivate puntualmente (art. 132 n. 4, c. p. c. ); § Ordinanze (art. 134, 1° comma, c. p. c. ), sono ordinanze i provvedimenti interlocutori a contraddittorio perfezionato; § Decreti (art. 135, 4° comma) di natura meramente ordinatoria, devono essere motivati solo se la legge lo prevede § GARANZIA DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ § E’ garantito il ricorso in Cassazione per violazione di legge (ma anche per tutti i motivi di cui all’art. 360 c. p. c. , cfr. 4° comma della disposizione): § A) origine illuministica della garanzia: tutela della legge nei confronti dei giudici (parlements, composti da ceto nobiliare); § B) funzione contemporanea di nomofilachia, ovvero di unità della interpretazione della legge. § La garanzia si estende non solo alla sentenza in senso formale, ma anche alla sentenza in senso sostanziale. § GARANZIA DELLA TUTELA VERSO GLI ATTI DELLA PA § Art 113 Cost. 8

I PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE PRINCIPI PROCESSUALI § PRINCIPIO DELLA DOMANDA: consentite dei limiti

I PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE PRINCIPI PROCESSUALI § PRINCIPIO DELLA DOMANDA: consentite dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudizio. § IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA § Art 111 evitare dilazioni ad opera delle parti o dell’ufficio e duplicazione o sprechi dell’attività processuale all’interno del singolo processo ovvero anche tra processi connessi (estensione progressiva dei limiti oggettivi della cosa giudicata). Generale rispetto al principio della domanda. Riguarda l’iniziativa del processo, la determinazione del suo ambito oggettivo e soggettivo, l’allegazione delle circostanze rilevanti per la fattispecie normativa invocata (eccezione fatti notori e massime di esperienza – MA: divieto di scienza privata del giudice). § IL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO Vi è poi un principio dispositivo in materia di prova (eccezione parziale prove d’ufficio, dietro principio di prova della parte) Dalla violazione deriva la nullità della sentenza. Art. 99 c. p. c. Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Il processo civile presuppone l’iniziativa di parte (Diritto-onere della difesa tecnica) § IL PRINCIPIO DISPOSITIVO Sulle norme invece: jura novit curia, salva la necessaria qualificazione ad opera della parte della fattispecie invocata per comprendere azione, ovvero difesa, eccezione ecc. § INTERESSE AD AGIRE § Art. 100 c. p. c. sia dal lato attoreo che dal lato del convenuto § PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO § Art. 101 c. p. c. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può disporre sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine per contraddire. § IL PRINCIPIO DI PRECLUSIONE Termine entro il quale compiere atti pena la perdita di un potere processuale: azioni e difese, allegazioni, prove, modifiche Università LUMSA Art. 112 c. p. c. il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare di ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. § LA PRONUNCIA SECONDO DIRITTO Art 113: la regola è la pronuncia secondo le norme di diritto salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Anche l’equità deve rispettare i principi costituzionali, di rango costituzionale, la normativa europea e i principi regolatori della materia. § LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SECONDO IL PRUDENTE APPREZZAMENTO Le prove, salvo i limiti della prova di ufficio sono nella disponibilità della parte, Entro i limiti sul valore delle prove posti dalla legge, il giudice le valuta secondo il suo prudente apprezzamento. Tiene conto anche dei fatti notori. I fatti non contestati dalla parte costituita sono ritenuti ammessi. Anche interrogatorio libero delle prove (valore di argomento di prova) 9

IL PROCESSO CIVILE IL GIUDICE § LA DIREZIONE DI UDIENZA § FORMA DEI PROVVEDIMENTI:

IL PROCESSO CIVILE IL GIUDICE § LA DIREZIONE DI UDIENZA § FORMA DEI PROVVEDIMENTI: § Il giudice ferme le garanzie costituzionali sopra citate ed i termini imposti dal rito applicato ha il potere di direzione di udienza § Sentenza Carattere decisorio e motivazione analitica. Frutto del processo in contraddittorio 175 c. p. c. utilizza tutti i poteri tesi al più sollecito e leale svolgimento del processo, fissa le udienze ed i termini per il compimento degli atti processuali, In caso di omissione le parti possono nei sei mesi successivi chiedere l’integrazione di tali provvedimenti. § Ordinanza carattere ordinatorio, salvo eccezioni e motivazione sintetica. Emessa a seguito di contraddittorio § UDIENZA PUBBLICA E CAMERA DI CONSIGLIO § Udienza è pubblica nel senso che vi possono partecipare parti e difensori, eventuali testi consulenti secondo le disposizioni del giudice che dirige l’udienza. IL giudice può disporre che si svolga a porte chiuse. § Art 128 c. p. c. § Chi interviene all’udienza deve restare in silenzio e non può fare segni di approvazione o disapprovazione. § Dell’udienza si tiene processo verbale. Che è sottoscritto dal giudice Università LUMSA § Decreto: carattere a volte decisorio a volte dispositivo in rito (es. decreto fissazione udienza e termini per notifica a controparte nei procedimenti che iniziano su ricorso), motivazione solo se a contenuto decisorio. Emesso in assenza di contraddittorio § GIUDIZIO MONOCRATICO: giudice unico, la regola del processo civile § GIUDIZIO COLLEGIALE: solo nei casi previsti della legge § Art 50 bis c. p. c. § Intervento obbligatorio p. m. , materia concorsuale, sezioni specializzate, cause societarie, impugnazione testamenti e riduzioni per lesione legittima, responsabilità civile dei magistrati, azioni di classe, procedimenti in camera di consiglio (737 ss c. p. c. ) § Pena nullità della sentenza § AUSILIARI DEL GIUDICE (rinvio alla lezione sulla consulenza tecnica) 10

IL PROCESSO CIVILE LE FASI § INTRODUTTIVA: atto introduttivo scritto costituzione e difesa del

IL PROCESSO CIVILE LE FASI § INTRODUTTIVA: atto introduttivo scritto costituzione e difesa del convenuto § TRATTAZIONE: precisazione delle domande e eccezioni domande riconvenzionali e controllo integrità contraddittorio anche con scritti ulteriori (rito ordinario di cognizione altri tre scritti per ogni parte) § ISTRUTTORIA prove. Ammissione delle prove e acquisizione. § PRECISAZIONE CONCLUSIONI all’esito delle fasi (es rinuncio ad una domanda o eccezione, aggiorno domanda per interessi, insisto per prove negate) § DECISORIA eventuali scritti difensivi e emissione sentenza. Vi possono essere sentenze parziali definitive o non definitive del giudizio. § IMPUGNAZIONE. Salvo eccezioni ammesso secondo grado di merito. § Secondo grado stesso oggetto meno e non di più § Vige sempre principio dispositivo e interesse ad impugnare dato dalla soccombenza parziale (su una delle domande) o totale Università LUMSA § PROVVISORIA ESECUTORIETA’ E SOSPENSIONE § La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. § Se voglio sospensione devo chiederla con motivazioni al giudice della impugnazione (es. se consegna minore al padre maltrattante è pregiudizievole chiedo in appello motivando, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, altrimenti debbo consegnare il minore) § EFFETTO DEL PASSAGGIO IN GUDICATO DELLA PRONUNCIA SULLO STATUS (IRREVERSIBILITA’ DELLA CESSAZIONE DEL MATRIMONIO) § La sentenza sullo status non è reversibile ma le altri condizioni della cessazione sono modificabili. Si parla di: § GIUDICATO REBUS SIC STANTIBUS delle pronunce sull’affidamento, collocamento, mantenimento del minore. A parità di condizioni restano stabili. § A seguito di modifica delle condizioni possono essere variate. § Es. collocamento prevalente del minore presso la madre. § Il padre dopo il divorzio avvicina la propria residenza, stabilizza la propria condizione, dimostra la influenza negativa della madre ottiene un ampliamento del regime di visita del minore ovvero il ribaltamento del regime di collocamento a seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. 11

L’ORGANIZZAZIONE TABELLARE DEL TRIBUNALE CIVILE LE SEZIONI FAMIGLIA E STATUS DELLE PERSONE E SEZIONI

L’ORGANIZZAZIONE TABELLARE DEL TRIBUNALE CIVILE LE SEZIONI FAMIGLIA E STATUS DELLE PERSONE E SEZIONI AD INCIDENZA SU PERIZIE § IL CASO DEL TRIBUNALE DI ROMA - LE SEZIONI CIVILI • • • • • area della famiglia e dei diritti della personalità (Prima Sezione Civile); area minori e tutele (Prima Sezione Civile Bis); area della pubblica amministrazione (Seconda Sezione Civile); area del diritto societario (Terza Sezione Civile); area delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari (Quarta Sezione Civile); area dei diritti reali (Quinta, Sesta e Settima Sezione Civile); area del diritto del mercato (Ottava, Nona, Decima e Undicesima Sezione Civile); area della responsabilità extracontrattuale (Dodicesima e Tredicesima Sezione Civile); area del lavoro (Prima, Seconda, Terza e Quarta Sezione Lavoro); area del diritto fallimentare (Sezione Fallimentare); area del Tribunale delle Imprese (Terza e Nona Sezione); sezione specializzata agraria; collegio per la decisioni in tema di ricusazioni; sezione specializzata per le impugnazioni avverso le deliberazioni del C. N. dei Biologi; sezione specializzata per le impugnazioni avverso le deliberazioni del C. N. degli Agrotecnici; collegio per le controversie relative al trattamento dei dati personali; collegio per i reclami avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Università LUMSA § SEZIONI PENALI § In materia penale: • 11 sezioni dibattimentali ordinarie distinte, quanto alla competenza collegiale, in: • Area soggetti deboli: reati a sfondo sessuale, reati in materia d’immigrazione clandestina e reati in materia di prostituzione. Reati di competenza DDA. Ne fanno parte la Sezione Prima e la Sezione Quinta. • Area reati contro la Pubblica Amministrazione. Reati di competenza DDA. Ne fanno parte la Sezione Seconda e la Sezione Ottava. • Area patrimonio: reati di usura, estorsione, riciclaggio ed associazione per delinquere di cui all’art. 416 c. p. , a sua volta non caratterizzata da ulteriori elementi specializzanti. Reati di competenza DDA. Ne fanno parte la Sezione Settima e la Sezione Decima. • Area reati economici: reati di criminalità economica, reati tributari, reati societari e reati fallimentari. Reati di competenza DDA. Ne fanno parte la Sezione Quarta, la Sezione Sesta e la Sezione Nona. • Area misure cautelari e prevenzione: competenza esclusiva per il Riesame, gli Appelli in materia di misure cautelari e le Misure di Prevenzione. Ne fanno parte la Sezione Terza e la Sezione Terza Bis. • 6 Corti Di Assise: reati di competenza della Corte di Assise; • 1 sezione G. I. P. /G. U. P. ; • 1 Collegio Per I Reati Ministeriali, avente le competenze previste dalla legge costituzionale 16. 1. 1989, n. 1. 12

LE SEZIONI FAMIGLIA E TUTELE LA GIURISDIZIONE CONTABILE § Prima Sezione Civile - Materie

LE SEZIONI FAMIGLIA E TUTELE LA GIURISDIZIONE CONTABILE § Prima Sezione Civile - Materie di competenza: § La prima sezione civile integra ed esaurisce l'Area della famiglia e dei diritti della personalità. § Tratta l’intero diritto di famiglia (matrimonio, regime patrimoniale, filiazione, alimenti, separazione, divorzio ed effetti patrimoniali) e i diritti della personalità (interdizione, inabilitazione, tutele e curatele, risarcimento per diffamazione, persone giuridiche ed enti di fatto, diritto di asilo); sono inoltre assegnati alla prima civile le rettifiche di stato civile, le dichiarazioni di assenza e di morte presunta, la nomina di curatore allo scomparso, le autorizzazioni ex art. 87, 89, 98, 99 e 100 codice civile, le adozioni, le nomine di curatori speciali ai minori e agli incapaci, le autorizzazioni a vendere nell’interesse dei minori e interdetti, le autorizzazioni alla concessione di ipoteche nei casi di minori e di incapaci, i trasferimenti di tutele, i mutamenti di convenzioni matrimoniali, gli svincoli di beni dotali e dei fondi patrimoniali nonché gli interventi sull’indirizzo familiare ex art. 145 codice civile, le autorizzazioni al trapianto di rene, i trattamenti sanitari obbligatori, le convalide di fermi, i ricorsi contro i decreti di espulsione, i provvedimenti a rito collegiale in tema di legge sulla privacy e le cancellazioni dei dati inseriti nel CED del Ministero dell’Interno. § Nell’ambito della sezione, alcuni magistrati si occupano prevalentemente della materia tutelare secondo la precedente esperienza professionale; ma la distinzione - ormai soltanto funzionale - si va sempre più attenuando con la graduale omologazione. Università LUMSA CAUSE ORDINARIE Interdizione Inabilitazione Diritti della personalità (anche della persona giuridica) (es. identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza) Altri istituti relativi alla persona ed ai diritti della personalità Separazione giudiziale Divorzio giudiziale Controversie in tema di discriminazione anche quando è parte un soggetto pubblico (art. 28 D. lgs. 150/2011) Filiazione (riconoscimento, disconoscimento, impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ecc. ) Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità (art 269 C. C. ) Regime patrimoniale della famiglia ex art 159 e ss. C. C. (escluso lo scioglimento della comunione) Opposizioni a decreti ingiuntivi in materia di famiglia Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79 -81 C. C. ; opposizione al matrimonio ex art 102 -104 C. C. ; impugnazione del matrimonio ex artt. 117 ss. C. C. , ecc. ) Alimenti Mutamento di sesso Altri istituti di diritto di famiglia (es. regresso spese per mantenimento figli etc. ) Querele di falso presentate presso le sezioni Lavoro Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 5 L. 180/1978 e 21 D. lgs. 150/2011) Revocatoria fondo patrimoniale e revocatorie nelle materie di competenza ex art. 2645 ter C. C. Impugnazione provvedimenti Consiglio Ord. Giornalisti (art. 27 D. L. 150/2011) 13

LE SEZ. DIRITTI DELLA PERSONALITA’FAMIGLIA E TUTELE LA SEZIONE PRIMA DEL TRIBUNALE DI ROMA

LE SEZ. DIRITTI DELLA PERSONALITA’FAMIGLIA E TUTELE LA SEZIONE PRIMA DEL TRIBUNALE DI ROMA PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI Mantenimento figli (art. 316 -bis C. C. ) Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 C. C. ) Sequestro conservativo (ex art. 671 C. P. C. ) Sequestro giudiziario (ex art. 670 C. P. C. ) Sequestro liberatorio (ex art. 687 C. P. C. ) Sequestro da norme speciali Provvedimenti d’urgenza (ex art. 700 C. P. C. ) Altri procedimenti cautelari Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex art. 93 e ss. C. C. , nulla osta al matrimonio dello straniero, ecc. ) AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE O DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO Stato civile (rettifica e formazione atti stato civile; impugnazioni del rifiuto dell’Ufficiale di stato civile, ecc. ) Separazioni consensuali Divorzi congiunti Modifica delle condizioni della separazione Modifica delle condizioni del divorzio Controversie relative alla responsabilità genitoriale (art. 709 ter C. P. C. ) Attribuzione di quota di pensione e indennità di fine rapporto lavorativo Mantenimento e affidamento figli nati fuori dal matrimonio (337 bis e ss. ) Ordine di pagamento diretto ed altre misure ex art. 156 C. C. e art. 3, comma 2, L. 219/2012 Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis e ss. C. C. e 736 bis C. P. C. ) Dichiarazioni di assenza o morte presunta Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 C. C. Riconoscimento del figlio già riconosciuto dall’altro genitore (art. 250 C. C. ) Affidamento del figlio e suo inserimento nella famiglia (art. 252 C. C. ) Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (art. 262 C. C. ) Nomina curatore minore nelle azioni di competenza della sezione Ricorso in caso di contrasti tra i genitori (art. 316 C. C. ) Adozione di maggiorenni Fondo patrimoniale (art. 167 e ss. C. C. ) Università LUMSA 14

LE SEZ. DIRITTI DELLA PERSONALITA’ FAMIGLIA E TUTELE LA SEZIONE 1 BIS ORA NONA

LE SEZ. DIRITTI DELLA PERSONALITA’ FAMIGLIA E TUTELE LA SEZIONE 1 BIS ORA NONA § materie di competenza: Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 C. C. ) Nomina di curatore speciale in tali materie (artt. 320, ult. co. e 321 C. C. , art. 45 disp. att. C. C. ) Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337 C. C. ) Apertura della tutela (art. 343 c. c) Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore (art. 361 C. C. ) Apertura della tutela legale (art 32 C. P. ) Apertura della curatela (artt. 392 e 424 C. C. ) Apertura dell’amministrazione di sostegno (art. 404 C. C. ) Provvedimenti urgenti prima dell’apertura dell’amministrazione di sostegno (art. 405 C. C. ) Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (art. 363 C. C. ) Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione di beni del minore ex art. 371 C. C. Università LUMSA Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 C. C. su tutele Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. C. C. Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373, 374, 375, 411 C. C. , su amministrazioni di sostegno Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 C. C. Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978) Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983) Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A- B, L. n. 1185/1967) Trattamento sanitario obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n. 833/1978) Autorizzazioni trapianto reni e fegato (art. 2 L. 26/6/67 n. 458) 15

LE SEZIONI CIVILI E I RUOLI DELLO PSICOLOGO I POSSIBILI RUOLI § FASE PRECEDENTE

LE SEZIONI CIVILI E I RUOLI DELLO PSICOLOGO I POSSIBILI RUOLI § FASE PRECEDENTE IL PROCESSO § Consulente tecnico nei processi di accertamento tecnico preventivo § Mediatore imparziale § Delega alla consulenza tecnica con espresso mandato a trovare condizioni di accordo tra le parti nei processi contenziosi (es. condizioni di collocamento, visita, modalità di consegna del minore, ecc. ) § Consulenza di parte preventiva § Terzo arbitratore § NEL GIUDIZIO § Coadiutore del giudice: § Consulente tecnico d’ufficio § Delegato ovvero assistente all’ascolto del minore § SUCCESSIVAMENTE § Delegato dalle parti o dal giudice per l’assistenza alla esecuzione delle pronunce e per mediare eventuali conflitti § Sportello famiglia – disponibilità quale professionista esterno in determinati giorni ed ore compatibile con attività libero professionale all’esterno del tribunale e distinto dal ruolo di CTU § Coadiutore nell’ascolto dell’interdicendo o amministrando o soggetto a tutela per provvedimenti urgenti § Consulente tecnico di parte Università LUMSA 16