CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 7 SETTIMANA AVA

  • Slides: 16
Download presentation
CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 7 SETTIMANA AVA Coordinate per orientarsi nell’ordinamento Prof. ssa

CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 7 SETTIMANA AVA Coordinate per orientarsi nell’ordinamento Prof. ssa Virginia Petrella Ordinamento giudiziario A. A. 2020 -2021

LA GERARCHIA DELLE FONTI LE NORME GIURIDICHE GERARCHIA DELLE FONTI INTERNE § Costituzione e

LA GERARCHIA DELLE FONTI LE NORME GIURIDICHE GERARCHIA DELLE FONTI INTERNE § Costituzione e leggi costituzionali § Regolamenti e Direttive UE § Leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi § Regolamenti del potere esecutivo § Usi o consuetudini DEFINIZIONI Costituzione: è la fonte fondamentale dello Stato (Fons Fontium). Essa è un atto prodotto dal potere costituente, ossia dal potere politico assoluto, sovrano e concentrato, il quale, per esigenze non logiche, ma di politica costituzionale, viene definito come straordinario e Legge costituzionale: è un atto normativo, presente negli ordinamenti a costituzione rigida, adottato dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, che ha lo stesso rango della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare (in quest'ultimo caso si può parlare, più specificamente, di legge di revisione costituzionale o riforma costituzionale). Un Regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea. Ad esempio, quando l'Unione ha deciso che dovevano esservi garanzie comuni sui beni importati dall'esterno dell'UE, il Consiglio ha adottato un regolamento. Secondo l’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) il Regolamento è «un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli Stati membri, ma anche ai singoli» . irripetibile, consumandosi in un solo atto di esercizio. Università LUMSA 2

LA GERARCHIA DELLE FONTI DEFINIZIONI In base a quanto previsto dall'art. 289 par. 3

LA GERARCHIA DELLE FONTI DEFINIZIONI In base a quanto previsto dall'art. 289 par. 3 TFUE, quando sono adottati con procedura legislativa (ordinaria o speciale), i regolamenti sono atti legislativi. Quando sono adottati dalla Commissione in qualità di delegata ai sensi dell'art. 290 TFUE, si parla di regolamenti delegati. Quando sono emanati nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 291 TFUE, si parla di regolamenti di esecuzione. L'art. 297 TFUE prevede che i regolamenti quando sono adottati secondo la procedura legislativa speciale devono essere firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. Vengono poi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Con la Costituzione europea i regolamenti comunitari avrebbero dovuto prendere il nome di "legge europea", ma il trattato di Lisbona ha mantenuto la denominazione corrente. Una Direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. Un esempio è quello della direttiva sui diritti dei consumatori dell'UE, che rafforza i diritti dei consumatori in tutta l'Unione, ad esempio eliminando spese e costi nascosti in Internet, ed estendendo il periodo Università LUMSA entro il quale i consumatori possono recedere da un contratto d'acquisto. La direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato; il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo. La direttiva non può essere applicata parzialmente: essa è vincolante solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire. Essa si differenzia dal regolamento perché quest'ultimo si applica direttamente agli stati membri, mentre la direttiva deve essere prima recepita. Il recepimento consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva. L'elemento principale della direttiva è, pur essendo un atto vincolante, la portata individuale che la contraddistingue dal regolamento, invece generale: i destinatari dell'atto normativo sono un singolo o un numero definito di stati membri, anche se non sono mancate cosiddette "direttive generali" rivolte a tutti gli stati. Il fine principale di questa fonte del diritto comunitario è l'avvicinamento degli istituti giuridici riguardanti date materie tra gli Stati dell'Unione. 3

LA GERARCHIA DELLE FONTI Composizione e competenze La direttiva non è obbligatoria in tutti

LA GERARCHIA DELLE FONTI Composizione e competenze La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta. La libertà dello Stato non è assoluta, in quanto deve garantire l'effetto voluto dall'Unione: se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti aventi "forza di legge"), non può farlo attraverso fonti regolamentari. Allo Stato è inoltre posto un obbligo di stand still, cioè nel periodo antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in contrasto con gli obiettivi della direttiva. Lo Stato deve inoltre, in fase di recepimento, comunicare la forma e i mezzi attraverso i quali la direttiva è stata recepita in modo da permettere, nel caso, alla Corte di giustizia dell'Unione europea di valutare se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del diritto. Per legge ordinaria, in diritto, s'intende l'atto normativo adottato dal parlamento o, in certi ordinamenti, dall'analogo organo di un ente territoriale e locale, secondo la procedura ordinariamente prevista per l'esercizio della funzione legislativa, in contrapposizione alla legge costituzionale e, in certi ordinamenti, alla legge organica, adottate con procedure diverse e più complesse. È quella che, anche nel linguaggio comune, suole essere denominata legge, senza Università LUMSA ulteriori specificazioni. Decreto legge è un atto normativo di carattere provvisoriamente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Costituisce un atto normativo del Governo con forza di legge, ma il cui iter di approvazione prevede che l'intervento di controllo delle Camere avvenga "a valle", mediante una necessaria conferma (con la c. d. legge di conversione) in mancanza della quale il D. L. decade art. 77 Cost. : «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti» . 4

LA GERARCHIA DELLE FONTI SEGUE : DEFINIZIONI Decreto legislativo è un atto normativo avente

LA GERARCHIA DELLE FONTI SEGUE : DEFINIZIONI Decreto legislativo è un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento). Essendo un atto con il quale l'Organo costituzionale esecutivo esercita un potere legislativo, esso costituisce una deroga al principio della c. d. separazione dei poteri. Per prevenire eventuali abusi di questa deroga, gli ordinamenti costituzionali prevedono un intervento del potere legislativo nell'iter di approvazione del decreto legislativo, costituito appunto dalla legge di delega a favore del governo. La presenza "a monte" del controllo delle Camere sulla formazione del d. lgs. , attraverso la legge delega, distingue in Italia il decreto legislativo dal Decreto-legge. In Italia la decretazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana ed è uno strumento con il quale le Camere decidono di delegare il Governo a disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da riserva di legge formale, stabilendo i principi e i criteri direttivi, cioè la c. d. "cornice" entro la quale il Governo della Repubblica Italiana dovrà legiferare. In questo caso la legislazione avverrà sulla base di una Università LUMSA apposita legge detta per l'appunto legge delega. Qualora il governo ecceda i limiti indicati nella legge delega, ad es. adottando provvedimenti normativi non previsti nella delega, le relative norme potranno essere dichiarate dalla Corte costituzionale viziate da illegittimità costituzionale (per il c. d. "eccesso di delega legislativa") Art. 76 Cost. : L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Legge regionale in Italia, è la legge prodotta da un consiglio regionale e messa in vigore nella sola Regione d'Italia nella quale essa è emanata. È l'atto emanato dalla Regione in forza del potere legislativo conferitole dalla Costituzione (per le materie vedi l'art. 117). Nelle Regioni ad autonomia speciale, le materie sono determinate dagli Statuti aventi rango di legge costituzionale (v. art. 116). Artt. : 117, 122, 123, 127, 133 Cost. 5

LE FONTI DEL DIRITTO SEGUE Art. 117 Cos. : La potestà legislativa è esercitata

LE FONTI DEL DIRITTO SEGUE Art. 117 Cos. : La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici (6); perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; Università LUMSA q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; [armonizzazione dei bilanci pubblici e] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato 6

LE FONTI DEL DIRITTO SEGUE: DEFINIZIONI Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento

LE FONTI DEL DIRITTO SEGUE: DEFINIZIONI Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Università LUMSA Gli usi normativi sono norme giuridiche non scritte che si formano spontaneamente mediante la ripetizione uniforme e costante di determinati comportamenti da parte di una collettività, per un determinato periodo di tempo e nella convinzione di obbedire ad una norma giuridica obbligatoria. Proprio per questa ragione gli usi sono detti normativi o giuridici, perché costituiscono norme obbligatorie e, per questo motivo, si differenziano da altri comportamenti tenuti dai membri della collettività che non hanno carattere obbligatorio e non sono, per questa ragione, norme giuridiche. Esempio: dare la mancia al cameriere, pur essendo un comportamento diffuso, non è una norma giuridica perché quando compiamo questo gesto sappiamo che non stiamo ubbidendo ad una norma obbligatoria. Affinché un uso possa dirsi normativo esso deve presentare due requisiti: l'elemento materiale, ovvero la ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento da parte dei membri della collettività; l'elemento psicologico, cioè la convinzione di obbedire ad una norma giuridica obbligatoria Gli usi normativi possono essere classificati in base al territorio, in generali e locali; in base alla materia, in generali e speciali; in base alla loro posizione rispetto alla norma scritta in usi secondo la legge, usi al di fuori della legge e usi contro la legge. 7

ABBREVIAZIONI ATT, PROVVEDIMENTI ED ORGANI Il ruolo dello § COME CITARE UNA NORMA Quando

ABBREVIAZIONI ATT, PROVVEDIMENTI ED ORGANI Il ruolo dello § COME CITARE UNA NORMA Quando viene citata una norma giuridica si usano delle abbreviazioni: Cost. sta per Costituzione; L. cost sta per legge costituzionale; L. sta per legge; d. d. l. sta per disegno di legge; D. L. sta per decreto legge; D. Lgs. sta per decreto legislativo; D. M. sta per decreto ministeriale; D. P. R. sta per decreto del Presidente della Repubblica; c. c sta per Codice civile; c. p. sta per Codice penale. Oltre al tipo di norma (Costituzione, Codice civile, Codice penale, ecc. . . ) occorre indicare alcuni elementi che permettono di individuare la norma. Essi sono: la data di emanazione; il suo numero, ovvero un numero progressivo assegnato nel corso dell'anno. Esempi: legge n. 241 del 07. 08. 1990. La stessa legge può essere indicata come L. 241/1990, dove 241 è il numero della legge e 1990 è l'anno di emanazione; DPR 633/1972, ovvero decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Gli articoli, a loro volta, sono suddivisi in commi. L'abbreviazione di comma è c. oppure co. Ogni comma è un paragrafo in cui è diviso l'articolo. In altre parole, partendo dal primo paragrafo che corrisponde al primo comma, ogni volta che c'è un punto e a capo si passa ad un nuovo comma dell'articolo. COMMI E CAPOVERSI Spesso si dice che l'articolo è diviso, anziché in commi, in capoversi. I capoversi sono simili ai commi, ma non uguali. Infatti la numerazione dei capoversi comincia dal secondo comma, in altre parole: il secondo comma dell'articolo è il primo capoverso; il terzo comma dell'articolo è il secondo capoverso; il quarto comma dell'articolo è il terzo capoverso; e così via. I capoversi sono detti anche alinea. IN UN UNICO TESTO ARTICOLI E COMMI Le norme giuridiche sono divise in articoli. L'articolo è indicato con l'abbreviazione art. Quando si intende indicare più articoli si usa l'abbreviazione artt. Gli articoli della norma sono numerati a partire dal numero 1, con una numerazione progressiva. Università LUMSA 8

GLI ORGANI LA MAGISTRATURA e I RUOLI A VARIO TITOLO PER GLI PSICOLOGI FORENSI

GLI ORGANI LA MAGISTRATURA e I RUOLI A VARIO TITOLO PER GLI PSICOLOGI FORENSI Gli organi giurisdizionali ordinari non sono previsti espressamente nella Costituzione, ad eccezione della Corte di Cassazione (art. 111 Cost. ), bensì nella legislazione sull’ordinamento giudiziario. Gli organi della giustizia civile e penale sono: Giudice di Pace, giudice monocratico scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza. E' un magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili che penali e riguardano le cause di minor valore. Le sentenze pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al Tribunale del distretto della città in cui ha sede il Giudice di Pace. - Tribunale, organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d’appello delle decisioni del Giudice di Pace. Per cause civili e penali di maggiore rilevanza e gravità il Tribunale giudica come collegio formato da tre giudici Corte d’Assise, giudice solo penale di primo grado a partecipazione popolare, composto da 8 giudici, di cui 2 togati e 6 popolari, estratti periodicamente dalle liste di cittadini aventi certi requisiti d'istruzione e moralità. La Corte d’Assise giudica sui reati di sangue e sui reati contro la sicurezza dello Stato (terrorismo, eversione) che possono essere puniti con le pene più gravi (ergastolo o reclusione superiore a 24 anni). Università LUMSA Le sentenze della Corte d’Assise sono appellabili davanti alla Corte d’Assise d’Appello. - Corte d’Appello, giudice di appello delle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. La sua circoscrizione è distrettuale e di solito coincide col territorio di una Regione Corte di Cassazione, è unica e ha sede a Roma. E’ l’organo che sta al vertice del sistema giudiziario in quanto giudica sull’impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi d’appello. La Corte di Cassazione è suddivisa in diverse sezioni, civili e penali composte ciascuna da 5 magistrati. Nelle cause di maggior importanza e quando si tratta di dirimere e risolvere contrasti tra le singole sezioni che la compongono, la Corte di Cassazione giudica a sezioni riunite o unite. Tutte le sentenze sono impugnabili di fronte ad essa, quando la parte sostenga che vi è stata violazione della legge. Si dice pertanto che la Cassazione giudica solo sulla legittimità e non sul merito di una causa. - Magistrati e Tribunali di sorveglianza, i quali decidono sulle controversie che si verificano durante l’esecuzione penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di sicurezza. - Tribunali dei minorenni, istituiti presso ogni sede di Corte d’appello e composti da 4 giudici, di cui due togati, e due, necessariamente un uomo e una donna, esperti in psichiatria, pedagogia e altre scienze sociali. Hanno competenza in determinati settori civili dove entrano in gioco i diritti personali dei minori e in materia penale, quando i reati vengono commessi da minori - Tribunale militare di sorveglianza 9

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA Approfondimento operativo § Con l'entrata in vigore della grande

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA Approfondimento operativo § Con l'entrata in vigore della grande riforma penitenziaria attuata nella legislazione penale comune con la Legge 26 luglio 1975, n. 354 (successivamente ripetutamente modificata) e con il relativo regolamento di esecuzione (DPR 29 aprile 1976, n. 431) anche questo varie volte modificato (da ultimo con DPR 30 giugno 2000, n. 230), si avvertì in maniera sempre più pressante l'esigenza di adeguare, almeno in parte, alle nuove norme comuni l'obsoleta normativa penitenziaria militare posto che, come si è prima detto, le funzioni attribuite alla magistratura militare di sorveglianza erano corrispondenti a quelle della magistratura ordinaria di sorveglianza. Pertanto, lasciando in un primo momento inalterata la figura del giudice militare di sorveglianza (il quale, mantenne le funzioni attribuitegli dalla normativa anteriore al 1975, e nel contempo ritenne in via interpretativa di provvedere immediatamente anche in alcune materie innovate dalla Legge n. 354 del 1975 come i colloqui, i permessi, la corrispondenza telefonica e telegrafica e addirittura la liberazione anticipata), il legislatore intervenne in materia con la Legge 7 maggio 1981 n. 180 istituendo con l'art. 4 la Sezione di sorveglianza presso la Corte militare di appello composta da un magistrato militare di appello che la presiedeva nonché da due esperti nominati nell'ambito delle categorie indicate nell'art. 80, 4° co. , della citata Legge 26 luglio 1975, n. 354 con competenza sulle stesse materie in precedenza attribuite alla sezione di sorveglianza prevista dalla Legge del 1975 (affidamento in prova, revoca anticipata delle misure di sicurezza, semilibertà, liberazione anticipata). § Università LUMSA Successivamente, proseguendo nell'opera di sempre maggiore equiparazione alla normativa penitenziaria comune, nella quale nel frattempo erano state introdotte ulteriori rilevanti modificazioni, il legislatore penale militare intervenne nuovamente con il D. L. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito con modificazioni in Legge 23 dicembre 1986, n. 897, istituendo con l'art. 1 (che modificò l'art. 409 del codice penale militare di pace) l'Ufficio militare di sorveglianza e con l'art. 2 (che modificò l'art. 4 della Legge 7 maggio 1981, n. 180) il Tribunale militare di sorveglianza. L'ufficio militare di sorveglianza (art. 409 c. p. m. p. ) L'Ufficio militare di sorveglianza, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 409 del codice penale militare di pace, è costituito in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; ad esso sono assegnati magistrati militari di cassazione, di appello e di tribunale (in organico sono in atto previsti un magistrato militare con funzioni di cassazione e due magistrati militari con funzioni di tribunale) nonché personale di cancelleria ed esecutivo (in organico sono in atto previsti un direttore di cancelleria e due collaboratori di cancelleria). Per quanto concerne le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza (giudice monocratico che fa capo all'ufficio predetto) il citato D. L. n. 700 del 1986 (confermato sul punto dalla legge di conversione) stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 della Legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 21 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663. 10

Il Tribunale militare di sorveglianza Approfondimento nei ruoli delle magistrature speciali § Pertanto oggi

Il Tribunale militare di sorveglianza Approfondimento nei ruoli delle magistrature speciali § Pertanto oggi il Magistrato militare di sorveglianza, oltre alle tradizionali funzioni ispettive e consultive, ha anche ulteriori importanti funzioni di carattere amministrativo e giurisdizionale; più precisamente detto magistrato: 1. vigila sull'organizzazione degli istituti militari di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo; 2. assicura che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; 3. provvede al riesame della pericolosità, nonché alla applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza; 4. approva, con decreto, il programma di trattamento del condannato e nel corso dello stesso impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati; 5. decide sui reclami detenuti; provvede sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi, sulle modifiche relative all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito nonché sui ricoveri previsti dall'art. 148 c. p. ; Università LUMSA 6. esprime motivato parere sulle proposte e le richieste di grazia concernenti i detenuti 7. svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. Il tribunale militare di sorveglianza ed i suoi provvedimenti. Il Tribunale militare di sorveglianza, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 4 della Legge n. 180 del 1981, è costituito in Roma con giurisdizione su tutto il territorio nazionale e si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare nell'ambito delle categorie indicate nell'art. 80, 4° co. della Legge n. 354 del 1975 (esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche). I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati da un collegio composto: 1. dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzione di magistrato militare di cassazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nella anzianità; 2. da un magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di tribunale; 3. da due esperti.

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA APPROFONDIMENTO OPERATIVO § Poiché il collegio ha un numero

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA APPROFONDIMENTO OPERATIVO § Poiché il collegio ha un numero di membri pari, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente (art. 70 Legge n. 354 del 1975). Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza l'art. 2 del D. L. n. 700 del 1986 (confermato dalla legge di conversione) stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 70 della Legge n. 354 del 1975. § Sono, dunque, attribuite alla competenza del Tribunale militare di sorveglianza: 1. l'affidamento in prova; pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, nn. 2 e 3 del codice penale; 7. la riabilitazione militare; 8. la decisione in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza in materia di riesame della pericolosità, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di sicurezza; 9. ogni altro provvedimento attribuito al tribunale stesso dalla Legge. 2. la detenzione domiciliare; 3. la semilibertà; 4. la liberazione condizionale; 5. la revoca o cessazione dei predetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata; 6. il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle Università LUMSA 12

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO Orientarsi nelle carte processuali § Un fatto giuridico è

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO Orientarsi nelle carte processuali § Un fatto giuridico è processuale non già in quanto sia compiuto nel processo, ma in quanto sia rilevante per una situazione giuridica processuale» (Carnelutti, F. , Sistema del diritto processuale civile, II, Padova, 1938, 57 ss. ). § Atto processuale in quanto determina effetti nel processo § Ovvero atto processuale in quanto appartiene a quella serie di atti facenti parte dell’iter procedimentale § Il Processo in ottica statica è un fascicolo di atti. § Il processo si svolge in uno spazio limitato da due atti un atto iniziale (di parte privata Università LUMSA o pubblica) ed un atto finale (del giudice) § ATTI DI PARTE: atti introduttivi, atti intermedi e istanze scritte ed a verbale di udienza, atti di precisazione delle conclusioni § PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: § Sentenza (carattere decisorio, in contraddittorio/difesa, motivata analiticamente), § Ordinanza (in contraddittorio, funzione ordinatoria, regolamentare, sommariamente motivata) § Decreto (in assenza di contraddittorio/ espressione della camera di consiglio) 13

La ricerca delle fonti del diritto e delle regole per operare COORDINATE OPERATIVE §

La ricerca delle fonti del diritto e delle regole per operare COORDINATE OPERATIVE § Individuo il caso: quale materia, quali soggetti, quali situazioni particolari quale ambito territoriale (v. giurisdizione competenza sistema tabellare) § Individuo il ruolo: quale è il ruolo che voglio o devo analizzare? Sono un membro del collegio giudicante, un esperto di una sezione speciale, sono un consulente tecnico di ufficio, sono un consulente di parte? debbo raggiungere e quali norme procedimentali e deontologiche regolano il mio percorso § Parto dalle fonti ufficiali e rispetto la gerarchia delle fonti § Scelgo fonti di documentazione ufficiali ed attendibili § Approfondisco la dottrina § Cerco la giurisprudenza § Individuo il fine: quale è il fine che Università LUMSA 14

Analisi della casistica e del terreno operativo l’IMPORTANZA DEL CONTESTO DI FATTO E DEI

Analisi della casistica e del terreno operativo l’IMPORTANZA DEL CONTESTO DI FATTO E DEI PRECEDENTI § VALUTO QUINDI IN CHE CONTESTO MI TROVO § VALUTO LA STORIA DELLA VICENDA CONCRETA § SONO OBIETTIVO § RICORDO CHE IL MIO OPERATO E’ DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE FINALIZZATO AD UNA «DECISIONE» § INCIDERO’ SU LIBERTA’ / DIRITTI DI UNA PERSONA GIUDIZIARIO § SARO’ NECESSARIAMENTE TERZO SE MEMBRO DEL COLELGIO GIUDICANTE O CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO § POTRO’ ESSERE DI PARTE con limiti lealtà processuale e deontologia dell’ordine SE SONO UN CONSULENTE DI PARTE § TUTTI QUESTI ASPETTI POSSONO COSTITUIRE ELEMENTO DI APPROFONDIMENTO. § SOMMERO’ A CONOSCENZE SCIENTIFICHE E TECNICHE UN RUOLO NELL’ORDINAMENTO Università LUMSA 15

SITI GIURIDICI AUSILIO ALLA RICERCA E ALL’APPROFONDIMENTO § CONCETTI GENERALI: § https: //www. camera.

SITI GIURIDICI AUSILIO ALLA RICERCA E ALL’APPROFONDIMENTO § CONCETTI GENERALI: § https: //www. camera. it § https: //treccani. it/enciclopedia § https: //eur-lex. europa. eu/oj/directaccess. html? locale=it § https: //www. giustizia. it/giustizia/it/ § https: //www. ricercagiuridica. com/dir/ (PER MISCELLANEA E CLASSIFICAZIONE DI ALTRI SITI TEMATICI) § https: //www. laleggepertutti. it § www. altalex. it § https: //www. minoriefamiglia. org § NORME UFFICIALI § http: //www. normattiva. it/ § SENTENZE § http: //www. italgiure. giustizia. it/sncass § https: //www. cortedicassazione. it/corte-dicassazione/it/searchresults. page § https: //europa. eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/court-justice_it SI TRATTA DI SUGGERIMENTI DA INTEGRARE PRESTANDO ATTENZIONE A: ATTENDIBILITA’ DELLA FONTE ED AGGIORNAMENTO § https: //www. senato. it Università LUMSA 16