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CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 1 Presentazione del corso Aspetti storici e comparatistici Prof.

CORSO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEZIONE 1 Presentazione del corso Aspetti storici e comparatistici Prof. ssa Virginia Petrella Ordinamento giudiziario A. A. 2020 -2021

Il concetto di Ordinamento Giudiziario Il significato più ampio L’ordinamento giudiziario nel suo significato

Il concetto di Ordinamento Giudiziario Il significato più ampio L’ordinamento giudiziario nel suo significato più ampio è formato dall’insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento di tutti gli organi che esercitano l’ufficio giurisdizionale. Nel suo significato più tecnico è l’insieme delle norme che regolano la costituzione ed il funzionamento della magistratura ordinaria. La trattazione implica la conoscenza di altri concetti e principi generali dell’ordinamento nel suo complesso. La magistratura infatti nel suo complesso amministra la giustizia che è uno dei principali attributi della sovranità dello Stato. Essa inevitabilmente risente della storia del pensiero filosofico e politico di un popolo e risente della storia civile del popolo. Università LUMSA Il potere giursdizionale è uno dei poteri in cui si manifesta lo Stato. Ciascuna funzione è affidata ad un organo o ad un gruppo di organi. Questo è vero nello Stato liberale. Le società evolute si organizzano in modo complesso evolvendo l’associazione umana in organizzazioni via più articolate atte a garantire tendenzialmente il benessere e la sopravvivenza della comunità Lo Stato moderno ha un suo apparato mediante il quale i governanti esercitano la loro autorità attraverso la emanazione di atti tipici. Tali atti sono sottoposti al diritto. Tali aspetti sono comuni agli Stati moderni. 2

Le funzioni dello Stato L’attività complessiva diretta alla produzione degli atti dell’autorità è una

Le funzioni dello Stato L’attività complessiva diretta alla produzione degli atti dell’autorità è una FUNZIONE, intesa come attività organizzata alla produzione degli atti dell’autorità Le funzioni dello Stato sono: § I la funzione legislativa Art. 70 Cost. : «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere» § II la funzione giurisdizionale Art. 102 Cost. : «[I ]La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. [II] Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. [III] La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. [III] La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. [IV] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. NOTA: Secondo alcuni vi sarebbe la IV funzione: IV Indirizzo Politico : Determinazione dei fini dell’azione statale § III La funzione amministrativa Art. 118 Cost. : [I] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. [II] I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Università LUMSA Funzionalizzazione della volontà dei governanti Predisposizione degli strumenti giuridici e dei mezzi materiali per il suo svolgimento Conseguimento dei fini 3

Le norme e l’ordinamento L’ordinamento giudiziario è quel settore dell’ordinamento giuridico statale che disciplina,

Le norme e l’ordinamento L’ordinamento giudiziario è quel settore dell’ordinamento giuridico statale che disciplina, sotto il profilo organizzativo, le attività di amministrazione della giustizia e le regole riguardanti l’operato di chi amministra più direttamente la giustizia e di chi a tale amministrazione coopera 1. 2. L’ordinamento giudiziario è anche quella parte del diritto pubblico che si occupa, da un punto di vista statico, dell’insieme dei principi, regole ed istituti strumentali al funzionamento degli organi che esercitano l’attività giurisdizionale L’ordinamento giudiziario, pertanto, a sua volta è composto di norme provenienti da un vasto e articolato insieme di fonti 3. La norma è uno strumento creato dall’uomo per determinare specifici interessi per il cui soddisfacimento il gruppo si è costituito e le procedure per la loro composizione. 4. In questo si distingue dalle norme sociali, morali, religiose, di costume, di correttezza, economiche, ecc. ) 5. E’ ritenuta essenziale da una comunità di consociati perla propria sopravvivenza e la sua osservanza è garantita da un insieme di procedure atte ad accertarne il rispetto, a dichiararne la eventuale violazione e ad applicare la sanzione (misura punitiva) a chi la violata. 6. Suoi destinatari possono essere tutti o alcuni dei consociati. 7. I suoi caratteri sono della norma. Anche se la sanzione non è espressa, come nelle norme definitorie, il rispetto è condizione perché il soggetto raggiunga uno scopo o il suo interesse trovi la tutela che solo quella norma può garantire (es norme civilistiche). Vi sono poi norme permissive, promozionali, interpretative, ecc. Esteriorità: la norma disciplina la vita di relazione e ne organizza lo svolgimento. Generalità ed astrattezza: Generalità è l’attitudine a regolare categorie di fatti o comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinati. Astrattezza è la disposizione in via preventiva e ipotetica e secondo uno schema logico in base al quale se si verifica l’evento A deve verificarsi l’evento B; ovvero dato il comportamento e lo stato di fatto A, si ha l’effetto B Vi sono eccezioni: le leggi «speciali» per materie o categorie di soggetti o entrambe. E le leggi provvedimento: assunte per determinate persone (che sono anche deroga alla divisione dei poteri in quanto il legislatore compie un atto a contenuto concreto che sarebbe in generale compito dell’autorità amministrativa. Positività: enuncia un interesse vigente nella comunità o predispone gli strumenti (organi e procedure) necessari per il suo soddisfacimento e la sua tutela Coattività: qualora l’interesse comune ne richiede il rispetto l’ordinamento appronta strumenti (sanzioni) per la esecuzione del precetto in assenza di volontà del destinatario Università LUMSA 4

LE FONTI DELLE NORME Le norme giuridiche hanno delle fonti dalle quali l’interprete deve

LE FONTI DELLE NORME Le norme giuridiche hanno delle fonti dalle quali l’interprete deve trarre la norma per il caso concreto Le FONTI NORMATIVE sono gli atti ed i fatti mediante i quali vengono poste (prodotte) le norme giuridiche. FONTI DI PRODUZIONE A loro volta le fonti di produzione sono regolate da norme (es. art. 72 della Costituzione prevede l’esame dei disegni di legge dalle Camere). Risalendo alla Fonte primaria, essa si trova nel nostro ordinamento nell’art. 1 del Decretyo Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, a norma del quale la Costituzione dello Stato doveva essere deliberata dall’Assemblea costituente eletta, a suffragio universale diretto e segreto, dal popolo italiano. dalla Costituzione e scritte. FONTI FATTO: comportamenti oggettivi (consuetudini o uso) o norme provenienti da ordinamenti esterni al nostro. GERARCHIA: Fonti Costituzionali: Costituzione e leggi costituzionali Fonti Primarie: Leggi statali e regionali, atti del Governo con forza di legge, referendum abrogativi Fonti secondarie: regolamenti governativi, ministeriali, regionali e degli enti locali Fonti terziarie: consuetudini Sul piano sostanziale, FONTE PRIMARIA dell’Ordinamento è il popolo. NOTA: esisterebbero anche dei principi supremi immanenti all’ordinamento e in parte FONTI ATTI: manifestazioni di volontà dello Stato attraverso un suo organo o ente a ciò legittimato Per COMPETENZA: fonti Statali, regionali, locali e comunitarie Università LUMSA 5

Il corso di ordinamento giudiziario La nozione e i suoi vari significati § L’ordinamento

Il corso di ordinamento giudiziario La nozione e i suoi vari significati § L’ordinamento giudiziario è quel settore dell’ordinamento giuridico statale che disciplina, sotto il profilo organizzativo, le attività dei giudici, dei pubblici ministeri e dei loro collaboratori. § Da un punto di vista statico è quella branca del diritto pubblico che si occupa dell’insieme dei principi, regole ed istituti strumentali al funzionamento degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale. § La materia, che prima dell’Unità di Italia, era riservata agli operatori, a partire dal Regolamento Natoli (Regio Decreto 2525/1865) viene insegnata in tutte le facoltà giuridiche italiane con la procedura civile. Università LUMSA § Con l’autonomizzazione del diritto processuale civile dai profili amministrativi della giustizia le due materie furono insegnate in corsi distinti. § La materia riprese respiro di studio a partire dal 1950 come ambito del diritto costituzionale § Infine con la riforma del 2015 è tornata nell’ambito dell’ordinamento giudiziario § PER NOI: comprendere meglio il ruolo e la funzione dello psicologo nei vari ruoli che ricopre nell’amministrazione della giustizia. § Aver presente le funzioni ricoperte e le conseguenti responsabilità nella più ampia organizzazione e nell’organigramma degli operatori della giustizia e dei loro coadiutori. 6

Ordinamento giudiziario: modelli a confronto L’Ordinamento giudiziario risente dei valori e del frangente storico

Ordinamento giudiziario: modelli a confronto L’Ordinamento giudiziario risente dei valori e del frangente storico politico dei popoli La funzione giurisdizionale è garanzia ineludibile dello Stato moderno. Il corso di ordinamento giudiziario studia le norme che regolano l’aspetto organizzativo di tale funzione e di coloro che la amministrano in merito all’accesso ed all’esercizio, nonché al controllo. Le regole per la sua amministrazione e per la partecipazione ad essa, che costituiscono l’ORDINANAMENTO GIUDIZIARIO, ne garantiscono l’efficacia e ne determinano l’incidenza nell’ordinamento statale nel suo complesso. I sistemi democratici moderni hanno in comune determinate norme che Università LUMSA rappresentano altrettante garanzie di valori considerati inviolabili nell’amministrazione della giustizia, assunta a funzione essenziale per la società civile. I principali modelli di ordinamento giudiziario sono: l’Anglosassone: paesi di common law molto omogeneo Il francese: ha influenzato Europa continentale, poi America Latina e in parte il Giappone con numerose varianti. Indipendenza Il sovietico: Unione Sovietica fino alla caduta del muro di Berlino (1989) subordinazione del potere giudiziario al potere politico 7

I Modelli dell’ordinamento giudiziario Il modello francese e l’Europa occidentale: il civil law §

I Modelli dell’ordinamento giudiziario Il modello francese e l’Europa occidentale: il civil law § Il modello francese dell’epoca successiva alla rivoluzione francese del 1789 ha influenzato l’Europa occidentale degli ultimi due secoli. § Durante l’anciene régime la giustizia era amministrata da un organo elitario di professionisti ed era esercitata in nome del monarca. Al compito giurisdizionale si aggiunsero atti di normazione astratta, quali principi ai quali adattare le pronunce. § Nell’epoca post rivoluzionaria fu applicata la divisione dei poteri di Montesquieu e introdotta la magistratura elettiva ed indipendente. Fu previsto il ricorso al Corpo legislativo per casi di interpretazione della legge e nacque il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione. Organo supremo interprete della legge e di impugnazione. Università LUMSA § In epoca napoleonica si introdusse la burocratizzazione della magistratura ed i giudici divennero funzionari. I costruirono il giudizio di primo grado, di appello ed il ricorso alla Corte di cassazione della quale si accentuò il ruolo giudiziario. § L’attuale impianto si deve alla normazione del 1958 e successive modifiche. § Principi cardine sono: il ruolo di funzionari amministrativo dei magistrati, la garanzia di inamovibilità, la progressione di carriera previo parere di una commissione di magistrati e laici e con il parere del CSM per i giudicanti. L’accentramento dei poteri nel capo ufficio delle procure. La presenza del CSM a composizione mista togati (la prevalenza) e laci e nomine parlamentari. La presenza della giurisdizione speciale amministrativa e del Consiglio di Stato che la amministra. 8

I modelli dell’ordinamento giudiziario L’ordinamento tedesco e l’ordinamento spagnolo § Le caratteristiche dell’Ordinamento tedesco

I modelli dell’ordinamento giudiziario L’ordinamento tedesco e l’ordinamento spagnolo § Le caratteristiche dell’Ordinamento tedesco risentono dello stato federale con pluralità di norme dei singoli stati per aspetti specifici § I Laender nominano i magistrati, essendo riservata alla Federazione i giudici federali e costituzionali, nonché delle Corti supreme. § La magistratura ha una organizzazione burocratica e risente del Governo per il reclutamento e la carriera § La Legge fondamentale tedesca garantisce l’indipendenza della magistratura. § I giudici di prima e seconda istanza sono articolati nei singoli stati. § La Corte Suprema è federale ed ha funzione anche di giudice di merito. § Esistono corti specializzate. Le Corti federali sono civile e penale, amministrativa, tributaria, del lavoro, sociale. § Esiste poi una Corte costituzionale § In Spagna la competenza giurisdizionale è dello stato, Le comunità autonome hanno alcune attribuzioni sulla sua amministrazione. § La indipendenza della magistratura è garantita. I giudici sono inamovibili e soggetti solo alla legge per principio della carta costituzionale del 1978. Esiste un Consejo general del poder judicial (CSM) con componenti eletti dal Parlamento. § L’accesso avviene per concorso e la loro funzione è esclusiva con divieto di altre attività. § La giustizia è amministrata in nome del re. § La Corte Suprema ha cinque sezioni: civile, penale, amministrativa, sociale e militare. § Al Tribunale costituzionale spetta il tema delle garanzie costituzionali § La pubblica accusa ha carriera e status separati § La pubblica accusa ha carriera separata e il procuratore Generale è nominato dal Governo. Università LUMSA 9

Gli ordinamenti dell’Est europa Aspetti comuni § Risentono dei principi dell’U. R. S. S.

Gli ordinamenti dell’Est europa Aspetti comuni § Risentono dei principi dell’U. R. S. S. c. d. soviet law. § Sue caratteristiche erano il rifiuto della separazione dei poteri e il controllo politico. Consiglio Federale) § La magistratura requirente (PM) è dipendente dal Ministro della Giustizia o comunque gerarchicamente organizzata. § I giudici erano eletti da assemblee di cittadini o da soviet. § Dopo il 1989 si ha l’introduzione del principio di indipendenza § La previsione di una Corte Suprema § In molte si ha il CSM § Permangono nomine politiche (es. in Russia i giudici della Corte Suprema federale sono nominati dal Università LUMSA 10

L’Ordinamento Giudiziario nel Regno Unito e negli USA Il common law § Nel Regno

L’Ordinamento Giudiziario nel Regno Unito e negli USA Il common law § Nel Regno Unito il potere giudiziario gode di autonomia e grande autorità. Le ultime riforme 2005 -2013 ne hanno accentuato l’indipendenza. § Scozia, Irlanda del Nord e Inghilterra hanno sistemi autonomi. § Vi è commistione tra il potere politico e la magistratura per corrispondenza di ruoli. Ne è esempio il Ministro della Giustizia che presiede la House of Lords ed è membro della Corte di appello. § L’accesso alla magistratura si ha per cooptazione. § Gli avvocati hanno una carriera fondata sull’esperienza professionale più che sugli studi. Si dividono in barrister e sollicitors § Vi sono Corti locali capillari e la High Court, Sono presenti corti specializzate per materia. La Corte di appello ha sede a Londra. Nel 2005 pè stata introdotta una Corte Suprema § La pubblica accusa è affidata ad un organo amministrativo. § Vi è largo impiego di magistrati onorari. Università LUMSA § Negli USA l’ordinamento giudiziario risente della natura federale dei 50 Stati membri. § La Corte federale ha giurisdizione nei limiti indicati nella Costituzione. Tendenzialmente per questioni federali o controversie tra stati. Esistono competenze per materie statali. § Tre gradi di giudizio presso lo stato (Corte Suprema dello stato). § I giudici statali hanno un mandato limitato nel tempo ed in alcuni stati hanno una carriera elettiva. § La Corte Suprema federale e gli altri giudici federali specialistici scelgono le questioni meritevoli. § I giudici federali sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti con il consenso del Senato e previo parere della Commissione Giustizia. § Anche il PM federale è eletto. § Gli avvocati vengono nominati dopo abilitazione presso il consiglio dell’ordine con un esame e si dividono in barristers e sollicitors. § La difesa tecnica è generalmente non obbligatoria. 11

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DALL’UNITA’ AD OGGI Le origini § I modelli di ordinamento giudiziario hanno

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DALL’UNITA’ AD OGGI Le origini § I modelli di ordinamento giudiziario hanno risentito anche in § Il ruolo tradizionale del giudice nei regimi autoritaristici o comunque arcaici era quello di «bouche de la loi» , come nella Francia prerivoluzionaria, con ingerenza del potere politico (nomine, carriere, interventi nelle decisioni di ultima istanza) Il primo testo italiano di Ordinamento Giudiziario, il R. D. 6 dicembre 1865 n. 2626 (approvato con R. D. 14 dicembre 1965 n. 2641 per l’esecuzione del c. p. c. e del c. p. p. e della Legge sull’Ordinamento Giudiziario) recepì le linee fondamentali dell’ordinamento napoleonico. § Il Ministro poteva trasferire i giudici per motivi di «utilità di servizio» (Art. 199), nonché esercitare la «l’alta sorveglianza» su tutti gli uffici giudiziari con attribuzione di poteri disciplinari. § In epoche più liberali ha prevalso il valore della autonomia e indipendenza della magistratura espressione della distinzione del potere giudiziario da quello normativo e da quello esecutivo. § L’accesso alla magistratura si aveva per: - Concorso - Nomina diretta da parte del Ministro tra gli operatori del diritto (avvocati, notai, professori in materie giuridiche) § Il modello francese postnapoleonico ha influito sullo Statuto albertino del 1848 nel Regno di Sardegna. Art. 68: «la Giustizia emana dal re ed è amministrata dai Giudici che egli istituisce» . Garanzie dei giudici erano l’inamovibilità, limitata al grado e non estesa alla sede e dalla quale restavano esclusi i pretori, i pm e i giudici con < di 3 anni di anzianità. § § Art. 73: «L’interpretazione delle leggi in modo obbligatorio per tutti spetta esclusivamente al potere legislativo» § La magistratura era una articolazione della pubblica amministrazione. Italia del ruolo che la società / i poteri del tempo intendevano assegnare alla magistratura § Università LUMSA La riforma R. D. 6878 del 1890 (Zanardelli) istituì una Commissione centrale per le promozioni (4 consiglieri di Cassazione e 1 pm) – seme dell’attuale CSM. Vennero estesi i concorsi per l’accesso alla magistratura, relegando la nomina diretta del Ministro ai ruoli apicali(presidenti di Tribunale, consiglieri di Cassazine e di Corte di appello, e corrispondenti gradi della magistratura requirente). 12

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DALL’UNITA’ AD OGGI Il periodo liberale § La riforma Orlando: Leggi 511

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DALL’UNITA’ AD OGGI Il periodo liberale § La riforma Orlando: Leggi 511 /1907 e 438/1908: (A. G. M. I. ) Istituzione del CSM presso il ministero Nel 1919 il Progetto di Ludovico Mortara Istituzione dei Consigli giudiziari, quali organi consultivi del Governo, presso ogni Tribunale e Corte di Appello Revisione dell’organizzazione burocratica, del carrierismo, della dipendenza del PM dal potere esecutivo. Per la sua eccezionale innovatività non fu realizzato. I membri del CSM appartenevano ai gradi più elevati della magistratura. La nomina diretta dei magistrati era residuale e presupponeva il parere del CSM Estensione della garanzia di inamovibilità dei magistrati alla sede. Il R. D. 1978/1921 Rodinò chiuse l’epoca liberale. Estensione della inamovibilità ai pretori, elettività del CSM, tra i cui membri entrarono a far parte i professori della Facoltà di Giurisprudenza di Roma Istituzione dei Consigli disciplinari con al vertice la Suprema Corte disciplinare, composta anche da laici, oltre che dai vertici della Magistratura. Tipizzazione delle fattispecie di illecito Nel 1909 sorge l’Associazione Generale Magistrati d’Italia Università LUMSA 13

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DALL’UNITA’ AD OGGI Il fascismo § Caratteristica fondamentale la reintroduzione del sistema

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DALL’UNITA’ AD OGGI Il fascismo § Caratteristica fondamentale la reintroduzione del sistema gerarchico burocratico § R. D. 1921/1923 Oviglio improduttività 1925 scioglimento dell’AGMI Accentuazione dell’assetto gerarchico Anni ‘ 30: corsi di preparazione fascista atti a favorire l’uniformità di giudizi Eliminazione dell’elettività al CSM e nomine ministeriale anche per la componente di magistrati R. D. LGS (Regio Decreto Legislativo) 12/1941 – Grandi: ultima legge intitolata Ordinamento Giudiziario Sottrazione al CSM dei poteri in tema di carriere Supera la separazione dei poteri per informare la funzione giudicante alle direttive generali segnate dal Governo per l’esercizio di ogni pubblica funzione. Riforma dei Consigli giudiziari con nomine ad opera del presidente della Corte di appello Abolizione della tipizzazione degli illeciti Riduzione della inamovibilità Un’unica Corte di cassazione a Roma (in luogo delle 5 corti territoriali) 1923: Commissione per la epurazione della magistratura, composta da alti magistrati. Criteri: esuberanza e Università LUMSA Il Ministro ha potere di vigilanza sui magistrati e potere disciplinare Accentuazione della gerarchizzazione Unificato il concorso per pretori e giudici Istituzione del criterio della «razza italiana» e dell’iscrizione al partito fascista per l’accesso alla magistratura. 14

La legge sulle guarentige e l’Assemblea costituente La nascita del modello italiano di ordinamento

La legge sulle guarentige e l’Assemblea costituente La nascita del modello italiano di ordinamento giudiziario § Dopo la Liberazione vi fu un iniziale allontanamento dei magistrati che avevano partecipato attivamente al fascismo. § R. D. 511/1946 Decreto sulle Guarentige della Magistratura – Togliatti § Eliminazione delle misure repressive § Funzione disciplinare alla Corte disciplinare § Elettività dei membri del CSM, il cui parere era obbligatorio per trasferimenti richiesti dal Governo § 1945 Associazione Nazionale Magistrati § Le principali innovazioni e relativi tratti di originalità del sistema italiano furono il frutto dell’Assemblea costituente eletta il 2 giugno 1946 § La relazione di Piero Calamandrei alla Commissione Forti, onerata di studi preliminari in vista dei lavori, costituisce il nucleo dei principi costituzionali in materia e che furono discussi dal 20 al 27 novembre 1947. § Il titolo IV della Parte II (Ordinamento della Repubblica) della Costituzione è dedicato alla Magistratura § Caratteristica fondamentale è la riserva assoluta di Università LUMSA § § legge statale per la materia Ordinamento Giudiziario IV disposizione transitoria e finale «fino a quanto non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente» Compromesso tra conservazione di principi non più condivisi e evitamento di un periodo di vuoto legislativo. § Le norme Grandi furono sottoposte al vaglio di costituzionalità, dapprima ad opera della Cassazione e successivamente della Corte costituzionale (istituita nel 1955, con prima udienza nel 1956, a seguito di legge costituzionale 1 del 1953 e legge ordinaria 87 del 1953). § La Corte costituzionale incrinò la struttura piramidale nella quale l’interpretazione della legge era rimessa alla Corte d Cassazione consentendo al giudice di merito di sottoporre a vaglio di costituzionalità le norme, e incrinò il dogma dell’» apoliticità» della magistratura portata a confrontarsi con i principi costituzionali § Il CSM acquisisce un ruolo normativo con norme di interpretazione adeguatrice della normativa vigente. 15

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEGLI ULTIMI 70 ANNI La definitiva formazione del sistema italiano di ordinamento

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEGLI ULTIMI 70 ANNI La definitiva formazione del sistema italiano di ordinamento giudiziario § Legge 195/1958 istitutiva del CSM Successivamente strutturato con Leggi 1198/1967 e 695/1975 Legge Breganze 570/1966 e legge Breganzone 831/1973 Avanzamento per anzianità senza demerito e ottenimento della qualifica a prescindere dalla funzione. (Art. 107 Cost. ) Su impulso della Corte costituzionale il CSM emana circolari introducendo il sistema tabellare Progressiva diffusione dell’azione penale all’interno degli uffici del PM, con affievolimento dell’assetto gerarchico delle Procure. Università LUMSA 16