CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI I farmaci si dividono in

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CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI I farmaci si dividono in diverse classi: • Farmaci di fascia

CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI I farmaci si dividono in diverse classi: • Farmaci di fascia A: tutti i farmaci essenziali e per malattie croniche , sono a carico del SSN. Possono essere prescritti dai medici di famiglia su apposito ricettario e l’assistito corrisponderà o meno un ticket, in base alle normative vigenti in quella regione. I farmaci inclusi in fascia A sono individuati da un apposito prontuario predisposto dal Ministero della Salute che viene periodicamente aggiornato e la cui validità si estende su tutto il territorio nazionale. • Farmaci di fascia C: farmaci non considerati essenziali, sono a totale carico del paziente. • Farmaci di Fascia H: interessa i farmaci di esclusivo uso ospedaliero, non vendibili ai cittadini presso le farmacie aperte al pubblico, ma utilizzabili o distribuibili solo nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche. Si noti che manca la fascia B, ormai abolita, la quale comprendeva i farmaci ritenuti utili ma non essenziali, per i quali le Regioni potevano applicare un ticket variabile. Una parte dei farmaci della fascia B è confluita nella A ed un'altra parte nella C.

I farmaci in fascia C possono essere a loro volta suddivisi in: • farmaci

I farmaci in fascia C possono essere a loro volta suddivisi in: • farmaci soggetti a prescrizione medica; • farmaci senza obbligo di prescrizione medica, i quali comprendono, a loro volta: prodotti da banco (OTC, dall’inglese over the counter, «sopra il banco» ), utilizzabili senza l’intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Possono essere richiesti direttamente dal paziente e sono gli unici per i quali è permessa la pubblicità al pubblico tramite i mezzi di informazione farmaci su consiglio (SOP, senza obbligo di prescrizione), che il farmacista può consigliare per la cura di patologie minori. Vengono anch'essi assunti in assenza di controlli medici, ma possono promuovere l'insorgenza di reazioni avverse gravi, dovute principalmente a interazioni con altri farmaci, presenza di patologie concomitanti, uso improprio o abuso.

I farmaci generici, o equivalenti, sono medicinali che vengono venduti, anziché con un marchio

I farmaci generici, o equivalenti, sono medicinali che vengono venduti, anziché con un marchio di fantasia (tipo "aspirina"), con il nome comune del "principio attivo" che contengono. Il principio attivo è la sostanza che, all'interno del farmaco, svolge l'attività curativa. I principi attivi utilizzabili per i farmaci equivalenti sono solo quelli il cui brevetto è scaduto, cioè i farmaci brevettati da almeno vent'anni. Il farmaco equivalente è la "copia" di una specialità medicinale registrata, quindi, oltre ad avere lo stesso principio attivo, presente alla medesima dose, esso deve avere anche la stessa forma farmaceutica, la stessa via di somministrazione e le stesse indicazioni terapeutiche. Il farmaco generico deve essere bioequivalente rispetto al medicinale originario. Il farmaco equivalente può essere sia da banco (cioè acquistabile liberamente), sia prescrivibile (acquistabile solo con ricetta medica), esattamente come la specialità medicinale da cui deriva. I farmaci equivalenti sono prodotti che hanno ottenuto l’autorizzazione al commercio da parte del Ministero della Salute, dopo che quest'ultimo ha verificato che i prodotti siano bioequivalenti, rispetto ai corrispettivi medicinali già autorizzato.

I farmaci generici hanno lo stesso principio attivo del medicinale noto, ma per legge

I farmaci generici hanno lo stesso principio attivo del medicinale noto, ma per legge hanno un prezzo inferiore di almeno il 20% rispetto alla specialità di riferimento. La scoperta di un nuovo farmaco è il risultato di una complessa attività di ricerca e quando finalmente la nuova molecola ha superato tutti i test che ne accertino l’efficacia e la sicurezza, l’azienda registra quel farmaco presso il Ministero della Salute come specialità medicinale conferendogli un nome di fantasia. Per tutelare il nuovo farmaco viene depositato il brevetto all’apposito ufficio, in maniera tale che nessuna azienda concorrente possa sintetizzare lo stesso principio attivo e commercializzarlo con un nome di fantasia diverso. La copertura brevettale in Italia ha durata variabile tra i 20 e i 38 anni. Quando il brevetto decade, se il farmaco ha ancora interesse terapeutico può essere commercializzato da un’altra azienda farmaceutica che, non avendo investito anni nella ricerca di quella molecola, può lanciarlo sul mercato ad un prezzo inferiore. Tale farmaco non potrà avere il nome di fantasia, ma gli si attribuirà il nome generico del principio attivo che contiene.

Sul mercato possono perciò essere presenti molte medicine uguali, per composizione, ma diverse nel

Sul mercato possono perciò essere presenti molte medicine uguali, per composizione, ma diverse nel numero di dosi presenti in una confezione. Il prezzo dei farmaci generici, per legge inferiore almeno del 20 per cento rispetto a quello brevettato, può essere ulteriormente ridotto, dal momento che le case farmaceutiche non devono rifarsi delle spese sostenute per la sua invenzione e messa a punto. Alcuni farmaci generici sono considerati ufficialmente farmaci essenziali e come tali sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, che ha suddiviso tutti i farmaci generici in "categorie omogenee", comprendenti tutti quelli composti dallo stesso principio attivo. Per ogni categoria è stato poi fissato un prezzo di riferimento, cioè la somma massima che lo Stato paga per tutti i farmaci inseriti in quella categoria. L'eventuale prezzo eccedente è invece a carico del cittadino. Di conseguenza, il cittadino ha due possibilità: se desidera proprio quel farmaco, deve pagarne la quota in eccedenza. Altrimenti, può chiedere al farmacista o al proprio medico di famiglia un altro farmaco, omogeneo, il cui costo sia totalmente coperto dal servizio sanitario nazionale.

L'obbligo per i medici In caso di prima diagnosi di una patologia cronica, o

L'obbligo per i medici In caso di prima diagnosi di una patologia cronica, o di primo episodio di una patologia non cronica, se è possibile ricorrere a più medicinali equivalenti, il medico di famiglia è tenuto a scrivere, nella ricetta rossa del Servizio Sanitario Nazionale, solo il nome del principio attivo su cui si basa il farmaco. Se indica il nome di un farmaco specifico, deve motivare la propria scelta. I farmaci con obbligo di ricetta: doveri del Farmacista I farmaci con obbligo di ricetta, cioè con obbligo di prescrizione, sono quei farmaci che non possono essere venduti nelle farmacie se non sono richiesti da un medico tramite una ricetta medica, una prescrizione. In particolare, i farmaci con obbligo di ricetta sono caratterizzati dalla scritta presente sulla confezione "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica" Se il farmacista vende liberamente un farmaco con obbligo di ricetta ad un cliente che non la presenta o non rispetta le note di prescrizione del farmaco, è punibile con una sanzione economica ed, eventualmente, con la chiusura temporanea della farmacia.

Il prontuario farmaceutico Il Prontuario farmaceutico, anche chiamato Prontuario farmaceutico nazionale (PFN) o "Prontuario

Il prontuario farmaceutico Il Prontuario farmaceutico, anche chiamato Prontuario farmaceutico nazionale (PFN) o "Prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale", è una lista dei medicinali che sono prescrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale e che devono essere assicurati al cittadino per garantire la cura delle malattie. Queste medicine devono essere disponibili nelle farmacie e possono essere acquistate solo presentando una ricetta medica. Al prontuario farmaceutico sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili solo negli ospedali e negli ambulatori specialistici. Non sono compresi nel prontuario farmaceutico i prodotti da banco, e, più in generale, i farmaci senza obbligo di prescrizione, acquistabili liberamente in farmacia senza la ricetta medica e totalmente a carico dei cittadini. Per ogni farmaco inserito nel prontuario farmaceutico, sono descritti nel Prontuario: • il nome commerciale; • i principi attivi; • il numero di classificazione internazionale «ATC (Anatomica Terapeutica Chimica); • le forme ed i dosaggi disponibili; • la via di somministrazione; • il prezzo di vendita ed il grado di copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale; • le eventuali "note AIFA", con limitazioni e specifiche nell’uso del prodotto; • la ditta farmaceutica che lo produce; • la ditta che lo distribuisce in Italia; • le indicazioni cliniche del farmaco.

Disimpegno del servizio in regime di servizio sanitario nazionale (SSN) Il prontuario terapeutico nazionale

Disimpegno del servizio in regime di servizio sanitario nazionale (SSN) Il prontuario terapeutico nazionale (PTN) approvato con decreto del Ministro della Sanità ha rappresentato per anni lo strumento operativo che fissava il contenuto delle prestazioni mediche extraospedaliere nell’ambito del SSN. Alla fine del 1993 è stato abolito il PTN ed è stato introdotto il nuovo sistema di classificazione dei medicinali (classe A – fascia a e h; classe C – fascia c: OTC, SP). Nell’anno 2012 l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale non può superare a livello è stata ridotta all’ 11, 35% nel 2013. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione. La commissione unica del farmaco ha individuato i medicinali aventi un ruolo non essenziale, per i quali esistono prodotti con attività terapeutica sovrapponibile, secondo i criteri delle categorie terapeutiche omogenee. Per questo le Regioni possono prevedere una totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità mediante provvedimento amministrativo, tenuto conto della spesa farmaceutica, rispetto al tetto di spesa programmato.

Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie Il rapporto tra farmacie

Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie Il rapporto tra farmacie e SSN è regolato dal DPR n. 371 dell’ 8 luglio 1998. In sede di rinnovo dell’accordo collettivo nazionale sindacali di categoria maggiormente rappresentative, verrà stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del SSN, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della conversione con il SSN (L. 24. 03. 2012, n. 27). ART. 1 Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. L. vo n. 502/92 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale. ART. 2 Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. La dispensazione dei medicinali agli assistiti é riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza.

ART. 3 1. Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli

ART. 3 1. Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S. S. N. nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci. 2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa. ART. 4 1. Per i medicinali l'Ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. 2. Ai fini della liquidazione, la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna all'assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione.

3. La ricetta redatta a cura del medico é spedibile dalla farmacia, quando risultino

3. La ricetta redatta a cura del medico é spedibile dalla farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi: a) cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge); b) numero della tessera sanitaria o codice fiscale; c) prescrizione; d) data di prescrizione; e) firma e timbro del medico; f) sigla della Provincia dell'Azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti. La stessa munita della data di spedizione e del timbro della farmacia è ritenuta valida ai fini del rimborso a carico del S. S. N. quando è compilata ai sensi della normativa vigente, contiene gli elementi di cui alle lettere a, b, c, d, ed e, ed é corredata da quanto previsto al precedente comma 2. 4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento. 5. Ai fini della spedizione, in regime convenzionale, la validità della ricetta è di 30 giorni, escluso quello di emissione, fatte salve diverse disposizioni di legge.

6. La ricetta che risulti mancante del numero della tessera sanitaria o del codice

6. La ricetta che risulti mancante del numero della tessera sanitaria o del codice fiscale nonché della data di spedizione e del timbro della farmacia, del timbro e/o firma del medico, verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione. 7. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a) e d) del comma 3, e quella spedita in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico ad eccezione di quello previsto al successivo comma 10, verrà sottoposta alla Commissione di cui all'art. 10, per gli accertamenti e le decisioni del caso. 8. Le ricette contenenti una diversa specialità medicinale o diversa per dosaggio o forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista ai sensi dell'art. 6 verranno sottoposte alla Commissione di cui all'art. 10, per le decisioni del caso. 9. La ricetta incompleta degli elementi previsti alla lettera c) del comma 3, verrà addebitata direttamente alla farmacia.

Nota: E’ vietato che il farmacista, aderendo a irregolare richiesta dell’assistito, anticipi la consegna

Nota: E’ vietato che il farmacista, aderendo a irregolare richiesta dell’assistito, anticipi la consegna di medicinali con il tacito accordo di una regolazione mediante successiva presentazione di ricetta medica, redatta si modulo regionale del SSN. Questo comportamento costituisce non solo una violazione alla norma di legge citata e alla Convenzione Nazionale, ma, se la consegna è attuata su semplice richiesta verbale, esso configura un’infrazione alla disciplina di dispensazione al pubblico dei medicamenti (art. 124, TULS, DPR n. 309/90). In ogni caso, le violazioni sono perseguibili dall’ASL sia in sede amministrativa, con eventuale erogazione della relativa sanzione, sia in sede Convenzionale con il ricorso alla Commissione farmaceutica di vigilanza. La quota di partecipazione a carico dell’assistito non può essere percepita anticipatamente, nel caso in cui la farmacia sia momentaneamente sprovvista dei medicinali prescritti, e debba approvvigionarsene attraverso il ciclo distributivo.

ART. 6 1. Qualora il farmacista spedisca una ricetta recante la prescrizione di medicinale

ART. 6 1. Qualora il farmacista spedisca una ricetta recante la prescrizione di medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica, dovrà riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione. Quanto disposto dal presente comma non può essere applicato per quelle ricette contenenti medicinali per i quali una specifica normativa renda obbligatorio, ai fini della validità della ricetta, l'indicazione da parte del medico di determinati elementi. 2. Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio Sanitario Nazionale. 3. Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica. 4. Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione. 5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 saranno sottoposti all'esame della Commissione di cui all'art. 10.

ART. 7 1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il

ART. 7 1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa. 2. La farmacia, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, della legge 11 luglio 1977 n. 395 e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata, ovvero quant'altro eventualmente previsto secondo le modalità concordate a livello regionale ai sensi del comma 2, art. 4 del presente accordo che costituiscono di per sé tariffazione delle specialità medicinali. 3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricetta e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione. 4. Le ricette eventualmente mancanti del bollino verranno sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 10. 5. In caso di un eventuale mancato ritiro di parte dei prodotti prescritti, la farmacia é tenuta a riportare sulla ricetta idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.

ART. 8 1. Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il

ART. 8 1. Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello regionale. 4. E' riconosciuto alle farmacie la corresponsione di un acconto, da richiedersi entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun anno con la presentazione del documento contabile di cui al comma 1, nella misura pari al 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal S. S. N. a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente. L'effettivo pagamento dell'importo così determinato va effettuato di norma entro il 28 febbraio e comunque entro il I trimestre dell'anno in corso. In sede di contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre viene effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto. I singoli accordi regionali possono definire modalità diverse di erogazione dell'acconto.

ART. 9 1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria

ART. 9 1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, i farmacisti accreditati dalle Aziende U. S. L. , hanno facoltà di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia. 2. Le operazioni di cui al precedente comma potranno essere differite, a richiesta del farmacista ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa. 3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. Il farmacista è inoltre tenuto a comunicare alla Azienda di competenza il luogo di giacenza delle ricette eventualmente non conservate in farmacia. 4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia a cura della Azienda entro 30 giorni. 5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricezione della contestazione scritta. 6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti esaustivi, l'Azienda U. S. L. può chiedere il deferimento della farmacia con le procedure di cui all'art. 10.

ART. 10 1. Presso ogni Azienda o Consorzio tra Aziende costituite nell'ambito della stessa

ART. 10 1. Presso ogni Azienda o Consorzio tra Aziende costituite nell'ambito della stessa provincia é istituita una Commissione Farmaceutica così composta: • 3 farmacisti di cui 2 componenti effettivi e 1 supplente, designati dall'Azienda; • 3 farmacisti titolari di farmacia privata, di cui 2 componenti effettivi di cui 1 rurale e 1 supplente, designati dalla Federfarma. 2. Le funzioni di Presidente sono svolte, da uno dei componenti effettivi designato dalla Federfarma. 3. Qualora il caso sottoposto all'esame della Commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, i 3 farmacisti titolari di farmacia privata sono sostituiti da 3 farmacisti, 2 membri effettivi di cui 1 con funzioni di presidente e 1 supplente, designati dalla Fiamclaf/Pubblifarm. 6. La Commissione è competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza al presente accordo. 7. La Commissione esamina le ricette ritenute irregolari ai sensi dell'art. 4

8. Nei confronti delle ricette esaminate la Commissione potrà adottare una delle seguenti determinazioni:

8. Nei confronti delle ricette esaminate la Commissione potrà adottare una delle seguenti determinazioni: l'annullamento totale o parziale della ricetta; convalida definitiva del pagamento. 9. Le ricette totalmente irregolari vengono annullate con stampigliatura e restituite alla farmacia interessata; quelle parzialmente irregolari, invece, vengono restituite in fotocopia alla farmacia interessata. La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti: a) proscioglimento; b) richiamo; c) richiamo con diffida; d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale; e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno; f) risoluzione del rapporto convenzionale.

NUOVA RICETTA PER LE PRESCRIZIONI SSN I nuovi ricettari sono utilizzati: a) per prescrizioni

NUOVA RICETTA PER LE PRESCRIZIONI SSN I nuovi ricettari sono utilizzati: a) per prescrizioni sanitarie con onere a carico del SSN presso strutture a gestione diretta o accreditate b) per le prescrizioni ai cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale. c) per le prestazioni rilasciate a personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.

CAMPI DA COMPILARE 1. Codice fiscale dell’assistito 2. Sigla Provincia e codice della ASL

CAMPI DA COMPILARE 1. Codice fiscale dell’assistito 2. Sigla Provincia e codice della ASL di competenza 3. Eventuale esenzione per farmaci 4. Tipo di ricetta (Vedi paragrafo: tipologie di assistenza SSN in casi particolari e per cittadini non residenti) 5. Spazio per l’ indicazione delle note CUF/AIFA 6. Data esatta della compilazione 7. Timbro personale del medico proscrittore con identificazione della struttura di appartenenza 8. codice che identifica il medico titolare del ricettario stesso Nel caso di prescrizioni ad assistiti esteri lo spazio relativo al codicefiscale non è compilato (spazio sul verso della ricetta)

Le righe dedicate alla prescrizione devono contenere: • nome del principio attivo del farmaco

Le righe dedicate alla prescrizione devono contenere: • nome del principio attivo del farmaco (sulla base del quale il farmacista può fornire il più economico farmaco brevettato o generico) o il nome del farmaco (motivandone la scelta) • il numero di confezioni (1 o 2 oppure seguendo le eccezioni previste), la quantità di farmaco presente in una dose o nella confezione (se sono in commercio più confezioni di diverso dosaggio).

Dal 1° Marzo 2016 è operativa e obbligatoria la ricetta elettronica on line (ricetta

Dal 1° Marzo 2016 è operativa e obbligatoria la ricetta elettronica on line (ricetta dematerializzata) Come nasce a ricetta dematerializzata La ricetta dematerializzata (o ricetta elettronica on line) è il risultato finale di un progetto avviato con l’approvazione dell’art. 50 della legge 326/2003 che ha introdotto la ricetta (cartacea) standardizzata, la tessera sanitaria (TS) e l’obbligo di invio dei dati di tutte le ricette da parte prima delle farmacie (2008) e poi dei medici (2011). Un processo che ha coinvolto farmacisti, medici, le rispettive organizzazioni di categoria, ASL, Regioni, Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanze etc. , con il coordinamento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e attraverso il braccio operativo di SOGEI, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Sogei ‐ Società Generale d'Informatica S. p. A. è un'azienda italiana. È controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge servizi informatici per la pubblica amministrazione, in particolare per il Ministero dell'economia e delle finanze e per le Agenzie fiscali sulla base di contratti di servizio pluriennali. Tra le attività svolte: • Monitoraggio spesa pubblica, in particolare la spesa sanitaria • Selezione fornitori, monitoraggio della produzione e spedizione della tessera sanitaria per conto dell'Agenzia delle entrate

Obiettivi della Ricetta dematerializzata Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di misure di

Obiettivi della Ricetta dematerializzata Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, attribuzione e verifica del budget di distretto, farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica (cfr. comma 1 dell’art. 50 della legge 326/2003 “monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica a carico del SSN”) Tutte le farmacie e tutti i medici sono tecnologicamente in grado di trasmettere al MEF, con modalità asincrona, i dati dei circa 600 milioni di ricette erogate ogni anno. Il nuovo ambizioso obiettivo della ricetta dematerializzata è quello di rendere sincrone tutte le attività di prescrizione da parte del medico e di erogazione da parte della farmacia e, progressivamente, di eliminare i supporti cartacei.

Ricetta dematerializzata: normative La normativa che regola il processo della ricetta dematerializzata è contenuta

Ricetta dematerializzata: normative La normativa che regola il processo della ricetta dematerializzata è contenuta in due provvedimenti legislativi e in un Decreto Ministeriale. In primo luogo l’ Art. 11 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto che “L’invio telematico dei predetti dati (delle ricette, n. d. r. ) sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo”. Con tale disposizione si afferma che non c’è più bisogno della ricetta cartacea: è sufficiente inviare i dati. In attuazione di questa stringata norma, è stato approvato il D. M. del 2 novembre 2011 concernente la “De‐materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto‐legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)”. Successivamente l’Agenda Digitale (decreto‐legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), all’Art. 13 ha dettato i tempi per l’attuazione del progetto prevedendo che le prescrizioni dematerializzate dovessero essere il 60% entro il 31 dicembre 2013, l’ 80% entro la fine del 2014 e il 90% entro il 2015.

COME FUNZIONA LA RICETTA DEMATERIALIZZATA Dal medico I medici non riceveranno più blocchi di

COME FUNZIONA LA RICETTA DEMATERIALIZZATA Dal medico I medici non riceveranno più blocchi di ricette cartacee, bensì solo una serie di numeri. Sono i numeri delle ricette elettroniche (NRE) che, prodotti dal sistema centrale gestito da SOGEI, verranno assegnati alle ASL. Le Asl li forniranno ai medici sulla base degli attuali parametri e criteri utilizzati per la distribuzione dei ricettari cartacei. Il medico per prescrivere un farmaco o una visita specialistica, si connetterà tramite il proprio PC (in un futuro prossimo potrà essere un tablet o uno smartphone) al sistema di riferimento e, dopo essersi identificato, effettuerà la prescrizione on line utilizzando uno degli NRE a lui assegnati. A questo NRE, il medico assocerà il codice fiscale dell’assistito. Il sistema validerà il codice fiscale e tutte le informazioni di esenzione (per reddito e/o per patologia). A questo punto, il medico completerà la ricetta con la prescrizione del farmaco e, con un semplice click, confermerà la generazione della ricetta elettronica sul server di SOGEI. Il medico stampa e consegna all’assistito un “promemoria” che riporta NRE, codice fiscale, eventuali esenzioni e prescrizione. Il promemoria garantisce all’assistito la possibilità di ottenere il farmaco anche in caso di assenza di linea o in presenza di qualsiasi altro inconveniente legato all’accesso al server.

COME FUNZIONA LA RICETTA DEMATERIALIZZATA In farmacia Con il promemoria l’assistito si reca in

COME FUNZIONA LA RICETTA DEMATERIALIZZATA In farmacia Con il promemoria l’assistito si reca in farmacia. La farmacia si collega al sistema mediante le chiavi di accesso rappresentate dal NRE e dal codice fiscale, accede alla ricetta elettronica ed eroga il farmaco. La farmacia completa l’operazione inviando al server di SOGEI i dati relativi all’erogazione (prezzo del farmaco, ticket, sconti in favore del SSN, etc. ) e i codici che individuano la singola confezione: (codice AIC e codice “targatura”, cioè il codice seriale identificativo della singola scatola). Vedi file PPT Manuale d’uso ricetta elettronica Promemoria: E’ un foglio di carta bianca in formato A 5 che il medico deve stampare e rilasciare all’assistito per ogni ricetta elettronica prodotta. Il Promemoria serve a tre cose: (a) a consentire al farmacista ad accedere alla ricetta elettronica mediante la lettura del NRE e del codice fiscale dell’assistito; (b) ad apporre le fustelle delle confezioni di medicinali fornite all’assistito in modo da consegnarle alla ASL a fine mese con le “ricette rosse”; (c) a dare al cittadino la garanzia di fruiredella prestazione farmaceutica anche nel caso di impossibilità di collegamento ad Internet.

Secondo quanto previsto dal DM 2 novembre 2011 “De‐materializzazione della ricetta medica cartacea, di

Secondo quanto previsto dal DM 2 novembre 2011 “De‐materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’art. 11, comma 6, del decreto‐legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)” le informazioni contenute nelle prescrizioni, finora redatte sulla ricetta del S. S. N. (modello rosso), sono sostituite da quelle registrate in modalità informatica che quindi assumono valore legale/giuridico. Il DM succitato obbliga il medico, all’atto della prescrizione, alla stampa del cosiddetto “pro memoria” cartaceo in carta semplice nel formato A 5 che garantisce l’erogazione delle prestazioni, nelle situazioni d’indisponibilità dei sistemi informatici. FARMACI ESCLUSI DALLA DE‐MATERIALIZZAZIONE Nella fase di avvio del progetto e fino a nuovo accordo, saranno esclusi dalla dematerializzazione le ricette contenenti la prescrizione di farmaci: • • • appartenenti alle Tabella dei medicinali, sez. A, B, C, del D. P. R. 309/1990; assoggettati a ricetta limitativa e privi dell’obbligo della compilazione del piano terapeutico quali, a titolo esemplificativo, Felbamato, Sodio Polistirene Solfonato, Rufinamide, etc. , nonché di quelli per le quali il medico deve fornire particolari indicazioni ai fini della prescrivibilità in regime di SSN come, ad esempio, quelle contenenti Clozapina, Isotretinoina, Alprostadil. ; farmaci di classe C a favore di invalidi di guerra e vittime del terrorismo; ossigeno terapeutico; farmaci sottoposti a piani terapeutici

Per un periodo transitorio saranno presenti le seguenti tipologie di ricetta: • Promemoria stampato

Per un periodo transitorio saranno presenti le seguenti tipologie di ricetta: • Promemoria stampato secondo il modello previsto dalle relative specifiche ministeriali su carta bianca nel formato A 5 anche su foglio A 4 (Ricetta de‐materializzata), da erogare utilizzando i servizi previsti per la de‐materializzazione; • Ricette S. S. N. nei casi prescrizione dei farmaci oggetto di esclusione elencati precedentemente e in caso di visita domiciliare o nel caso di impossibilità di accesso al sistema per l’erogazione della ricetta de‐materializzata. • Ricette pervenute in farmacia su modello cosiddetto rosse per altre esigenze del medico. VALIDITA’ DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA La ricetta de‐materializzata, come previsto per la ricetta del S. S. N ha validità fino alle ore 24. 00 del trentesimo giorno successivo alla data di prescrizione. Non sarà pertanto possibile erogare i farmaci di quella ricetta tramite i servizi telematici dopo la data di scadenza. Quanto detto vale anche per le ricette erogate parzialmente per le quali, dopo il trentesimo giorno, non sarà più possibile completare l’erogazione, ma solo procedere alla chiusura della ricetta per poter contabilizzare i farmaci già erogati.

MODALITA’ OPERATIVE PER LA LIQUIDAZIONE ALLE FARMACIE DEI FARMACI EROGATI L’adozione del promemoria introduce

MODALITA’ OPERATIVE PER LA LIQUIDAZIONE ALLE FARMACIE DEI FARMACI EROGATI L’adozione del promemoria introduce una parziale modifica al processo organizzativo da parte della farmacia per la compensazione economica dei farmaci erogati. Al fine di garantire la corretta rendicontazione anche in presenza delle differenti tipologie di prescrizione (modulo rosso SSN e dematerializzate) si stabilisce quanto segue. Le fustelle relative alle erogazioni di ricette dematerializzate, devono essere incollate sul promemoria cui si riferiscono e consegnate alle Aziende ULSS. Non subiscono modifiche le modalità attualmente in vigore per la consegna alle Aziende ULSS delle ricette S. S. N. Per i promemoria con fustella riferiti a ricette de‐materializzate, ricomprendendo anche quelli riferiti a ricette de‐materializzate trasmesse in differita, si dovrà predisporre apposita mazzetta. I pro memoria devono essere numerati

Ricetta elettronica: Ecco che cosa cambia con l'addio alla "ricetta rossa" La ricetta elettronica

Ricetta elettronica: Ecco che cosa cambia con l'addio alla "ricetta rossa" La ricetta elettronica vale in tutte le farmacie del territorio nazionale. Questo significa che i farmaci potranno essere ritirati anche fuori dalla regione di residenza. Ma i medici di famiglia segnalano anche degli svantaggi: "c’è un aggravio di lavoro burocratico che significa tempo tolto alle visite e attese più lunghe per gli assistiti” Tra i vantaggi della ricetta elettronica il risparmio sulla stampa e distribuzione delle vecchie ricette rosse e il controllo sulla falsificazione delle ricette stesse o sugli abusi conseguenti il furto dei ricettari. Ci vorrà ancora tempo perché sparisca anche la vecchia 'fustella' da attaccare nei riquadri rossi della ricetta S. S. N. o sul promemoria, poiché anche se i codici della confezione sono inseriti direttamente sul computer ancora, non è stato possibile determinare un meccanismo che annulli il valore della fustella rispetto alla necessità di identificare e distinguere i farmaci erogati a carico del SSN da quelli che anche se erogabili vengono invece pagati direttamente dal cittadino. Quando il sistema andrà definitivamente a regime anche il promemoria sparirà. Il procedimento nei prossimi mesi si diffonderà anche per la prescrizioni di esami e visite specialistiche, visto che la ricetta elettronica sarà accettata anche da cliniche, ambulatori e ospedali.

Ricetta elettronica: Ecco che cosa cambia con l'addio alla "ricetta rossa" In questa prima

Ricetta elettronica: Ecco che cosa cambia con l'addio alla "ricetta rossa" In questa prima fase di avvio, fino a fine 2017, sono però ancora esclusi dal nuovo metodo solo alcuni farmaci come gli stupefacenti, l'ossigeno, le prescrizioni per erogazione diretta in continuità assistenziale, i farmaci con piano terapeutico Aifa. La ricetta elettronica, in compenso, vale in tutte le farmacie del territorio nazionale, sia pubbliche convenzionate. Questo significa che i farmaci potranno essere ritirati anche fuori dalla regione di residenza. Una piccola rivoluzione, soprattutto per chi viaggia spesso o lavora lontano da casa, poiché fino ad oggi una ricetta di un medico sardo, ad esempio, non valeva oltre il Tirreno, e chi si trovava fuori casa era obbligato a pagare il medicinale per intero. Solo alcune Regioni avevano previsto un sistema di rimborsi, per cui però erano necessari permessi speciali e lunghi tempi di attesa. Ora, grazie al sistema tessera sanitaria, le farmacie potranno applicare il ticket della regione di residenza dell'assistito: starà poi alle stesse Regioni scambiarsi le informazioni sui medicinali prescritti e, quindi, procedere ai relativi rimborsi compensativi.