fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Regolamento

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fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011 e dintorni 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 1

INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI Si intendono tutte le informazioni concernenti un alimento e messe a

INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI Si intendono tutte le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del CONSUMATORE FINALE possono essere fornite con modalità diverse mediante 1 - un’etichetta 2 - altri materiali di accompagnamento 3 - qualunque altro mezzo (cartellini, raccoglitori, cartello unico, . . ), compresi gli strumenti della tecnologia moderna (software, fogli elettronici, touchscreen, . . ) 4 - la comunicazione verbale - NESSUN INTERVENTO DEL Mi. SE ? ? 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 2

EVVIVA IL CONSUMATORE FINALE IL VERO PROTAGONISTA DEL REGOLAMENTO E’ IL CONSUMATORE FINALE Pertanto

EVVIVA IL CONSUMATORE FINALE IL VERO PROTAGONISTA DEL REGOLAMENTO E’ IL CONSUMATORE FINALE Pertanto deve esserci un flusso di informazioni in tutte le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento degli alimenti per poter mettere a disposizione del CONSUMATORE FINALE tutte le informazioni utili che lo conducano a fare delle scelte consapevoli e acquisti motivati 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 3

RESPONSABILE DELLA CORRETTA FORNITURA DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI 1 è l’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

RESPONSABILE DELLA CORRETTA FORNITURA DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI 1 è l’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE che con il NOME o la RAGIONE SOCIALE il prodotto è COMMERCIALIZZATO Se tale operatore non è stabilito nell’Unione, il responsabile è l’importatore stabilito nel mercato dell’Unione 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 4

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI è il PRODUTTORE o il CONFEZIONATORE o il SOMMINISTRATORE.

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI è il PRODUTTORE o il CONFEZIONATORE o il SOMMINISTRATORE. art. 17 del Reg. CE 178/2002 che vigila sulla CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP implementato all’interno di ogni azienda come definito dal Regolamento CE 178/2002 e dai 4 Regolamenti del 2004 che costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene”. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 5

Art. 9 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE a) la denominazione dell’alimento b) l’elenco degli ingredienti c) qualsiasi

Art. 9 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE a) la denominazione dell’alimento b) l’elenco degli ingredienti c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID) e) la quantità netta dell’alimento 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 6

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (durabilità) g) le

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (durabilità) g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile della fornitura delle informazioni al consumatore (art. 8, paragrafo 1) i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26 j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento k) per le bevande che contengono più di 1, 2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo l) una dichiarazione nutrizionale 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 7

SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O DI CONFEZIONAMENTO NON È PIÙ OBBLIGATORIA - Intervento

SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O DI CONFEZIONAMENTO NON È PIÙ OBBLIGATORIA - Intervento del Mi. SE? ? Il 109/1992 la pretendeva. Può essere messa volontariamente, ma naturalmente NON sostituisce la sede del Responsabile, non deve occupare lo spazio delle informazioni obbligatorie e non deve determinare confusione circa il vero “responsabile” del prodotto. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 8

NON PREVISTO IL LOTTO NEI PRODOTI CONFEZIONATI ll Regolamento non prevede l’indicazione del lotto.

NON PREVISTO IL LOTTO NEI PRODOTI CONFEZIONATI ll Regolamento non prevede l’indicazione del lotto. A questa mancanza ci viene incontro la Direttiva 2011/91/UE, che abroga la Direttiva 89/396/CEE ed è successiva al Reg. 1169, che obbliga, nel caso di alimenti PREIMBALLATI la indicazione delle diciture o marche (lotto) che consentano di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Fa lotto anche la durabilità che riporta almeno l’indicazione del giorno e del mese. Il Mi. SE conferma art. 13. 2 del 109 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 9

Art. 10. ULTERIORI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI 1 per tipi singoli o categorie di alimenti

Art. 10. ULTERIORI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI 1 per tipi singoli o categorie di alimenti all. III conservato in atmosfera protettiva (in genere azoto al posto dell’aria) con edulcoranti (che poi saranno specificatamente indicati tra gli ingredienti) con zucchero e caramello (che saranno poi specificatamente menzionati nell’elenco ingredienti) contiene una fonte di fenilalanina La fenilalanina è un amminoacido essenziale componente, assieme all’acido aspartico, del dolcificante aspartame) 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 10

Art. 10 ULTERIORI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI 2 un consumo eccessivo può avere effetti lassativi

Art. 10 ULTERIORI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI 2 un consumo eccessivo può avere effetti lassativi (nel caso di impiego a scopo edulcorante di polioli in conc. superiore al 10% (sorbitolo, mannitolo, xilitolo, maltitolo, isomalto, …) La carne, le preparazioni a base di carne ed i prodotti non trasformati di pesce congelati devono riportare la DATA DI CONGELAMENTO O DEL PRIMO CONGELAMENTO nel caso di prodotti congelati più di una volta (vedi anche allegato X. 3) 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 11

ACUNI TIPI DI COLORANTI ATTENZIONE!!! Rimane in vigore il Reg. CE 1333/2008 (pacchetto additivi)

ACUNI TIPI DI COLORANTI ATTENZIONE!!! Rimane in vigore il Reg. CE 1333/2008 (pacchetto additivi) che, all’allegato V, prevede la dizione obbligatoria può influire negativamente sull’attività e sull’attenzione dei bambini nel caso di alimenti contenenti i seguenti coloranti: giallo chinolina (E 104) carmosina (E 122) rosso allura (E 129) tartrazina (E 102) rosso ponceau 4 R (E 124) 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 12

Art. 15 REQUISITI LINGUISTICI DEVE ESSERE USATA UNA LINGUA facilmente comprensibile negli Stati membri

Art. 15 REQUISITI LINGUISTICI DEVE ESSERE USATA UNA LINGUA facilmente comprensibile negli Stati membri dove l’alimento è commercializzato. MA CIÒ VALE SOLO PER LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE! Per le altre indicazioni questo obbligo viene a mancare. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 13

Art. 17. DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO DENOMINAZIONE LEGALE La denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni

Art. 17. DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO DENOMINAZIONE LEGALE La denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione europea a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività. olio extra vergine di oliva pane tipo “ 0” allo strutto, panettone, pandoro, …. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 14

Art. 17 DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO DENOMINAZIONE USUALE una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento

Art. 17 DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO DENOMINAZIONE USUALE una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni. pizzoccheri, würstel, mostarda, composta, … 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 15

Art. 17 DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO DENOMINAZIONE DESCRITTIVA una denominazione che descrive l’alimento e se necessario,

Art. 17 DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO DENOMINAZIONE DESCRITTIVA una denominazione che descrive l’alimento e se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso. prodotto dolciario da forno, bevanda analcolica, … 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 16

DECONGELATO Se l’alimento è stato scongelato nella FASE DI COMMERCIO riportare la parola DECONGELATO

DECONGELATO Se l’alimento è stato scongelato nella FASE DI COMMERCIO riportare la parola DECONGELATO E’ possibile evitare di riportare il termine “decongelato” per gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza e o di qualità 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 17

Art. 18 ELENCO DEGLI INGREDIENTI Deve essere preceduto dalla parola: INGREDIENTI Gli ingredienti devono

Art. 18 ELENCO DEGLI INGREDIENTI Deve essere preceduto dalla parola: INGREDIENTI Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente del peso così come registrati al momento della loro fabbricazione cioè al momento della loro miscelazione 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 18

Art. 21. SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE IL CONSUMATORE FINALE DEVE

Art. 21. SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE IL CONSUMATORE FINALE DEVE ESSERE SEMPRE INFORMATO DELLA EVENTUALE PRESENZA NEGLI ALIMENTI di qualsiasi ingrediente o componente o coadiuvante tecnologico che possa creare ALLERGIE o INTOLLERANZE Deve essere informato nel caso di acquisto di prodotti preimballati ma anche nel caso di vendita di alimenti sfusi, nella somministrazione di alimenti, nei distributori automatici, di spillatura di bevande e nella vendita a distanza L’allegato II riporta l’elencato di una lista positiva costituita di 14 tipologie di sostanze o prodotti allergenici o intolleranti 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 19

L’art. 21 prosegue così EVIDENZIAZIONE ALLERGIZZANTI E INTOLLERANTI Se c’è un elenco ingredienti, la

L’art. 21 prosegue così EVIDENZIAZIONE ALLERGIZZANTI E INTOLLERANTI Se c’è un elenco ingredienti, la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è riportata nell’elenco degli ingredienti ed evidenziata attraverso un tipo di CARATTERE CHIARAMENTE DISTINTO dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile, colore di sfondo. . . 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 20

 • INGREDIENTI ALLERGENICI E INTOLLERANTI In mancanza di un elenco ingredienti l’informazione della

• INGREDIENTI ALLERGENICI E INTOLLERANTI In mancanza di un elenco ingredienti l’informazione della presenza di allergeni o intolleranti 1. può essere compresa nella denominazione dell’alimento cioccolato al latte e alle mandorle, 2. oppure la loro presenza deve essere menzionata dalla parola “contiene” 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 21

art. 36 PUO’ CONTENERE TRACCE DI … Se il produttore ipotizza e verifica che,

art. 36 PUO’ CONTENERE TRACCE DI … Se il produttore ipotizza e verifica che, per motivi tecnici non è possibile evitare la presenza, anche in tracce, di qualche ingrediente allergizzante dovrà riportare la frase “può contenere tracce di …. ” SOLFITI (ANIDRIDE SOLFOROSA) Si fa notare che l’additivo solfiti, che è anche allergizzante non deve essere dichiarato se è presente in quantità inferiore a 10 mg/kg o 10 mg/l 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 22

art. 23 QUANTITÀ NETTA La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a

art. 23 QUANTITÀ NETTA La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo a) in unità di volume per i prodotti liquidi b) in unità di massa per gli altri prodotti (solidi e con liquido di copertura) NB Nel caso di alimenti soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente la QUANTITÀ NETTA NON È RICHIESTA 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 23

Allegato IX, 5 LIQUIDO DI COPERTURA E GLASSA Quando un alimento solido (sgocciolato) è

Allegato IX, 5 LIQUIDO DI COPERTURA E GLASSA Quando un alimento solido (sgocciolato) è immerso in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell’alimento non include la glassa liquido di copertura: si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 24 frutta o ortaggi.

Art. 22 e allegato VIII. INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI (QUID) (QUID - Quantitative Ingredient

Art. 22 e allegato VIII. INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI (QUID) (QUID - Quantitative Ingredient Declaration) Il QUID richiesto quando un ingrediente o categoria di ingredienti figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato (biscotti al cioccolato- succo di ananas) a tale denominazione dal consumatore, quando è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica (contiene farina di soia) ed infine quando è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto (ravioli agli spinaci) Il QUID è espresso in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 25

DEFINIZIONE DI DURABILITÀ Per DURABILITÀ si intende DATA DI SCADENZA TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

DEFINIZIONE DI DURABILITÀ Per DURABILITÀ si intende DATA DI SCADENZA TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE La data di scadenza è prevista nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. Diversamente, nel caso di alimenti palesemente non deperibili dal punto di vista microbiologico la durabilità è espressa con il Termine minimo di conservazione (TMC). 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 26

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA SCADENZA da consumarsi entro, seguita dalla menzione del giorno, del

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA SCADENZA da consumarsi entro, seguita dalla menzione del giorno, del mese ed eventualmente dell’anno. E’ consentito il richiamo della data che è il punto dove è riportata la data stessa. DEVONO anche essere indicate le modalità di conservazione. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 27

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC) da consumarsi preferibilmente entro”…. ,

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC) da consumarsi preferibilmente entro”…. , se la data successiva riporta anche il giorno oppure la frase “da consumarsi preferibilmente entro fine”…. . negli altri casi. La data da riportare è il giorno e il mese (l’anno è facoltativo) nel caso di alimenti che durano meno di 3 mesi, MA CHE NON SONO DEPERIBILI DAL PUNTO DI VISTA MICROBIOLOGICO E’ necessario invece riportare il mese e l’anno (il giorno è facoltativo) per alimenti che durano dai 3 ai 18 mesi. Infine è obbligatorio indicare solo l’anno (il giorno ed il mese sono facoltativi) nel caso di alimenti di durata superiore ai 18 mesi. Anche in questo caso è ammesso il richiamo della data. NON è obbligatorio (anche per quelli che durano meno di 3 mesi) indicare le modalità di conservazione. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 28

art. 25 CONDIZIONI DI USO Le condizioni particolari d’uso adeguato dell’alimento devono essere indicate

art. 25 CONDIZIONI DI USO Le condizioni particolari d’uso adeguato dell’alimento devono essere indicate quando è necessario informare il consumatore del corretto impiego per il CONSUMO IMMEDIATO Ad esempio: lucanica fresca - consumare previa cottura, formaggio - crosta non edibile, succo di frutta - agitare prima dell’uso. E’ anche necessario indicare se il budello per insaccati è commestibile o non commestibile (all. VI, parte C) 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 29

art. 27 ISTRUZIONI PER L’USO Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate

art. 27 ISTRUZIONI PER L’USO Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un trattamento adeguato DOPO L’APERTURA della confezione e riportano, ad esempio, le modalità di preparazione e/o di cottura. Zampone: bollire per 20 minuti nella sua confezione …. . Pizza fatta in casa: impastare gli ingredienti con acqua. Stendere su un tegame, cuocere in forno per 20 minuti a 180°C Può anche essere una questione di sicurezza come : “consumare dopo cottura” nel caso delle carni macinate. La cottura sanifica il prodotto per la eliminazione della eventuale presenza di salmonella o della listeria 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 30

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE PRIMA DELL’APERTURA Conservare in luogo fresco e asciutto Si evidenzia che

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE PRIMA DELL’APERTURA Conservare in luogo fresco e asciutto Si evidenzia che i consigli di corretta conservazione non sono una esclusiva dei prodotti che riportano la scadenza ma dovrebbero essere indicate per tutti gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso. Ad esempio la frase “conservare al riparo di fonti di calore e di luce” è un ottimo consiglio al consumatore finale da applicare a molti alimenti per preservare al meglio i caratteri organolettici e il contenuto ottimale di nutrienti. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 31

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DOPO L’APERTURA Per consentire una conservazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DOPO L’APERTURA Per consentire una conservazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo se del caso. Una volta aperto chiudere il contenitore, riporlo in frigorifero e consumare entro 3 gg. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 32

Art. 26 Paese d’origine o luogo di provenienza dott. Borghi 05 dicembre 2014 informazioni

Art. 26 Paese d’origine o luogo di provenienza dott. Borghi 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 33

allegato i DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E’ costituita dalle informazioni relative al valore energetico oppure al

allegato i DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E’ costituita dalle informazioni relative al valore energetico oppure al valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi), carboidrati (zuccheri, polioli, amido), sale, fibre, proteine, vitamine o sali minerali elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significative conformemente all’allegato XIII, parte A, punto 2; 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 34

Art. 30 PARAMETRI DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA La dichiarazione nutrizionale OBBLIGATORIA reca

Art. 30 PARAMETRI DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA La dichiarazione nutrizionale OBBLIGATORIA reca le indicazioni relative al valore energetico- quantità di grassi - acidi grassi saturi - carboidrati - zuccheri - proteine - sale Ove opportuno è necessario riportare una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 35

PARAMETRI DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE INTEGRATA ALLA OBBLIGATORIA in aggiunta al contenuto della

PARAMETRI DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE INTEGRATA ALLA OBBLIGATORIA in aggiunta al contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria riportata sopra PUÒ essere integrata con l’indicazione delle quantità di acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi - polioli – amido - fibre 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 36

DATA DI INIZIO DELL’OBBLIGO DICITURA DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Gli alimenti immessi sul mercato o

DATA DI INIZIO DELL’OBBLIGO DICITURA DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione nutrizionale), possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 37

art. 16, All. V DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE DA NON RIPORTARE VENDITA DIRETTA gli alimenti, anche

art. 16, All. V DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE DA NON RIPORTARE VENDITA DIRETTA gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale NON sono obbligati a riportare la dichiarazione nutrizionale i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione NON devono riportare la dichiarazione nutrizionale 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 38

il punto n° 4 dell’art. 16. 4. II° par. ) del Regolamento che CONSENTE

il punto n° 4 dell’art. 16. 4. II° par. ) del Regolamento che CONSENTE LA NON ELENCAZIONE DEGLI INGREDIENTI E LA NON MENZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE PER TUTTE LE BEVANDE ALCOLICHE a grado alcolico superiore a 1, 2% vol. lasciando agli Stati membri il compito di decidere in merito agli ingredienti ciò diversamente da quanto era previsto dall’art. 7, comma 2, lettera e) del 109/1992 che consentiva la non menzione degli ingredienti solamente per le acquaviti, i distillati, i mosti, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini liquorosi e le birre con un contenuto alcolico superiore a 1, 2% vol. - INTERVENTO DEL Mi. SE ? ? ? 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 39

Art. 41 BEVANDE ALCOLICHE E INGREDIENTI In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui

Art. 41 BEVANDE ALCOLICHE E INGREDIENTI In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande contenuto alcolico superiore all’ 1, 2 % in volume, a parte gli ingredienti allergenici che comunque devono essere indicati “CONTIENE” orzo e grano nelle birre ad esempio 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 40

Art. 14. VENDITA A DISTANZA ALIMENTI PREIMBALLATI: è necessario dare le informazioni di etichettatura

Art. 14. VENDITA A DISTANZA ALIMENTI PREIMBALLATI: è necessario dare le informazioni di etichettatura prima della conclusione dell’acquisto, a parte la durabilità che deve essere fornita comunque al momento della consegna del prodotto assieme alle indicazioni obbligatorie ALIMENTI NON PREIMBALLATI Da bozza DPCM devono essere date le informazioni previste dall’art. 44 per gli allergeni evidenziati e poi denominazione di vendita, ingredienti, prezzo per unità di vendita, eventuale origine, eventuale modalità di conservazione e scadenza per le paste fresche 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 41

Art. 14. 3. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA I prodotti alimentari PRECONFEZIONATI

Art. 14. 3. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA I prodotti alimentari PRECONFEZIONATI posti in vendita attraverso i distributori automatici, o semiautomatici o locali commerciali automatizzati, devono riportare sulle singole confezioni le indicazioni di cui agli articoli 9 (informazioni obbligatorie) e 10 (informazioni obbligatorie complementari) del regolamento (UE) n. 1169/2011. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 42

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA Da bozza DPCM Nel caso di distribuzione

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA Da bozza DPCM Nel caso di distribuzione di alimenti NON PRECONFEZIONATI, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate SUI DISTRIBUTORI e PER CIASCUN PRODOTTO: 1. la denominazione di vendita del prodotto finito 2. l’elenco degli ingredienti 3. il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. 4. In tal caso il responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. » . 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 43

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA Da bozza DPCM MA ATTENZIONE !!!! Nel

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA Da bozza DPCM MA ATTENZIONE !!!! Nel caso di distribuzione di alimenti, sia PRECONFEZIONATI CHE NON PRECONFEZIONATI contenenti sostanze ALLERGENICHE o GENERATRICE DI INTOLLERANZE TALI SOSTANZE O PRODOTTI DEVONO FIGURARE SUL DISTRIBUTORE PER CIASCUN PRODOTTO. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 44

PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI Da bozza DPCM 1. offerti in vendita al consumatore finale

PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI Da bozza DPCM 1. offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza confezione; 2. confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati (sfusi); 3. preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti “preincartati” “assimilati allo sfuso” preparati all’interno dell’esercizio di vendita 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 45

PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI (SFUSI) Da bozza DPCM devono essere muniti di apposito cartello

PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI (SFUSI) Da bozza DPCM devono essere muniti di apposito cartello o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti o in altro punto bene in vista e a disposizione dell'acquirente, che riporti, per ogni alimento: a) la denominazione dell’alimento b) l'elenco degli ingredienti con evidenziati gli allergeni o intolleranti c) le condizioni particolari di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, ove necessario d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno e) il titolo alcolometrico volumico e) la percentuale di glassatura ………. . 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 46

PRODOTTI ALIMENTARI PREINCARTATI Da bozza DPCM PREINCARTATI ALL’INTERNO DEL PUNTO VENDITA. -assimilati allo sfuso-

PRODOTTI ALIMENTARI PREINCARTATI Da bozza DPCM PREINCARTATI ALL’INTERNO DEL PUNTO VENDITA. -assimilati allo sfuso- e acquistati anche nella forma self service Dovranno essere riportati in etichetta o sul preincarto le seguenti informazioni: a) la denominazione dell’alimento; b) la quantità netta; c) la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita; d) le indicazioni del termine minimo di conservazione o della data di scadenza per i prodotti che utilizzano tecnologie conservative finalizzate a prolungarne la durata commerciale, quali il sottovuoto o l’atmosfera protettiva, purché realizzati nel punto vendita e) l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, preceduti dalla parola “contiene” …. E gli ingredienti? ? ? 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 47

RICONFERMATO IL CARTELLO UNICO Da bozza DPCM Per i prodotti della gelateria, della pasticceria,

RICONFERMATO IL CARTELLO UNICO Da bozza DPCM Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze opportunamente evidenziate. E’ possibile riportare l’avviso che il prodotto contiene allergeni da verificare in un nell’apposito libro o registro allergeni. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 48

“INDICAZIONI OBBLIGATORIE NEGLI ALIMENTI NON PRECONFEZIONATI SERVITI DALLE COLLETTIVITÀ”. Da bozza DPCM COLLETTIVITA’: preparazione

“INDICAZIONI OBBLIGATORIE NEGLI ALIMENTI NON PRECONFEZIONATI SERVITI DALLE COLLETTIVITÀ”. Da bozza DPCM COLLETTIVITA’: preparazione alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale ristoranti, bar, mense, feste popolari (? ), … Deve essere riportata solamente l’indicazione della eventuale presenza di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento Tale indicazione deve essere apposta sul menù o sul registro allergeni o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista, prima che l’alimento venga servito al consumatore finale dalle collettività 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 49

Art. 38 DISPOSIZIONI NAZIONALI GENERALI 1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento,

Art. 38 DISPOSIZIONI NAZIONALI GENERALI 1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri. 2. Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 50

Art. 39 DISPOSIZIONI NAZIONALI SULLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI (art. 10, all. III) Gli Stati

Art. 39 DISPOSIZIONI NAZIONALI SULLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI (art. 10, all. III) Gli Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 45, possono adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti e repressione della 51 concorrenza sleale.

Art. 45 PROCEDURA DI NOTIFICA 1. Nei casi in cui è fatto riferimento al

Art. 45 PROCEDURA DI NOTIFICA 1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 52

-campo visivo - campo visivo principale - possono essere ripetute le seguenti informazioni. .

-campo visivo - campo visivo principale - possono essere ripetute le seguenti informazioni. . - le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore - punto evidente - formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di presentazione di cui. . - formato tabulare in mancanza di spazio - dimensioni dei caratteri per garantire la chiara leggibilita’ - altre dimensioni per confezioni di ridotte dimensioni - è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 53

-QUID figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto - le informazioni volontarie sugli alimenti

-QUID figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto - le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. - possono essere presentate in un formato diverso - possono essere sostituite da una dicitura del tipo…. - infine se la Commissione avesse dimenticato qualche cosa in merito alla leggibilità (art. 13. 4), allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, norme in materia di leggibilità. 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 54

Io farei tanti auguri agli operatori del settore alimentare di buona applicazione del Regolamento

Io farei tanti auguri agli operatori del settore alimentare di buona applicazione del Regolamento UE 1169/2011. … …. anche al consumatore finale 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 55

GRAZIE e BUONA CONTINUAZIONE 05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 56

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