Diritto Costituzionale Verfassungsrecht Diritto costituzionale Disciplina che studia
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Diritto Costituzionale Verfassungsrecht
Diritto costituzionale ¢ Disciplina che studia le forme giuridiche del potere politico, la tecnica di organizzazione del potere politico l ¢ 2 Aufbau des Staats Diverso da scienza politica perché non ha come obiettivo la individuazione della migliore forma di distribuzione del potere, ma lo studio dei meccanismi attraverso i quali i rapporti politici assumono rilievo giuridico e vengono organizzati in sistema
Diritto costituzionale disciplina il potere come autorità ¢ il diritto costituzionale è anche una tecnica di garanzia delle libertà dei singoli nei confronti di ogni potere, pubblico o privato, che possa limitarle. ¢ l 3 Garantie - Gewähr gegen politischen Gewalt
Jus publicum ¢ Ispirazione: Dichiarazione diritti dell’uomo e del cittadino 1789 l Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte Risorgimento ¢ Statuto Albertino 1848 – carta costituzionale del Regno di Sardegna ¢ 4
La prima Costituzione italiana Per sottolineare la continuità con il Regno di Sardegna, ¢ lo Statuto Albertino diventa ¢ la Costituzione del Regno d’Italia nel 1861 ¢ 5
Statuto Albertino ¢ ¢ ¢ 6 carta ottruata (dal francese octroyée: concessa dal sovrano), natura "flessibile", ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario. Rende l’Italia prima una monarchia costituzionale e poi una monarchia parlamentare
Statuto Albertino ¢ ¢ ¢ mai qualificato con il termine costituzione lacunoso, ambiguo (zweideutig) e generico ma così ha potuto adeguarsi a mutate esigenze e situazioni, per quasi 100 anni. Costituzione breve l l l 7 Aufzählung -Elenca diritti (es. uguaglianza, ma solo formale) Enuncia forma di governo Stato confessionale, la religione è Cattolica, Apostolica e Romana
¢ ¢ Necessità di una nuova Costituzione Decreto legge 151/1944: prevede elezione di un’Assemblea Costituente con il potere di approvare una nuova Costituzione e di decidere sulla forma dello Stato (monarchia o repubblica) l Ma in realtà ci fu un Referendum il 2 giugno 1946 Repubblica (Volksentscheidung über die Form des Staates) l 8 1946 eletta l’ Assemblea Costituente a suffragio universale (per la prima volta votano anche le donne)
La Costituzione della Repubblica Italiana - Grundnorm Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 -XII-1947 ¢ Promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ¢ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. ¢ In vigore dal 1 gennaio 1948 ¢ 9
La Costituzione italiana l l l 10 Votata abgestimmt Scritta schriftliche Lunga - lange Rigida – starr Garantita verischerte
l Votata: adottata volontariamente dal popolo attraverso un apposito organo, l’Assemblea Costituente (Verfassungsgebende Versammlung) • Straordinario - außerordentlich • Temporaneo (1946 -1948) - vorläufig l 11 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali
Costituzione italiana Scritta: contenuta in un testo legislativo ¢ Lunga ¢ Non indica solo le norme sull’organizzazione statale, l ma anche principi fondamentali dello Stato, diritti fondamentali dei cittadini e diversi ambiti della vita individuale e associata (lavoro, famiglia, scuola. . ) l Carattere programmatico l 12
Rigida l è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti non basta la normale maggioranza, ma secondo l’art. 138 devono essere approvate per 2 volte (con intervallo di almeno 3 mesi) da ciascuna Camera del Parlamento • Camera dei deputati • Senato 13 • a maggioranza ASSOLUTA
Garantita ¢ È prevista l’istituzione di un organo (art. 134 -137) competente ad annullare le leggi contrastanti con i principi costituzionali: la Corte Costituzionale l 14 le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.
Recepisce principio della separazione dei poteri (Montesquieu) ¢ Protegge e tutela diritti dell’individuo ¢ Ma anche funzione sociale ¢ 15
Parte I ¢ Diritti e doveri dei cittadini l Rapporti civili • Libertà individuali • Libertà collettive l Rapporti etico-sociali • Famiglia, salute, arte e cultura, scuola l Rapporti economici • Organizzazione del lavoro, proprietà privata l 16 Rapporti politici • Elezioni, difesa, tasse
Parte II - Ordinamento della Repubblica ¢ Il parlamento l l ¢ ¢ Il Presidente della Repubblica Il governo l l l ¢ ¢ ¢ 17 Le camere La formazione delle leggi Il consiglio dei Ministri La Pubblica Amministrazione Gli organi ausiliari La Magistratura Le regioni, le province, i comuni Garanzie costituzionali
Principi fondamentali ¢ ¢ Forma Repubblicana Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. l l 18 Scelta repubblicana compiuta dai cittadini con il referendum del 2 giugno 1946 Rafforzata da art. 139: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. • Cfr. art. 20 deutsches Grundgesetz (Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist).
Diritti inviolabili ¢ 19 Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. l Libertà personale (art. 13) l Domicilio (art. 14) - Wohnsitz l Libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15) Heimlichkeit l Diritto alla capacità giuridica, cittadinanza (Staatsangehörigkeit) e nome (art. 22) l Diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24)
Diritti inviolabili – unverletzliche Rechte Non possono essere eliminati ¢ Eventuali revisioni della costituzione devono comunque preservare il CONTENUTO ESSENZIALE (WESENGEHALT) dei diritti inviolabili ¢ 20
Solidarietà - Solidarität ¢ Il soggetto è inserito in una organizzazione statale e in quanto tale ha doveri fondamentali nei confronti della collettività, senza i quali non sarebbe possibile le convivenza l l l 21 Art. 52, La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Art. 53, Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Art. 54, Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
Eguaglianza. Gleichberechtigung art. 3 ¢ ¢ 22 Formale Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Sostanziale È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Democraticità ¢ ¢ ¢ Cariche pubbliche sono quasi tutte elettive Possibilità di accedervi Art. 51: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. l 23 Aggiunto dall’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G. U. 12 giugno 2003, n. 134).
Democraticità – diritto di voto wählen - Art. 48 ¢ ¢ ¢ Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. l ¢ Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. (Unwürdigkeit ) 24 [Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G. U. 20 gennaio 2000, n. 15)]
Democraticità ¢ Intervento dei cittadini nella determinazione delle scelte pubbliche Referendum l Diritto di rivolgere PETIZIONI Bittschrift einreichen - per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50) l Diritto di presentare progetti di legge (art. 71, se ci sono almeno 50. 000 elettori) l 25
Democraticità l 26 Consapevole formazione della opinione pubblica e libera competizione politica: • Libertà di riunione (art. 17) • Libertà associativa (art. 18), • Libertà di stampa (art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. ) • Libertà delle confessioni religiose (art. 8), • Libertà dei partiti politici (art. 49) e dei sindacati (art. 39).
Partiti non hanno riconoscimento giuridico per non limitarne l’autonomia ma hanno la forma di associazioni private non riconosciute soggette alle regole del Codice Civile ¢ Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. ¢ 27
Leggi elettorali Wahlgesetze ¢ ¢ ¢ 28 1948 sistema proporzionale puro - Verhältinswahl 1953 “legge truffa”: premio di maggioranza consistente nel 65% dei seggi della Camera dei Deputati alla lista che raggiunga il 50%. Abrogata nel 1954 Fino al 1993, il sistema elettorale di tipo proporzionale puro, senza clausola di sbarramento (ohne Sperrklausel) garantiva la rappresentanza in Parlamento di formazioni politiche anche piccolissime 1993: referendum abroga il sistema proporzionale Legge 276/1993 maggioritaria (Mehrheitswahl) con elementi di proporzionalità (75% maggioritario, 25% proporzionale) Sbarramento al 4%
1999, referendum per eliminare la quota proporzionale e costruire un sistema totalmente maggioritario, ma è mancato il quorum ¢ 270/2005 nuova legge elettorale proporzionale ma con il premio di maggioranza ¢ Da cambiare! ¢ 29
Legge elettorale 270/2005 Porcellum Non è possibile voto di preferenza ¢ Liste bloccate: nomi presentati in ordine stabilito ¢ Sbarramento 8% al Senato ¢ 4% alla Camera ¢ Premio di maggioranza ¢ 30
Parte II - Ordinamento della Repubblica ¢ Il parlamento l l ¢ ¢ Il Presidente della Repubblica Il governo l l l ¢ ¢ ¢ 31 Le camere La formazione delle leggi Il consiglio dei Ministri La Pubblica Amministrazione Gli organi ausiliari La Magistratura Le regioni, le province, i comuni Garanzie costituzionali
¢ Introduce 3 nuove istituzioni nella struttura dello stato l Corte Costituzionale • Verfassungsgerich thof l l 32 Referendum Regioni ¢ Ma non entrano in vigore subito, ma solamente dal l 1955 l 1970 1971 l
Organi costituzionali ¢ Organi al vertice dell’organizzazione statale, godono di uno statuto di indipendenza e di autonomia rispetto ad ogni altro potere e sono tra loro in condizione di parità giuridica Presidente della Repubblica l Parlamento l Governo l Corte Costituzionale l 33
Organi a rilevanza costituzionale ¢ Non sono essenziali l Consiglio di Stato – Staatsrat • Consulenza giuridica amministrativa del governo l Corte dei Conti • controllo provvedimenti che comportano spese • funzioni giurisdizionali in materia contabile e finanziaria, e pensionistica l Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro • Consulenza delle Camere e del Governo l 34 Consiglio Superiore della Magistratura Oberster Rat für das Gerichtswesen
Parlamento ¢ ¢ ¢ Organo della rappresentanza popolare Legislatura = 5 anni Sistema bicamerale perfetto: stessi poteri e stesse funzioni tra l l 35 Camera dei Deputati – Abgeordneten Kammer Senato – Senat l Beide Kammern haben die gleichen Kompetenzen l Diverso da Bundestag-Bundesrat
Parlamento ¢ ¢ ¢ 36 Camera dei Deputati, 630 membri, elettiva Elettorato attivo: 18 anni Elettorato passivo: 25 ¢ ¢ Senato 315 senatori + ex presidenti Repubblica, + 5 senatori a vita Elettorato attivo: 25 Elettorato passivo: 40
Rapporto di fiducia - tra Governo e Parlamento Formato il governo, entro 10 giorni deve presentarsi alle camere per esporre il programma e ottenere il consenso con una MOZIONE DI FIDUCIA - Vertrauensvotum ¢ Potere di controllo del Parlamento con ¢ Atti ispettivi (interpellanze, interrogazioni) l Atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno l 37
Parlamento – funzione legislativa Iniziativa legislativa ¢ Formazione della legge ¢ Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica ¢ Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ¢ 38
1. Iniziativa legislativa ¢ Art. 71 cost. l’iniziativa spetta al: Governo – disegni di legge (Bilancio e finanziaria) l Membro Parlamento – proposta di legge l Popolo (50. 000 elettori) l Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro l CONSIGLI REGIONALI - comunali l 39
2. Formazione Progetto presentato alle Camere ¢ Approvazione articolo per articolo Genehmigung ¢ 2 procedimenti ¢ Normale l Speciale l 40
Normale Progetto esaminato da commissione legislativa competente per materia ¢ Presentato alla Camera ¢ Possibilità di presentare emendamenti ¢ Approvato con votazione finale ¢ Sempre richiesto per materia costituzionale ed elettorale, bilancio, delegazione legislativa e autorizzazione a ratificare trattati internazionali 41 ¢
Speciale Per materie meno importanti ¢ La commissione permanente discute e approva la legge senza proporla in aula ¢ Più breve ¢ Confronto politico più ristretto ¢ 42
Promulgazione – Gesetzverkünden ¢ ¢ ¢ 43 Quando la legge è approvata dalle due Camere del Parlamento in identico testo viene trasmessa al Presidente della Repubblica che la deve promulgare entro 30 giorni Controllo preliminare e generale di legittimità costituzionale: il Presidente può RINVIARE la legge alle camere con un messaggio MOTIVATO per una nuova approvazione Poi deve essere promulgata
Pubblicazione Sulla Gazzetta Ufficiale ¢ Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore e produce i suoi effetti ¢ 44
45
Parlamento in seduta comune ¢ Si riunisce e delibera solo nei casi di Elezione del Presidente della Repubblica (insieme ai delegati delle Regioni) - art. 83 l Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica - art. 90 Anklage l Elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (Oberster Rat für das l Gerichtswesen) - art. 104 46 l Elezione di un terzo dei componenti della Corte Costituzionale - art. 135
Il Governo - Regierung Potere esecutivo – vollziehende gewalt ¢ Composto dal ¢ Presidente del Consiglio dei Ministri (nominato dal Presidente della Repubblica) l Consiglio dei Ministri (Ministerrat) (nominato su proposta del Presidente del Consiglio) l 47
Governo ¢ ¢ Per esercitare le proprie funzioni occorre il voto di fiducia del Parlamento entro 10 giorni dalla sua formazione Funzioni: l l 48 Direzione politica Esecutive e amministrative – vertice apparato amministrativo e burocratico Controllo – su tutti gli organi dell’amministrazione Normativa – decreti legge, decreti legislativi REGOLAMENTI
Funzione normativa del Governo Art. 76 Cost. decreti legislativi ¢ 49 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ¢ Delegierung von Befugnissen
Decreti delegati ¢ ¢ 50 Il parlamento delega il governo a legiferare Competenze tecniche molto specifiche il governo può ricorrere a esperti e tecnici Efficacia definitiva ¢ ¢ Endgültige Wirkung Esempio: la riforma del sistema Amministrativo (riforma Bassanini) è stata attuata attraverso decreti legislativi
Decreti delegati ¢ 51 Atti del Governo con forza di legge, emanati in seguito a una delega del Parlamento attraverso una leggedelega, che contiene i principi a cui il Governo deve attenersi. I decreti delegati (detti anche decreti legislativi), quindi, non hanno bisogno di nessuna ulteriore approvazione da parte del Parlamento l brauchen keine Genehmigung
DECRETI LEGGE Art. 77 Costituzione ¢ ¢ 52 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. ¢ ¢ Regierung Notwendigkeit und Dringlichkeit
Decreti-legge ¢ ¢ ¢ 53 Una volta emanato il decreto il Governo deve presentarlo alle camere Perde efficacia se non è convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione Efficacia provvisoria ¢ ¢ ¢ Gesetzesdekret Vorläufige Wirkung Con SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 1996/360 si è ridotto il numero dei d. l.
Presidente della Repubblica Staatspräsident Vertice dell’organizzazione costituzionale ¢ Capo dello Stato ¢ Funzione rappresentativa e simbolica ¢ Garante del sistema, neutrale ¢ Eletto dal Parlamento in seduta comune con i delegati regionali ¢ Maggioranza di 2/3 nelle prime 3 votazioni 54 ¢ Poi basta maggioranza assoluta ¢
Presidente della Repubblica Possono essere eletti solo i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni e che godano dei diritti civili e politici ¢ Resta in carica per 7 anni ¢ Funzione di rappresentanza estera ¢ l ¢ 55 Rapporti internazionali, diplomatici Funzioni nell’ordinamento interno
Poteri nell’ordinamento interno ¢ ¢ ¢ 56 Controllo – sulle leggi (effetto sospensivo) Garanzia – sul funzionamento del sistema politico costituzionale (presidente del CSM, Consiglio Supremo di Difesa e comando delle Forze Armate) Influenza – invia messaggi alle Camere, nomina fino a 5 senatori a vita Intermediazione politica – nomina Presidente del Consiglio e dei Ministri, indice Referendum, Elezioni, scioglie le Camere (Auflösung der Kammern) Prerogativa – potere di grazia, onorificenze
Responsabilità del Presidente ¢ Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al Presidente della Repubblica l'irresponsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. l Nichtverantwortlichkeit des Präsidenten der Republik ¢ Eccezioni: l Alto tradimento - collusione con Stati esteri l Attentato alla Costituzione - violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione In tal caso: Messa in Stato d’Accusa (1991, Cossiga) ¢ 57
¢ 58 Per reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Presidente è responsabile come qualsiasi cittadino, ma si ritiene esista improcedibilità fino alla scadenza del suo mandato
Legge 140/2003 ¢ "lodo Schifani“: non possono essere sottoposti a procedimenti penali , per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione , fino alla cessazione delle medesime. l l 59 l il Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato della Corte Costituzionale
sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. ¢ la Corte Costituzionale nel 2004 ha dichiarato illegittima questa legge per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. ¢ 60
Lodo Alfano 124/2008 ¢ ¢ ¢ 61 Immunità per 4 cariche (non più il Presidente della Corte Costituzionale) Possibilità di proseguire con azioni civili di risarcimento sospensione di ogni tipo di procedimento penale a carico del Presidente del Consiglio per tutta la durata del suo mandato Sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale 7 ottobre 2009 dichiarato INCOSTITUZIONALE l VIOLAZIONE ART. 3 E 138 COST.
Corte Costituzionale Verfassungsgerichtshof Risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi ¢ Risoluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, o tra Regioni ¢ Decisione in via preventiva sull’ammissibilità dei Referendum ¢ Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ¢ 62
¢ ¢ ¢ Sistema ACCENTRATO di controllo giudiziario = potere di controllo attribuito a un solo organo giudiziario appositamente istituito Modello Austriaco (Kelsen) Italia, Germania, Portogallo, Spagna, Russia, Polonia, Romania, Ungheria. l 63 Differenza sistema DIFFUSO (USA) • Marbury vs Madison, 1803 • Canada, Australia, India, Giappone, Norvegia, Danimarca e Svezia
Giudizio di legittimità costituzionale - Verfassungsfrage vorlegen ¢ In via diretta l l 64 Prinzipale Normenkontrolle Proposta su ricorso dello Stato contro una legge regionale o di una regione contro una legge dello Stato o di un’altra regione ¢ In via incidentale l l Im Rahmen eines konkreten Streits Sollevata da un giudice nel corso di un processo
Sentenza della Corte Costituzionale ¢ Di accoglimento l l 65 Entscheidung die Verfassungswidrigkeit einer Norm erklärt Dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma La legge perde efficacia, non può più essere applicata Effetto generale e definitivo ¢ Di rigetto l l ¢ Verwerfungsentscheid ung Dichiara la questione non fondata La legge rimane in vigore Ma si può ripresentare lo stesso quesito Non ammissibile l Se mancano i requisiti necessari per sollevarla
Composizione Corte Costituzionale ¢ 15 giudici l l l ¢ ¢ ¢ 66 5 nominati dal Presidente della Repubblica 5 dal Parlamento in seduta comune 5 scelti dalle supreme magistrature Mandato di 9 anni, non rinnovabile Carica incompatibile con membro Parlamento, Consiglio regionale, o avvocato Presidente eletto per 3 anni, rinnovabile
Corte costituzionale 67
Revisione della costituzione Moltissimi interventi dal 1948 ¢ 2003 (modifica art. 51, partecipazione donne alla vita politica) ¢ al 2007 (modifica art. 27, abolizione pena di morte) ¢ 68
Riforme della Costituzione ¢ 3 tentativi falliti 1984 -85 l 1992 -94 l 1997 bicamerale l ¢ 69 2001 Riforma titolo V
2001 Riforma titolo V (legge costituzionale 3/2001) l Modifica 9 articoli Trasformazione Italia in una Repubblica federale Prima elencate materie in cui le regioni avevano potere di legiferare in via concorrenziale e allo Stato era lasciata la competenza su tutto il resto Ora elencate materie di competenza esclusiva Stato e alle Regioni competenza regionale e residuale Devolution – federalismo fiscale l Riforma confermata dal referendum del 2001 l l 70
Progetto di riforma 2005 Rafforzamento esecutivo ¢ Riduzione funzione Presidente della Repubblica ¢ Sistema monocamerale per voto Leggi ¢ ¢ 71 Referendum 2006 ha impedito entrata in vigore della legge
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