CORSO DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO NEI CONFLITTI

  • Slides: 43
Download presentation
CORSO “DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI” Anno accademico 2011 -2012 PROBLEMATICHE

CORSO “DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI” Anno accademico 2011 -2012 PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI CONNESSE ALLE OPERAZIONI MILITARI Teodoro Russo FERRARA, 15 MAGGIO 2012

Principi costituzionali. La Carta costituzionale italiana si caratterizza, anzitutto, per il fatto di essere

Principi costituzionali. La Carta costituzionale italiana si caratterizza, anzitutto, per il fatto di essere scritta, lunga e rigida, nel senso che per la sua revisione è prescritta una procedura “rinforzata” dall’art. 138; inoltre, essa enuncia nell’art. 1 il principio inviolabile che la sovranità appartiene al Popolo, nonché, nei successivi articoli, prevede altresì il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, dell’eguaglianza dei cittadini, del diritto al lavoro, dell’indivisibilità della Repubblica, dell’eguale trattamento delle diverse confessioni religiose, ecc. I predetti “principi fondamentali” sono stati ritenuti inviolabili dalla Corte costituzionale, e vi è anche diffusa dottrina che li colloca al di sopra della stessa Carta. Questi parametri, quindi, dovranno sempre costituire il metro di paragone per vagliare la costituzionalità o meno delle varie operazioni militari, e di qualunque innovazione normativa sia derivante dalla legislazione interna, sia, e soprattutto, da quella internazionale, dal momento che quest’ultima fonte oltre a derivare dagli accordi pattizi tra i governi dei vari Stati, è anche il frutto delle statuizioni delle Corti internazionali, che, quando sono investite della funzione di dirimere controversie tra Stati in ordine a casi concreti, innovano l’ordinamento giuridico internazionale dichiarando che un comportamento ha valore di norma consuetudinaria generale, con efficacia erga omnes. E’ probabile che anche la predetta dinamica normativa sia la conseguenza del “conflitto” (speriamo in positivo), come sosterrebbe Eraclìto (VI sec. a. C. ), tra i vari “attori” istituzionali, nazionali e internazionali, così come la stessa dinamica regola nel tempo gli spazi di competenza tra i vari soggetti politici e sociali, e che, perciò, anche la Costituzione italiana è sottoposta a tale fenomeno; tuttavia, per evitare incertezze nello Stato di diritto sarebbe opportuno fare riferimento al significato formale, letterale, della Carta, anche per valutare le problematiche inerenti le operazioni militari all’estero.

 COSTITUZIONE ART. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità

COSTITUZIONE ART. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. STATUTO ALBERTINO Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere…”

 COSTITUZIONE FRANCESE Art. 3. - La sovranità nazionale appartiene al popolo che la

COSTITUZIONE FRANCESE Art. 3. - La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum. Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsene l'esercizio. COSTITUZIONE TEDESCA ART. 20 (1) La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale. (2) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 11 della Costituzione.

Art. 11 della Costituzione.

A) del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.

A) del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Sulla base del precetto in commento si può agevolmente sostenere che esso escluda soltanto “la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” ma che non impedisca, invece, la “guerra di difesa” (per legittima difesa), che, peraltro, è in linea con quanto prescrive l’art. 52 della Costituzione, nonché con i principi contenuti nell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite che garantiscono l’esercizio del diritto naturale di autotutela individuale o collettiva.

B) del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Anche in

B) del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Anche in questo caso il divieto riguarda soltanto la “guerra” come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, per cui non risultano esclusi tutti quei mezzi diversi (rottura delle relazioni diplomatiche, chiusura delle sedi diplomatiche, interruzione degli scambi commerciali, embargo, ecc. ) che non costituiscano, ovviamente, un’aggressione o una rappresaglia nei confronti di altri Stati vietate dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

C) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità

C) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. In virtù di queste disposizioni, che vanno necessariamente correlate con la scelta dell’Italia del “ripudio” della guerra, è stato possibile “consentire” allo Stato italiano di limitare la propria sovranità in favore di Organismi internazionali istituiti per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni e di poterne promuovere e favorire l’istituzione. Questa soluzione è perfettamente in sintonia con la scelta del ripudio della guerra, perché la pace e la giustizia tra le nazioni sono, in linea generale, delle soluzioni idonee a rendere inutile la guerra e comunque ad allontanarne il pericolo. Il problema, però, deriva dal fatto che in concreto alcuni organismi internazionali di cui l’Italia fa parte se da un verso perseguono il fine della pace, dall’altro hanno anche l’obiettivo di garantire la sicurezza internazionale, anche mediante l’uso della forza, e perfino con attività preventiva, nonché l’affermazione dei principi della democrazia, che sono tutte attività diverse cose dall’assicurare la giustizia fra le Nazioni sancita dalla Costituzione italiana. Per questo è da ritenersi che la limitazione della sovranità dell’Italia in favore dei vari Organismi (ONU, UE, NATO, ecc. ) non trovi completa corrispondenza col Dettato costituzionale perché “assicurare la giustizia fra le nazioni” è cosa diversa da “garantire la sicurezza internazionale”, sebbene questo fine sia stato fissato dalla Carta dell’ONU. E rende ancor più problematico l’allineamento costituzionale il fatto che le due finalità – la pace e la giustizia – siano congiunte, correlate, interdipendenti, e non alternative, né possono essere sostituite con finalità diverse, come quella della “sicurezza internazionale”.

 Per avere un’idea più precisa del termine giustizia… Socrate nel I libro della

Per avere un’idea più precisa del termine giustizia… Socrate nel I libro della Repubblica di Platone: “giusto è dare a ciascuno ciò che gli è dovuto”;

 O. N. U. La Carta (Statuto) dell’ONU firmata a S. Francisco il 26

O. N. U. La Carta (Statuto) dell’ONU firmata a S. Francisco il 26 giugno 1945; l’Italia - membro delle N. U. dal 1955 - l’ha ratificata con la legge 17 agosto 1957, n. 848. Sono organi dell’ONU: l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, la Corte internazionale di Giustizia e il Segretariato, oltre ad ulteriori organi sussidiari (Agenzie, Alti Commissariati, Commissione di diritto internazionale, ecc. ). Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto l’Assemblea Generale si compone di tutti i membri delle nazioni unite. Essa non ha alcuna funzione legislativa. Infatti, per effetto dell’art. 10 l’Assemblea può discutere …e può fare raccomandazioni ai membri delle N. U. ed al Consiglio di Sicurezza; può esaminare (art. 11); può richiamare l’attenzione del Consiglio di sicurezza; approva il bilancio e gli accordi finanziari; elegge i 10 membri NON permanenti del Consiglio di sicurezza che durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

 Il suddetto statuto è stato, nel tempo, emendato in alcune parti, tra cui

Il suddetto statuto è stato, nel tempo, emendato in alcune parti, tra cui all’art. 23, che ha elevato il numero dei membri effettivi del Consiglio di sicurezza da undici agli attuali 15, per cui adesso il Consiglio decide con il voto favorevole di nove membri, tra cui, però, devono essere compresi i voti dei 5 membri permanenti, che sono: Repubblica di Cina, Francia, U. R. S. S. (ora, la sola Russia), Regno Unito e Stati Uniti d’America.

 Carta I delle Nazioni Unite Articolo 1 fini delle Nazioni Unite sono: 1.

Carta I delle Nazioni Unite Articolo 1 fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale; 3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;

Articolo 2 L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1,

Articolo 2 L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi: 1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.

Articolo 41 Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della

Articolo 41 Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42 Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41

Articolo 42 Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43 1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza

Articolo 43 1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 2. L’accordo o gli accordi su indicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell’assistenza da fornirsi. 3. L’accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

 U. E. (Unione Europea) Con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007

U. E. (Unione Europea) Con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 - che ha fatto seguito ai precedenti di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza -, con cui è stato modificato il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che ha istituto la Comunità europea, ratificato dall'Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell' 8 agosto 2008 - s. o. n. 188), anche l’Unione si è fissata degli “obiettivi strategici” inerenti la politica estera e di sicurezza comune. Sancisce il Trattato, all’articolo 10 A, comma 2. , lett. c), che l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni al fine di “preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne”. rispetto all’art. 11 Cost. , è rilevante l'articolo 28 A, comma 1, del Trattato: l’Unione può avvalersi di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari forniti dagli Stati membri per lo svolgimento di missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. La correttezza, però, dell’assolvimento di tali impegni in materia di politica di sicurezza e di difesa comune, impone che essi dovranno essere adattati all’ordinamento costituzionale italiano, così come peraltro raccomandato, ai sensi dello stesso art. 28 A, dal Consiglio europeo agli Stati membri, stante l’inviolabile precetto del ripudio della guerra, e ai principi generali della Carta delle N. U. , tra cui quello del divieto di fare uso della forza e della ratifica dell’accordo da parte degli Stati.

 Trattato 1. di Lisbona del 2007 Articolo 10 A L'azione dell'Unione sulla scena

Trattato 1. di Lisbona del 2007 Articolo 10 A L'azione dell'Unione sulla scena internazionale …si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità; b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;

Articolo 28 A 1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte

Articolo 28 A 1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri. » ;

 N. A. T. O. Il (North Atlantic Treaty Organization) Trattato Nord-Atlantico fu firmato

N. A. T. O. Il (North Atlantic Treaty Organization) Trattato Nord-Atlantico fu firmato a Washington il 4 aprile 1949, e ratificato dall’Italia con legge 1. 8. 1949, n. 465. L'organo di vertice della NATO è il Consiglio Atlantico, costituito dai Rappresentanti Permanenti dei Paesi membri, che fanno capo ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, ed è presieduto da un Segretario Generale. La struttura dei comandi della NATO si articola su due Comandi Strategici: il primo, con sede a Mons in Belgio, ed è l'unico responsabile per tutte le operazioni (ACO); il secondo (ACT), ubicato a Norfolk negli Stati Uniti, A livello subregionale (tattico), in Italia sono operanti un comando marittimo (Napoli), nonché un centro per le operazioni aeree (CAOC) statico e uno dispiegabile (entrambi con sede a Poggio Renatico - FE).

NATO: NUOVO CONCETTO STRATEGICO In occasione della riunione a Washington del 23 e 24

NATO: NUOVO CONCETTO STRATEGICO In occasione della riunione a Washington del 23 e 24 aprile 1999 i Capi di stato e di governo della NATO approvarono un nuovo Concetto strategico dell'Alleanza che riaffermava lo scopo permanente dell'Alleanza della difesa collettiva (art. 5), a cui, però, aggiungeva il nuovo compito di sostenere la sicurezza e la stabilità con la forza del suo impegno collettivo per la democrazia e per la risoluzione pacifica delle dispute. In altri termini, la NATO estendeva il suo campo d’azione prevedendo che “le forze militari congiunte dell'Alleanza… devono anche essere preparate a contribuire alla prevenzione dei conflitti e a condurre operazioni d'intervento in caso di crisi non previste dall'Art. 5” (par. 42 della Dichiarazione di Washington). Con l’adozione, quindi, di tale “nuovo concetto strategico” la NATO oltre alla “difesa collettiva” si è assunta anche il compito della “sicurezza collettiva”, con funzioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi (crisis management), e post-conflict peace-building, nonché compiti di peace-keeping e di peace-enforcing. Non vi è dubbio che il nuovo ruolo strategico della NATO ponga delle problematiche, anche di coordinamento, sia rispetto alla Costituzione italiana, sia in rapporto all’UE e all’ONU. Allo stato appare dubbio il suo inquadramento nel Capitolo VIII della carta dell’ONU come “organismo regionale”, e sembra più appropriato collocare le missioni NATO nel Capitolo VII della Carta, anche perché gli USA non hanno mai accettato di far attribuire alla NATO un ruolo “subordinato” rispetto all’ONU.

Articolo 5 Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di

Articolo 5 Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Dichiarazione del Consiglio del Nord Atlantico - Washington D. C. , 1999 Principi della

Dichiarazione del Consiglio del Nord Atlantico - Washington D. C. , 1999 Principi della strategia dell'Alleanza Par. 41 L'Alleanza intende mantenere la capacità militare necessaria per realizzare l'intera gamma delle missioni della NATO. Principi supremi per tutte le missioni dell'Alleanza sono quelli della solidarietà e della unità strategica degli Alleati. Le forze dell'Alleanza devono garantire l'efficacia militare e la libertà d'azione della NATO. La sicurezza di tutti gli Alleati è indivisibile: un attacco ad uno di essi è un attacco a tutti. Relativamente alla difesa collettiva come prevista dall'Art. 5 del Trattato di Washington, le forze militari congiunte dell'Alleanza devono avere un potere di deterrenza nei confronti di ogni potenziale aggressione contro di essa, e, se un attacco dovesse verificarsi ugualmente, devono essere in grado di fermare l'avanzata di un aggressore quanto prima possibile, e di assicurare indipendenza politica e integrità territoriale degli stati membri. Devono anche essere preparate a contribuire alla prevenzione dei conflitti e a condurre operazioni d'intervento in caso di crisi non previste dall'Art. 5.

Le Forze Armate nella Costituzione Art. 52 La difesa della Patria è sacro dovere

Le Forze Armate nella Costituzione Art. 52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: Codice dell'ordinamento militare Art. 87 1.

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: Codice dell'ordinamento militare Art. 87 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2. L’ordinamento e l’attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. 3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice. Art. 89 1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

COSTITUZIONE. Art. 87 (Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta

COSTITUZIONE. Art. 87 (Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale) comma 8: Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. In virtù del D. Lgs. 15. 3. 2010, n. 66, che ha abrogato la legge 28. 7. 1950, n. 624, il Consiglio, presieduto dal Capo dello Stato, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa.

 COSTITUZIONE ART. 78 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al

COSTITUZIONE ART. 78 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

 D. Lgs. 15. 32010, n. 66: Codice dell'ordinamento militare Art. 10 Attribuzioni del

D. Lgs. 15. 32010, n. 66: Codice dell'ordinamento militare Art. 10 Attribuzioni del Ministro della difesa 1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa; c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale; d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

La Costituzione e il diritto internazionale Art. 10 comma 1: “L’ordinamento giuridico italiano si

La Costituzione e il diritto internazionale Art. 10 comma 1: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.

 Norme interne derivanti dai Trattati. Costituzione art. 80 “Le Camere autorizzano con legge

Norme interne derivanti dai Trattati. Costituzione art. 80 “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.

Costituzione Art. 72 Comma 4: La procedura normale di esame e di approvazione diretta

Costituzione Art. 72 Comma 4: La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica.

 Costituzione Art. 75 al comma 2, non ammette la possibilità di indire il

Costituzione Art. 75 al comma 2, non ammette la possibilità di indire il referendum per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

COSTITUZIONE Art. 117 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel

COSTITUZIONE Art. 117 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”

Norme interne derivanti del diritto comunitario Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 5. 6.

Norme interne derivanti del diritto comunitario Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 5. 6. 84, ha statuito che il regolamento comunitario è sempre e subito applicato dal giudice italiano, pur in presenza di confliggenti disposizioni della legge interna. Ed è, certamente, significativo che il controllo sulla compatibilità tra il regolamento comunitario e la norma interna, anche posteriore, sia lasciato alla cognizione del giudice ordinario pur dove un apposito organo giudicante è investito, analogamente a questa Corte, del sindacato di costituzionalità sulle leggi. Le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l'intero settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alla competenza della Corte. Questo Collegio ha, nella sentenza n. 183/73, già avvertito come la legge di esecuzione del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana vds. , inoltre, la precitata sentenza n. 183 del 18. 12. 73, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità indicate nel trattato; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni possano comunque comportare per gli organi della C. E. E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali.

Corte costituzionale, sentenza n. 183/73: “deve invece escludersi che questa Corte possa sindacare singoli

Corte costituzionale, sentenza n. 183/73: “deve invece escludersi che questa Corte possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l'art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, e tali, per quanto si è detto, non sono i regolamenti comunitari”; Con la sent. 168/91 la stessa Corte ha, altresì, statuito che “L’ordinamento statuale non si apre incondizionatamente alla formazione comunitaria giacché in ogni caso vige il limite dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, conseguente sindacabilità, sotto tale profilo, della legge di esecuzione del trattato”

 Le Operazioni militari Tra le missioni più ricorrenti si registrano quelle di peace-keeping,

Le Operazioni militari Tra le missioni più ricorrenti si registrano quelle di peace-keeping, peace-enforcing, peace-building, e a tutela dei diritti umani In questi ultimi tempi, poi, hanno suscitato un acceso dibattito sia in ambito politico che sociale le missioni “antipirateria

 COSTI Nel PEACEKEEPING. 2011 l’Italia ha versato 340 milioni di dollari a copertura

COSTI Nel PEACEKEEPING. 2011 l’Italia ha versato 340 milioni di dollari a copertura di circa il 5 % del bilancio per il peacekeeping ed ha partecipato alle operazioni ONU con oltre 1. 400 militari, impegnati per la gran parte nel Libano meridionale (UNIFIL II). Tra i Paesi G 8 l’Italia dal 2006 fornisce il contingente militare più numeroso. Nello stesso anno 2011 le Nazioni Unite hanno stanziato oltre 7 miliardi di dollari per finanziare l’assistenza logistica alle missioni politiche speciali e tutte le 16 operazioni di peacekeeping che impegnano oltre 110. 000 caschi blu, forniti su base volontaria da 114 paesi, 15. 000 agenti di polizia e 20. 000 civili; va, inoltre, sottolineato che il 17 aprile 2012, con l’approvazione definitiva in seconda deliberazione anche da parte del Senato del disegno di legge 3047 -B di revisione costituzionale, è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale che troverà applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2014, per cui il non si potrà non tenerne conto per il futuro.

 Art. 1, d. l. 29. 12. 2011, n. 215, conv. con mod. dalla

Art. 1, d. l. 29. 12. 2011, n. 215, conv. con mod. dalla L. 24. 2. 2012, n. 13, con cui sono state autorizzate le spese per le missioni militari in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN; la missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force; le missioni nei Balcani: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise; missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU); la missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour; la missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah); la missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID); la missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP);

per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi; per l'operazione militare

per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi; per l'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria; per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan; per la missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale; per l'attivita' di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011; per la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011; per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK);

per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata

per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS); per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM); per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo); per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo; per la partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo); per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS); per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM); per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE.

VOLTAIRE, nel suo Trattato sulla tolleranza, sul concetto del diritto umano, sostiene che non

VOLTAIRE, nel suo Trattato sulla tolleranza, sul concetto del diritto umano, sostiene che non può essere fondato, in nessun caso, che sul diritto di natura, e che il fondamentale principio universale di entrambi i diritti è su tutta la terra: <<Non fare agli altri ciò che non vorresti che fosse fatto a te>>;

 Conclusioni La Costituzione italiana, per effetto dell’ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, nonché

Conclusioni La Costituzione italiana, per effetto dell’ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, nonché della giurisprudenza delle Corti di legittimità e di merito nazionali e internazionali, col contributo della dottrina dominante, risulta ormai integrata e limitata dal diritto internazionale generalmente riconosciuto, ritenuto obbligatorio erga omnes, e dal diritto cogente. L’Italia, perciò, deve dare osservanza alle prescrizioni dell’ONU, quando decretino le operazioni militari che hanno le finalità di cui all’art. 1 dello Statuto, nonché di quelle della NATO e dell’UE, sempre che tali operazioni restino nell’alveo della Costituzione italiana, che trova il suo fondamento nella formula democratica, ossia nella sovranità popolare, per cui esse devono necessariamente avere l’autorizzazione preventiva del Parlamento, che è l’unico organo rappresentativo della volontà generale, e non devono costituire atti di guerra, né prevedere l’uso della forza, che deve essere legittimamente decretato dal Cd. S, né devono avere finalità diverse da quelle di mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, anche quando si tratti di interventi a difesa dei diritti umani

 Tutte le predette operazioni militari, però, per restare nell’alveo della Costituzione italiana, che

Tutte le predette operazioni militari, però, per restare nell’alveo della Costituzione italiana, che trova il suo fondamento nella formula democratica, ossia nella sovranità popolare sancita nell’art. 1, devono perseguire anche il fine di “assicurare la giustizia fra le nazioni” (art. 11), e devono necessariamente avere l’autorizzazione preventiva del Parlamento, che è l’unico organo rappresentativo della volontà politica generale, e non devono costituire atti di guerra, né prevedere l’uso della forza, che può essere legittimamente decretato soltanto dal Consiglio di Sicurezza delle N. U. , né devono avere finalità diverse da quelle di mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, anche quando si tratti di interventi a difesa dei diritti umani; d’ora innanzi, però, occorrerà anche tener conto del principio fissato in costituzione del “pareggio di bilancio”, e che compito fondamentale delle FF. AA. È la difesa dalle aggressioni esterne del Popolo, del territorio e delle istituzioni.