LEZIONE 28 I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI

LEZIONE 28 I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO 1. I conflitti di attribuzione tra poteri: a cosa servono? 2. Il profilo soggettivo dei conflitti: quali sono i poteri dello Stato? Come vengono identificati nella giurisprudenza costituzionale? 3. Il profilo oggettivo dei conflitti: che differenza intercorre tra conflitto da vindicatio potestatis e da menomazione? Come può nascere il conflitto? In che senso il conflitto ha natura residuale? 4. La legittimazione processuale al conflitto: qual è l’ organo legittimato a promuovere il ricorso e a resistere in giudizio? 5. Qual è la dinamica processuale del conflitto davanti alla Corte costituzionale?
![LE FONTI NORMATIVE Art. 134, 2° alinea, Cost. La Corte costituzionale giudica: […]; sui LE FONTI NORMATIVE Art. 134, 2° alinea, Cost. La Corte costituzionale giudica: […]; sui](http://slidetodoc.com/presentation_image/4143248e71cda7a7e02f18fa2d4ca1d4/image-2.jpg)
LE FONTI NORMATIVE Art. 134, 2° alinea, Cost. La Corte costituzionale giudica: […]; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni; Legge n. 87 del 1953 CAPO III - Conflitti di attribuzione SEZIONE I - Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Art. 37. Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione. La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26. Salvo il caso previsto nell’ultimo comma dell’art. 20 gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori. Art. 38. La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, 7 ottobre 2008 Art. 24, comma 1 Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Il ricorso previsto nell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l’esposizione delle ragioni di conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed è registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico.

QUAL E’ LA RATIO DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO? estensione della rigidità costituzionale alla forma di governo e alla forma di Stato ad evitare un loro stravolgimento

I tre problemi interpretativi posti dalle fonti in tema di conflitto tra poteri Legge n. 87 del 1953 CAPO III - Conflitti di attribuzione SEZIONE I - Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Art. 37. Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. […] legittimazione processuale profilo soggettivo del conflitto profilo oggettivo del conflitto

Il profilo soggettivo del conflitto tra poteri non esiste in Costituzione un elenco di quali siano i poteri dello Stato PROBLEMA insufficienza della teoria di Montesquieu sulla tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo, giurisdizionale) perché: COME IDENTIFICARLI? ESISTONO ALTRI POTERI SONO POSSIBILI CONFLITTI INTERNI AD UN POTERE IL COMPONENTE INTERNO A UN POTERE PUO’ ESSERE ELEVATO A POTERE AUTONOMO IL CONFLITTO PUO’ RIGUARDARE POTERI DELLO STATO-COMUNITA’

ERGO il concetto di potere viene a sovrapporsi con il concetto di competenza costituzionale POTERE DELLO STATO è qualsiasi soggetto cui la Costituzione riserva una specifica attribuzione CONFLITTO TRA POTERI CONFLITTO DI COMPETENZA (la differenza è data dal tono costituzionale della attribuzione contesa)

il profilo oggettivo del conflitto tra poteri Legge n. 87 del 1953 Art. 37 Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. […] conflitto da VINDICATIO POTESTATIS conflitto da MENOMAZIONE un ATTO INVASIVO l’OGGETTO del conflitto può essere una CONDOTTA (anche omissiva) Il conflitto ha NATURA RESIDUALE

la legittimazione processuale al conflitto Legge n. 87 del 1953 Art. 37 Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. […] nel caso di ORGANI-POTERE poteri strutturati in 1 solo organo (es. : Pd. R, Corte costituzionale, CSM) oppure sezioni di organo che costituiscono potere autonomo (es. : Ministro di Giustizia, Commissione parlamentare) essi stessi sono legittimati ad agire es. : Parlamento, Governo, Potere giurisdizionale nel caso di POTERI costituiti DA PIU’ ORGANI la legittimazione ad agire varia caso per caso, a seconda del potere

aspetti processuali del conflitto di attribuzioni tra poteri l’atto introduttivo è Il RICORSO la Corte costituzionale DECIDE IN DUE FASI Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Art. 24, comma 1 Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Il ricorso previsto nell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l’esposizione delle ragioni di conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed è registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico. ordinanza sulla ammissibilità del conflitto (art. 37, commi 2 e 3, legge n. 87 del 1953 sentenza sul merito del conflitto (art. 38, legge n. 87 del 1953) possibile RICOMPOSIZIONE POLITICA del conflitto cessazione della materia del contendere oppure estinzione del giudizio
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