Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario 2 parte

  • Slides: 66
Download presentation
Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario 2° parte Cap. com. CRI Renato Pizzi Consigliere

Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario 2° parte Cap. com. CRI Renato Pizzi Consigliere Qualificato Istruttore Consigliere Giuridico FF. AA. Membro Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

Il ruolo del CICR . nei conflitti armati

Il ruolo del CICR . nei conflitti armati

Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) Associazione privata regolata dal codice civile svizzero imparziale

Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) Associazione privata regolata dal codice civile svizzero imparziale neutrale indipendente

CICR: missione esclusivamente umanitaria Proteggere Assistere Dirigere e coordinare Prevenire la sofferenza la vita

CICR: missione esclusivamente umanitaria Proteggere Assistere Dirigere e coordinare Prevenire la sofferenza la vita e la dignità delle vittime della guerra e delle violenze interne le vittime della guerra o delle violenze interne le attività internazionali di soccorso del Movimento nei conflitti promozione e diffusione del diritto internazionale umanitario

Attività in caso di conflitto armato • Visita ai Prigionieri di Guerra e alle

Attività in caso di conflitto armato • Visita ai Prigionieri di Guerra e alle persone private della libertà. • Intermediario neutro. • Ristabilire i legami familiari.

Delegazione CICR • Capo delegazione • Personale sanitario • Personale amministrativo / logistico •

Delegazione CICR • Capo delegazione • Personale sanitario • Personale amministrativo / logistico • Ricercatori Agenzia Centrale di Ricerche

PG nei conflitti internazionali: attività CICR 2003 PG visitati 6. 795 PG nuovi registrati

PG nei conflitti internazionali: attività CICR 2003 PG visitati 6. 795 PG nuovi registrati nel 2003 5. 210 PG rilasciati 5. 902 PG rimpatriati dal / tramite il CICR 1. 673 Visite effettuate 57 Luoghi di detenzione 25

- visitare i campi di prigionia e di internamento - intrattenersi senza testimoni con

- visitare i campi di prigionia e di internamento - intrattenersi senza testimoni con i prigionieri -proteggere e aiutare le categorie protette -dalle Convenzioni di Ginevra: - feriti - prigionieri di guerra - internati civili - popolazione nei territori occupati - rifugiati - profughi - sfollati - redazione di rapporti sull’attività C D I NE O I Z E R C S R IC

La regola della discrezione • Il CICR, quando rileva una infrazione alle norme del

La regola della discrezione • Il CICR, quando rileva una infrazione alle norme del D. I. U. , non la rende pubblica, ma la contesta direttamente ai responsabili, ad ogni livello di scala gerarchica. • Solo quando ogni sforzo diplomatico risulta inutile, il CICR si riserva il diritto di denunciare eventuali illeciti alla opinione pubblica.

Persone private della libertà: attività CICR 2003 Detenuti visitati 469. 648 Detenuti visitati e

Persone private della libertà: attività CICR 2003 Detenuti visitati 469. 648 Detenuti visitati e seguiti individualmente 129. 923 Detenuti nuovi registrati nel 2003 34. 418 Detenuti rilasciati 54. 961 Visite effettuate 5. 223 Luoghi di detenzione 1. 933 Detenuti che hanno incontrato i famigliari tramite il CICR 10. 476

INTERVENTO IN CASO DI GUERRA area dei combattimenti C I C R assistenza ai

INTERVENTO IN CASO DI GUERRA area dei combattimenti C I C R assistenza ai profughi fuori zona di combattimento DELEGAZIONE - MEDICI INFERMIERI CONDUCENTI RICERCATORI ACR FICRMR ACNUR

CICR Diritto di iniziativa statutario Statuto della Croce Rossa Internazionale articolo VI, § 5

CICR Diritto di iniziativa statutario Statuto della Croce Rossa Internazionale articolo VI, § 5 e 6 situazioni gestibili - conflitti armati internazionali - conflitti armati non int. nali - tensioni interne - disordini interni convenzionale Convenzioni di Ginevra del 1949 Protocolli aggiuntivi del 1977 situazioni gestibili: - conflitti armati internazionali - conflitti armati non int. nali

CICR AGENZIA CENTRALE RICERCHE sul posto -raccogliere informazioni relative a: - prigionieri - internati

CICR AGENZIA CENTRALE RICERCHE sul posto -raccogliere informazioni relative a: - prigionieri - internati - profughi a Ginevra - informare le famiglie sulla sorte dei propri congiunti - cercare materialmente i dispersi - riunire le famiglie 50 milioni di schede raccolte in un archivio informatico unico

II Guerra mondiale: messaggio ACR

II Guerra mondiale: messaggio ACR

Messaggi di Croce Rossa: attività ACR 2003 Messaggi raccolti da detenuti da ragazzi non

Messaggi di Croce Rossa: attività ACR 2003 Messaggi raccolti da detenuti da ragazzi non accompagnati o separati da civili Messaggi distribuiti da detenuti da ragazzi non accompagnati o separati da civili Messaggi non distribuiti (rimandati al mittente) 717. 592 89. 212 7. 389 620. 991 568. 734 55. 238 4. 064 509. 432 41. 945

l’ Emblema di Croce Rossa 1864: 1° Convenzione di Ginevra - Art. 7 “Una

l’ Emblema di Croce Rossa 1864: 1° Convenzione di Ginevra - Art. 7 “Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di soccorso e le evacuazioni. …Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato… La bandiera ed il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco. ”

LA GUERRA RUSSO - TURCA DEL 1876: il governo Turco comunica che proseguirà a

LA GUERRA RUSSO - TURCA DEL 1876: il governo Turco comunica che proseguirà a riconoscere le protezioni attribuite all’emblema di Croce Rossa, ma adotterà, per le proprie strutture di sanità militari, l’emblema della mezzaluna rossa. La Persia chiede di utilizzare un simbolo che rappresenta un leone e un sole rossi. Il Siam vuole introdurre la fiamma rossa. Solamente i primi due emblemi vengono riconosciuti, con la Convenzione di Ginevra del 1929, esclusivamente per gli Stati che già li adottavano (Persia, Turchia, Egitto). L’origine dell’emblema viene ricondotto all’omaggio per la Svizzera.

Art. 38 - I Convenzione di Ginevra 1949 • …il segno araldico della croce

Art. 38 - I Convenzione di Ginevra 1949 • …il segno araldico della croce rossa è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti… • …sono ammessi la mezzaluna rossa e il leone e sole rossi…

USO DISTINTIVO DELL’EMBLEMA Art. 44 - I Conv. Ginevra - 1949 E’ destinato ad

USO DISTINTIVO DELL’EMBLEMA Art. 44 - I Conv. Ginevra - 1949 E’ destinato ad indicare in tempo di pace l’appartenenza di una persona o un bene al movimento internazionale di Croce Rossa… L’uso ne è autorizzato per attività conformi ai Principi Fondamentali… …deve essere di dimensioni ridotte. . .

USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA Art. 44 - I Conv. Ginevra - 1949 il simbolo protettivo

USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA Art. 44 - I Conv. Ginevra - 1949 il simbolo protettivo in tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita a malati, feriti, naufraghi, personale sanitario e religioso, unità e mezzi di trasporto sanitari, poiché non prendono, o non prendono più parte, alle ostilità… …deve essere di grandi dimensioni per essere visibile anche a distanza.

DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO • Stabilimenti fissi e formazioni sanitarie mobili delle

DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO • Stabilimenti fissi e formazioni sanitarie mobili delle FF. AA. e delle Società di soccorso (G. I Artt. 19 -42) • Personale sanitario e religioso permanente delle FF. AA. e delle Società di soccorso (G. I Artt. 24, 26, 40) • personale sanitario delle FF. AA. impiegato temporaneamente (G. I Artt. 25, 41) • materiale sanitario delle FF. AA. e delle Società di soccorso (G. I Artt. 35, 36, 39)

DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO • C. I. C. R. organismi internazionali della

DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO • C. I. C. R. organismi internazionali della C. R. e M. R. e loro personale (I P. A. Art. 81) • società di soccorso riconosciute, anche di un Paese neutrale, non appartenenti alla C. R. (G. I Artt. 26, 27)

Abuso dell’Emblema • Art. 53 - I Conv. Ginevra - 1949 vieta l’uso dell’emblema

Abuso dell’Emblema • Art. 53 - I Conv. Ginevra - 1949 vieta l’uso dell’emblema da parte di privati, società o ditte commerciali che non vi abbiano diritto in virtù della Convenzione • Art. 38 - I P. A. - 1977 vieta l’uso indebito del segno distintivo… L. 740 del 30. 06. 1912… vieta l’abuso dell’emblema e della denominazione di “Croce Rossa” in Italia

Il nuovo Emblema Conferenza Internazionale 2005 III protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del

Il nuovo Emblema Conferenza Internazionale 2005 III protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1946

Il nuovo Emblema Perché un emblema aggiuntivo? • Per permettere l’ingresso nella Federazione di

Il nuovo Emblema Perché un emblema aggiuntivo? • Per permettere l’ingresso nella Federazione di Società Nazionali che non hanno ratificato gli emblemi precedenti. • Per offrire un ulteriore elemento di PROTEZIONE quando gli emblemi in uso non offrono sufficienti garanzie.

Il nuovo Emblema • Il nuovo Emblema quindi si AFFIANCA e non sostituisce la

Il nuovo Emblema • Il nuovo Emblema quindi si AFFIANCA e non sostituisce la croce e la mezzaluna. • E’ stato scelto in quanto emblema neutrale e senza alcun possibile riferimento politico, religioso, razziale.

Il Terzo Protocollo del 2005 • Possono utilizzare il nuovo emblema distintivo aggiuntivo le

Il Terzo Protocollo del 2005 • Possono utilizzare il nuovo emblema distintivo aggiuntivo le SOCIETA’ NAZIONALI DELLE PARTI CONTRAENTI (in base alle normative nazionali e internazionali vigenti); • Le strutture sanitarie e religiose delle forze armate delle Parti Contraenti • Le Società Nazionali di CR e MR, il CICR e la Federazione in circostanze eccezionali e in via temporanea per garantire la funzione protettiva.

COS’ E’ IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - D. I. U. REGOLE CHE IN UN

COS’ E’ IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - D. I. U. REGOLE CHE IN UN CONFLITTO ARMATO PROTEGGONO LE PERSONE CHE NON PRENDONO O NON PRENDONO PIU’ PARTE ALLE OSTILITA’ E PONGONO LIMITI ALL’IMPIEGO DI MEZZI E METODI DI GUERRA.

L'origine di tutto: la Conferenza Diplomatica (26 ottobre 1863) Parteciparono 16 paesi: 1. Austria,

L'origine di tutto: la Conferenza Diplomatica (26 ottobre 1863) Parteciparono 16 paesi: 1. Austria, 2. Bade, 3. Baviera, 4. Spagna, 5. Francia, 6. G. Bretagna, 7. Hanovre, 8. Hesse, 9. Italia, 10. Paesi Bassi, 11. Prussia, 12. Russia, 13. Saxe, 14. Suède, 15. Wurtemberg, 16. Conf. Svizzera.

CONVENZIONE 22 AGOSTO 1864 • PROTEZIONE DEI FERITI • PROTEZIONE DEI SOCCORRITORI • DEFINIZIONE

CONVENZIONE 22 AGOSTO 1864 • PROTEZIONE DEI FERITI • PROTEZIONE DEI SOCCORRITORI • DEFINIZIONE DELL'EMBLEMA DI PROTEZIONE

TRATTATO DI SAN PIETROBURGO 1868 • IL DIRITTO DEGLI STATI NELL'USO DELLA FORZA BELLICA

TRATTATO DI SAN PIETROBURGO 1868 • IL DIRITTO DEGLI STATI NELL'USO DELLA FORZA BELLICA NON E' ILLIMITATO • SCOPO DEL CONFLITTO SCONFIGGERE L'ESERCITO AVVERSARIO NON DISTRUGGERE LO STATO NEMICO

EVOLUZIONE DEL DIU • CONVENZIONE DI GINEVRA 1864 • TRATTATO DI S. PIETROBURGO 1868

EVOLUZIONE DEL DIU • CONVENZIONE DI GINEVRA 1864 • TRATTATO DI S. PIETROBURGO 1868 (clausola Martens) • CONVENZIONI DELL’ AJA 1907 • CONVENZIONI DI GINEVRA 1949 • CONVENZIONE PER I BENI CULTURALI 1954 • PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 1977 • CONVENZIONI AD HOC (armi convenzionali, armi chimiche, mine antiuomo etc. )

COS’E’ IL D. I. U. Le diverse tipologie di conflitto armato • CONFLITTO ARMATO

COS’E’ IL D. I. U. Le diverse tipologie di conflitto armato • CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE: COMBATTIMENTO TRA FORZE ARMATE DI DUE O PIU’ STATI (QUESTA DEFINIZIONE INCLUDE LE GUERRE DI LIBERAZIONE NAZIONALE).

COS’E’ IL D. I. U. Le diverse tipologie di conflitto armato • CONFLITTO ARMATO

COS’E’ IL D. I. U. Le diverse tipologie di conflitto armato • CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE: COMBATTIMENTO CHE AVVIENE SUL TERRITORIO DI UNO STATO TRA LE FORZE ARMATE REGOLARI E GRUPPI ARMATI IDENTIFICABILI O FRA GRUPPI ARMATI CHE SI COMBATTONO TRA LORO.

I guerra mondiale: Personale sanitario con cane da soccorso.

I guerra mondiale: Personale sanitario con cane da soccorso.

Condotta delle operazioni: Principio di distinzione: • In un conflitto si devono poter dividere

Condotta delle operazioni: Principio di distinzione: • In un conflitto si devono poter dividere e riconoscere COMBATTENTI e POPOLAZIONE CIVILE / OBBIETTIVI MILITARI e BENI CIVILI

Distinzione tra COMBATTENTE E PERSONA CIVILE • E’ COMBATTENTE chi prendendo parte attiva al

Distinzione tra COMBATTENTE E PERSONA CIVILE • E’ COMBATTENTE chi prendendo parte attiva al conflitto armatorientra nella definizione data dalle Convenzioni. Si distingue il combattente LEGITTIMO dal combattente ILLEGITTIMO. • È PERSONA CIVILE chi non rientra nella definizione di combattente.

Condotta delle Operazioni: Il principio di proporzionalità • Il responsabile in comando di una

Condotta delle Operazioni: Il principio di proporzionalità • Il responsabile in comando di una azione militare deve considerare il rapporto tra il vantaggio che intende conseguire e il livello di forza bellica che può utilizzare. • L’azione è proporzionata quando non provoca danni incidentali a persone o cose, eccessivi rispetto al valore del risultato conseguito.

Condotta delle operazioni: deroga al principio di proporzionalità • Necessità militare

Condotta delle operazioni: deroga al principio di proporzionalità • Necessità militare

COMBATTENTI LEGITTIMI Membri delle Forze Armate regolari membri di milizie e corpi volontari che

COMBATTENTI LEGITTIMI Membri delle Forze Armate regolari membri di milizie e corpi volontari che tuttavia: » siano sottoposti a un comando responsabile » portino un segno distintivo riconoscibile a distanza » portino apertamente le armi » rispettino gli usi e le leggi di guerra » la popolazione di un territorio che spontaneamente e senza organizzarsi, reagisce a un’aggressione (c. d. levata in massa)

COMBATTENTI ILLEGITTIMI Sono coloro che partecipano ai combattimenti senza rispondere ai requisiti dei combattenti

COMBATTENTI ILLEGITTIMI Sono coloro che partecipano ai combattimenti senza rispondere ai requisiti dei combattenti legittimi, come: • spie: persone che clandestinamente raccolgono informazioni in territorio occupato dal nemico (senza uniforme, se militari). Necessario lo stato di flagranza. • Mercenari: persone che non appartengono allo Stato belligerante le quali prendono parte alle ostilità per ottenere un vantaggio economico e a cui siano state promesse retribuzioni molto superiori ai combattenti di pari grado e funzioni dello Stato belligerante.

SOLO I COMBATTENTI LEGITTIMI DI UN CONFLITTO INTERNAZIONALE HANNO DIRITTO ALLO STATUS DI PRIGIONIERO

SOLO I COMBATTENTI LEGITTIMI DI UN CONFLITTO INTERNAZIONALE HANNO DIRITTO ALLO STATUS DI PRIGIONIERO DI GUERRA

TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA (PG) • III CONVENZIONE DI GINEVRA (1949) “tratta il

TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA (PG) • III CONVENZIONE DI GINEVRA (1949) “tratta il prigioniero di guerra come tratti il tuo soldato” • STATUS DUBBIO: PG FINO A GIUDIZIO DI UN TRIBUNALE COMPETENTE

DIRITTI DEL Prigioniero di Guerra • • Obbligo di dichiarare esclusivamente nome, cognome, grado,

DIRITTI DEL Prigioniero di Guerra • • Obbligo di dichiarare esclusivamente nome, cognome, grado, data di nascita e numero di matricola divieto per la potenza detentrice di esercitare violenze fisiche o morali per ottenere informazioni diritto ad essere trasferiti in condizioni di sicurezza verso zone lontane dal fronte e non essere esposti inutilmente al pericolo diritto di godere delle stesse condizioni riservate alle truppe della potenza detentrice in materia di vitto e alloggio diritto a non essere impiegati in lavori pericolosi, degradanti o con finalità belliche diritto a processo equo in caso di procedimento giudiziario (tentare la fuga comporta solo una sanzione disciplinare) diritto all’ immediato rimpatrio al termine delle ostilità.

I COMBATTENTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI (guerre civili) • Convenzioni di Ginevra 1949:

I COMBATTENTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI (guerre civili) • Convenzioni di Ginevra 1949: ARTICOLO 3 COMUNE • Protocolli aggiuntivi 1977: SECONDO PROTOCOLLO

II Protocollo aggiuntivo del 1977 197 Le persone che prendono parte ad un conflitto

II Protocollo aggiuntivo del 1977 197 Le persone che prendono parte ad un conflitto armato non internazionale, NON SONO CONSIDERATI COMBATTENTE. Se catturate, non godono dello status di PG. Diritto a garanzie minime di umanità, anche in assenza di norme precise di riferimento, (Clausola Martens)

La protezione della popolazione civile Chiunque non rientri nella definizione di combattente, viene considerato

La protezione della popolazione civile Chiunque non rientri nella definizione di combattente, viene considerato POPOLAZIONE CIVILE

Le norme internazionali proteggono la popolazione civile in caso di guerra IV C. G.

Le norme internazionali proteggono la popolazione civile in caso di guerra IV C. G. 49 I P. A. 77 Popolazione Civile II P. A. 77 • In caso di conflitto armato internazionale • In caso di guerra civile

Protezione generale • Diritto di protezione inalienabile; • Facoltà per le Parti in conflitto

Protezione generale • Diritto di protezione inalienabile; • Facoltà per le Parti in conflitto di creare zone sanitarie e di sicurezza; • Facoltà per le Parti in conflitto di creare zone neutralizzate nelle regioni dove si svolgono i combattimenti; • Feriti, malati, invalidi e donne incinte hanno diritto a protezioni particolari; • Impegno delle Parti in conflitto per sgomberare feriti, malati, vecchi, fanciulli e partorienti dalle zone di guerra; • Dovere di assistenza per minori di quindici anni orfani di guerra o separati dalle famiglie.

Protezione dagli effetti della guerra • In generale: – Il diritto di scegliere mezzi

Protezione dagli effetti della guerra • In generale: – Il diritto di scegliere mezzi e metodi di combattimento non è illimitato; – In ogni caso vanno evitati mali superflui e sofferenze inutili; – In ogni momento vanno distinti • i combattenti dalle persone civili; • gli obiettivi militari dai beni civili – Va presa ogni precauzione per evitare o minimizzare perdite alla popolazione civile.

La repressione dei crimini di guerra

La repressione dei crimini di guerra

Trattato di Versailles (28 giugno 1919) Articoli 227, 228, 229, 230 Le Potenze dell’Intesa

Trattato di Versailles (28 giugno 1919) Articoli 227, 228, 229, 230 Le Potenze dell’Intesa chiedono agli Imperi Centrali la consegna di 900 persone per sottoporle a giudizio penale. Gli imputati saranno giudicati da una Corte Internazionale, per la violazione delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907 Riduzione degli imputati Da 900 a 45 Il primo è il Kaiser Guglielmo II La Corte Internazionale non viene costituita Il processo viene affidato alla Corte Suprema del Reich con sede a Lipsia

LIPSIA 23 maggio – 16 luglio 1921 Imputati: Guglielmo II 44 alti ufficiali di

LIPSIA 23 maggio – 16 luglio 1921 Imputati: Guglielmo II 44 alti ufficiali di esercito e marina Capi d’accusa: maltrattamento dei prigionieri di guerra affondamento di navi ospedale inglesi Pene comminate: pene detentive minori – Il Kaiser sfugge al carcere riparando in Olanda Affermazione della responsabilità penale personale

Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle

Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Crimini di guerra …violazione delle leggi e degli usi di guerra Articolo 8 Principio della responsabilità personale Il fatto che un imputato abbia agito per eseguire un ordine del suo governo o di un superiore gerarchico non lo esenterà da responsabilità

Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle

Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Crimini contro l’umanità • Omicidio volontario • Sterminio • Riduzione in schiavitù • Deportazione • Persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi Ogni altro atto disumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile prima e durante la guerra

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. – 1. 2. 3. 4. 5. Goring Ribbentrop Keitel Rosemberg Kaltenbrunner Frank Frick Streicher impiccagione Sauckel Jodl Seyss – Inquart Hess Funk Raeder Von Schirach Speer Von Neurath Donitz Schacht Von Papen Fritzsche 1 c c i i i 2 c c n n c 34 c c impiccagione c c impiccagione i n n c i c i i i c c c n i c c i c c n c c c n n i c c c i c n c c c n n n i impiccagione ergastolo 20 anni 15 anni 10 anni assolto 1 Complotto e cospirazione 2 crimini contro la pace 3 crimini di guerra 4 crimini contro l’umanità

Principi di Norimberga Commissione delle Nazioni Unite Per il diritto internazionale 1. 2. 3.

Principi di Norimberga Commissione delle Nazioni Unite Per il diritto internazionale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Principio della responsabilità personale Primato del diritto internazionale sul diritto nazionale Superamento dell’immunità sulla base degli atti di sovranità Superamento dell’immunità sulla base degli ordini superiori Diritto ad un processo equo Definizione di crimine internazionale Qualificazione della complicità come crimine Risoluzione 95 (I) dell’ 11 dicembre 1946 Riconoscimento della Sentenza emessa dal Tribunale Militare Int. le come giuridicamente vincolante in ambito internazionale

Conferenza diplomatica dei plenipotenziari Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998

Conferenza diplomatica dei plenipotenziari Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998

Capitolo I istituzione della Corte Sede: Articolo 1 …istituzione permanente… che esercita la sua

Capitolo I istituzione della Corte Sede: Articolo 1 …istituzione permanente… che esercita la sua competenza nei confronti delle persone per i crimini più gravi di rilievo internazionale L’Aja

Presupposto Crimini contro perpetrati nell’ambito l’umanità di un attacco generalizzato o sistematico, diretto verso

Presupposto Crimini contro perpetrati nell’ambito l’umanità di un attacco generalizzato o sistematico, diretto verso una popolazione civile e si è a conoscenza dell’attacco a) uccisione b) sterminio c) riduzione in schiavitù d) deportazione o trasferimento coatto e) prigionia o altra forma di restrizione grave della libertà in violazione delle norme d. i. u. f) tortura g) violenza carnale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata gravidanza forzata, sterilizzazione forzata… h)persecuzione di ogni gruppo o collettività i) scomparsa forzata j) crimini di apartheid k) altri atti inumani di natura analoga volti a causare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale

Capitolo VII Le Pene Articolo 77 a) reclusione a termine fino ad un massimo

Capitolo VII Le Pene Articolo 77 a) reclusione a termine fino ad un massimo di 30 anni b) ergastolo estrema gravità del reato situazione personale del condannato c) in aggiunta alla pena principale: - pena pecuniaria - confisca di utili, beni, averi ricavati direttamente o indirettamente dal reato

I testi e le immagini riprodotte sono una libera rappresentazione dell’autore e non impegnano

I testi e le immagini riprodotte sono una libera rappresentazione dell’autore e non impegnano in alcun modo il CICR, la FICRMR e la CRI, di cui non rappresentano espressione ufficiale.