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CIOFS - FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 LUGLIO 2020 ACTA - tutti di diritti sono riservati

CIOFS - FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 LUGLIO 2020 ACTA - tutti di diritti sono riservati LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Cosa si intende per riforma del «Terzo settore» ? La riforma del Terzo settore

Cosa si intende per riforma del «Terzo settore» ? La riforma del Terzo settore costituisce una riforma strutturale di fondamentale importanza per gli enti non profit e per tutti coloro (utenti, lavoratori, fornitori, stakeholders e P. A. ) che con essi, a vario titolo, si relazionano. Si tratta di una riforma importante che ruota attorno ad un diverso modello culturale del Terzo settore, che mancava di una normativa unitaria e di definizioni puntuali. A ben vedere, infatti, il Terzo Settore non ha mai goduto di alcun riconoscimento giuridico, nemmeno di una definizione specifica nonostante i grandi numeri che lo contraddistinguono. In particolare, si tratta di una realtà che in Italia vanta: § 8 milioni di volontari impegnati nel paese; § 16 milioni di contribuenti hanno richiesto la detrazione dal reddito per donazioni (personalità giuridiche e fisiche); § 350 mila enti non profit; § 1, 1 milioni i lavoratori nel mondo del Terzo settore; § 4, 5% del prodotto interno lordo (PIL); § 5. 367 milioni di euro di donazioni effettuate nel 2016 (dati Vita). 2

Cosa si intende per riforma del «Terzo settore» ? 24/11/2020 La nozione di «Terzo

Cosa si intende per riforma del «Terzo settore» ? 24/11/2020 La nozione di «Terzo settore» , prima della legge delega, non era contenuta in alcuna previsione normativa. ACTA - tutti i diritti sono riservati Il «Terzo settore» è definito per la prima volta dall’art. 1 della L. n. 106/2016 come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi» . Si tratta di una definizione che tiene conto: § da un lato, delle finalità meritevoli perseguite; § dall’altro, del tipo di attività istituzionale, che può essere svolta mediante il volontariato e l’associazionismo o mediante modalità imprenditoriali. 3

Come cambierà il non profit con la riforma del «Terzo settore» ? conferire al

Come cambierà il non profit con la riforma del «Terzo settore» ? conferire al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico; § semplificare e armonizzare le molteplici normative di dettaglio, talvolta sovrapponibili, indirizzate a diverse tipologie di soggetti non profit; § valorizzare un settore centrale per l’economia del Paese (in termini di addetti, di utenti e di volume d’affari). ACTA - tutti i diritti sono riservati § 24/11/2020 Nel quadro della riforma del Terzo settore si è dunque provveduto ad una revisione complessiva della legislazione in materia, al fine di: In questo senso, la riforma si propone di valorizzare l’attività di volontariato esercitata dalle associazioni attraverso strumenti quali, ad esempio, la valutazione di impatto sociale o la redazione del bilancio sociale. 4

Quali sono le finalità della riforma? perseguire il bene comune; § elevare i livelli

Quali sono le finalità della riforma? perseguire il bene comune; § elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; § valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. ACTA - tutti i diritti sono riservati § 24/11/2020 Come specificato dall’art. 1 della legge delega n. 106/2016, la finalità della riforma è quella di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a: 5

Quali sono le finalità della riforma? In particolare, la legge delega ha fissato i

Quali sono le finalità della riforma? In particolare, la legge delega ha fissato i principi e i criteri direttivi per: § il riordino e alla revisione organica delle disposizioni, anche tributarie, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile, mediante la redazione di un apposito Codice; § la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; § la revisione della disciplina in materia di servizio civile universale. ACTA - tutti di diritti sono riservati la revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; 24/11/2020 § 6

Quali sono le finalità della riforma? 24/11/2020 Uno degli obiettivi della riforma è quello

Quali sono le finalità della riforma? 24/11/2020 Uno degli obiettivi della riforma è quello di valorizzare il perseguimento di finalità di interesse generale e l’assenza di lucro soggettivo (sia da parte di soggetti che operano con i modelli propri dell’associazionismo e del volontariato sia da parte di soggetti che operano con modalità imprenditoriali) dando rilievo alle modalità con cui le attività istituzionali sono poste in essere. ACTA - tutti di diritti sono riservati In quest’ottica, la riforma introduce misure agevolative e livelli di controllo nella gestione che variano a seconda delle tipologie di enti e delle concrete modalità operative, prevedendo una specifica disciplina indirizzata alle imprese sociali (D. Lgs. n. 112/2017). 7

Come cambierà il non profit con la riforma del «Terzo settore» ? rapporto con

Come cambierà il non profit con la riforma del «Terzo settore» ? rapporto con le pubbliche amministrazioni 24/11/2020 La riforma attribuisce rilievo, dunque, al Terzo settore quale settore centrale dell’economia del Paese che si affianca al primo settore (Stato) e al secondo settore (Mercato). ACTA - tutti i diritti sono riservati In quest’ottica – ove le risorse pubbliche scarseggiano e c’è bisogno di una compartecipazione degli enti non profit verso i bisogni della collettività ad integrazione di quanto offerto dal primo e secondo settore – il rapporto tra il Terzo settore e quest’ultimi settori deve intendersi secondo una lettura costituzionalmente orientata ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017 o CTS) introduce un nuovo sistema di regole circa i rapporti tra enti pubblici (PP. AA. ) e Terzo settore che stimolano gli enti del Terzo settore nello svolgimento di attività di interesse generale attraverso gli strumenti della coprogrammazione, co-progettazione e accreditamento (artt. 55 e ss. CTS). 8

Come cambierà il non profit con la riforma del «Terzo settore» ? rapporto con

Come cambierà il non profit con la riforma del «Terzo settore» ? rapporto con il settore profit 24/11/2020 Con riferimento invece ai rapporti tra il Terzo settore e il Secondo settore (mondo profit/Mercato), al fine di ovviare alla mancanza di interazione, la riforma prevede una grande opportunità per gli enti non profit, realizzabile con la redazione del bilancio sociale e con la capacità di raccontare quali attività di interesse generale gli enti del Terzo settore svolgono. ACTA - tutti i diritti sono riservati La sfida culturale che si propone la riforma del Terzo Settore consiste proprio nel superare la mancanza di fiducia dei terzi attraverso strumenti che consentano agli enti di raccontare ciò che si fa con le risorse ricevute: con il bilancio sociale si racconta la progettualità, il livello degli interventi, quante persone vengono incluse, quali sono i risultati e gli effetti, inserendo un minimo di valutazione di impatto sociale. In questo senso, si parla di modello reputazionale nel Terzo settore: per il mercato, assume valore investire nel sociale attraverso gli strumenti della valutazione di impatto sociale e bilancio sociale. 9

Il nuovo Codice del Terzo settore § prevede una nuova procedura semplificata per il

Il nuovo Codice del Terzo settore § prevede una nuova procedura semplificata per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS; § introduce un «modello base» di governance degli ETS in forma di associazione e fondazione (valorizzando, in ogni caso, l’autonomia statutaria); § delinea un quadro normativo unitario che tiene conto, allo stesso tempo, di specifiche tipologie di ETS (ODV, APS, imprese sociali); ACTA - tutti di diritti sono riservati § Istituisce, con il Registro unico nazionale del Terzo settore, un sistema unitario di registrazione degli enti; 24/11/2020 Sotto il profilo civilistico il Codice del Terzo settore (CTS), introdotto con il D. Lgs. n. 117/2017: 10

Il nuovo Codice del Terzo settore Il Codice del Terzo settore (CTS) costituisce un

Il nuovo Codice del Terzo settore Il Codice del Terzo settore (CTS) costituisce un corpo normativo organico, volto a regolare sia sul piano civilistico che sul piano tributario gli enti non lucrativi che svolgono attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Il nuovo Codice, in particolare, abroga e sostituisce (con tempistiche diverse): § La legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato); § La legge 383/2000 (che disciplina le associazioni di promozione sociale); § La disciplina delle Onlus di cui al D. Lgs. 460/1997. Le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) costituiscono una specifica tipologia di ente del Terzo settore (ETS) e vengono disciplinate direttamente all’interno del nuovo Codice. La qualifica di Onlus verrà definitivamente abrogata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le norme del Codice sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Gli enti che si avvalgono di questa qualifica dovranno valutare se iscriversi al Registro unico ed in quale sezione collocarsi. 11

Regime fiscale degli ETS § prevede regimi forfetari agevolati per la tassazione dei redditi

Regime fiscale degli ETS § prevede regimi forfetari agevolati per la tassazione dei redditi d’impresa prodotti dagli ETS non commerciali, dalle ODV e dalle APS; § introduce incentivi fiscali volti a sostenere gli ETS (ad es. il «social bonus» , le agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali, le detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali nei confronti degli ETS) ACTA - tutti di diritti sono riservati § detta criteri uniformi per individuare la «commercialità» o «non commercialità» , sotto il profilo fiscale, degli ETS e delle attività da questi svolte; 24/11/2020 Per quanto riguarda il riordino delle norme di carattere tributario, il CTS: 12

SETTORE ACTA - tutti di diritti sono riservati LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE DELLE

SETTORE ACTA - tutti di diritti sono riservati LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE DELLE ATTIVITÀ NEL TERZO

La valutazione di impatto sociale Con il D. M. 23 luglio 2019 del Ministero

La valutazione di impatto sociale Con il D. M. 23 luglio 2019 del Ministero del lavoro sono state adottate le linee guida per la valutazione di impatto sociale (VIS) degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali. ACTA - tutti di diritti sono riservati Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulle comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato. Si tratta di un metodo sperimentale che consentirà di svolgere valutazioni sui risultati dell’attività svolta, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale, attraverso il quale gli ETS comunicano ai propri stakeholders l’efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, migliorando l’attrattività nei confronti dei finanziatori esterni. La valutazione di impatto sociale, unitamente al bilancio sociale, costituiranno dunque una vetrina per valorizzare le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore. 14

La valutazione di impatto sociale I costi della valutazione di impatto dovranno essere inclusi

La valutazione di impatto sociale I costi della valutazione di impatto dovranno essere inclusi nei finanziamenti, così da non gravare direttamente sugli enti. ACTA - tutti di diritti sono riservati Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione di impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime, così da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni e delle attività svolte. 15

La valutazione di impatto sociale ACTA - tutti di diritti sono riservati Le categorie

La valutazione di impatto sociale ACTA - tutti di diritti sono riservati Le categorie di stakeholders a cui è diretto il processo di valutazione, sono: § i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l’eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno; § i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere le ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti etc. ): § i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall’organizzazione in cui operano; § i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche; § i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza. 16

La valutazione di impatto sociale Al riguardo, giova considerare che esistono diversi approcci per

La valutazione di impatto sociale Al riguardo, giova considerare che esistono diversi approcci per misurare l’impatto sociale, ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti. ACTA - tutti di diritti sono riservati Le linee guida costituiscono uno strumento di soft law, con efficacia non vincolante e con l’obiettivo di individuare alcuni principi e contenuti minimi che dovranno caratterizzare la misurazione dell’impatto sociale. È facoltà dell’ETS scegliere le metriche per la valutazione d’impatto sociale più adeguate alla tipologia di attività e progetti svolti dall’ente 17

La valutazione di impatto sociale: processo e misurazione Il sistema di VIS al quale

La valutazione di impatto sociale: processo e misurazione Il sistema di VIS al quale gli ETS dovranno fare riferimento è strutturato in modo da garantire un elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto però di alcuni principi e contenuti minimi. In tal senso, il sistema di VIS si propone la finalità di far emergere e far conoscere: § il valore aggiunto sociale generato; § i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto; § la sostenibilità dell’azione sociale. ACTA - tutti di diritti sono riservati Spetta agli enti scegliere concretamente i criteri più adeguati in funzione della tipologia di attività svolta, delle dimensioni e della forma giuridica adottata. Tra i principi da tenere in considerazione vi sono: § intenzionalità: il sistema del VIS deve essere connesso alla valutazione degli obiettivi strategici dell’ente; § rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a rilevare l’interesse generale perseguito e la dimensione comunitaria dell’attività svolta; (segue) 18

La valutazione di impatto sociale: processo e misurazione § affidabilità delle informazioni fornite: informazioni

La valutazione di impatto sociale: processo e misurazione § affidabilità delle informazioni fornite: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati; § misurabilità: le attività oggetto di VIS devono essere opportunamente misurate in base ad indici e indicatori coerenti con le attività medesime. In tal senso, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi: a) dimensioni di valore che le attività perseguono; b) indici e indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione; § comparabilità: restituzione dei dati che consenta la comparabilità dei risultati nel tempo; § trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di impatto sociale e del processo partecipativo degli stakeholders. ACTA - tutti di diritti sono riservati (segue) 19

La valutazione di impatto sociale: processo e misurazione § dare evidenza del processo di

La valutazione di impatto sociale: processo e misurazione § dare evidenza del processo di partecipazione alla misurazione di impatto da parte degli stakeholders rappresentativi interni ed esterni all'ente (ad es, lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori e comunità di riferimento). A tal fine, gli enti potranno decidere autonome modalità di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli impatti tra i propri principali stakeholders; § attività: processi volti a dare risposta ai bisogni delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale dell’ente; § servizi: attività che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni); ACTA - tutti di diritti sono riservati Il processo di misurazione dovrà esplicitare gli elementi che compongono le seguenti dimensioni di analisi: 20

La valutazione di impatto sociale progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non

La valutazione di impatto sociale progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non continuativa con l’obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi di spostare la frontiera dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto; § input: fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi; § output: prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere; § outcome: risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attività. ACTA - tutti di diritti sono riservati § 21

La valutazione di impatto sociale 1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli

La valutazione di impatto sociale 1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders; 2. pianificazione degli obiettivi di impatto; 3. analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento; 4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione; 5. comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l’organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative. ACTA - tutti di diritti sono riservati Il processo per arrivare a misurare l’impatto sociale dovrà prevedere le seguenti fasi: 22

La valutazione di impatto sociale: coordinamento con il bilancio sociale ACTA - tutti di

La valutazione di impatto sociale: coordinamento con il bilancio sociale ACTA - tutti di diritti sono riservati Per gli enti del Terzo settore tenuti ex lege alla redazione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente intendano redigere il suddetto documento, la valutazione di impatto sociale può divenire parte integrante del bilancio sociale. A ben vedere, come risulta nelle linee guida per la redazione del bilancio sociale (par. sub. 6, sez. 5), la VIS può costituire parte integrante del bilancio sociale nella parte dello stesso dedicata alle informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. 23

ACTA - tutti di diritti sono riservati IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO

ACTA - tutti di diritti sono riservati IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Bilancio sociale degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Secondo quanto previsto all’art. 14 del

Bilancio sociale degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Secondo quanto previsto all’art. 14 del CTS, gli ETS con ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono: § depositare il bilancio sociale presso il RUNTS; § pubblicare nel proprio sito web, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con apposito decreto del Ministero del lavoro, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore. ACTA - tutti i diritti sono riservati Il bilancio sociale si propone quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Tale disposizione è specularmente prevista anche all’art. 9 comma 2 del d. lgs. 112/2017 (nuova disciplina in materia di impresa sociale), ai sensi del quale sono previsti simili obblighi di pubblicazione e deposito per tutte le imprese sociali. In particolare, l’impresa sociale deve: § depositare il bilancio sociale presso il Registro delle imprese; § pubblicare il bilancio sul proprio sito web. 25

Bilancio sociale degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Sempre obbligati alla redazione del bilancio

Bilancio sociale degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Sempre obbligati alla redazione del bilancio sociale (a prescindere dall’ammontare di ricavi) sono: - i centri di servizio per il volontariato (CSV); - le imprese sociali; - i gruppi di imprese sociali. ACTA - tutti i diritti sono riservati L’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale si ritiene applicabile alle cooperative sociali, in quanto non emergono profili di incompatibilità tra l’onere in questione e la natura dell’ente (Ministero del lavoro – Circ. 22 febbraio 2018). Per le cooperative sociali l’obbligo scatta dal prossimo anno (salvo per quelle che erano già tenute a questo adempimento in base a legislazioni regionali). Per le imprese sociali, invece, l’obbligo è già operativo (in quanto già previsto dal precedente D. lgs. 155/2006) e, fino a quest’anno, è stato possibile utilizzare come riferimento le linee guida precedenti. 26

Bilancio sociale degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Il bilancio sociale è per sua

Bilancio sociale degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Il bilancio sociale è per sua natura un documento pubblico rivolto a tutti gli interessati a reperire informazioni sull’ente che lo ha redatto. ACTA - tutti i diritti sono riservati L’art. 4, comma 1, lett. g) della legge delega (L. 106/2016) individua tra i soggetti destinatari anche gli associati e i lavoratori. La lettura del bilancio sociale dovrebbe consentire: § agli associati di comprendere se le strategie dell’ente siano state formulate correttamente e di adattarle ad un eventuale cambio del contesto esterno; § agli amministratori di correggere o riprogrammare le attività; § alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti; § ai donatori di individuare, in maniera attendibile e trasparente, un ente e sia meritevole cui devolvere risorse. 27

Il bilancio sociale Secondo le linee guida, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto

Il bilancio sociale Secondo le linee guida, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019 con D. M. 4 luglio 2019, il bilancio sociale dovrebbe attenersi ai seguenti principi: b) completezza: dovrebbero essere fornite informazioni complete e utili agli stakeholder per valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente; ACTA - tutti di diritti sono riservati a) rilevanza: nel bilancio sociale dovrebbero essere riportate le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; c) trasparenza: il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni dovrebbe essere chiaro; d) neutralità: le informazioni dovrebbero essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente e completa, e riguardare tutti gli aspetti della gestione (sia positivi che negativi); 28

Il bilancio sociale e) competenza di periodo: anche il bilancio sociale dovrebbe essere un

Il bilancio sociale e) competenza di periodo: anche il bilancio sociale dovrebbe essere un bilancio di competenza, indicando le attività e i risultati sociali dell’anno di riferimento; g) chiarezza: le informazioni dovrebbero essere esposte in maniera chiara e comprensibile, come previsto per il bilancio di esercizio; h) veridicità: i dati riportati dovrebbero essere veritieri e verificabili; ACTA - tutti di diritti sono riservati f) comparabilità: l’esposizione dovrebbe rendere possibile il confronto sia rispetto ai risultati dello stesso ente in periodi precedenti, sia rispetto ad altri ETS; i) attendibilità: i dati riportati dovrebbero essere sempre forniti in maniera oggettiva, senza sovrastimare i risultati o sottostimare i rischi; l) autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale dovrebbe essere garantita la loro autonomia e indipendenza di giudizio. 29

Il bilancio sociale Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione,

Il bilancio sociale Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà contenere dettagliate informazioni come indicate dalle linee guida, suddivise in sezioni a seconda della dimensione dell’ente oggetto di analisi. In caso di omissione di una o più sezioni l’ente è tenuto a illustrate le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell’informazione. ACTA - tutti di diritti sono riservati In particolare dovrà essere indicato: § la metodologia adottata per la redazione del bilancio: eventuali standard di rendicontazione utilizzati e cambiamenti significativi di metodo di misurazione rispetto al periodo precedente di rendicontazione; § informazioni generali sull’ente: nome dell’ente, codice fiscale; partita IVA; valori e finalità perseguite dall’ente; § forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore; indirizzo sede legale; 30

Il bilancio sociale: segue § § § ACTA - tutti di diritti sono riservati

Il bilancio sociale: segue § § § ACTA - tutti di diritti sono riservati § altre sedi; aree territoriali di operatività; valori e finalità perseguite; oggetto sociale; sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); persone che operano per l’ente: tipologie, consistenza, composizione del personale che ha effettivamente operato per l’ente con una retribuzione o a titolo di volontariato, contratto applicato ai dipendenti; obiettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate, sui beneficiari diretti ed indiretti, sugli output ; situazione economico-finanziaria; altre informazioni (indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di ogni tipo ambientale se rilevante ai fini delle attività); monitoraggio svolto da parte dell’Organo di controllo. 31

Bilancio sociale degli enti filantropici Da tale disposizione potrebbe sorgere il dubbio che gli

Bilancio sociale degli enti filantropici Da tale disposizione potrebbe sorgere il dubbio che gli enti filantropici siano sempre obbligati a redigere il bilancio sociale, anche a prescindere dal superamento del parametro di cui all’art. 14, comma 1, CTS. Sul punto, l’unico intervento di prassi è quello del Consiglio nazionale dei Commercialisti (Circolare di novembre 2017), il quale propende per la non obbligatorietà di tale documento, ritenendo che l’art. 39 del CTS si limiti ad indicare il contenuto essenziale che deve avere il bilancio sociale laddove la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art. 14, comma 1, CTS. ACTA - tutti di diritti sono riservati Ai sensi dell’art. 39 del CTS, il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello degli altri ETS. Nello specifico, quest’ultimo deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio. Nel caso in cui i beneficiari di queste ultime siano diversi dalle persone fisiche, poi, occorre darne conto con l’indicazione delle generalità. 32

Il bilancio sociale: gli adempimenti Entro il 30 giugno gli enti iscritti al RUNTS

Il bilancio sociale: gli adempimenti Entro il 30 giugno gli enti iscritti al RUNTS provvedono a depositare il bilancio sociale. In assenza di una precisa disposizione, tale scadenza si ritiene applicabile anche alle imprese sociali. ACTA - tutti di diritti sono riservati Le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile che, essendo tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale. Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l’opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative. 33

Il bilancio sociale: gli adempimenti L’art. 3, co. 1, del decreto recante le Linee

Il bilancio sociale: gli adempimenti L’art. 3, co. 1, del decreto recante le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS specifica che le sue disposizioni si applicano “a partire della redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della [sua – n. d. r. ] pubblicazione”. Sino a quel momento, le imprese sociali esistenti, già tenute a redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo le indicazioni diffuse dal MISE (art. 2, co. 4, del decreto interministeriale 16 marzo 2018), continueranno a redigerlo secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale. Con riguardo alle imprese sociali neocostituite, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza e il consumatore del Ministero dello Sviluppo economico (con la circolare 2 gennaio 2019, n. 3711/C) ha chiarito che “l’omesso deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da parte di imprese neocostituite non costituisce ostacolo all’acquisizione dello status e, per l’effetto, all’iscrizione delle medesime nella sezione speciale”. ACTA - tutti di diritti sono riservati Gli ETS sono tenuti ad adottare le Linee guida con la pubblicazione dei bilanci sociali relativi all’esercizio 2020. 34

Il bilancio sociale

Il bilancio sociale

ACTA - tutti i diritti sono riservati IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ACTA - tutti i diritti sono riservati IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Bilancio degli enti del Terzo settore ACTA - tutti i diritti sono riservati A

Bilancio degli enti del Terzo settore ACTA - tutti i diritti sono riservati A ben vedere, dal bilancio passeranno informazioni fondamentali sia per le dinamiche “interne” – al fine di individuare regole di gestione ottimali – sia per gli stakeholders – che potranno consultare i dati presso il Registro unico ed avere un’informativa chiara sul perseguimento degli scopi solidaristici. Ad esempio, attraverso le scritture contabili sarà possibile verificare la natura (commerciale o meno) dell’ente (art. 79, comma 5 CTS) o il rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità nello svolgimento di attività diverse (art. 6 CTS), o ancora valutare se sussistano le condizioni per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (art. 30 CTS) e la predisposizione del bilancio sociale (art. 14 CTS). 24/11/2020 Nel mondo non profit le rilevazioni contabili assolvono ad una molteplicità di scopi: § informare amministratori e organi dell’ente sull’andamento della gestione; § informare associati e sostenitori sull’attività svolta dall’ente attraverso il bilancio redatto annualmente; § determinare i risultati di gestione (avanzi o disavanzi) in modo che i soggetti interessati possano prendere le decisioni conseguenti; § informare i terzi che hanno rapporti con l’ente (fornitori, dipendenti etc. ) sull’andamento della gestione; § assolvere agli obblighi fiscali previsti dalle norme concernenti la tassazione ai fini delle imposte dirette e indirette; § assolvere agli obblighi rendicontali. 37

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 ACTA - tutti i diritti sono riservati

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 ACTA - tutti i diritti sono riservati Superando la mancanza di una normativa ad hoc con riferimento al mondo non profit, il Codice del Terzo settore introduce per la prima volta una disciplina specifica in materia di scritture contabili e bilancio. In particolare, tre sono le disposizioni rilevanti in materia: § Bilancio di esercizio degli ETS (art. 13 CTS); § Bilancio sociale (art. 14 CTS); § Libri sociali obbligatori (art. 15 CTS). 38

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 L’art. 13 del CTS individua le caratteristiche

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 L’art. 13 del CTS individua le caratteristiche essenziali del bilancio, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la predisposizione della modulistica da seguire per la compilazione. ACTA - tutti i diritti sono riservati Il format e gli adempimenti variano a seconda della natura dell’ente e delle dimensioni: § Per quelli organizzati in forma d’impresa (ETS commerciali e imprese sociali) il bilancio segue le regole ordinarie (art. 2423 e ss. c. c. ), con tenuta obbligatoria del libro giornale e degli inventari; § Per gli ETS non commerciali, sono previsti due schemi alternativi parametrati sulle entrate. In particolare: § gli enti di piccole dimensioni (ossia gli enti con ricavi inferiori a 220 mila euro) potranno predisporre il solo rendiconto per cassa; § gli altri enti (con ricavi non inferiori a 220 mila euro) seguiranno il classico schema civilistico di bilancio costituito da: - stato patrimoniale, - rendiconto gestionale, e - relazione di missione. 39

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Stando a quanto risulta dal D. M.

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Stando a quanto risulta dal D. M. 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato in G. U. il 18 aprile 2020, i nuovi modelli dovranno essere adottati dagli enti del Terzo settore per i bilanci relativi agli esercizi successivi alla pubblicazione del decreto, ossia, per gli enti che hanno esercizio sociale coincidente con l’anno solare, dal 2021. ACTA - tutti i diritti sono riservati Come già accennato, i modelli di bilancio, come delineati nel DM citato, seguono la nuova impostazione contenuta nel CTS, che all’articolo 13 distingue i bilanci degli enti a seconda delle dimensioni e della natura (commerciale o meno) dell’attività svolta: § gli ETS organizzati in forma di impresa commerciale continueranno a seguire gli schemi del codice civile (a seconda dei casi, bilancio ordinario, semplificato o per le microimprese), mentre § per tutti gli altri ETS si guarda al volume di entrate. 40

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 In particolare, lo stato patrimoniale si discosta

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 In particolare, lo stato patrimoniale si discosta poco da quello societario e continuerà a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente con alcune voci, per sua natura, diverse rispetto al mondo profit. ACTA - tutti i diritti sono riservati A mero titolo esemplificativo: § all’attivo, i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti lasciano il posto alle quote associative e quelli verso clienti sono sostituiti dai crediti verso utenti, associati, fondatori, enti pubblici e privati per contributi, enti della medesima rete associativa, altri ETS e crediti da 5 per mille. § al passivo, si riprende la distinzione contenuta nelle linee guida dell’Agenzia per il Terzo settore del 2008 tra patrimonio libero e vincolato. Quest’ultimo, attualmente per gli enti riconosciuti va depositato in specifici conti a garanzia dei creditori ed utilizzato solo in ipotesi di insolvenza, mentre in futuro dovrebbe poter essere impiegato per lo svolgimento dell’attività statutaria come il resto del patrimonio (art. 8 CTS). 41

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Il rendiconto gestionale rappresenta in due sezioni

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Il rendiconto gestionale rappresenta in due sezioni contrapposte i risultati delle diverse aree gestionali dell’ente e costituisce il documento essenziale per desumere le informazioni sensibili cui si è accennato prima. I dati sulle attività istituzionali, diverse e di raccolta fondi sono separati sia dal lato dei costi che dei ricavi, così come sono distinte le attività finanziarie da quelle patrimoniali. In tal modo si potrà avere una visione immediata dei risultati delle singole aree, in ossequio alla funzione informativa del bilancio. ACTA - tutti i diritti sono riservati Alla relazione di missione spetta invece il compito di spiegare nel dettaglio le poste di bilancio e veicolare alcune notizie importanti, quali la natura delle erogazioni liberali ricevute o i contributi destinati per specifiche finalità. Al riguardo, tra le voci da considerare anche i costi figurativi riferiti all’impiego di volontari e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti. 42

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 In riferimento agli enti con entrate inferiori

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 In riferimento agli enti con entrate inferiori a 220 mila euro è prevista una semplificazione contabile. ACTA - tutti i diritti sono riservati Infatti, in luogo del bilancio completo sarà possibile redigere un rendiconto per cassa, che riepiloghi in maniera sintetica i movimenti finanziari dell’ente nel corso dell’esercizio. Si tratta, a ben vedere, di un documento simile al rendiconto gestionale, dal quale si differenzia sostanzialmente per la modalità di tenuta: mentre quest’ultimo si basa sulla competenza economica (e, quindi, sul metodo della “partita doppia”), il secondo è incentrato su un sistema di rilevazione per cassa delle sole movimentazioni monetarie (incassi e pagamenti). Stando a quanto risulterebbe dalla bozza di decreto, il rendiconto è composto da due sezioni principali: - la prima, dedicata alle entrate ed uscite di carattere ordinario, nella quale sono indicate distintamente le voci relative alle attività di interesse generale, diverse, di raccolta fondi, finanziarie e patrimoniali. - la seconda riguardante le entrate ed uscite da immobilizzazioni ed investimenti. 43

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 A queste due sezioni generali del rendiconto

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 A queste due sezioni generali del rendiconto per cassa, ne seguono anche altre due specifiche: § una in cui sono riepilogati gli avanzi/disavanzi dell’esercizio (distinti tra avanzi/disavanzi delle prime due sezioni ed avanzi/disavanzi complessivi); § l’altra contenente le annotazioni di cassa e banca (suddivisa tra depositi postali e bancari). ACTA - tutti i diritti sono riservati A differenza degli ETS più strutturati, coloro che sceglieranno di predisporre il solo rendiconto per cassa non saranno obbligati a compilare la relazione di missione (analogamente a quanto accade per le micro imprese nel mondo societario). Tale esonero risponde all’intenzione di evitare un inutile aggravio in termini amministrativi, anche in considerazione della ridotta platea di stakeholders che ci si aspetta da questo tipo di enti. In ogni caso, alcune informazioni salienti generalmente contenute in questo documento dovranno essere riportate in calce al rendiconto per cassa: si tratta, in particolare, della documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse e dell’indicazione delle entrate e spese relative alle singole manifestazioni di raccolta fondi occasionali svolte nell’esercizio. 44

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Per gli enti con ricavi inferiori a

Bilancio degli enti del Terzo settore 24/11/2020 Per gli enti con ricavi inferiori a 220 mila euro, assente anche la relazione del revisore legale, che invece correda il bilancio degli enti che superano i requisiti dimensionali dell’art. 31 CTS (ossia, superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale oltre 1. 100. 000 euro; entrate comunque denominate oltre 2. 200. 000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre 12 unità). ACTA - tutti i diritti sono riservati L’uso dello schema semplificato è facoltativo, ben potendo gli enti di piccole dimensioni scegliere di adottare le medesime regole di quelli più strutturati. In ogni caso, laddove si sia optato per il rendiconto per cassa, al superamento del limite di 220 mila euro l’ente deve necessariamente predisporre il bilancio completo. Tale obbligo scatta dall’esercizio successivo a quello in cui è avvenuto lo “sforamento”, onde evitare una revisione delle modalità di tenuta dei conti in corso di esercizio. 45

Bilancio degli enti del Terzo settore Bilancio degli enti organizzati in forma di impresa

Bilancio degli enti del Terzo settore Bilancio degli enti organizzati in forma di impresa (ETS commerciali e imprese sociali) Bilancio degli ETS non commerciali “non di piccole dimensioni” (oltre 220 mila euro) Bilancio degli ETS non commerciali di piccole dimensioni ” (entro i 220 mila euro) art. 13, commi 4 e 5 CTS § a seconda delle dimensioni: § bilancio ordinario con stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione (art. 2423 c. c. ); § bilancio abbreviato con stato patrimoniale e conto economico con alcune semplificazioni, nota integrativa (art. 2435 -bis c. c. ); § bilancio delle micro-imprese con stato patrimoniale e conto economico con alcune semplificazioni (art. 2435 ter c. c. ); § tenuta del libro giornale e degli inventari; § documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa. art. 13 comma 1, CTS; • bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; • documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione; • relazione del revisore legale contenente un giudizio sul bilancio e uno di coerenza tra bilancio e relazione di missione, per gli enti che integrano le condizioni dell’art. 31 CTS. art. 13, comma 2, CTS; § rendiconto per cassa contenente i soli flussi monetari dell’ente (entrate e uscite) relativi all’esercizio, con indicazione dell’avanzo/disavanzo complessivo di gestione e delle voci di cassa e banca; § No relazione di missione e stato patrimoniale; § No relazione del revisore legale dei conti; § documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse in calce al rendiconto per cassa; § indicazione delle entrate e uscite relative alle singole campagne di raccolta fondi nell’esercizio in calce al rendiconto 46

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Avv. Gabriele Sepio Studio Legale ACTA – sede di Roma Via dei Redentoristi n. 9, 00186 Roma 47 Mail: gabriele. sepio@actax. it ACTA - tutti i diritti sono riservati Grazie per la vostra attenzione