Anatocismo e Usura Convegno Torino 1 marzo 2013

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Anatocismo e Usura Convegno Torino – 1 marzo 2013 Avv. Attilio Zuccarello a. zuccarello@zuccarellomonacis.

Anatocismo e Usura Convegno Torino – 1 marzo 2013 Avv. Attilio Zuccarello a. zuccarello@zuccarellomonacis. it Studio Legale Zuccarello – Monacis Via Magenta 36, Torino

Anatocismo: definizione e disciplina codicistica Anatocismo: fenomeno in forza del quale interessi maturati su

Anatocismo: definizione e disciplina codicistica Anatocismo: fenomeno in forza del quale interessi maturati su un determinato capitale producono a loro volta altri interessi (composti o anatocistici). Capitalizzazione periodica (mensile, trimestrale, semestrale …) degli interessi : meccanismo contabile “in forza del quale una certa misura d’interessi viene tramutata in sorte capitale, conseguente trasformazione di un’obbligazione accessoria in principale” (Corte d’Appello di Torino, 27 aprile 2012). 2

In quali rapporti contrattuali si applicano le norme sull’anatocismo? n Al contratto di apertura

In quali rapporti contrattuali si applicano le norme sull’anatocismo? n Al contratto di apertura di un conto corrente bancario con e senza concessione di fido bancario. n Al contratto di mutuo (non fondiario – art. 161 TUB) “In ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico […]” (Corte di 3

Nei mutui ad ammortamento, le varie rate sono composte da una quota a saldo

Nei mutui ad ammortamento, le varie rate sono composte da una quota a saldo di capitale ed una componente a saldo degli interessi. Pertanto con il pagamento della singola rata vi è la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi. Ciò non comporta la mutazione della natura delle due componenti né l’eliminazione delle reciproca autonomia delle due voci di debenza (capitale + interessi). “Il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile” (Corte di Cassazione n. 3479 del 1971 e 6 maggio 1977, n. 1724 – conf. Corte di Cassazione 20 febbraio 2003, n. 2593) 4

Tale istituto viene disciplinato nel codice civile dall’art. 1283 c. c. , il quale

Tale istituto viene disciplinato nel codice civile dall’art. 1283 c. c. , il quale vieta in linea di massima l’idoneità di interessi a generare a loro volta altri interessi 5

Tre eccezioni : 1. “dal giorno della domanda giudiziale”. Il Giudice emette un decreto

Tre eccezioni : 1. “dal giorno della domanda giudiziale”. Il Giudice emette un decreto ingiuntivo e autorizza che la somma ingiunta, qualora sia comprensiva di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati ma maturati sullo stesso, venga riconosciuta come unico debito indistinto e che su di esso sia lecito che maturino ulteriori interessi. 2. “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”. Il debito è arrivato a scadenza con i relativi interessi e le parti si accordino per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento. La somma fino ad allora maturata comprensiva dei relativi interessi scaduti si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi. 3. “in mancanza di usi contrari”. Ovverosia qualora si determini un uso normativo che abbia efficacia derogatoria alla normativa ex art. 1283 c. c. . 6

Usi di piazza La dottrina dominante individua quale fonte iniziale di riferimento le Norme

Usi di piazza La dottrina dominante individua quale fonte iniziale di riferimento le Norme Uniformi Bancarie approvate nel 1952 dall’ABI (complesso di clausole approvate dall’ABI che disciplinano i rapporti tra utenti e banche in modo uniforme). E’ a partire da questa data che gli istituti di credito hanno capitalizzano gli interessi debitori trimestralmente: al 31 marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre. L’art. 7 delle NUB prevede che la capitalizzazione degli interessi passivi (cioè quelli che il correntista paga alla banca perché usufruisce della facoltà di scoperto) avvenga ogni tre mesi. Mentre per gli interessi a favore del cliente la capitalizzazione continua ad essere effettuata con cadenza annuale. 7

Criticità n Imposizione di condizioni contrattuali inique – rischio di violazioni del principio di

Criticità n Imposizione di condizioni contrattuali inique – rischio di violazioni del principio di parità di trattamento tra interessi passivi e interessi attivi; n Introduzione “moltiplicatori incontrollabili” del costo del credito; n Aggiramento delle norme antiusura. 8

Fonti normative Legge n. 154/92 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei

Fonti normative Legge n. 154/92 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (abrogata dalla D. Lgs. 385/1993, ad eccezione dell’art. 10) Art. 4 : “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. […] Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle”. 9

Art. 6 : I tassi di interesse , i prezzi e le altre condizioni

Art. 6 : I tassi di interesse , i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche. […] Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi. 10

Testo Unico Bancario – D. Lgs. n. 385/93 versione originale dell’art. 120 TUB Art.

Testo Unico Bancario – D. Lgs. n. 385/93 versione originale dell’art. 120 TUB Art. 120 - (Decorrenza delle valute) Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. 11

Sentenze della Corte di Cassazione del 1999 Con tre sentenze (le nn. 2374, 3096,

Sentenze della Corte di Cassazione del 1999 Con tre sentenze (le nn. 2374, 3096, 3845) nella primavera del 1999 la Corte di Cassazione si è posta “in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98)”, enunciando il principio secondo cui gli “usi contrari” che potrebbero derogare i limiti di cui all’art. 1283 c. c. sono solo gli usi “normativi” in senso tecnico (di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. c. c. ). Come poi confermato da sentenze della Corte di legittimità successive (le nn. 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03) ne conseguiva la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, imposte fino a quel momento in forza ad un uso meramente negoziale. Per usi normativi si intendono i comportamenti generalmente ripetuti in modo uniforme, costante e pubblico (usus), nella convinzione che si tratta di condotta (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatoria, conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). La Corte di Cassazione riteneva che i clienti non si fossero adeguati all’inserimento della clausola anatocistica in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo esistenti, ma solo perché compresa nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell’associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. 12

Corte di Cassazione 16 marzo 1999, n. 2374 “La previsione contenuta nei contratti di

Corte di Cassazione 16 marzo 1999, n. 2374 “La previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”. Corte di Cassazione 30 marzo 1999, n. 3096 “La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio juris ac necessitatis””. Corte di Cassazione 11 novembre 1999, n. 12507 “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ. ) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ. ), come esige l' art. 1283 cod. civ. […]. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle 13 cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' A. B. I. , non esclude la

L’art. 25 del d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha riformato l’originale art.

L’art. 25 del d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha riformato l’originale art. 120 TUB, in modo che: 1. In forza dell’art. 25 del d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342 comma 2, il CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) veniva incaricato di stabilire, mediante delibera, “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. 2. In forza dell’art. 25 del d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342 comma 3 “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In 14

La sentenza della Corte Costituzionale del 17 gennaio 2000 n. 425 Illegittimità costituzionale dell’art.

La sentenza della Corte Costituzionale del 17 gennaio 2000 n. 425 Illegittimità costituzionale dell’art. 25 co. 3 del D. lgs. 342/1999 per contrasto con l’art. 76 Cost. (eccesso di delega). Le clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi maturati applicate precedentemente il 30 giugno 2000 sono da considerarsi nulle in quanto applicazione di uso negoziale. Conforme Corte di Cassazione, 1 ottobre 2002, n. 14091 secondo cui “La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso negoziale (e non normativo), ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto, dichiarata conforme alle “norme bancarie uniformi”. 15

Corte di Cassazione Sez. Un. del 4 novembre 2004, n. 21095 “Della insuperabile valenza

Corte di Cassazione Sez. Un. del 4 novembre 2004, n. 21095 “Della insuperabile valenza retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale - nell’intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25 del già citato D. Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25. Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale […]. [Pertanto, le clausole di capitalizzazione trimestrale precedenti alla deliberazione CICR 2000] non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’articolo 16

Testo Unico Bancario – D. Lgs. n. 385/93, modificato dal D. Lgs. n. 324/99,

Testo Unico Bancario – D. Lgs. n. 385/93, modificato dal D. Lgs. n. 324/99, dalla sentenza della Corte Cost. n. 425/2000 e D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 Art. 120 - (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi) 01. […] 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: […] 1 -bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1 -bis in relazione all’evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3. […]. 17

Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22 aprile 2000) Art.

Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22 aprile 2000) Art. 2 – Conto corrente Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 18

Art. 3 – Finanziamenti con piano di rimborso rateale Nelle operazioni di finanziamento per

Art. 3 – Finanziamenti con piano di rimborso rateale Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica[…]. 19

Art. 7 – Disposizioni transitorie Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente

Art. 7 – Disposizioni transitorie Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. 20

Alla luce della deliberazione CICR 2000 e delle sentenze della Corte di Cassazione e

Alla luce della deliberazione CICR 2000 e delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, l’imposizione di interessi anatocistici su saldi in conto corrente dovrebbe essere ammissibile allorquando: 1. il contratto di apertura conto corrente o di mutuo sia successivo al 22 aprile 2000 (ex multis, Corte di Cassazione 30 maggio 2011, n. 9695) o, comunque, 2. sia stata “bilateralmente sancita” per iscritto con espressa accettazione da parte del cliente (ex multis, Trib. Torino 31 luglio 2012, n. 5292/12 e Deliberazione CICR art. 7) e, in ogni caso, 3. venga rispettato il principio di parità di trattamento tra il criterio di capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi, con applicazione del medesimo regime di calcolo dei relativi interessi composti (Deliberazione CICR art. 2). 21

Problema di coordinamento con l’art. 1283 c. c. La delibera CICR del 9 febbraio

Problema di coordinamento con l’art. 1283 c. c. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 è una norma regolamentare secondaria, priva della forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa (art. 1283 cod. civ. ) e, come tale, dovrebbe essere disapplicata in tutti quei casi in cui si configuri un conflitto con essa (Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009). Due possibilità alternative: - Cassazione sez. Unite per dirimere il contrasto; - nuovo intervento del Legislatore. 22

Conseguenze della declaratoria di nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi L’art. 1283 c.

Conseguenze della declaratoria di nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi L’art. 1283 c. c. non specifica quale siano le conseguenze e le sanzioni in caso di clausola di capitalizzazione nulla. Pertanto non abbiamo un caso di nullità ordinaria ex art. 1418 c. c. . La Corte di Cassazione sez. Unite chiarisce che in caso di invalidità della clausola di capitalizzazione comporta la fondatezza della “pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca […]” (Corte di Cassazione sez. Unite 2 dicembre 2010, n. 24418). 23

Ø La nullità della singola clausola non determina nullità dell’intero contratto. Secondo la disposizione

Ø La nullità della singola clausola non determina nullità dell’intero contratto. Secondo la disposizione generale la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (art. 1419, 1° co. , c. c. ); Ø La clausola sulla capitalizzazione degli interessi si considera come non apposta, con la conseguenza che è improduttiva di effetti. Si configura un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c. c. , con diritto di ripetere ciò che si è già pagato o di non provvedere a saldo degli interessi ancora non saldati. Ø Gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. Andrà pertanto operata una distinzione fra interessi legittimi e interessi illegittimi. Gli interessi legittimamente addebitati non potranno essere chiesti in restituzione. 24

Prescrizione dell’azione restitutoria di quanto corrisposto a saldo di interessi anatocistici Corte di Cassazione

Prescrizione dell’azione restitutoria di quanto corrisposto a saldo di interessi anatocistici Corte di Cassazione sez. Unite 2 dicembre 2010, n. 24418 Principi cardine n n Se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'articolo 1422 c. c. - per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità, d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti. Appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutori a di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'articolo 2033 c. c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa. 25

Ipotesi previste 1. Se, pendente un conto corrente “affidato” (con apertura di credito), non

Ipotesi previste 1. Se, pendente un conto corrente “affidato” (con apertura di credito), non sono stati effettuati versamenti, il termine di prescrizione dell’azione per la restituzione degli (eventuali) interessi anatocistici indebitamente annotati sul conto medesimo decorrerà dal momento in cui - alla chiusura del conto corrente – sarà restituita la somma utilizzata: “se, pendente l’apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo in quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine 26 di prescrizione”

2) Nel caso invece siano stati effettuati versamenti su conto corrente senza apertura di

2) Nel caso invece siano stati effettuati versamenti su conto corrente senza apertura di credito e in passivo (c. d. conto “scoperto”), oppure, nel caso di conto corrente con apertura di credito, siano stati effettuati versamenti finalizzati a coprire un passivo “eccedente” l’apertura di credito si ha un vero e proprio “pagamento” e pertanto il termine di prescrizione degli (eventuali) interessi anatocistici, comincerà a decorrere dalla loro annotazione in conto corrente (e non dalla chiusura del rapporto): “qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento” 27

3) Nel caso infine siano stati effettuati versamenti su un conto corrente il cui

3) Nel caso infine siano stati effettuati versamenti su un conto corrente il cui passivo, però, non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito non si ha alcun pagamento e pertanto il termine della prescrizione dell’azione per la restituzione degli (eventuali) interessi anatocistici addebitati comincerà a decorrere dal momento in cui – alla chiusura del rapporto di apertura di credito in conto corrente – la banca avrà chiesto il saldo finale (comprensivo ovviamente degli interessi non dovuti): “un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito non ha né lo scopo né l’effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo […] bensì quello di rispandere la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista; […] e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un’indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del rapporto”. 28

Usura n Legge 7 marzo 1996 n. 108 Art. 1 – L’art. 644 del

Usura n Legge 7 marzo 1996 n. 108 Art. 1 – L’art. 644 del codice penale è sostituito dal seguente: […] La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. 29

Art. 2 – Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano

Art. 2 – Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari […], nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura[…]. Art. 4 – Il secondo comma dell’art. 1815 del codice civile è sostituito dal seguente: “Se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. 30

Giurisprudenza: ambito di applicazione della normativa n “La legge 28 febbraio 2001 n. 24,

Giurisprudenza: ambito di applicazione della normativa n “La legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d. l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108, senza che rilevi la pendenza successiva di una controversia riguardante le ragioni di credito di una delle parti, dovendo trovare applicazione, in tale fattispecie, l'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo” (Cass. civ. , 12 luglio 2007, n. 15621). n “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto correlata alla violazione di norme imperative, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, […]” (Cass. civ. , 28 ottobre 2005, n. 21080). n “In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 è illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge […]. L'obbligazione degli interessi, infatti, non si esaurisce in una sola prestazione, ma si concretizza in una serie di prestazioni successive che sono eseguite, per i contratti citati, dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996” (Cass. civ. , 17 novembre 2000, n. 14899). 31

Giurisprudenza: calcolo del tasso d’interesse realmente applicato n “Anche la commissione di massimo scoperto

Giurisprudenza: calcolo del tasso d’interesse realmente applicato n “Anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle istruzioni o dalle direttive della Banca d'Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (Cassazione penale, 19 dicembre 2011, n. 46669); n “Il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c. p. […] impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente” 32 (Cassazione penale n. 12028/102; conf. Tribunale Alba, 18 dicembre 2011).

Giurisprudenza contrastante “La capitalizzazione degli interessi passivi non [può] essere considerata ai fini del

Giurisprudenza contrastante “La capitalizzazione degli interessi passivi non [può] essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d’interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò, l’interesse capitalizzato non può essere computato ex se nel tasso d’interesse usuraio […] poiché l’anatocismo non viene computato mediante tasso composto ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale […]” (Tribunale Torino, 27 aprile 2012, n. 2883). 33

Confutazione “Il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota

Confutazione “Il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile” (Corte di Cassazione n. 3479 del 1971 e 6 maggio 1977, n. 1724 – conf. Corte di Cassazione 20 febbraio 2003, n. 2593). 34

Giurisprudenza: conseguenze della declaratoria di invalidità degli interessi eccedenti la soglia antiusura n “Ove

Giurisprudenza: conseguenze della declaratoria di invalidità degli interessi eccedenti la soglia antiusura n “Ove vengano superate le misure consentite, gli interessi corrispettivi e moratori […] maturati [… e] considerati usurari [sono] automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339, circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia” (Cassazione civile, sez. I , 11 gennaio 2013, n. 602). n “In caso di interessi usurari, per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge 108/1996, il cliente potrà reclamare l'intero ammontare delle competenze versate a titolo di interessi, in dipendenza della nullità della clausola” (Tribunale di Torino, 6 ottobre 2009). n “In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 è illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un tasso diverso da quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora 35 esaurito […]” (Cass. civ. Sez. I, 17/11/2000, n. 14899).

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