RESPONSABILIT CIVILE DELLINSEGNANTE SEMINARIO formativo sulle relazioni scuola
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’INSEGNANTE SEMINARIO formativo sulle relazioni scuola famiglia profili normativi e prassi applicative – Padova, 10 APRILE 2018 dott. Gianluca Bordon 1
INQUADRAMENTO GIURIDICO responsabilità contrattuale responsabilità extracontrattuale art. 1218 c. c. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile art. 2043 c. c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno 2
responsabilità contrattuale art. 1218 c. c. ai fini della responsabilità è sufficiente: a) provare il titolo (contratto: iscrizione scolastica) b) Allegare l’inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla scuola 3
responsabilità extracontrattuale Art. 2043 c. c. a) occorre provare la colpa del danneggiante (onere della prova) b) Termine di prescrizione dell’azione più breve (5 anziché 10 anni) 4
responsabilità extracontrattuale Art. 2048 c. c. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto 5
responsabilità extracontrattuale La persona obbligata alla sorveglianza su un minore può rispondere Art. 2047 c. c. Danno cagionato dall’incapace Art. 2048 c. c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte Il criterio per distinguere le due disposizioni è dato dalla capacità d’intendere e volere. In entrambi i casi colui che è tenuto alla sorveglianza del minore è obbligato al risarcimento del danno: è l’art. 2048 c. c. ad essere privilegiato nelle applicazioni pratiche anche in presenza di bambini che frequentano la scuola materna 6
q l’art. 2048 c. c. è una norma dettata a protezione dei terzi ponendo, secondo alcuni, una “presunzione di responsabilità” o, secondo altri una, “presunzione di colpa” Si preferisce parlare di presunzione di responsabilità (prescindendo da una ricostruzione incentrata sulla colpa) perché la responsabilità dell’insegnante (come quella del genitore) è fondata sulla posizione di garanzia occupata piuttosto che sul suo comportamento. La prova liberatoria molto severa verte – a prescindere dalla valutazione del comportamento - sull’assenza di un collegamento causale tra la posizione ricoperta e il fatto illecito dell’alunno. La giurisprudenza peraltro descrive le situazioni in cui la scuola e l’insegnante sono ritenuti responsabili come ipotesi di a) culpa in vigilando; b) difetto di organizzazione della struttura scolastica 7
q nell’art. 2048 c. c. non assume rilievo tanto lo svolgimento di un’attività didattica quanto lo svolgimento di un’attività di vigilanza (con poteri di direzione e disciplinari) prevista dalla legge. Nel tutelare i terzi al legislatore non interessa che il “precettore” abbia funzioni educative ma che abbia poteri di controllo sugli atti del minore La nozione d’insegnante comprende tutti gli educatori dipendenti da scuole, gli istruttori di attività sportive, catechisti, gli istruttori di scuola guida … non i docenti universitari Il personale ausiliario (bibliotecari, personale – tecnico amministrativo e collaboratori scolastici) rientra nell’ambito applicativo della norma solo quando è chiamato a svolgere attività si sorveglianza 8
q Maggiore è l’età dell’allievo meno pervasive sono le cautele e le misure organizzativo – disciplinari che la scuola è obbligata ad assumere: l’età può rilevare non solo per escludere ma anche per attenuare la responsabilità la dottrina tende a escludere che la norma si applichi all’alunno sia maggiorenne perché con la maggiore età l’alunno diventa direttamente responsabile Per la Cassazione la vigilanza si rapporta alle cognizioni culturali e tecniche vengono trasferite dai responsabili agli allievi e apprendisti. Il mero raggiungimento della maggiore età non esclude l’applicabilità dell’art. 2048, II co. c. c. anche se è ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un fortuito 9
Una studentessa, all’ultimo anno di un istituto d’arte, riporta delle lesioni mentre esce dalla palestra, cadendo a seguito di spinte dei compagni. Secondo la Corte d’Appello responsabili sono i compagni e la stessa studentessa, dovendo ritenersi valido l’obbligo di sorveglianza soltanto nei confronti di alunni minorenni Per Cass. , sez. III, 31. 1. 18, n. 2334, che ha annullato la sentenza di merito con rinvio, la Corte d’Appello deve valutare se il comportamento degli studenti coinvolti, maggiorenni o prossimi alla maggiore età, debba considerarsi caso fortuito “ … essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, e dunque da una persona che non era prevedibile che tenesse una tale condotta” 10
Un’importante tutela processuale per l’insegnante statale rispetto alle domande di risarcimento del danno 11
Art. 61 L. 11 luglio 1980, n. 312 Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi 12
Si esclude la responsabilità nei rapporti esterni del personale scolastico statale danneggiato - insegnante La responsabilità personale limitata alla colpa grave (da accertarsi in concreto) è destinata ad operare nel rapporto interno nel giudizio di rivalsa che l’Amministrazione statale intraprenda contro l’insegnante avanti alla Corte di Conti MIUR- insegnante 13
riguarda sia la responsabilità contrattuale sia la responsabilità extracontrattuale la norma non si estende agli insegnanti di enti pubblici non statali (Cass. , sez. III, 1. 5. 05, n. 9578 con riferimento a personale di Comune) il MIUR non se ne può avvalere per limitare la propria responsabilità alla colpa grave verso il danneggiato 14
LEGITTIMATI PASSIVI RISPETTO ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MIUR Istituti statali di ogni ordine e grado (anche se dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa) Insegnanti statali DANNEGGIATO Istituti pubblici non statali Istituti privati altri insegnanti 15
1. danno inferto dall’alunno ad altro alunno Insegnante e scuola rispondono ai sensi dell’art. 2048, II co. c. c. 16
Mentre una bambina di prima elementare si trova durante la ricreazione nel cortile è “investita” da un ragazzo di quarta elementare, che “sbuca” di corsa da dietro un muretto, inseguito da un ragazzo di quinta. La bambina cade a terra e riporta delle lesioni Per i giudici di merito, che escludono la responsabilità del personale scolastico, era normale che i bambini corressero, vi era un insegnante per classe nel cortile e gli insegnanti avevano avvertito di non correre troppo. 17
Per Cass. , sez. I, 9. 5. 16, n. 9337 sussiste invece la responsabilità: - è necessario dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare il pericolo; non è sufficiente la prova di non essere riusciti a spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nel danno; -il rischio che gli alunni più piccoli fossero travolti dai più grandi era prevedibile; - l’avvertimento di non correre troppo costituiva un’autorizzazione a correre a prescindere dallo stato dei luoghi e dalla presenza di bambini delle classi inferiori; - il muretto non consentiva una completa visuale e avrebbe dovuto indurre o a una vigilanza estesa alla zona posteriore del muretto o a imporre ai bambini di astenersi dal correre; - l’anno successivo i bambini erano stati divisi per fasce di età durante la ricreazione. 18
Secondo la versione dei fatti fornita dai genitori di un ragazzo frequentante la scuola media, intento, insieme ai compagni, a pitturare le pareti dell'aula, l’alunno era caduto a terra, battendo violentemente il coccige, perché, mentre stava per sedersi, una compagna gli aveva sottratto la sedia. La caduta aveva provocato un ematoma spinale all'infortunato, con postumi permanenti Per il Tribunale di Roma la dinamica non poteva ritenersi dimostrata, non essendo stato possibile accertare se – presente un bidello - il sinistro si fosse verificato in quanto la ragazza aveva sottratto la sedia al ragazzo o piuttosto perché il ragazzo era caduto nel mentre contendeva la sedia alla compagna. 19
Secondo Cass. , sez. III, 13. 11. 15, n. 23202, ove manchino elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare l'imprevedibilità del fatto. La caduta conseguente alla contesa di una sedia tra due ragazzini è accadimento la cui qualificazione in termini di repentinità, imprevedibilità ed evitabilità “non appare scontata”. Manca un’adeguata verifica in ordine all'approntamento in via preventiva, di cautele idonee, secondo una valutazione ex ante, per scongiurare situazioni di pericolo: sarebbe stata necessaria un’indagine sulle condizioni dell'affidamento degli alunni, impegnati in un'attività extracurricolare, alla sorveglianza dell'ausiliario, a partire dall’eventuale svolgimento dell’ausiliario anche ad altre incombenze 20
Durante l'orario scolastico, nell'ora di lezione assegnata a un professore, in quel momento però assente, un alunno è colpito all'occhio da una penna scagliata da un compagno di classe quattordicenne Per Cass. , sez. III, 7. 10. 97, n. 9742 è corretta la decisione del giudice di merito, il quale abbia stabilito un nesso causale tra l'assenza ingiustificata dell'insegnante dall'aula, ed il danno subito da uno degli allievi in conseguenza della condotta imprudente di un compagno di classe, maturata in un clima di generale irrequietezza causata proprio dall'assenza dell'insegnante Il gesto repentino e imprevedibile può essere invocato solo da chi ha adottato tutte le misure organizzative e disciplinari richieste dal caso 21
Un alunno, mentre tiene tra le labbra un flauto, è colpito da altro allievo con una gomitata, riportando la rottura dei denti incisivi. Secondo Cass. , sez. III, 22. 4. 09, n. 9542, n. 23202, va confermata la responsabilità dell’insegnante di educazione musicale, e quindi dell'amministrazione scolastica, perché la prova liberatoria avrebbe dovuto riguardare non solo la repentinità del gesto ma l’avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l'ordinato svolgimento della lezione. 22
Durante una partita a calcio disputatasi nel corso dell’orario scolastico, in assenza dell’insegnante di educazione fisica, un ragazzo viene colpito da una pallonata e riporta un danno visivo all’occhio destro L’azione di responsabilità viene giustificata facendo valere l’assenza dell’insegnante e le asserite caratteristiche (vecchio e con sfilacciature) del pallone. La responsabilità (Cass. , sez. III, 8. 4. 16, n. 6844) viene esclusa: - il calcio (vi sono precedenti anche per minibasket) non rientra le attività pericolose. Il fatto era avvenuto in una fase di gioco normale compatibile con età e struttura fisica dei partecipanti; - la lesione non dipendeva dalle caratteristiche della palla ma dalla vicinanza tra il punto di partenza del tiro e il volto del ragazzo; -la presenza dell’insegnante non avrebbe inciso sullo svolgersi degli 23 eventi
Nel corso dell'ora di educazione fisica, mentre la classe maschile, affidata a un altro insegnante è impegnata in una partita di pallavolo nel cortile della scuola, un alunno della classe si allontana e calcia violentemente il pallone, colpendo al viso la danneggiata, che stava tenendo la lezione di educazione fisica per la classe femminile nello stesso cortile La responsabilità (Cass. , sez. III, 26. 1. 16, n. 1322) viene esclusa ritenendo che, in assenza di una finalità lesiva, sussistesse un collegamento funzionale tra l'azione dell'alunno ed il gioco in atto, senza che assumesse rilievo la violazione delle regole del gioco stesso, che esclude lanci con i piedi. 24
Un bambino della scuola elementare esegue un salto in alto e cade al margine del materasso, rimbalzando e sbattendo la testa sul pavimento. Per Trib. Milano 13. 6. 88, n. 5401 la scuola risponde perché il materasso era troppo stretto e l’istruttore non era intervenuto per franare la caduta del ragazzo 25
2. Danno inferto dall’alunno a se stesso (danneggiante e danneggiato non sono soggetti diversi) S. U. 9346/002 L’art. 2048 c. c. presuppone un fatto obiettivamente antigiuridico dell’allievo comportante la lesione di un terzo La responsabilità si propaga all’insegnante in funzione garanzia 26
si allega che un’alunna di una prima media statale, durante una lezione di educazione fisica, svoltasi per inclemenza meteorologica in classe, sia scivolata a terra riportando la frattura di due denti incisivi, mentre saltava tra i banchi Secondo il Giudice di merito si era trattato di un caso fortuito. Cass. , s. u. , 27. 6. 02, n. 9346 non ritiene di porre in discussione la ricostruzione del fatto da cui risultava che la bambina fosse scivolata recandosi dal banco alla lavagna e conferma la decisione di merito. Nell’escludere l’applicazione dell’art. 2048 c. c. afferma tuttavia importanti principi: 27
Il danneggiato diventa un “creditore” verso la scuola per effetto del vincolo contrattuale instauratosi con l’iscrizione Anche la responsabilità personale dell’insegnante va ricondotta nell’ambito della responsabilità da inadempimento partendo dal presupposto dell’esistenza di un “contatto sociale” qualificato insegnante – alunno, che determina obblighi di protezione 28
L’aver escluso il danno auto inferto dalla sfera di operatività dell’art. 2048 c. c. alleggerisce la responsabilità della scuola ? NO … Art. 2043 c. c. responsabilità contrattuale prescrizione 29
Non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, II co. c. c. ) Ai fini della prova liberatoria, le differenze tendono a scomparire: assume rilievo il gesto repentino e imprevedibile dell’alunno in una prospettiva ex ante Impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (art. 1218 c. c. ) Il grado di vigilanza va rapportato all’età e deve essere massimo nelle prime classi elementari 30
La sola repentinità del fatto NON esclude la responsabilità del precettore perché un gesto repentino o improvviso può essere prevedibile 31
L’alunna di terza media scivola sul pavimento bagnato. Sbatte la bocca a terra mentre si trova nello spogliatoio per cambiarsi dopo la lezione di educazione fisica. Una piccola apertura verso l’esterno era rimasta aperta nonostante la giornata piovosa Secondo il Giudice di merito l’insegnante non avrebbe potuto evitare la caduta. Il pavimento bagnato avrebbe al più potuto configurare una responsabilità da cosa in custodia in capo al Comune proprietario dell’edificio Per Cass. , sez. III, 25. 2. 16, n. 3695, essendo configurabile un rapporto contrattuale, che prevede un dovere di sorveglianza da parte del personale scolastico, era necessario controllare i locali prima di consentirne l’uso e la scuola, come detentore, è custode dell’immobile, salvo dimostri l’impossibilità di un’ingerenza e di un controllo sul bene. Per la giovane età dei ragazzi, gli insegnanti avrebbero dovuto adottare le opportune cautele indipendentemente da qualsiasi 32 segnalazione di pericolo da parte dei loro alunni.
Una ragazza di 16 anni in gita scolastica cade da un’altezza di 12 m dalla sommità di un solaio posto a livello di un balcone della stanza di un albergo, dove la comitiva studentesca alloggiava. Il parapetto del balcone era alto 85 cm e il solaio non era illuminato. Secondo la ragazza, un compagno poco prima le aveva offerto uno spinello. I due ragazzi si erano inoltrati nella terrazza a livello non protetta da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pericolo e con un canale di scolo in prossimità del bordo esterno dello stesso colore del restante solaio Per la Corte di merito gli insegnanti non dovevano vigilare sugli alunni anche nelle ore notturne destinate al riposo, non vi era prova di una situazione d’incontrollata dedizione all'assunzione di stupefacenti e la struttura alberghiera idonea perché aperta al più largo pubblico 33
Per Cass. , sez. III, 8. 2. 12, n. 1769, proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati, alla scuola è imposto un obbligo di diligenza preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni. Incombe alla scuola la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua vigilanza 34
Sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio, in tal caso sulla base della documentazione disponibile, sia al momento della concreta fruizione, in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio Verificato sul posto il facile accesso al solaio di copertura, misure idonee avrebbero potuto essere: a) il rifiuto di alloggiare nella struttura in caso di complessiva inidoneità della stessa; b) la richiesta d’immediata sostituzione della stanza con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità; c) valutata la capacità di discernimento del singolo ragazzo ospitato, l’impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose 35
Non è noto se alle ore 8, 10 una studentessa di 17 anni di un istituto magistrale sia entrata in classe. La compagna di banco entra in classe alle ore 8, 40: riferirà di non aver visto l’amica, di aver chiesto notizie alle compagne e di non aver avuto risposta. Alle ore 9, 00 la ragazza viene trovata impiccata nei bagni dell’istituto Per Tribunale di Catanzaro 18. 6. 09 il MIUR deve essere condannato a risarcire i genitori. Il fatto è avvenuto nel corso del svolgimento del rapporto (orario scolastico) mentre il Ministero non aveva provato nulla sorveglianza compiuta dalla scuola. Non vi era prova nemmeno del comportamento “minimo” richiesto a un educatore, costituito dalla presenza dell’insegnante in classe, dal controllo sulla presenza dell’allieva e dei suoi spostamenti durante la lezione 36
Se il registro di classe fosse stato compilato e la ragazza fosse stata autorizzata ad assentarsi sarebbe cambiato qualcosa di fronte al piano suicida di un’alunna prossima alla maggiore età ? Segnali di allarme ignorati Dovere d’informare i genitori sulla salute psichica 37
3. Danno cagionato all’alunno da un terzo estraneo La scuola risponde contrattualmente ex art. 1218 c. c. nei confronti dell’alunno in ragione dell’inadempimento dell’obbligazione di sorveglianza 38
violenza sessuale compiuta da un operaio nei confronti di una minore all'interno dei bagni di una scuola elementare, dove la bambina frequentava il secondo anno e dove l’operaio stava eseguendo lavori di manutenzione dell'immobile, su incarico del Comune. L’obbligazione contrattuale a carico della scuola comporta la vigilanza su persone estranee alla scuola non conosciute dalla direzione didattica ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (Cass. , sez. III, 29. 5. 13, n. 13457) 39
Estensione spaziale e temporale della responsabilità Scuola e insegnante rispondono per fatti avvenuti dopo la fine dell’orario scolastico e fuori delle pertinenze dell’istituto (oltre il cancello) ? 40
L’insegnante accompagna spontaneamente gli allievi allo scuolabus fermo nelle vicinanze della scuola, come da consuetudine invalsa da tempo e non contrastata dal dirigente scolastico. Omettendo di verificare che tutti gli scolari siano saliti a bordo, induce il conducente di un pulmino, gestito da una società a cui il Comune aveva affidato in appalto il trasporto scolastico, ad avviare la marcia, in tal modo causando la morte di un bambino, rimasto incastrato nella porta del pullman e quindi travolto dal mezzo La parte convenuta insisteva affinché l’eventuale responsabilità fosse considerata di natura extracontrattuale, conseguenze rilevanti sulla prescrizione 41
Nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, i doveri di protezione impongono la vigilanza fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia. Il minore non deve essere in nessun momento lasciato a se stesso, ferma l’eventuale responsabilità del previsto successore nella posizione di garanzia per il ritardo nell’assolvimento dei suo doveri Nell’ambito della prestazione dell’insegnante rientrano obblighi di protezione sotto il profilo della continuità della vigilanza e del controllo dei loro spostamenti dalla scuola al mezzo di trasporto (Cass. , sez. III, 28. 4. 17, n. 10516) 42
Il tribunale di Roma condanna un Istituto tecnico statale a risarcire i danni riportati da un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l'assenza dell'insegnante, che avrebbe dovuto tenere lezione nell'ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti Per Cass. , sez. I, 30. 3. 99, n. 3074 costituisce principio generale il fatto che l’istituto provveda alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro. Il dovere di sorveglianza resta di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Tale dovere pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante (fatto da ritenersi non eccezionale) 43
All'uscita di scuola, mentre una ragazza è seduta sul parapetto della scala della scuola, cade all'indietro spinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni Per Cass. , sez. III, 16. 2. 15, n. 3081, va chiarito cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico per estendere l'obbligo dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio: occorre evitare un ampliamento dei concetti tale da comportare un regime di responsabilità in un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti. Gli obblighi di sorveglianza scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, rientrare nell'art. 2051 c. c. relativo alla responsabilità del custode 44
Art. 19 bis D. L. 16 ottobre 2017, n. 148 conv. nella L. 4 dicembre 2017, n. 172 I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori […] agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche 45
CONCLUSIONI 46
La distinzione fra danno cagionato dall’alunno ad altro alunno e a se stesso presenta un’incongruenza di fondo perché la natura della responsabilità viene fatta dipendere non dal rapporto sussistente fra le parti ma solo dalle modalità con cui si verifica il danno L’esistenza del rapporto contrattuale deve poter essere fatta valere anche nel primo caso. L’art. 2048 c. c. rimane l’unica strada percorribile solo nei casi in cui l’alunno cagioni un danno a un “terzo” inteso come soggetto non sotto la sfera di sorveglianza dell’insegnante 47
Favor per la figura del danneggiato applicando presunzioni di responsabilità (art. 2048 c. c. ) al posto delle comuni regole della responsabilità aquiliana (art. 2043 c. c. ) e, più recentemente, attuando una progressiva contrattualizzazione del rapporto fra scuola/insegnante e allievo, anche con la figura del “contatto sociale” 48
Danneggiato (alunno o terzo ) Scuola pubblica o privata (assicurazione) Allocazione del costo dei danni 49
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