Il lavoro autonomo nellaspetto giuridico Firenze 21 Marzo

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Il lavoro autonomo nell’aspetto giuridico, Firenze, 21 Marzo 2018 fiscale e previdenziale Ordine Periti

Il lavoro autonomo nell’aspetto giuridico, Firenze, 21 Marzo 2018 fiscale e previdenziale Ordine Periti Industriali di Firenze Studio Commerciale Caprio Gianni 1

IL LAVORATORE AUTONOMO Dispositivo dell'art. 2222 Codice civile Libro Quinto Titolo III Quando una

IL LAVORATORE AUTONOMO Dispositivo dell'art. 2222 Codice civile Libro Quinto Titolo III Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV[1655 (1) L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro Dispositivo dell'art. 2225 Codice civile Libro Quinto Titolo III Il corrispettivo [2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali ) o gli usi, è stabilito dal giudice [1657] in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Studio Commerciale Caprio Gianni 2

 IMPRENDITORE È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata [al fine della produzione

IMPRENDITORE È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata [al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Gli elementi della nozione di imprenditore, che risultano dalla definizione legislativa sopra riportata, sono: l'economicità delll'attività; - la professionalità; - la presenza di un organizzazione; - il raggiungimento di finalità collegate alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Secondo l'art. 2555 del codice civile, "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Tenuto conto delle nozioni legislative sopra riportate, l'impresa può essere definita come l'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi che un soggetto, detto imprenditore, esercita professionalmente mediante un complesso di beni organizzati in funzione di tale attività. Studio Commerciale Caprio Gianni 3

IL LAVORO AUTONOMO ASPETTI SOSTANZIALI l nostro ordinamento giuridico non fornisce una precisa definizione

IL LAVORO AUTONOMO ASPETTI SOSTANZIALI l nostro ordinamento giuridico non fornisce una precisa definizione di lavoro autonomo, limitandosi a disciplinare solo i contratti d'opera e le professioni intellettuali. Il contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e succ. del Codice Civile, si ha quando "una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente". Ciò che distingue il lavoro autonomo da quello subordinato non è l'oggetto della prestazione bensì le modalità mediante le quali effettivamente essa è svolta ed il tipo di vincolo esistente fra il prestatore d'opera e il committente. Per definirsi autonomo, pertanto, il lavoratore dovrà espletare la propria attività in modo discrezionale e senza l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare come nel caso del lavoro subordinato anche se al committente spetta un potere di controllo in corso d'opera consistente nella verifica della rispondenza dell'opera o del servizio alle determinazioni del contratto e dell'esecuzione a regola d'arte da parte del lavoratore autonomo. Studio Commerciale Caprio Gianni 4

Nel lavoro autonomo l'attività viene presa in considerazione esclusivamente per il risultato conseguito (opera

Nel lavoro autonomo l'attività viene presa in considerazione esclusivamente per il risultato conseguito (opera o servizio) e non per la collaborazione prestata dal lavoratore, per la realizzazione di opere e servizi realizzati da un altro soggetto (imprenditore). Un ulteriore elemento che differenzia il lavoro autonomo da quello subordinato è l'assunzione del rischio, in quanto, a differenza del lavoratore subordinato che avrà diritto al compenso pattuito anche senza il raggiungimento di un risultato, il lavoratore autonomo organizza la sua attività al fine di soddisfare la richiesta del committente, assumendosi il rischio connesso all'attività svolta. Talvolta potrebbe risultare non agevole identificare un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. In tal caso sarà necessario far riferimento ai criteri distintivi sussidiari, quali: la continuità e la durata del rapporto l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale Studio Commerciale Caprio Gianni 5

L'oggetto del contratto di lavoro autonomo è dunque l'opera consistente in qualsiasi attività di

L'oggetto del contratto di lavoro autonomo è dunque l'opera consistente in qualsiasi attività di carattere manuale, tecnico o intellettuale idonea a produrre un risultato economico, delimitata nel tempo oppure continuativa. Il corrispettivo può essere erogato al lavoratore autonomo in denaro o in natura e dovrà essere commisurato all'opera o al servizio prestato. La sua mancata previsione nel contratto non comporta la nullità dello stesso bensì il ricorso alle tariffe professionali o agli usi, oppure alla determinazione del giudice in base al risultato raggiunto e al lavoro ritenuto necessario per ottenerlo. Per alcune professioni le tariffe sono inderogabili, in quanto stabilite dalle disposizioni di legge. Il lavoratore autonomo è tenuto a svolgere la propria prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. In caso contrario il committente può fissare un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale potrà recedere dal contratto e chiedere il risarcimento dei danni. Studio Commerciale Caprio Gianni 6

LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE ED OCCASIONALE Come distinguere se un’attività di lavoro autonomo è esercitata

LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE ED OCCASIONALE Come distinguere se un’attività di lavoro autonomo è esercitata professionalmente o occasionalmente? Con il principio di abitualità. L’abitualità della prestazione ove sia individuata richiede necessariamente l’apertura di una partita Iva per l’esercizio dell’attività. L’analisi sul concetto dell’abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto, non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi, elenchi, ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere, da quella dei non iscritti. Nel primo caso, è logico ritenere, che si è sempre in presenza di attività abituale, indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni, quando congiuntamente: Il lavoratore autonomo o imprenditore è iscritto ad albi, elenchi, ruoli o registri; Il lavoratore autonomo svolge operazioni, non importa il numero e la frequenza, rientranti tra quelle del proprio ambito di attività. Quando, invece, il professionista anche se iscritto in albi ruoli od elenchi svolge un’attività professionale fuori dalla sua attività abituale in ambiti del tutto diversi, può usufruire della disciplina riguardante le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Studio Commerciale Caprio Gianni 7

Iscrizione ad albi, elenchi, ruoli o registri L’iscrizione del professionista in albi, elenchi, ruoli

Iscrizione ad albi, elenchi, ruoli o registri L’iscrizione del professionista in albi, elenchi, ruoli o registri rappresenta un requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale e rappresenta un elemento indispensabile per stabilire che tale professionista debba obbligatoriamente aprire partita Iva per l’esercizio in forma abituale della propria attività. L’apertura della partita Iva rappresenta un elemento indispensabile per tutti quei professionisti come avvocati, medici, ingegneri, architetti, etc, per i quali l’albo professionale è indispensabile per esercitare la propria attività. Oltre all’iscrizione in un albo diventa importante verificare il programma di attività del professionista quale è dato percepire da una pluralità di elementi, come per esempio, avvio di contatti lavorativi, acquisizione della disponibilità di locali. Studio Commerciale Caprio Gianni 8

Attività abituale Per stabilire l’abitualità della prestazione professionale, non si vuole certo assegnare un

Attività abituale Per stabilire l’abitualità della prestazione professionale, non si vuole certo assegnare un valore eccessivo a elementi di carattere formale: si vuol solo dire che l’effettuazione anche di una sola operazione, in presenza delle accennate iscrizioni, potrebbe integrare l’esercizio di una abituale attività economica, in quanto il soggetto, avendo richiesto l’iscrizione, pare dimostrare, fino a prova contraria, di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio, anche se non esclusivo, e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un’attività auto-organizzata e abituale. Il contribuente, tuttavia, potrebbe anche essere in grado di provare il contrario. Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere, in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all’evasione, nel senso che la prestazione qualificata dall’interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l’unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni “in nero“. Studio Commerciale Caprio Gianni 9

 Svolgimento di altre attività Al di fuori di tale situazione, e cioè in

Svolgimento di altre attività Al di fuori di tale situazione, e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l’iscrizione in albi o elenchi ufficiali, stabilire invece se l’attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione, in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. L’unico parametro attualmente vigente è quello contributivo. Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps, ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell’anno, anche se al limite sotto la fascia di €. 5. 000, debba aprire o meno la partita Iva. Orbene, nonostante sul tema in esame ultimamente si sia innestato anche l’aspetto contributivo, sul piano fiscale nulla sembra essere cambiato. Rimangono pertanto valide le puntualizzazioni fino a ora effettuate dall’Amministrazione finanziaria a partire da quella, ribadita in più occasioni, che, essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta caso per caso sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione, non esistendo cioè soluzioni a priori. Studio Commerciale Caprio Gianni 10

Abitualità e professionalità Il termine abituale nel contesto delle regole fiscali è esclusivamente abbinato

Abitualità e professionalità Il termine abituale nel contesto delle regole fiscali è esclusivamente abbinato al termine della professionalità a prescindere dall’organizzazione. Quest’ultima, infatti, ha rilevanza per stabilire se le abituali prestazioni di servizi, non rientranti nell’articolo 2195 del c. c. e, quindi, intrinsecamente autonome sul piano civile, siano di impresa o di lavoro autonomo sul piano fiscale. L’elemento dell’abitualità, abbinato a quello della professionalità, starebbe a delimitare perciò una attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Naturalmente, l’abitualità dell’attività di lavoro autonomo che non significa esclusività, è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un’attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di società in genere, in quanto anche un’attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e, al limite, anche nei confronti di un solo committente, ma con costanza nel tempo, dando quindi l’idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente, e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata, realizzano il presupposto soggettivo per l’apertura della partita Iva, dovuto a presenza appunto dell’abitualità. Studio Commerciale Caprio Gianni 11

L’APERTURA DELLA PARTITA IVA Alla luce delle considerazioni riguardanti l’abitualità del lavoro autonomo, l’apertura

L’APERTURA DELLA PARTITA IVA Alla luce delle considerazioni riguardanti l’abitualità del lavoro autonomo, l’apertura della partita iva rappresenta un presupposto fondamentale per l’esercizio della professione. Se il professionista ha intenzione di svolgere l’attività professionale in forma autonoma, basta che chieda l’attribuzione della partita iva e questo può avvenire facilmente presentando presso l. Agenzia delle Entrate un modello cartaceo Modello AA 9 oppure rivolgendosi ad un professionista che abbia accesso al canale telematico dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale compie la medesima operazione di compilazione in modo elettronico. L’attribuzione della partita iva non ha costi di rilascio a meno che non ci si rivolga al professionista per la richiesta ed in questo caso ci sarà da pagare la mera prestazione professionale. La sede dell’attività da indicare nella richiesta di partita iva sarà il luogo dove si desidera esercitare la propria professione se diversa dalla residenza on in mancanza, il luogo di residenza stesso. Qualunque variazione sui dati forniti all’amministrazione finanziaria dovrà essere comunicata entro 30 giorni mediante lo stesso modello AA 9 così come la comunicazione di cessazione dell’attività professionale. Studio Commerciale Caprio Gianni 12

Se il professionista vuole esercitare la professione associandosi con altri professionisti può costituire uno

Se il professionista vuole esercitare la professione associandosi con altri professionisti può costituire uno studio associato, formula che sta divenendo sempre più obsoleta, oppure costituendo società tra professionisti che possono essere nella forma di società personali o società di capitali. Nel caso di costituzione di un’Associazione è necessario prima di richiedere la partita iva, ottenere il codice fiscale, scrivere un atto costitutivo dove vengono riportati i patti sociali e registrarlo presso l’ufficio del registro, dopodichè si può procedere all’apertura della partita iva in questo caso con il modello AA 7/10. Se invece si decide aprire una società sia essa di persone che di capitali, è necessario rivolgersi ad un Notaio che provvederà a stilare l’atto costitutivo e lo statuto riportante tutti i patti sociali, a registrarlo e a fornire i dati per l’apertura della partita Iva. Studio Commerciale Caprio Gianni 13

SCELTA DEL REGIME CONTABILE Le norme fiscali e civili consentono di scegliere tra vari

SCELTA DEL REGIME CONTABILE Le norme fiscali e civili consentono di scegliere tra vari regimi contabili quali regime contabile agevolato, forfettario, dei contribuenti minimi, super minimi, semplificato e ordinario. Cercheremo di spiegare in modo semplice il funzionamento del regime contabile maggiormente adatto alla propria attività Innanzitutto cos’è e come funziona un regime contabile? Quali sono i regimi contabili attualmente utilizzabili dalle imprese individuali, dai professionisti e dalle società? Diciamo subito che attualmente il regime contabile adottabile da imprese e professionisti può assumere tre forme: forfettario (agevolato), semplificato per cassa (o più correttamente delle “imprese minori”) e ordinario. Studio Commerciale Caprio Gianni 14

Prima di entrare nel merito del singolo regime contabile adottabile nel nostro caso, a

Prima di entrare nel merito del singolo regime contabile adottabile nel nostro caso, a seconda della natura giuridica del contribuente (ditta individuale, professionista o società) e delle dimensioni dell’attività, elenchiamo nella seguente tabella quali sono i requisiti necessari in termini di fatturato che contraddistinguono gli attuali regimi contabili in vigore ovvero il regime contabile forfettario, semplificato e ordinario: regime contabile Limite ricavi attività di prestazioni di servizi Limite di ricavi altre attività Reg. sempl. delle imp. Min. ricavi < 400. 000 euro ricavi < 700. 000 Euro Regime contabile ordinario ricavi > 400. 000 euro ricavi > 700. 000 euro Regime contabile forfettario (agev) ricavi max 30. 000 euro (*) ricavi max 50. 000 euro (*) il limite di fatturato prevede come massimo l’importo di euro 30. 000 ma può diminuire in relazione al codice ateco relativo al proprio settore di attività. Studio Commerciale Caprio Gianni 15

Regime contabile semplificato per cassa: soggetti e requisiti Il regime contabile semplificato, più correttamente

Regime contabile semplificato per cassa: soggetti e requisiti Il regime contabile semplificato, più correttamente regime contabile delle imprese minori, può essere adottato dalle seguenti categorie di soggetti: persone fisiche esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale (che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o, semplicemente, che non vuole aderirvi); società di persone (s. n. c. e s. a. s. ); enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente. Studio Commerciale Caprio Gianni 16

Regime contabile semplificato: possibilità di opzione per la contabilità ordinaria I contribuenti che adottano

Regime contabile semplificato: possibilità di opzione per la contabilità ordinaria I contribuenti che adottano il regime contabile semplificato possono esercitare l’opzione per l’applicazione della contabilità ordinaria, ecco come: con apposita opzione in dichiarazione iva applicando naturalmente tale regime contabile, vale il cosiddetto comportamento concludente. La durata dell’opzione vale 1 anno. Studio Commerciale Caprio Gianni 17

La rivoluzione del regime semplificato per cassa La Legge di Bilancio 2017 ha riformato

La rivoluzione del regime semplificato per cassa La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa anche per questa particolare tipologia di contribuenti. Le contabilità semplificate per cassa dal 2017 sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già oggi in vigore per i professionisti. In sintesi, il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che, com’è noto, caratterizza il regime contabile ordinario). Studio Commerciale Caprio Gianni 18

REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO E REGIME DI CASSA Regime contabile: principio di cassa

REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO E REGIME DI CASSA Regime contabile: principio di cassa o principio di competenza In materia di regime contabile appare opportuno concludere questo approfondimento con una precisazione importante: le registrazioni contabili di imprese e professionisti seguono logiche diverse. Le imprese redigono le scritture contabili sulla base del principio di competenza ovvero: “costi e ricavi sono registrati nell’esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo, mediante l’utilizzo di scritture di assestamento rilevate a fine anno” Per le imprese l’eccezione a questa regola è rappresentata dal regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata. I professionisti, invece, tengono la propria contabilità secondo il principio di cassa secondo il quale: “costi e ricavi sono registrati nell’esercizio di in cui sono sostenuti/percepiti, a prescindere dalla effettiva maturazione” Studio Commerciale Caprio Gianni 19

Anche i professionisti possono optare per il regime contabile ordinario. La contabilità ordinaria viene

Anche i professionisti possono optare per il regime contabile ordinario. La contabilità ordinaria viene tenuta applicando le regole della partita doppia ma mantiene le regole del principio di cassa. Il nuovo regime dei minimi forfettario per i titolari di partita IVA consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% (5% dal 2016) in luogo di quella dei classici minimi del 5%. esistono al momento due regimi agevolati che sono: Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n. 244 del 2007 Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% ex Legge n. 190 del 2014 (modificato con la legge di stabilità 2016 dal primo gennaio 2016 e trovate l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi qui sotto linciato) Per chi applica il regime forfettario 2018 sono previsti i seguenti vantaggi fiscali Esclusione da IVA, IRAP, studi di settore e parametri; Reddito assoggettato a imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP pari al 15%, Studio Commerciale Caprio Gianni 20

Calcolo Reddito imponibile forfettario che si effettua applicando sul totale dei ricavi/compensi, i coefficienti

Calcolo Reddito imponibile forfettario che si effettua applicando sul totale dei ricavi/compensi, i coefficienti di redditività diversi a seconda del codice ATECO, che di fatto riducono la misura della base imponibile sulla quale calcolare il 15%. Esonero dalla ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta; No ritenute alla fonte Permanenza nel regime fin tanto che sussistono i requisiti, per cui la durata del regime è senza limiti di tempo. Si applicano dei coefficienti di redditività regime forfettario allegati alla Legge di Stabilità 2015. Tali coefficienti, si applicano al reddito dei nuovi minimi, ossia, ai contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario. I coefficienti consistono in una percentuale variabile dal 40 all'86% a seconda del tipo di attività svolta e si applicano al reddito imponibile. Su tale base, va poi calcolata l'imposta sostitutiva del 15 per cento mentre se trattasi di nuova impresa, l'aliquota è al 5% per 5 anni. Studio Commerciale Caprio Gianni 21

COMPENSI E SPESE DEDUCIBILI Ad esclusione dei regimi forfettari che applicano coefficienti di redditività,

COMPENSI E SPESE DEDUCIBILI Ad esclusione dei regimi forfettari che applicano coefficienti di redditività, negli altri regimi dal totale dei compensi vanno sottratti tutti i costi inerenti l’attività svolta. Dal un punto di vista giuridico sono inerenti tutti i costi che si sostengono in relazione alla tipologia di attività svolta e riferiti a investimenti e spese necessarie per conseguire i ricavi o compensi. Sotto l’aspetto fiscale, pur restando valido il principio di inerenza, subentrano alcuni meccanismi che hanno lo scopo di evitare atteggiamenti di elusione fiscale e che di fatto limitano la deducibilità di alcuni costi. BENI STRUMENTALI S tratta di investimenti riguardanti beni materiali o immateriali la cui utilità dura nel tempo e supera il limite temporale di un anno. Il loro costo viene ripartito per il periodo di durata dell’utilità attraverso una procedura che prende il nome di ammortamento. Studio Commerciale Caprio Gianni 22

IL PERSONALE DIPENDENTE L’Imprenditore come il professionista, mettono a disposizione della propria attività il

IL PERSONALE DIPENDENTE L’Imprenditore come il professionista, mettono a disposizione della propria attività il proprio lavoro ma spesso accade che le necessità di apporto lavorativo superano le potenzialità dell’individuo e pertanto è necessario ricorrere ad altra forza lavoro che può essere esterna come nel caso dei terzisti oppure interna, come il personale dipendente. Tali lavoratori rappresentano la forza lavoro e partecipano ai processi produttivi attraverso la stipula di contratti di lavoro disciplinati dai CCNL. Il costo del lavoro comprende la retribuzione netta del lavoratore e i contributi a carico del datore di lavoro. Studio Commerciale Caprio Gianni 23

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Il professionista e più in generale

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Il professionista e più in generale il lavoratore autonomo, fornisce prestazioni di servizi e a fronte di tale prestazione ha diritto a percepire un compenso. Se si rientra nel regime forfettario, la prestazione viene fatturata senza alcuna implicazione IVA. Ma negli altri regimi si deve fare i conti con questa imposta indiretta e pertanto le fatture devono essere gravate dall’Iva al 22%. L’obbligo di fatturazione e di imposizione coincide normalmente con il momento del pagamento della prestazione. Infatti i professionisti sono soliti emettere pre notula per chiedere il pagamento della prestazione e solo al ricevimento del bonifico emettono regolare fattura. L’iva sulle fatture emesse è iva a debito cioè iva che dobbiamo versare allo Stato. Paghiamo anche iva sulle fatture dei nostri fornitori ma in questo caso si tratta di iva a credito. Pertanto avremo l’obbligo di versare periodicamente l’iva detraendo dall’iva a debito l’iva a credito pagata ai nostri fornitori attraverso il meccanismo di detrazione imposta da imposta. La liquidazione dell’iva avviene trimestralmente o mensilmente a seconda dell’opzione scelta o del volume di affari realizzato. Infatti se si superano gli euro 400. 000 (700. 000 per la vendita dei beni) di volume di affari si è obbligati a versare l’iva mensilmente. Periodicamente sussiste anche l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni iva effettuate attraverso le comunicazioni iva che hanno cadenza trimestrale e annualmente con la dichiarazione annuale iva. Studio Commerciale Caprio Gianni 24

ALTRI ADEMPIMENTI PERIODICI Oltre alle comunicazioni e dichiarazioni iva, esistono altri adempimenti periodici ai

ALTRI ADEMPIMENTI PERIODICI Oltre alle comunicazioni e dichiarazioni iva, esistono altri adempimenti periodici ai quali il lavoratore autonomo è tenuto. Il modello Intrastat attraverso il quale si comunicano le operazioni attive e passive effettuate nei confronti di operatori esteri business operanti nel territorio della comunità economica europea e che serva ad effettuare controlli incrociati tra i vari paesi. Lo Spesometro, documento con il quale si comunicano all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni attive e passive effettuate con gli altri operatori iva del territorio nazionale e che serve all’amministrazione finanziaria a controllare attraverso i dati incrociati la regolarità delle emissioni di fatture e per favorire la lotta all’evasione in materia di Iva. Attualmente lo spesometro ha periodicità semestrale. Infine il modello 770 strumento che ha lo scopo di dichiarare i compensi erogati ai lavoratori dipendenti e a tutti i lavoratori autonomi soggetti alla ritenuta d’acconto di cui parleremo più avanti. Anche questo è uno strumento che serve all’amministrazione finanziaria per controllare che tutti i compensi siano regolarmente dichiarati dai cittadini. Studio Commerciale Caprio Gianni 25

FATTURAZIONE E RITENUTA D’ACCONTO Come abbiamo indicato in precedenza il professionista ha l’obbligo di

FATTURAZIONE E RITENUTA D’ACCONTO Come abbiamo indicato in precedenza il professionista ha l’obbligo di emettere la fattura all’atto della percezione del compenso o onorario. Quindi la fattura è lo strumento per chiedere il pagamento dell’iva da liquidare poi allo Stato. Ma la fattura non è solo il documento che serve in materia di iva ma nel caso del professionista ha anche lo scopo di sottrarre la ritenuta d’acconto del 20% che poi il committente verserà allo stato e anche per chiedere la rivalsa previdenziale. Quindi la fattura avrà come elemento principale l’indicazione del compenso sul quale si applica la rivalsa previdenziale che sommata alla prima voce determina la base imponibile su cui applicare l’iva. Dal totale imponibile più iva si andrà a detrarre la ritenuta d’acconto calcolata sul solo compenso, quindi la prima voce e pertanto la somma da ricevere è il netto finale. E’ obbligo del committente poi procedere al versamento di tale ritenuta d’acconto all’Erario indicando il tutto poi nel modello 770. Studio Commerciale Caprio Gianni 26

CENNI ALL’ASPETTO PREVIDENZIALE E DIRITTO DI RIVALSA Volendo fare un excursus sull’aspetto previdenziale del

CENNI ALL’ASPETTO PREVIDENZIALE E DIRITTO DI RIVALSA Volendo fare un excursus sull’aspetto previdenziale del lavoro autonomo, dobbiamo distinguere tra i professionisti che hanno una cassa di appartenenza e ci si riferisce a coloro che hanno un albo di appartenenza e i lavoratori autonomi privi di cassa e che non hanno un albo di appartenenza. Partiamo da questi ultimi per i quali esiste l’obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i contributi all’Inps. La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Coloro che versano i contributi alla gestione separata Inps devono determinare la contribuzione applicando l’aliquota del 25, 72% sul proprio reddito. I professionisti iscritti agli albi versano invece i contributi alla propria cassa di appartenenza e ogni cassa previdenziale ha regole proprie. Per i periti industriale l’obbligo è nei confronti dell’Eppi. Studio Commerciale Caprio Gianni 27

L'Eppi è l'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Nato

L'Eppi è l'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Nato nel 1997 in applicazione del decreto legislativo 103/96, si prende cura della previdenza obbligatoria di tutti i periti industriali iscritti negli appositi collegi, che esercitano l'attività professionale autonoma nelle sue diverse forme. La tutela si estende anche ai familiari e agli eredi aventi diritto. L'Eppi attua anche trattamenti integrativi di assistenza, nonché fornisce la possibilità di ottenere una pensione migliore scegliendo di accantonare volontariamente ogni anno fino al 26% del reddito. Per legge, viene applicato il metodo di calcolo previdenziale «contributivo» , in virtù del quale le pensioni sono commisurate ai versamenti effettuati più la loro rivalutazione anno per anno. Studio Commerciale Caprio Gianni 28

Gli iscritti agli albi professionali dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati che esercitano

Gli iscritti agli albi professionali dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati che esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, o di partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, devono obbligatoriamente iscriversi all’Ente sempreché tale attività rientri nelle competenze specifiche del Perito Industriale, anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. L’iscritto all’Albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, iscritto anche in altri albi professionali pure dotati di un proprio Ente di previdenza obbligatoria, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi. I contributi periti industriali sono soggettivo, integrativo e maternità. Studio Commerciale Caprio Gianni 29

Il contributo soggettivo si calcola in percentuale rispetto al reddito professionale ottenuto dal perito

Il contributo soggettivo si calcola in percentuale rispetto al reddito professionale ottenuto dal perito nell’anno di imposta precedente e per il 2018 prevede un’aliquota minima del 18%. Ogni professionista entro il 30. 09 di ogni anno è obbligato a presentare una dichiarazione reddituale nella quale deve indicare il reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini Irpef realizzato nell’anno precedente, ed il proprio volume d’affari. Queste due informazioni sono indispensabili per determinare il contributo soggettivo ed integrativo obbligatorio. Il contributo integrativo si calcola in percentuale sul volume di affari. Il contributo integrativo è costituito da un’aliquota pari al 5% (o 2% in caso di fatturazione verso enti pubblici) che, secondo quanto stabilito dalla legge, tutti gli iscritti devono applicare in fattura Studio Commerciale Caprio Gianni 30

Il contributo di maternità è un contributo previdenziale obbligatorio. L’importo viene stabilito annualmente. Per

Il contributo di maternità è un contributo previdenziale obbligatorio. L’importo viene stabilito annualmente. Per i periti industriali iscritti all’Eppi è obbligatorio il versamento dei contributi minimi anche se non si è prodotto reddito o se si è in passivo. Gli importi minimi da versare sono stabiliti annualmente. Nel 2017 erano euro 1586, 08 per i contributi soggettivi ed euro 495, 65 per quelli integrativi. Le scadenze per i versamenti dei contributi sono le seguenti: 15 dicembre I acconto 15 aprile II acconto 30 settembre saldo Il contributo di maternità è versato in un’unica soluzione, nella prima scadenza. I contributi soggettivo e di maternità sono deducibili fiscalmente. Per quanto concerne i contributi integrativi, i periti industriali, come tutti gli altri professionisti iscritti alle rispettive cassa possono esercitare il diritto di rivalsa sul cliente addebitando in fattura il 4% dell’imponibile a titolo di rivalsa previdenziale. Studio Commerciale Caprio Gianni 31

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TRIBUTI: MODELLO F 24 Tutti i contribuenti sia di imposte

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TRIBUTI: MODELLO F 24 Tutti i contribuenti sia di imposte sia di tasse e tributi vari sia di contributi devono versare quanto dovuto attraverso il modello F 24, strumento attraverso il quale si indicano i relativi codici tributo a debito e si possono compensare, entro determinati limiti, le posizioni a debito con quelle a credito. Le scadenze dei versamenti sono stabilite dalla legge in relazione all’adempimento da effettuare. Per i titolari di partita iva, il versamento non può essere fatto direttamente in banca ma deve avvenire o attraverso l’online della propria banca oppure tramite intermediario autorizzato che lo trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Studio Commerciale Caprio Gianni 32

CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI Articolo 2220 Conservazione delle scritture contabili Le scritture devono essere conservate

CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI Articolo 2220 Conservazione delle scritture contabili Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. Studio Commerciale Caprio Gianni 33

Grazie per l’attenzione Studio Commerciale Caprio Gianni 34

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