Stato giuridico del docente SIS a a 200506

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Stato giuridico del docente SIS a. a. 2005/06 “Funzione docente e organizzazione didattica nella

Stato giuridico del docente SIS a. a. 2005/06 “Funzione docente e organizzazione didattica nella scuola dell’autonomia” Docente: Alessio Drivet

Fonti • • Costituzione Legge delega n. 477/73 (stato giuridico) Decreto legislativo 297/94 (testo

Fonti • • Costituzione Legge delega n. 477/73 (stato giuridico) Decreto legislativo 297/94 (testo unico) DPR 275/99 (regolamento dell'autonomia) Il contratto collettivo Codice civile Codice penale

Costituzione art. 33 • L'arte e la scienza sono libere e libero ne è

Costituzione art. 33 • L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. • La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. • Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. • La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. • È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. • Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Costituzione art. 34 • La scuola è aperta a tutti. • L'istruzione inferiore, impartita

Costituzione art. 34 • La scuola è aperta a tutti. • L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. • I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. • La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Decreto legislativo 297/94 art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di

Decreto legislativo 297/94 art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento • 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. • 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. • 3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Decreto legislativo 297/94 art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Decreto legislativo 297/94 art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe • 1. Il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria è composto dai docenti di ogni singola classe. • 2. Fanno parte del consiglio di classe nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti dei genitori, nonché due rappresentanti degli studenti; • 4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori. • 6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Decreto legislativo 297/94 art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica • 1. La sperimentazione,

Decreto legislativo 297/94 art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica • 1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica. • 2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze. • 3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza. • 4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.

Decreto legislativo 297/94 art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture •

Decreto legislativo 297/94 art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture • 1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione. • 2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Decreto legislativo 297/94 art. 395 - Funzione docente • 1. La funzione docente è

Decreto legislativo 297/94 art. 395 - Funzione docente • 1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. • 2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente. In particolare essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale; b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali; c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; d) curano i rapporti con i genitori degli alunni; e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso.

Regolamento autonomia (DPR 275/99) art. 4 (Autonomia didattica) • 1. Le istituzioni scolastiche, nel

Regolamento autonomia (DPR 275/99) art. 4 (Autonomia didattica) • 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi. • 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. • 3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività. • 4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale.

Regolamento autonomia (DPR 275/99) art. 5 (Autonomia organizzativa) • 1. Le istituzioni scolastiche adottano,

Regolamento autonomia (DPR 275/99) art. 5 (Autonomia organizzativa) • 1. Le istituzioni scolastiche adottano, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio. • 2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni. • 3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

Regolamento autonomia (DPR 275/99) art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo) • 1.

Regolamento autonomia (DPR 275/99) art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo) • 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo curando tra l'altro: – a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; – b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale; – c) l'innovazione metodologica e disciplinare; – d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; – e) la documentazione educativa; – f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali; – g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

Regolamento autonomia (DPR 275/99) art. 16 (attribuzione di funzioni) • 1. Gli organi collegiali

Regolamento autonomia (DPR 275/99) art. 16 (attribuzione di funzioni) • 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. • 2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. • 3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. • 5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

CCNL – scuola 2002 -2005 art. 24 • 1. La funzione docente, realizza il

CCNL – scuola 2002 -2005 art. 24 • 1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. • 2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. • 3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.

CCNL – scuola 2002 -2005 art. 25 • Il profilo professionale dei docenti è

CCNL – scuola 2002 -2005 art. 25 • Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologicodidattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

Codice civile (libro V) • art. 2103. Mansioni del lavoratore – Il prestatore di

Codice civile (libro V) • art. 2103. Mansioni del lavoratore – Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto • art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta • art. 2105. Obbligo di fedeltà – Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore • art. 2106. Sanzioni disciplinari – L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari

Codice penale (titolo II) • art. 323 Abuso d'ufficio Salvo che il fatto non

Codice penale (titolo II) • art. 323 Abuso d'ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito …. • art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito …. • art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, e' punito ….

Proposta di Legge 4091/05 • carriera docente: tre distinti livelli (docente iniziale, ordinario, esperto);

Proposta di Legge 4091/05 • carriera docente: tre distinti livelli (docente iniziale, ordinario, esperto); • valutazione degli insegnanti (ogni quattro anni); • commissione di valutazione permanente: istituita presso ogni scuola, composta da un ispettore, dal dirigente, da due docenti “esperti”, da due genitori (se scuola primaria), da un genitore e uno studente (se scuola superiore); • albo nazionale dei docenti: da cui i dirigenti scolastici potranno direttamente chiamare gli insegnanti per farli partecipare ai concorsi, indetti dalle scuole autonome, ai fini dell’assunzione in ruolo; • organismo tecnico rappresentativo (nazionale e regionali), con caratteristiche tipiche degli ordini professionali; • valorizzazione dell’associazionismo professionale, ma limitatamente alla didattica, alla formazione iniziale e in servizio; • soppressione delle Rsu.

Il ruolo del docente nella autonomia • • Progettazione di Istituto Gestione POF Organi

Il ruolo del docente nella autonomia • • Progettazione di Istituto Gestione POF Organi collegiali Aree dipartimentali • Funzioni obiettivo

La responsabilità del docente • Responsabilità professionale • La responsabilità patrimoniale amministrativa, contabile, civile

La responsabilità del docente • Responsabilità professionale • La responsabilità patrimoniale amministrativa, contabile, civile verso i terzi • La responsabilità penale • Le sanzioni • I vincoli a carico dei docenti

Responsabilità professionale ( per i casi meno gravi) • gravi negligenze nello svolgimento delle

Responsabilità professionale ( per i casi meno gravi) • gravi negligenze nello svolgimento delle proprie funzioni • violazione del segreto d’ufficio inerenti ad atti o attività non soggetti a pubblicità • omissione dei doveri di vigilanza ( per i casi più gravi) • particolare gravità delle inadempienze sopra esaminate • uso dell’impiego a fini di interesse personale • abuso di autorità • atti (anche in concorso) che pregiudicano il regolare funzionamento della scuola

Responsabilità patrimoniale • si configura quando il docente, violando i suoi obblighi di servizio,

Responsabilità patrimoniale • si configura quando il docente, violando i suoi obblighi di servizio, provoca, per colpa o dolo, un danno: – alla PA – alla gestione di valori appartenenti alla PA – ai terzi

Le sanzioni • • Censura (da parte del dirigente o dell’Amministrazione) Sospensione fino a

Le sanzioni • • Censura (da parte del dirigente o dell’Amministrazione) Sospensione fino a 1 mese Sospensione fino a 6 mesi con diversa utilizzazione Licenziamento Altri procedimenti • Avvertimento • Trasferimento d’ufficio

I vincoli a carico dei docenti • Divieto di impartire lezioni private ad alunni

I vincoli a carico dei docenti • Divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto • Divieto di cumuli di impieghi • Divieto di svolgere altre attività economiche, ad eccezione dell’esercizio di libere professioni attinenti la disciplina insegnata, previa autorizzazione del dirigente scolastico