Interpretazione funzionale e moralismo giuridico Moralismo giuridico Dallinterpretazione

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Interpretazione funzionale e moralismo giuridico

Interpretazione funzionale e moralismo giuridico

Moralismo giuridico Dall’interpretazione funzionale dell’obbligo come appropriata sanzione: Øl’azione immorale va punita dalle leggi

Moralismo giuridico Dall’interpretazione funzionale dell’obbligo come appropriata sanzione: Øl’azione immorale va punita dalle leggi = le leggi indicano ciò che è morale e ciò che non lo è. N. B. : Da Tangentopoli in poi si afferma il termine giustizialismo = l’intervento della legge (dei giudici) è il mezzo principale per combattere la corruzione.

Moralismo politico e moralismo giuridico • Moralismo politico: teoria secondo la quale il comportamento

Moralismo politico e moralismo giuridico • Moralismo politico: teoria secondo la quale il comportamento politico deve essere giudicato sempre secondo principi morali (assolutismo, deontologia, consequenzialismo). • Moralismo giuridico: concezione del diritto a) secondo la quale quest’ultimo condiziona la moralità di un Paese, in quanto le leggi indicano quale deve essere il comportamento morale che i cittadini devono seguire; b) ritiene che la punizione penale possa sanare la moralità dei cittadini. • ambito differente, concezione della morale e della sua relazione con la politica simile.

Giustizialismo • Forma specifica di moralismo giuridico per la quale il comportamento dei politici

Giustizialismo • Forma specifica di moralismo giuridico per la quale il comportamento dei politici deve essere giudicato con parametri morali, indipendentemente dall’accertamento di eventuali reati commessi.

Paternalismo • La legge si preoccupa di vietare azioni che i legislatori ritengono possano

Paternalismo • La legge si preoccupa di vietare azioni che i legislatori ritengono possano danneggiare i cittadini. • conseguenza negativa: si creano effetti a loro volta negativi per i singoli e/o per la comunità.

Principio del danno • Forma limitata di moralismo giuridico, per la quale ciascuno è

Principio del danno • Forma limitata di moralismo giuridico, per la quale ciascuno è libero di fare ciò che vuole fino a quando non danneggia gli altri.