CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLINSOLVENZA D

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CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

AMBITO OGGETTIVO DELLA RIFORMA • a) procedure concorsuali (R. D. n. 267 del 1942,

AMBITO OGGETTIVO DELLA RIFORMA • a) procedure concorsuali (R. D. n. 267 del 1942, c. d. Legge fallimentare); • b) normativa in materia di composizione della crisi da sovra-indebitamento (legge n. 3 del 2012); • c) sistema dei privilegi e delle garanzie.

MOTIVI DELLA RIFORMA • - la necessità di riformulare le disposizioni che hanno originato

MOTIVI DELLA RIFORMA • - la necessità di riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi; • - la necessità di semplificare il quadro normativo; • - la necessità di adeguare la legislazione italiana alla normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla normativa europea (ad es. , Regolamento europeo 20 maggio 2015 n. 848 relativo alle procedure di insolvenza, la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione nonché' i principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA • Parte prima • Titolo I - Disposizioni generali (artt.

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA • Parte prima • Titolo I - Disposizioni generali (artt. 1 - 11) • Titolo II - Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12 - 25) • Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt- 26 - 55) • Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi (artt. 56 - 120) • Titolo V - Liquidazione giudiziale (artt. 121 -283) • Capo I - Imprenditori individuali e società (artt. 121 -192) • Capo II - Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale (artt. 193 -199) • Capo III - Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale (artt. 200 - 210) • Capo IV - Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo (artt. 211 - 219) • Capo V - Ripartizione dell'attivo (artt. 220 - 232) • Capo VI - Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale (artt. 233 - 239) • Capo VII - Concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 - 253) • Capo VIII - Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società (artt. 254 - 267) • Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 - 277) • Capo X - Esdebitazione (artt. 278 - 283) • • Titolo VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese (artt. 284 - 292) • Titolo VII - Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293 - 316) • Titolo VIII - Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali (artt. 317 - 321) • Titolo IX - Disposizioni penali (artt. 322 - 347) • Titolo X - Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria (artt. 348 - 374) • Parte seconda - Modifiche al codice civile (artt. 375 - 384) • Parte terza - Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385 - 388) • Parte quarta - Disposizioni finali e transitorie (artt. 389 - 391)

I PRINCIPI GENERALI 1. 2. 3. 4. 5. 6. si sostituisce il termine “fallimento”

I PRINCIPI GENERALI 1. 2. 3. 4. 5. 6. si sostituisce il termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale” (art. 121 ss. ); si introducono termini provenienti dal lessico aziendalistico (ad es. “crisi” dell’impresa); si introducono principi ai quali deve conformarsi la condotta dei soggetti coinvolti nelle procedure (debitore, creditori, curatore, consulenti, …): es. , parametri di buona fede e correttezza - doveri di trasparenza e collaborazione (art. 3 ss. ) Si introducono strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzati alla prevenzione e all’emersione anticipata della stessa. si introduce una definizione di “stato di crisi”, intesa come probabilità di futura insolvenza, e si mantiene l’attuale nozione di “insolvenza” (art. 5 l. f. ); si adotta un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore; si assoggetta ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore (persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici);

 • 7. priorità, in caso di proposizione di più domande, alle proposte che

• 7. priorità, in caso di proposizione di più domande, alle proposte che comportano il superamento della crisi (art. 7); • 8. si uniforma la disciplina dei diversi riti speciali in materia concorsuale; • 9. si prevede la riduzione di durata e costi delle procedure concorsuali; • 10. Si privilegiano le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale. • 11. si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori. • 12. Si modifica il codice civile (artt. 375 – 384)

2. PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (ART. 12 SS. ) fase

2. PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (ART. 12 SS. ) fase preventiva di allerta finalizzata a: • anticipare l’emersione della crisi di impresa; • costituire uno strumento di sostegno alle imprese; • fornire un servizio di composizione della crisi funzionale alle trattative per l’accordo con i creditori mediante l’assistenza dell’OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza; Definizione di “crisi” (art. 2, c. 1, lett. a): “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”

Strumenti di allerta: • oneri di segnalazione a carico dei soggetti indicati dagli artt.

Strumenti di allerta: • oneri di segnalazione a carico dei soggetti indicati dagli artt. 14 (organi di controllo societari) e 15 (creditori pubblici qualificati: Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione); • obblighi organizzativi posti dal cod. civ. a carico dell’imprenditore (art. 12) Sono applicabili a: ▪ debitori che svolgono attività imprenditoriale; ▪ imprese agricole e imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria (v. art. 12 comma 7);

Indicatori della crisi: • squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle caratteristiche

Indicatori della crisi: • squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale deldebitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi e sulla continuità aziendale. • La loro rilevazione si basa sulla valutazione di appositi indici, elaborati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili con cadenza almeno triennale. • art. 13, c. 1, indici “significativi : quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”. • Costituiscono altresì indicatori di crisi significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti categorie di debiti (art. 13) Obblighi di segnalazione (art. 14): gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione debbano: • ▪ verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, • ▪ segnalare all’organo amministrativo fondati indizi della crisi.

Modalità di presentazione della segnalazione: • motivata, per iscritto, comunicata a mezzo pec; •

Modalità di presentazione della segnalazione: • motivata, per iscritto, comunicata a mezzo pec; • deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese; In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare l’OCRI. oneri informativi in capo a Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione delle imposte : • obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante; • obbligo di segnalare al debitore che, se entro 90 giorni dall’avviso, egli non avrà regolarizzato la propria posizione o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, verrà fatta segnalazione all’OCRI. L’omessa segnalazione è posta a pena di inefficacia del titolo di prelazione sui crediti dell'Agenzia e delle Entrate e dell'INPS e a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione per Agente della riscossione.

OCRI: • ▪ riceve le segnalazioni di indizi della crisi; • ▪ gestisce il

OCRI: • ▪ riceve le segnalazioni di indizi della crisi; • ▪ gestisce il procedimento di allerta ed assiste l’imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi (art. 16, 17 e 18); Entro 15 giorni, convoca il debitore nonché i componenti di organi di controllo, se presenti, per l’audizione in via riservata e confidenziale. Sentito il debitore, l’OCRI può: • disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, quando ritiene che non sussista la crisi; • individuare con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissare il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. Se investito, su istanza del debitore, del procedimento di composizione assistita della cris, i deve: • fissare un termine per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa; • acquisire una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nonché un elenco dei creditori (art. 19). Se il procedimento ha avuto esito positivo, l’accordo con i creditori: • deve avere forma scritta e deve essere depositato presso l’organismo • non è ostensibile nei confronti di soggetti diversi da quelli che vi hanno aderito; • può essere iscritto nel registro delle imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori. Qualora non sia stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e la situazione di crisi permanga, entro 30 giorni l’OCRI deve invitare il debitore a presentare domanda di accesso ad una procedura della crisi o dell’insolvenza.

3. PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (ART. 37 SS. ) Per l’accertamento

3. PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (ART. 37 SS. ) Per l’accertamento dello stato di crisi o dell’insolvenza del debitore: unico modello processuale. - La domanda: • di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza può essere proposta con ricorso dal debitore; • di apertura della liquidazione giudiziale può essere presentata dal debitore, dagli organi e dalle autorità amministrative cha hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, dai creditori o dal PM (art. 37). - procedimento semplificato - termini brevi (art. 41) - disposizioni specifiche per l’accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione (artt. 44, 45, 46, 48, 49).

Strumenti: COMPOSIZIONE NEGOZIALE STRAGIUDIZIALE DELLA CRISI 1. ▪ i piani attestati di risanamento; 2.

Strumenti: COMPOSIZIONE NEGOZIALE STRAGIUDIZIALE DELLA CRISI 1. ▪ i piani attestati di risanamento; 2. ▪ gli accordi di ristrutturazione dei debiti; 3. ▪ gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa; 4. ▪ le convenzioni di moratoria; 1. Piani attestati di risanamento: può essere rivolto ai creditori da parte di un imprenditore, anche non commerciale; deve essere idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa; deve essere attestato da un professionista indipendente. Per quanto riguarda invece gli strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione (v. art. 44): 2. Accordi di ristrutturazione dei debiti: per l’imprenditore (non minore, anche non commerciale), che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (in continuità con il sistema vigente). (art. 57). • accordi di ristrutturazione agevolati: stipulati con creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti a condizione che il debitore: • - non proponga la moratoria dei crediti estranei agli accordi; • - non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee (art. 60)

3. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (ai creditori non aderenti che appartengano alla

3. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria): • ▪ esteso a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito. • ▪ l’accordo deve prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa; • ▪ gli effetti dell’accordo si estendono anche ai creditori non aderenti se risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale; • è fatta salva la possibilità per i creditori non aderenti di poter proporre opposizione (art. 61) 4. convenzioni di moratoria: può essere conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori ed è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi; - oggetto: • ▪ dilazione delle scadenze dei crediti; • ▪ rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e di ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito in deroga a quanto previsto dall’art. 1372 c. c. ed art. 1411 c. c. ; - è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria de risultino soddisfatti in misura superiore alla liquidazione giudiziale. - deve essere accompagnata da una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore(art. 62)

5. PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Procedure di composizione della crisi da

5. PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento: 1. ▪ piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; 2. ▪ concordato minore; 3. ▪ liquidazione controllata. - Si tratta di procedure riservate a: consumatore, professionista, imprenditore agricolo, imprenditore minore, start-up innovative ed ogni altro debitore non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale od alla liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie. - “procedure familiari”: procedure di sovra indebitamento che coinvolgano famigliari conviventi o un gruppo famigliare. In questi casi è consentito presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovra indebitamento (art. 66). Le masse attive e passive rimangono comunque distinte. 1. piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: consiste in una proposta libera, anche limitata al soddisfacimento parziale dei debiti, contenente un piano di ristrutturazione dei debiti e l’indicazione specifica di tempi e modalità per il superamento della crisi. Il piano deve essere omologato con sentenza.

2. concordato minore: i soggetti in una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2, c.

2. concordato minore: i soggetti in una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2, c. 1, lett. c. , con l’esclusione del consumatore, possono presentare tramite l’OCC ai creditori una proposta di concordato minore quando il piano permetta di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso, la proposta può essere fatta quando viene previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori. - è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79). - è compito del tribunale omologare con sentenza previa verifica della fattibilità del piano e del raggiungimento della maggioranza. 3. liquidazione controllata dei beni del debitore (art. 268) è attivabile con ricorso al tribunale: • dal debitore in stato di sovra indebitamento; • da un creditore anche se in pendenza di procedure esecutive individuali; • dal PM, se l’insolvenza riguardi l’imprenditore.

6. CONCORDATO PREVENTIVO • Il concordato preventivo può assumere la forma di: 1. ▪

6. CONCORDATO PREVENTIVO • Il concordato preventivo può assumere la forma di: 1. ▪ concordato in continuità aziendale; 2. ▪ concordato liquidatorio (art. 84). 1. Il concordato in continuità aziendale è finalizzato al recupero della capacità dell’impresa di rientrare risanata nel mercato. La continuità aziendale può essere: • ▪ diretta in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato; • ▪ indiretta nel caso in cui sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto o conferimento di azienda in una o più società o a qualsiasi altro titolo; - Il piano deve prevedere che l’attività di impresa sia funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci. 2. Nel concordato liquidatorio: • ▪ l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10%, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari; • ▪ i creditori chirografari devono, in ogni caso, essere soddisfatti nella misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario.

La proposta di concordato preventivo: - può essere presentata dall’imprenditore in stato di crisi

La proposta di concordato preventivo: - può essere presentata dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza; - deve essere accompagnata da un piano di attuazione che deve avere concrete possibilità di realizzazione. Il piano di concordato deve contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; il debitore deve specificare: • le cause della crisi; • la definizione delle strategie di intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; • gli apporti di finanza nuova; • le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le prospettive di recupero; • le ragioni per cui la continuità aziendale è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; • costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività nonché risorse finanziarie necessarie e modalità di copertura • l’indicazione dei tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale deve sorvegliare l'adempimento del piano secondo le modalità fissate nella sentenza di omologazione e deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori. Con riferimento alla risoluzione del concordato per inadempimento, la legittimazione a proporre la domanda è riconosciuta non solo ai creditori, ma anche al commissario giudiziale quando sia stata fatta richiesta da parte di uno dei creditori (art. 119).

7. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE La procedura di liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento: • i presupposti

7. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE La procedura di liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento: • i presupposti non sono modificati: si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d (ovvero quelli oggi previsti dall’art. 1 l. f. ) e che siano in stato di insolvenza; • è stato introdotto uno specifico albo dei curatori; • sono state semplificate le modalità di apprensione dell'attivo; • non sono state apportate modifiche rilevanti alla disciplina delle azioni revocatorie ed alla disciplina dei rapporti pendenti; • è stato previsto un sistema di accertamento del passivo più rapido attraverso la presentazione telematica delle domande tempestive dei creditori e dei terzi; Per quanto concerne gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori: la data da cui calcolare a ritroso il c. d. periodo sospetto è quella in cui è stata presentata la domanda cui è seguita la procedura di liquidazione giudiziale(art. 121) È confermata la legittimazione ad agire del curatore per quanto concerne l'azione di revocazione ordinaria finalizzata a veder dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

Il legislatore ha modificato l'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa. • regola generale: l'apertura della liquidazione

Il legislatore ha modificato l'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa. • regola generale: l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività di impresa quando: • ▪ il tribunale ha autorizzato, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, se dall'interruzione può derivare un grave danno, a condizione che non arrechi pregiudizio ai creditori; • ▪ il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, h na autorizzato con decreto motivato l'esercizio dell'impresa; (art. 211) • durante tale periodo, il curatore deve convocare il comitato dei creditori almeno ogni 3 mesi, al fine di dare idonea informativa circa l'andamento della gestione. • il programma di liquidazione deve avere indicato un termine entro il quale deve avere inizio la procedura di liquidazione giudiziale (art. 213) • modalità di liquidazione: • sono realizzate con modalità telematiche e con il supporto del portale delle vendite; • il giudice delegato deve determinare le modalità di liquidazione dei beni ed ha il potere di ordinare la liberazione di beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura di liquidazione giudiziale; • ▪ il curatore deve dare notizia, entro 5 giorni, agli organi della procedura dell'avvenuto trasferimento del bene.

8. CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE La proposta di concordato: • costituisce uno dei modi

8. CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE La proposta di concordato: • costituisce uno dei modi di chiusura della liquidazione giudiziale. • può essere richiesta da un creditore o da terzi anche prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, a condizione che sia stata tenuta dal debitore la contabilità e che i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato.

9. ESDEBITAZIONE Esdebitazione di diritto: introdotta per le insolvenze di minore portata; non richiede

9. ESDEBITAZIONE Esdebitazione di diritto: introdotta per le insolvenze di minore portata; non richiede un apposito provvedimento del giudice, fatte salve le eventuali opposizioni da parte dei creditori. Per le insolvenze di maggiore portata, il debitore deve invece depositare una domanda di accesso all’esdebitazione, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento da parte del giudice che deve verificare la sussistenza dei requisiti per poter concedere il beneficio. La domanda può essere proposta dopo la chiusura della liquidazione ed anche decorsi almeno 3 anni dalla data in cui è stata aperta la procedura. debitore incapiente Il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può difatti accedere all’esdebitazione: a) solo per una volta; b) fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. La domanda di esdebitazione è presentata al giudice competente tramite l’OCC che deve valutare la correttezza degli elementi idonei per l’ammissione al beneficio (art. 278 – art. 283)

10. I GRUPPI DI IMPRESE È consentito a più imprese in stato di crisi

10. I GRUPPI DI IMPRESE È consentito a più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo di proporre, con un unico ricorso, la domanda di accesso alla procedura di • ▪ concordato preventivo con un unico piano o più piani reciprocamente collegati ed interferenti; • ▪ omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ; Le rispettive masse attive e passive rimangono autonome. Il piano o i piani di gruppo possono prevedere: • ▪ la liquidazione di alcune imprese ovvero la continuazione dell’attività di alcune imprese e la liquidazione di altre; • ▪ operazioni contrattuali e riorganizzative, ivi inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, a condizione che un professionista indipendente ne attesti la necessità e la coerenza con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori. Il Tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione laddove ritenga che i creditori possono essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società (art. 285) La procedura di liquidazione di gruppo è stata unificata ; è pertanto possibile: • ▪ la presentazione di un unico ricorso avanti ad un unico Tribunale; • ▪ la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore; • ▪ l’individuazione di un programma unitario di liquidazione giudiziale coordinata dalle singole masse dei creditori; Nel caso in cui una delle imprese di gruppo è assoggettata a liquidazione giudiziale, il curatore ha l’onere di segnalare la situazione agli organi di amministrazione e controllo delle altre imprese, in modo da sollecitarli ad accertare l’eventuale stato di insolvenza (art. 287)

Nel caso di procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza presentate autonomamente dalle singole

Nel caso di procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza presentate autonomamente dalle singole imprese di gruppo, la domanda di accesso deve: • ▪ contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi esistenti tra le società e le imprese; • ▪ indicare il registro delle imprese in cui è effettuata la pubblicità ex art. 2497 bis c. c. ; • ▪ essere corredata dal deposito del bilancio consolidato di gruppo. La nuova normativa prevede la postergazione dei crediti che la società esercente l’attività di direzione o coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento o che queste ultime vantano nei loro confronti sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore. I crediti postergati sono inefficaci nel caso in cui siano stati rimborsati nell’anno anteriore dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale fatto salvo l’art. 102 sui finanziamenti prededucibili dei soci (art. 292).

11. DISPOSIZIONI PENALI Con riferimento alle disposizioni penali, rimane salva la continuità delle fattispecie

11. DISPOSIZIONI PENALI Con riferimento alle disposizioni penali, rimane salva la continuità delle fattispecie incriminatrici: ♦ reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale • ▪ bancarotta fraudolenta (art. 322) • ▪ bancarotta semplice (art. 323) • ▪ ricorso abusivo al credito (art. 325) • ▪ denuncia di creditori inesistenti e omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario o mancata osservanza degli obblighi ex art. 49 comma 1, lett. c) ed art. 150 (art. 327) ♦ reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale, come: • ▪ fatti di bancarotta fraudolenta o semplice (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale) (art. 329 - 330) • ▪ ricorso abusivo al credito (amministratori, direttori generali) (art. 331) • ▪ denuncia di crediti inesistenti (amministratori, direttori generali, liquidatori di società in liquidazione giudiziale) (art. 332) • ▪ reati dell’institore (art. 333) • ▪ omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale (curatore) (art. 336)

12. LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE Modifiche al codice civile: • La rubrica dell’art.

12. LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE Modifiche al codice civile: • La rubrica dell’art. 2086 c. c. è sostituita con “Gestione dell’impresa”. • È stato inserito il comma 2 all’art. 2086 c. c. stabilendo che l’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere: a) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; b) di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 374) • È stato modificato anche il comma 2 dell’art. 2119: • ▪ non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa; • ▪ gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza, conseguente rinvio alla disciplina contenuta nel nuovo codice (art. 375) • È prevista la modifica degli art. 2257 c. c. , art. 2380 bis c. c. , art. 2409 novies c. c. , art. 2475 c. c. ed art. 2475 c. c. poiché vengono estesi a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall’art. 2086, comma 2, c. c. (art. 376) Con riferimento alla responsabilità degli amministratori, l’art. 2476 comma 6 c. c. prevede che: • ▪ gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; • ▪ l’azione di responsabilità può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti; • ▪ la rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali; • ▪ la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi;

 • È inserito all’art. 2486 c. c. il comma 3 ai fini di

• È inserito all’art. 2486 c. c. il comma 3 ai fini di regolare la responsabilità degli amministratori per violazione dell’obbligo di cui all’art. 2486 del c. c. attraverso il ricorso ad un criterio di liquidazione dei danni conseguenti alla mancata gestione della società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. (art. 376) • Attraverso la modifica dell’art. 2477 c. c. sono state ampliate le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori nella società a responsabilità limitata • L’art. 2484, comma 1, c. c. viene integrato con il numero 7 bis, in forza del quale costituisce causa di scioglimento della S. p. A. , della S. a. p. a. e della s. r. l. anche l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 379) • per le società cooperative che svolgono attività commerciali si prevede l’assoggettamento a liquidazione giudiziale • È infine prevista l’abrogazione dell’art. 2221 c. c. sul fallimento e concordato preventivo dall’entrata in vigore del codice.

13. ENTRATA IN VIGORE L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza è

13. ENTRATA IN VIGORE L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza è prevista tra 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione nella G. U. (15 agosto 2020). Entreranno in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella G. U. (16 marzo 2019) le disposizioni aventi ad oggetto: • • • ▪ la competenza per materia e per territorio (art. 27, comma 1); ▪ le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 350) ▪ la certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363) ▪ la certificazione dei debiti tributari (art. 364) ▪ la modifica all’articolo 147 del T. U. in materia di spese di giustizia (art. 366) ▪ le abrogazioni degli artt. 221, 235 e 241 L. F. (art. 373) ▪ le modifiche sugli assetti organizzativi dell’impresa (art. 374) ▪ le modifiche sulla responsabilità degli amministratori (art. 377) ▪ le modifiche sulla nomina degli organi di controllo (art. 378) disciplina transitoria restano disciplinati dall’attuale legge fallimentare sia i procedimenti di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma sia le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi o delle domande depositati prima dell’entrata in vigore del d. lgs.