LETTURA RAGIONATA Codice della crisi dimpresa d l

  • Slides: 33
Download presentation
LETTURA RAGIONATA Codice della crisi d’impresa d. l. vo 19. 01. 2019 n. 14

LETTURA RAGIONATA Codice della crisi d’impresa d. l. vo 19. 01. 2019 n. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO -Avv. Maurizio Sartori 7 novembre 2019

2 Art. 2119 comma 2 codice civile < Non costituisce giusta causa di risoluzione

2 Art. 2119 comma 2 codice civile < Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta ammnistrativa dell’azienda> Art. 72 LF (co. 1 e 2) Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Avv. Maurizio Sartori

Cass. sez. lav. 23. 03. 2018 n. 7308 3 dalla dichiarazione di fallimento sino

Cass. sez. lav. 23. 03. 2018 n. 7308 3 dalla dichiarazione di fallimento sino alla scelta del curatore, il rapporto di lavoro, in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e, difettando l'esecuzione della prestazione lavorativa, viene meno l'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione e i contributi (Cass. n. 7473 del 2012). In detto tempo il curatore esercita una facoltà legittima, volta a verificare la possibilità e la convenienza alla prosecuzione dei rapporti di lavoro, in vista della conservazione della potenzialità produttiva dell'azienda, anche ai fini di una strategia liquidatoria; lo stato di incertezza in cui versa il lavoratore è bilanciato dalla possibilità a questi riconosciuta dalla L. Fall. , art. 72, (in precedenza comma 3, assegnare decorso il laddove il curatela, o che possa attualmente comma 2) di mettere in mora il curatore, facendogli dal giudice delegato un termine entro il quale deve determinarsi, quale il contratto si intende sciolto; non può escludersi, infine, tempo sia oltremodo prolungato per inerzia o negligenza della comunque per un uso distorto o colpevole della facoltà riconosciuta, essere fatta valere una responsabilità risarcitoria di diritto comune da parte dei danneggiati, ove ne ricorrano i presupposti. Avv. Maurizio Sartori

4 Cass. sez. lav. 22. 10. 2018 n. 26671 Ove il curatore intenda sciogliersi

4 Cass. sez. lav. 22. 10. 2018 n. 26671 Ove il curatore intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell'ordinamento lavoristico perché la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l'obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro. Licenziamento individuale per GMO Avv. Maurizio Sartori Licenziamento collettivo

5 Effetti liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro art. 189 CCI Mancato esercizio provvisorio

5 Effetti liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro art. 189 CCI Mancato esercizio provvisorio dell’impresa commi da 1 a 6 e 8 Esercizio provvisorio dell’impresa comma 9 Avv. Maurizio Sartori

6 Effetti apertura liquidazione giudiziale esercizio attività di impresa Art. 189 - rapporti lavoro

6 Effetti apertura liquidazione giudiziale esercizio attività di impresa Art. 189 - rapporti lavoro subordinato « 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso. » « 9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facolta' di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo. » Avv. Maurizio Sartori

7 Effetti della liquidazione giudiziale mancato esercizio provvisorio Art. 189 comma 3: « Qualora

7 Effetti della liquidazione giudiziale mancato esercizio provvisorio Art. 189 comma 3: « Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6. » Art. 189 comma 5. «Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. » Avv. Maurizio Sartori

8 189 comma 4. «Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del

8 189 comma 4. «Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, una proroga del medesimo termine. Il giudice delegato, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale salvo quanto previsto al comma 6, in tema di licenziamenti collettivi In tale ipotesi un'indennità non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che e' ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale. » Avv. Maurizio Sartori

9 Il licenziamento intimato dal curatore forma e motivazione Introduzione risoluzione di diritto (decorsi

9 Il licenziamento intimato dal curatore forma e motivazione Introduzione risoluzione di diritto (decorsi 4 mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia manifestato la volontà di proseguire o risolvere i rapporti di lavoro) risoluzione di diritto al lavoratore spetta indennità sostitutiva del preavviso e Naspi. Art 189: Modifica dei presupposti e delle modalità di intimazione. Le novità riguardano solamente l’ipotesi di GMO, per le altre ipotesi si continueranno ad applicare le disposizioni generali. Avv. Maurizio Sartori

10 (segue) licenziamento intimato dal curatore: Forma. Questioni procedurali: il licenziamento sarà ancora soggetto

10 (segue) licenziamento intimato dal curatore: Forma. Questioni procedurali: il licenziamento sarà ancora soggetto a disposizioni in ordine alla procedura da seguire per la sua intimazione? Per questo aspetto si potrebbe ritenere che la disciplina prevista dal comma 3 dell’art. 189 sia da ritenersi esaustiva per cui non sia più necessaria la procedura di conciliazione avanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di cui all’art. 7 L. n. 604 del 1966, così come modificato dalla L. n. 92/2012. Dubbi per quelli ante jobs act Avv. Maurizio Sartori

11 (segue) licenziamento intimato dal curatore: Motivazione. Alla luce del 3° comma dell’art. 189

11 (segue) licenziamento intimato dal curatore: Motivazione. Alla luce del 3° comma dell’art. 189 il curatore può risolvere i rapporti di lavoro solo in presenza dell’impossibilità di una continuazione o di trasferimento dell’impresa o di un suo ramo o, comunque, in manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro Valutazione oggettiva del licenziamento: i motivi della scelta devono perciò essere inseriti nell’atto stesso che dispone il recesso. Avv. Maurizio Sartori

12 (segue). Conseguenze derivanti dall’illegittimità del licenziamento Nulla viene disposto dalla norma con riferimento

12 (segue). Conseguenze derivanti dall’illegittimità del licenziamento Nulla viene disposto dalla norma con riferimento alle conseguenze derivanti dall’illegittimità del licenziamento intimato, quindi si deve ritenere, avendo avuto riguardo alla giurisprudenza consolidata in riferimento alla disciplina delle procedure concorsuali attualmente vigente, che trovino applicazione le generali disposizioni dell’ordinamento in rapporto ai requisiti occupazionali dell’impresa posta in liquidazione giudiziale Con riferimento al momento della costituzione del rapporto Regime c. d. Fornero Regime Tutele crescenti Avv. Maurizio Sartori

13 Principali deroghe alla procedura di consultazione sindacale per il licenziamento collettivo (anche in

13 Principali deroghe alla procedura di consultazione sindacale per il licenziamento collettivo (anche in caso di esercizio provvisorio) art. 189 commi 6 -7 CCI Estensione dei soggetti coinvolti: La comunicazione di avvio deve essere inviata anche all’ITL competente sia del luogo di apertura della liquidazione giudiziale sia del luogo in cui i lavoratori prestano «prevalentemente» l’attività Introduzione possibilità per i rappresentanti sindacali dei lavoratori di farsi assistere da «esperti» Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 24, comma 1, l. 223/91, la procedura dell’art. 6 si applica anche «quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendo l’esame congiunto in apposito incontro» Riduzione della durata: la procedura si esaurisce in un’unica fase della durata massima di 10 giorni, salvo eventuale proroga di massimo ulteriori 10 giorni da parte del giudice delegato in presenza di «giusti motivi» La procedura di cui sopra non si applica alle imprese in amministrazione straordinaria Avv. Maurizio Sartori

Procedura semplificata del licenziamento collettivo 14 Art. 189 comma 6 e 7 6. a)

Procedura semplificata del licenziamento collettivo 14 Art. 189 comma 6 e 7 6. a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappdell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, resentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attivita' e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale; Avv. Maurizio Sartori

15 b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei

15 b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva; c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui e' previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita. Avv. Maurizio Sartori

16 d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o

16 d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti; e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro; f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni; g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Avv. Maurizio Sartori

17 Rapporto tra licenziamento collettivo e risoluzione di diritto Quale soluzione? A- Trascorsi 4

17 Rapporto tra licenziamento collettivo e risoluzione di diritto Quale soluzione? A- Trascorsi 4 mesi (8 mesi) dalla data di apertura della liquidazione senza che il curatore abbia comunicato il subentro o il recesso vi è sempre risoluzione di diritto, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti o B- La risoluzione di diritto opera solo ove non ricorrano i presupposti previsti dalla L. 223/91, in caso contrario si applica la procedura e occorre procedere con i licenziamenti collettivi salve comunque le dimissioni per giusta causa del lavoratore o C- Ove ricorrano i presupposti previsti dalla L. 223/91, si applica la procedura ma all’esito della stessa i rapporti si risolvono di diritto Avv. Maurizio Sartori

18 Trattamenti per il lavoratore connessi alla cessazione del rapporto di lavoro A- In

18 Trattamenti per il lavoratore connessi alla cessazione del rapporto di lavoro A- In caso di recesso comunicato dal curatore • In caso di dimissioni per giusta causa trascorsi 4 mesi dalla apertura della liquidazione giudiziale Naspi + Indennità sostitutiva del preavviso (da insinuarsi al passivo con TFR) B- In caso di risoluzione di diritto al termine del periodo di 4 mesi dalla apertura della liquidazione giudiziale Naspi + Indennità sostitutiva del preavviso (da insinuarsi al passivo) C- Al termine del successivo periodo come prorogato dal giudice delegato Naspi + Indennità sostitutiva del preavviso + Indennità, esente da contributi, pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (max. 8 mensilità) (quest’ultima in prededuzione) Avv. Maurizio Sartori

19 Articolo 368 co. 4 D. l. vo n. 14/2019 All'articolo 47 della legge

19 Articolo 368 co. 4 D. l. vo n. 14/2019 All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1 -bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4 -bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti. » . Avv. Maurizio Sartori

20 IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA E GLI EFFETTI SUI RAPPORTI DI LAVORO PENDENTI Due

20 IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA E GLI EFFETTI SUI RAPPORTI DI LAVORO PENDENTI Due nuclei normativi fondamentali 1) Art. 2112 c. c. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda e 2) Art. 47 L. 428 del 1990 Trasferimenti di azienda Avv. Maurizio Sartori

21 Comunicazioni e consultazioni sindacali Rispetto alla disciplina vigente «nei casi di trasferimenti di

21 Comunicazioni e consultazioni sindacali Rispetto alla disciplina vigente «nei casi di trasferimenti di aziende nell’ambito di procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza [omissis] la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto della azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell’imprenditore; in tale ipotesi l’efficacia degli accordi di cui ai commi 4 bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell’azienda [omissis]» Anche affittuario (condizione 212 comma 2 salvaguardia livelli occupazionali) Avv. Maurizio Sartori

22 Articolo 368 co. 4 lett. b) D. l. vo n. 14/2019 ATTUALE FORMULAZIONE

22 Articolo 368 co. 4 lett. b) D. l. vo n. 14/2019 ATTUALE FORMULAZIONE dell’art. 4 -bis dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: «Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. » Avv. Maurizio Sartori

23 b) il comma 4 -bis e' sostituito dal seguente: « 4 -bis. Nel

23 b) il comma 4 -bis e' sostituito dal seguente: « 4 -bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso; b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio; c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività» . Avv. Maurizio Sartori

Soggetti ed effetti comma 4 bis art. 47 24 Soggetti aziende: a) per le

Soggetti ed effetti comma 4 bis art. 47 24 Soggetti aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso; b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio; c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività» . Effetti: In caso di raggiungimento di un accordo sindacale con finalità di salvaguardia dell’occupazione l’art. 2112 c. c. trova applicazione nei limiti previsti dall’accordo con possibilità quindi solo di modificare il trattamento economico/normativo e di escludere la responsabilità solidale; Avv. Maurizio Sartori

25 Articolo 368 co. 4 lett. c) D. l. vo n. 14/2019 ATTUALE FORMULAZIONE

25 Articolo 368 co. 4 lett. c) D. l. vo n. 14/2019 ATTUALE FORMULAZIONE dell'articolo 47 co. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: « 5. Qualora il trasferimento riguardi [aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o] imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante» . Avv. Maurizio Sartori

26 c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Qualora il trasferimento riguardi imprese

26 c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile. » ; Avv. Maurizio Sartori

27 Soggetti ed effetti comma 5 art. 47 Soggetti Imprese: nei confronti delle quali

27 Soggetti ed effetti comma 5 art. 47 Soggetti Imprese: nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale, di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, Effetti In caso di raggiungimento di un accordo sindacale con finalità di salvaguardia dell’occupazione l’art. 2112 c. c. trova applicazione nei limiti previsti dall’accordo con possibilità di derogare anche ai commi 1 -3 -4 e possibilità di delimitare il perimetro dei lavoratori che proseguono il rapporto nonché di modificare i trattamenti economici e giuridici del rapporto di lavoro. Avv. Maurizio Sartori

28 Articolo 368 co. 4 lett. d) D. l. vo n. 14/2019 d «

28 Articolo 368 co. 4 lett. d) D. l. vo n. 14/2019 d « 5 -bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, (…) interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, (…) I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. » Messaggio INPS del 14. 06. 2019 n. 2272 Avv. Maurizio Sartori

29 Articolo 368 co. 4 lett. d) D. l. vo n. 14/2019 « 5

29 Articolo 368 co. 4 lett. d) D. l. vo n. 14/2019 « 5 -ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. » ; Avv. Maurizio Sartori

30 Art. 27 d. lvo 270/99 comma 1 -2 le imprese dichiarate insolventi a

30 Art. 27 d. lvo 270/99 comma 1 -2 le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. 2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"). b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti"). Avv. Maurizio Sartori

Art. 63 D. l. vo 270/99 31 1. Per le aziende e i rami

Art. 63 D. l. vo 270/99 31 1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo. 2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. 3. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. 4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. 5. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento. Avv. Maurizio Sartori

32 Concludendo per le imprese in AS Imprese in amministrazione straordinaria nel caso in

32 Concludendo per le imprese in AS Imprese in amministrazione straordinaria nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o cessata Se è raggiunto un accordo sindacale con finalità di salvaguardia dell’occupazione L’art. 2112 c. c. non trova applicazione salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore Possibilità di delimitare il perimetro dei lavoratori addetti al ramo con possibile continuazione del rapporto Possibilità di assunzione ex novo dei lavoratori trasferiti Esclusione della responsabilità solidale Possibilità di modificare il trattamento economico/normativo Avv. Maurizio Sartori

33 Grazie per l’attenzione! -Avv. Maurizio Sartori-

33 Grazie per l’attenzione! -Avv. Maurizio Sartori-