Soggetti e oggetto del diritto La persona fisica

  • Slides: 41
Download presentation
Soggetti e oggetto del diritto

Soggetti e oggetto del diritto

La persona fisica

La persona fisica

LA PERSONA FISICA L’individuo, quale soggetto di diritto, viene chiamato persona fisica.

LA PERSONA FISICA L’individuo, quale soggetto di diritto, viene chiamato persona fisica.

LA PERSONA FISICA LA CAPACITÀ GIURIDICA Ogni persona fisica ha la capacità giuridica, che

LA PERSONA FISICA LA CAPACITÀ GIURIDICA Ogni persona fisica ha la capacità giuridica, che è l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri. Questa capacità si acquista al momento della nascita, dura per tutta la vita e si estingue con la morte.

LA PERSONA FISICA LA CAPACITÀ DI AGIRE La capacità di agire è l’idoneità della

LA PERSONA FISICA LA CAPACITÀ DI AGIRE La capacità di agire è l’idoneità della persona fisica a compiere atti giuridici.

LA PERSONA FISICA LA CAPACITÀ NATURALE La capacità naturale è la possibilità di comprendere

LA PERSONA FISICA LA CAPACITÀ NATURALE La capacità naturale è la possibilità di comprendere appieno la realtà e quindi di prendere le decisioni più opportune. Pertanto è una capacità che viene determinata in riferimento al singolo individuo.

L’incapacità della persona fisica

L’incapacità della persona fisica

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA ATTI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE Gli atti di

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA ATTI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE Gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli che hanno uno scarso contenuto economico e che quindi non alterano la consistenza del patrimonio, limitandosi alla gestione quotidiana (ad esempio, l’acquisto di cibo, di vestiario, le piccole spese quotidiane ecc. ).

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli che comportano una

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli che comportano una modifica del patrimonio (ad esempio, l’acquisto di un’automobile o di una casa).

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA INCAPACITÀ RELATIVA Le persone che possono compiere autonomamente soltanto gli

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA INCAPACITÀ RELATIVA Le persone che possono compiere autonomamente soltanto gli atti di ordinaria amministrazione si definiscono relativamente incapaci di agire: sono tali i minori emancipati e gli inabilitati.

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA INCAPACITÀ ASSOLUTA Le persone che non possono compiere autonomamente alcun

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA INCAPACITÀ ASSOLUTA Le persone che non possono compiere autonomamente alcun atto giuridico si definiscono assolutamente incapaci di agire: sono tali i minori di età, gli interdetti giudiziali e gli interdetti legali.

La tutela degli incapaci

La tutela degli incapaci

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA IL CURATORE PER L’INABILITATO E PER IL MINORE EMANCIPATO Il

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA IL CURATORE PER L’INABILITATO E PER IL MINORE EMANCIPATO Il curatore è quindi un semplice assistente che affianca gli inabilitati e i minori emancipati nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA IL TUTORE PER L’INTERDETTO E PER IL MINORE Il tutore

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA IL TUTORE PER L’INTERDETTO E PER IL MINORE Il tutore quindi si sostituisce agli interdetti e ai minori nell’esercizio di qualsiasi atto.

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L’amministratore di sostegno serve appunto a supportare

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L’amministratore di sostegno serve appunto a supportare le persone che hanno bisogno di un aiuto nella vita quotidiana per la loro condizione di particolare fragilità, non solo dal punto di vista patrimoniale o pratico ma anche sul piano personale e psicologico.

Le persone giuridiche e le associazioni di fatto

Le persone giuridiche e le associazioni di fatto

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE PERSONE GIURIDICHE Le persone giuridiche

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE PERSONE GIURIDICHE Le persone giuridiche sono entità costituite da un insieme di persone o di beni organizzati perseguire uno scopo consentito dal diritto e riconosciute dallo Stato.

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE ASSOCIAZIONI Le associazioni sono organizzazioni

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE ASSOCIAZIONI Le associazioni sono organizzazioni costituite da una pluralità di persone fisiche che, con un accordo chiamato atto costitutivo, si uniscono per raggiungere uno scopo non economico, cioè che non è volto a conseguire un guadagno.

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE SOCIETÀ Le organizzazioni collettive che

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE SOCIETÀ Le organizzazioni collettive che esercitano un’attività economica e hanno come scopo il conseguimento di utili, da dividere tra le persone fisiche ne fanno parte, si chiamano società.

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE FONDAZIONI Le fondazioni consistono in

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE FONDAZIONI Le fondazioni consistono in una pluralità di beni destinati a uno scopo di carattere non economico.

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO IL RICONOSCIMENTO Con il riconoscimento da

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO IL RICONOSCIMENTO Con il riconoscimento da parte dello Stato le associazioni, le società di capitali e le fondazioni acquistano la personalità giuridica, cioè diventano un centro di interessi autonomo con capacità giuridica e capacità di agire.

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (DI FATTO)

LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (DI FATTO) Le associazioni che operano senza il riconoscimento dello Stato e che quindi non hanno personalità giuridica sono semplici associazioni di fatto.

Imprenditore e impresa

Imprenditore e impresa

IMPRENDITORE E IMPRESA L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine

IMPRENDITORE E IMPRESA L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c. c. ).

IMPRENDITORE E IMPRESA CATEGORIE DI IMPRENDITORI Gli imprenditori agricoli sono dediti alla coltivazione del

IMPRENDITORE E IMPRESA CATEGORIE DI IMPRENDITORI Gli imprenditori agricoli sono dediti alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e a tutte le attività connesse (art. 2135 c. c. ). Gli imprenditori commerciali sono coloro che svolgono una delle attività stabilite dal codice civile all’art. 2195.

IMPRENDITORE E IMPRESA Sono piccoli imprenditori, secondo l’art. 2083 c. c. , i coltivatori

IMPRENDITORE E IMPRESA Sono piccoli imprenditori, secondo l’art. 2083 c. c. , i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia.

IMPRENDITORE E IMPRESA Con il termine società si intende un insieme di persone che

IMPRENDITORE E IMPRESA Con il termine società si intende un insieme di persone che collaborano tra loro utilizzando beni o servizi allo scopo di realizzare un utile.

IMPRENDITORE E IMPRESA LE COOPERATIVE Oltre alle società che abbiamo visto fin qui ce

IMPRENDITORE E IMPRESA LE COOPERATIVE Oltre alle società che abbiamo visto fin qui ce ne sono altre, chiamate società cooperative, che svolgono attività economiche perseguendo un fine diverso dal raggiungimento del profitto: quello mutualistico.

Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico

IL RAPPORTO GIURIDICO Ogni rapporto giuridico consiste quindi in una relazione tra due o

IL RAPPORTO GIURIDICO Ogni rapporto giuridico consiste quindi in una relazione tra due o più persone disciplinata dalle norme giuridiche.

IL RAPPORTO GIURIDICO LE SITUAZIONI GIURIDICHE Per superare i conflitti che possono caratterizzare i

IL RAPPORTO GIURIDICO LE SITUAZIONI GIURIDICHE Per superare i conflitti che possono caratterizzare i rapporti giuridici tra le persone, il diritto stabilisce la possibilità di fare e il dovere di non fare determinate azioni riguardo a uno specifico interesse: stiamo parlando delle situazioni giuridiche soggettive, che possono essere attive o passive.

IL RAPPORTO GIURIDICO I DIRITTI SOGGETTIVI Si dicono diritti soggettivi patrimoniali quelli che riguardano

IL RAPPORTO GIURIDICO I DIRITTI SOGGETTIVI Si dicono diritti soggettivi patrimoniali quelli che riguardano esclusivamente interessi economici, cioè quantificabili in denaro.

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA Si dicono invece diritti soggettivi non patrimoniali quelli che riguardano

L’INCAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA Si dicono invece diritti soggettivi non patrimoniali quelli che riguardano interessi di carattere morale, cioè non quantificabili in denaro (ad esempio, il diritto al nome); sono assoluti e intrasmissibili.

Fatti e atti giuridici

Fatti e atti giuridici

FATTI E ATTI GIURIDICI Quegli accadimenti, naturali o umani, al verificarsi dei quali l’ordinamento

FATTI E ATTI GIURIDICI Quegli accadimenti, naturali o umani, al verificarsi dei quali l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico sono definiti fatti giuridici. I fatti giuridici si distinguono in naturali e umani.

FATTI E ATTI GIURIDICI GLI ATTI GIURIDICI I fatti giuridici umani sono chiamati atti

FATTI E ATTI GIURIDICI GLI ATTI GIURIDICI I fatti giuridici umani sono chiamati atti giuridici e producono effetti giuridici per un comportamento volontario dell’uomo.

FATTI E ATTI GIURIDICI VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI Un atto si dice

FATTI E ATTI GIURIDICI VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI Un atto si dice valido quando, contenendo tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge, produce gli effetti voluti da chi lo ha compiuto.

L’oggetto del diritto: i beni

L’oggetto del diritto: i beni

L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI Secondo l’art. 810 del codice civile «Sono beni le

L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI Secondo l’art. 810 del codice civile «Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti» . I beni sono quindi l’oggetto del diritto.

L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI BENI I beni sono contraddistinti per

L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI BENI I beni sono contraddistinti per la loro utilità, limitatezza e accessibilità.

L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI I TIPI DI BENI A seconda della loro natura

L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI I TIPI DI BENI A seconda della loro natura si distinguono i beni materiali e i beni immateriali. In base ai soggetti ai quali appartengono si distinguono i beni pubblici e i beni privati. Un’altra distinzione importante è quella tra beni mobili e beni immobili.