Le disposizioni previste dalla Legge 382010 per garantire

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Le disposizioni previste dalla Legge 38/2010 per garantire l’accesso alle cure palliative e alla

Le disposizioni previste dalla Legge 38/2010 per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore Maria Rita Paolini DIREZIONE SANITARIA ASUR 11/10/2020 1

L’ AVS 3 su iniziativa della regione ha avviato un Progetto per la sperimentazione

L’ AVS 3 su iniziativa della regione ha avviato un Progetto per la sperimentazione di un modello assistenziale Ospedaleterritorio senza dolore (art. 6 comma legge 38/2010) n n n n n Sviluppare il nuovo modello organizzativo, integrato nel territorio nel quale il livello assistenziale viene distinto in tre nodi complementari: i centri di riferimento di terapia del dolore (HUB), l’ambulatorio di terapia antalgica (SPOKE), e gli ambulatori dei MMG; Costruire una funzione capace di garantire prestazioni nell'arco delle 24 ore in maniera appropriata anche allo scopo di ridurre gli accessi impropri in Pronto soccorso; Aumentare la sensibilità del personale infermieristico e medico, considerando il dolore come un vero e proprio PARAMETRO VITALE; Omogeneizzare lo strumento per la rilevazione del dolore anche al fine di valutare la dimensione dello stesso in ambito regionale; Uniformare i comportamenti riguardanti la valutazione e la gestione del dolore; Coinvolgere il paziente nel piano assistenziale, educandolo alla valutazione verbale o scritta del sintomo dolore, attraverso la “Numerical Rating Scale” (NRS); Correggere comportamenti assistenziali errati riguardo alla sottostima da parte del personale del sintomo dolore, con particolare riguardo alle persone ricoverate affette da deterioramento cognitivo; Governare la domanda, anche tramite la continuità dell'informazione e la relativa informatizzazione dei percorsi (Sviluppo di un sistema di rilevazione dati; Sviluppo di un software gestionale); Realizzare attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle strutture e dei percorsi; 11/10/2020 2

Il percorso legislativo prima della legge 38/2010 n La Legge 39 del 26 febbraio

Il percorso legislativo prima della legge 38/2010 n La Legge 39 del 26 febbraio 1999 prevedeva un programma nazionale per la implementazione degli Hospice in tutte le Regioni e per il raggiungimento di tale obbiettivo sono state riservate risorse finanziarie n La Legge prevedeva che le Regioni presentassero al Ministero della Sanità: I progetti degli Hospice I programmi contenenti le modalità con cui organizzare la rete assistenziale delle cure palliative I programmi di formazione del personale I programmi di comunicazione 1. 2. 3. 4. n n n Dall’entrata in vigore della Legge 39/99 sono trascorsi oltre 13 anni e i risultati ottenuti non sono stati del tutto soddisfacenti. Lo stanziamento prevedeva la realizzazione 201 strutture residenziali territoriali con una dotazione di 2. 232 posti letto. L’attuale numero di hospice è di 126 e la dotazione è di 1308 pl (dati relativi al rapporto al parlamento 2011 anno di riferimento 2009) La creazione degli hospice non ha assicurato l’ attivazione della rete assistenziale Resta deludente anche il consumo degli oppioidi che , se pur in crescita, resta tra i più bassi d’Europa 11/10/2020 3

La Legge n. 38 è una punta di eccellenza caratterizzata da elementi distintivi :

La Legge n. 38 è una punta di eccellenza caratterizzata da elementi distintivi : 1) UNICITA’: rappresenta il primo esempio a livello europeo di legge quadro sulle cure palliative e la terapia del dolore per i malati di tutte le fasce di età, evidenziando per la prima volta la specificità di approccio per il bambino. 2) CONDIVISIONE: il Ministero ha svolto un ruolo di primaria importanza in tutto il percorso istituzionale di approvazione e il prodotto finale ha trovato il pieno consenso del mondo scientifico e delle organizzazioni non profit e del volontariato. 3) INNOVAZIONE: nel testo di Legge sono presenti gli elementi per implementare le due reti assistenziali (cure palliative e terapia del dolore) con l’obiettivo di promuovere un livello di qualità delle prestazioni omogeneo su tutto il territorio nazionale; - ridefinizione di un modello assistenziale con un forte coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG). 4) ATTUAZIONE: per dare piena e attuazione della legge è stata creata la Commissione nazionale per l’attuazione della legge 38/2010; (società scientifiche, i professionisti, organizzazioni non profit, volontariato, ecc, che ha prodotto e sta producendo gli atti richiesti dalla legge) 11/10/2020 4

Legge 15 marzo 2010 n. 38 : “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative

Legge 15 marzo 2010 n. 38 : “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” Art. 1 sancisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore come diritto esigibile dei cittadini nell’ambito dei LEA. Le strutture devono assicurare un programma di cure per il malato e per la sua famiglia : n nel rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana n nella tutela della qualità della vita fino alla fine n nella garanzia della qualità ed appropriatezza delle cure tenendo conto delle specifiche esigenze del malato e della sua famiglia 11/10/2020 5

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definisce n a) «cure palliative» :

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definisce n a) «cure palliative» : l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata che al nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici L'assistenza (care) globale, attiva, di quelle persone la cui malattia non risponda ai trattamenti curativi. E' fondamentale affrontare e controllare il dolore, gli altri sintomi e le problematiche psicologiche, sociali e spirituali. L'obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita per i pazienti e per le loro famiglie. Molti aspetti dell'approccio palliativo sono applicabili anche più precocemente nel corso della malattia. “ OMS 1990 ( Definizioni di indirizzo strategico e ribadiscono la necessità di ritrovarsi e lavorare su di un terreno comune) 11/10/2020 6

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni b) «terapia del dolore» :

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni b) «terapia del dolore» : l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico -terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore. 11/10/2020 7

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni c) «malato» : la persona

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni c) «malato» : la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa si introduce il concetto del dolore malattia 11/10/2020 8

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni d) «Reti» la rete nazionale

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni d) «Reti» la rete nazionale per le cure palliative e per la terapia del dolore finalizzate a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio. 11/10/2020 9

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni n d) «assistenza residenziale» :

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni n d) «assistenza residenziale» : l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati da équipe multidisciplinari presso gli «hospice» ; n f) «assistenza domiciliare» : l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda: - gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale; - gli interventi delle équipe specialistiche di cure palliative e terapia del dolore di cui il medico di medicina generale è parte integrante. 11/10/2020 10

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni n g) «day hospice» :

Legge 15 Marzo 2010, n. 38 Art. 2. Definizioni n g) «day hospice» : l'articolazione organizzativa degli hospice (complementare attività degenza) che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio n h) «assistenza specialistica di terapia del dolore» : l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche 11/10/2020 11

Art. 3. (Competenze del Ministero della salute e della Conferenza Stato Regioni) n Le

Art. 3. (Competenze del Ministero della salute e della Conferenza Stato Regioni) n Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale n L'attuazione della legge costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato (vincolo per il finanziamento aggiuntivo 3%) 11/10/2020 12

Art. 4. Campagne di informazione n Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni

Art. 4. Campagne di informazione n Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e promuove nel triennio 2010 -2012 la realizzazione di campagne di comunicazione per informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni no profit n 2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore n 3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50. 000 euro per l'anno 2010 e di 150. 000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. 11/10/2020 13

COSA E’ CAMBIATO ? Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia

COSA E’ CAMBIATO ? Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore Obbligo del monitoraggio del Dolore in cartella clinica Il progetto diventa ospedale territorio senza dolore (MMG/PLS) Si semplificano le procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore Formazione del personale medico e sanitario Monitoraggio centrale 11/10/2020 14

Art. 5 Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore

Art. 5 Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore (finalità complessiva l’adeguamento e l’uniformità del modello assistenziale) n 1. Al fine di consentire l’ adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e di garanzia dei LEA il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore , al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale n 2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Stato- regioni sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali n 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza Stato- regioni , sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. 11/10/2020 15

Art. 5 Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore

Art. 5 Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore n 4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza. n 5. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 11/10/2020 16

Una delle tappe più importanti è la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento e

Una delle tappe più importanti è la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento e rappresenta l’impegno da parte delle regioni a realizzare su tutto il territorio nazionale la rete delle cure palliative e terapia del dolore secondo criteri tecnici ed etici 11/10/2020 17

Nella commissione ministeriale si sta lavorando per i decreti in merito all’applicazione dell’art 5

Nella commissione ministeriale si sta lavorando per i decreti in merito all’applicazione dell’art 5 comma 2 sulla “individuazione delle figure professionali” che dovranno operare nell’ambito delle cure palliative. Le istanze proposte dalla Sicp redatte in collaborazione con la Simg e Fcp sono state recepite e saranno tradotte in una proposta di accordo che contemperi l’esigenza di tutelare i professionisti che operano nei servizi e quella di definire contenuti e percorsi di percorsi formativi di qualità per gli operatori che ancora non hanno le competenze necessarie. Il processo di istituzione della disciplina per le cure palliative è iniziato 11/10/2020 18

Reti assistenziali integrate Ministero punta a un modello organizzativo nel quale il livello assistenziale

Reti assistenziali integrate Ministero punta a un modello organizzativo nel quale il livello assistenziale viene scomposto in tre nodi complementari: i Centri di riferimento di terapia del dolore (Hub), l’ambulatorio di terapia antalgica (Spoke) e il presidio ambulatoriale territoriale gestito da un team di MMG, realizzando così le reti regionali contro il dolore acuto e cronico Questo modello organizzativo comporta la presenza di una rete di MMG : n n n diventano il primo riferimento per i cittadini con dolore garantiscono una prima risposta ai bisogni indirizzano i pazienti verso i Centri di riferimento o i Centri ambulatoriali in relazione alla complessità del caso 11/10/2020 19

L’articolo 6: “Progetto Ospedale -Territorio senza dolore” La legge prevede che per favorire l’integrazione

L’articolo 6: “Progetto Ospedale -Territorio senza dolore” La legge prevede che per favorire l’integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali il progetto "Ospedale senza dolore" assuma la denominazione di progetto "Ospedale-Territorio senza dolore" 11/10/2020 20

L’articolo 6: “Ospedale – Territorio senza dolore” n n n Rafforzare l’attività dei comitati

L’articolo 6: “Ospedale – Territorio senza dolore” n n n Rafforzare l’attività dei comitati “ospedale senza dolore” migliorare i processi assistenziali di trattamento del dolore (maggiore possibilità di accesso) diffondere la lotta al dolore dall’ospedale al territorio favorire l'integrazione ospedale-territorio, coinvolgendo nel processo assistenziale la figura del medico di medicina generale integrare il progetto nei sistemi di gestione della qualità aumentare la sensibilità al problema e cambiare le aspettative del malato 11/10/2020 21

I COMITATI OSPEDALE - TERRITORIO SENZA DOLORE Compiti: -Assicura un osservatorio specifico del dolore

I COMITATI OSPEDALE - TERRITORIO SENZA DOLORE Compiti: -Assicura un osservatorio specifico del dolore -Assicura la disponibilità dei farmaci oppiacei -Condivide e verificare l’applicazione delle linee guida -Promuove l’informazione/formazione 11/10/2020 22

Il passaggio dal progetto "Ospedale senza dolore" al nuovo progetto "Ospedale - Territorio senza

Il passaggio dal progetto "Ospedale senza dolore" al nuovo progetto "Ospedale - Territorio senza dolore", così come indicato nell'art. 6 della legge 38/2010, sposta il baricentro dell'assistenza sul territorio, demandando alla struttura ospedaliera la gestione dei casi complessi e coinvolgendo nel processo di rete assistenziale la figura del medico di medicina generale 11/10/2020 23

Art 7 -Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica All’interno

Art 7 -Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica All’interno della cartella clinica… in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione…. nonchè la terapia antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi ed il risultato antalgico conseguito… Le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all’interno della cartella clinica 11/10/2020 24

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Art 8 - Formazione del personale medico e sanitario in materia di Terapia del

Art 8 - Formazione del personale medico e sanitario in materia di Terapia del dolore e cure palliative Il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della Salute hanno individuato con appositi decreti i criteri per l’istituzione dei Master in materia di Terapia del dolore e cure palliative e predispongono per gli Atenei i criteri per la istituzione di Master universitari di Alta Formazione e Qualificazione 11/10/2020 29

Il primo provvedimento attiene al Master universitario di primo livello in “Cure palliative e

Il primo provvedimento attiene al Master universitario di primo livello in “Cure palliative e terapia del dolore” riservato alle professioni sanitarie di infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, terapista della riabilitazione. Il secondo provvedimento riguarda il master di alta formazione e qualificazione in “Terapia del dolore“ ed è riservato ai medici in possesso di una delle specializzazioni indicate nell’articolo n. 5 comma 2 della legge 38, ivi comprese quelle che potranno essere successivamente individuate in sede di accordo Stato- Regioni, con documentata formazione in terapia del dolore. Il terzo provvedimento riguarda il master universitario di alta formazione e qualificazione in “Cure palliative” riservato, secondo quanto riportato nel decreto, ai medici che hanno conseguito una delle specializzazioni indicate nell’articolo 5 comma 2 della legge 38, ivi comprese quelle che dovessero essere successivamente individuate in sede di accordo Stato - Regioni. 11/10/2020 30

Il quarto provvedimento riguarda il master universitario di alta formazione e qualificazione in “Terapia

Il quarto provvedimento riguarda il master universitario di alta formazione e qualificazione in “Terapia del dolore e cure palliative pediatriche” ed è riservato ai medici in possesso della specializzazione in pediatria ed ai medici in possesso della specializzazione in anestesia rianimazione e terapia intensiva, con specifica formazione ed esperienza in pediatria. Il quinto provvedimento riguarda infine il master universitario in “Cure palliative e terapia del dolore” ed è riservato ai laureati in psicologia. 11/10/2020 31

Lo sviluppo del cruscotto per il monitoraggio della Legge 38/2010 nell’ambito del Nuovo Sistema

Lo sviluppo del cruscotto per il monitoraggio della Legge 38/2010 nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario ( Art. 9) n Area farmaceutica n Area palliativa residenziale n Area palliativa domiciliare n Area palliativa ospedaliera n Area palliativa e terapia del dolore ambulatoriale n Area terapia del dolore ospedaliera Ciascuna area è stata strutturata in modo da rendere disponibile un ambiente dedicato alle analisi dei dati, alcuni report già definiti e benchmark di riferimento. 11/10/2020 32

Area Farmaceutica Le informazioni disponibili sono quelle relative al consumo di farmaci per la

Area Farmaceutica Le informazioni disponibili sono quelle relative al consumo di farmaci per la terapia del dolore (analgesici sia oppiacei che non oppiacei) erogati dalle farmacie convenzionate. n La fonte dati utilizzata è quella riconducibile all’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 n Gli indicatori calcolati sono riferiti alle quantità erogate, alla spesa sostenuta e alle giornate di terapia dei farmaci oggetto di monitoraggio analizzati per dimensioni temporali (anno, mese di erogazione) e spaziali (regione/ASL di residenza ed erogazione) per caratteristiche del paziente (sesso, età, esenzioni) e per specifiche classi terapeutiche di farmaci ( ATC) e principi attivi. 11/10/2020 33

Andamento consumi dei farmaci oppiacei (gen. /nov. 2010 vs 2011) DDD x 1000 ab.

Andamento consumi dei farmaci oppiacei (gen. /nov. 2010 vs 2011) DDD x 1000 ab. res. die 11/10/2020 34

Area Palliativa residenziale n n Le informazioni ad ora disponibili sono riferite alla distribuzione,

Area Palliativa residenziale n n Le informazioni ad ora disponibili sono riferite alla distribuzione, sul territorio nazionale, di strutture Hospice e relativi posti sia pubbliche private accreditate. La fonte informativa utilizzata è quella della “Rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali”, disciplinata dal DM del 23 dicembre 1996 e successive modifiche ( modelli HSP 11, HSP 12, HSP 13, STS 11 e STS 24). Gli indicatori calcolati sono relativi al numero degli Hospice (localizzati sia in strutture ospedaliere che territoriali) e al numero dei posti letto disponibili analizzati per anno e per regione. E‟ di prossima pubblicazione un decreto ministeriale che istituisce il “Sistema informativo per il monitoraggio dell‟assistenza erogata in Hospice” che raccoglierà informazioni relative agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati presso le strutture Hospice. Il flusso sarà strutturato in modo da prevedere un record per ciascun paziente preso in carico da una struttura residenziale di cure palliative – hospice. 11/10/2020 35

Area palliativa domiciliare n Le informazioni disponibili sono riferite all’attività di assistenza domiciliare erogata

Area palliativa domiciliare n Le informazioni disponibili sono riferite all’attività di assistenza domiciliare erogata a pazienti terminali oncologici e non oncologici n La fonte informativa utilizzata è quella raccolta in base al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2008 “Sistema informativo per il monitoraggio dell‟assistenza domiciliare - SIAD” n Gli indicatori calcolati sono il numero di pazienti, il numero di accessi, le giornate di effettiva assistenza (GEA) e la durata della presa in carico, analizzati per dimensioni temporali (anno, mese di erogazione) e spaziali (regione/ASL di residenza ed erogazione) per caratteristiche del paziente (sesso, età, patologia) e per singola figura professionale che eroga le prestazioni al domicilio del paziente. 11/10/2020 36

Area palliativa ospedaliera n Le informazioni disponibili sono quelle riferite al ricovero ospedaliero in

Area palliativa ospedaliera n Le informazioni disponibili sono quelle riferite al ricovero ospedaliero in reparti di disciplina 99 (cure palliative) e al numero dei deceduti per patologie tumorali ricoverati in reparti per acuti n La fonte dati utilizzata è quella riconducibile al flusso della “ Scheda di Dimissione Ospedaliera – SDO” disciplinata dal DM del 27 ottobre 2000 n. 380 e successive modifiche n Gli indicatori calcolati sono relativi al numero dei dimessi dai reparti di disciplina 99 (cure palliative) analizzati per anno, regione e per caratteristiche del paziente (sesso, età) e al numero di deceduti, alle giornate di degenza e alla degenza media dei dimessi da reparti per acuti con diagnosi di tumore analizzati per anno, regione e caratteristiche del paziente (sesso, età). 11/10/2020 37

Area palliativa e terapia del dolore ambulatoriale n n n n 03. 91 -

Area palliativa e terapia del dolore ambulatoriale n n n n 03. 91 - Blocco peridurale cervicale, Dorsale, lombare e sacrale - posizionamento catetere peridurale 03. 92 - Iniezione di altri farmaci nel canale vertebrale - Test diagnostici Intratecali (branca 001 - Anestesia) 04. 81. 1 - blocco anestetico di nervo cranico 04. 81. 2 - blocco anestetico Periferico / tronculare ( dorsale, cervicale e lombare ) Infiltrazione Anestetica Faccette Articolari/ Blocco anestetico Nervo occipitale 05. 31 - Blocco simpatico post ganglionare arti superiori e inferiori 81. 91 – Artrocentesi 81. 92 - infiltrazioni Endoarticolari 89. 01 - visita di controllo (branca 001 - Anestesia ) 89. 48. 1 - Programmazione Pompe Spinali totalmente impiantabili -esterne /neurostimolatori (SCS) 89. 7 - Prima VISITA (branca 001 - Anestesia ) 99. 23 - Iniezione di steroidi 99. 29. 1 - Iniezioni del sottocute La fonte dati utilizzata è quella riconducibile all’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli indicatori calcolati sono relativi alle quantità e al valore delle prestazioni oggetto di monitoraggio analizzati per dimensioni temporali (anno, mese di erogazione) e spaziali (regione/ASL di residenza ed erogazione) per caratteristiche del paziente (sesso, età). 11/10/2020 38

Area terapia del dolore ospedaliera le informazioni disponibili sono riferite all’ erogazione, in regime

Area terapia del dolore ospedaliera le informazioni disponibili sono riferite all’ erogazione, in regime di ricovero ordinario e diurno, delle seguenti procedure n n n n 036 Epidurolisi con tecnica Endoscopica – caratterizzante le procedure attuate nei centri di Terapia del dolore sulle meningi spinali e finalizzate alla separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi 86. 06 Inserzione di Pompa di Infusione totalmente impiantabile 86. 94 inserzione del generatore a canale singolo, non specificato se ricabile 03. 93 Impianto o sostituzione di elettrodo/i di neurostimolatore spinale 03. 94 Rimozione di elettrodo del neurostimolatore spinale 03. 99 Altri interventi sul midollo spinale e sulle strutture del canale vertebrale 04. 49 Separazione di aderenze e decompressione dei nervi cranici e periferici La fonte dati utilizzata è quella riconducibile al flusso della “ Scheda di Dimissione Ospedaliera – SDO” disciplinata dal DM del 27 ottobre 2000 n. 380 e successive modifiche Gli indicatori calcolati sono relativi al numero degli interventi, al numero dei dimessi e alle giornate di degenza per le procedure oggetto di monitoraggio analizzati per dimensioni temporali (anno, mese di erogazione) e spaziali (regione/ASL di residenza ed erogazione) per caratteristiche del paziente (sesso, età). 11/10/2020 39

Conclusioni n A due anni dall’approvazione della Legge n. 38 del 2010 sulle cure

Conclusioni n A due anni dall’approvazione della Legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e terapia del dolore che ha collocato il nostro Paese all’avanguardia in Europa nella gestione del dolore, il diritto a non soffrire non è ancora garantito in maniera uniforme sul territorio n Il compito è fare in modo che questa legge, che rappresenta un vero passo avanti per molti pazienti con dolore cronico e anche per i medici, venga applicata nel migliore dei modi. n Per affrontare la clinica del dolore devono essere predisposi i migliori strumenti di formazione per familiarizzare con i sistemi di misurazione della sofferenza e si devono studiare nuove strategie, come la formazione sul campo attraverso la supervisione di casi diversi di dolore cronico n In un contesto di spending rewiew dedicare attenzione alle cure palliative significa investire in un modello di cure sostenibili in quanto riescono nell’obiettivo di aumentare la qualità e ridurre sensibilmente i costi per il sistema complessivo con lo spostamento delle cure dall’ospedale al domicilio /hospice e riduzione di terapie non appropriate che spesso sono contrarie ai desideri dei pazienti. 11/10/2020 40

Grazie per l’attenzione 11/10/2020 41

Grazie per l’attenzione 11/10/2020 41

n n n n PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO TRAMADOLO CLORIDRATO FENTANIL OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO MORFINA SOLFATO OXICODONE

n n n n PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO TRAMADOLO CLORIDRATO FENTANIL OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO MORFINA SOLFATO OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORID IDROMORFONE CLORIDRATO FENTANIL CITRATO BUPRENORFINA CLORIDRATO TRAMADOLO CLORIDRATO/PARACETAMOLO MORFINA CLORIDRATO 11/10/2020 42