Diritto delle pari opportunit e non discriminazione SA

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Diritto delle pari opportunità e non discriminazione SA a. 2017 2018 PARTE SPECIALE IL

Diritto delle pari opportunità e non discriminazione SA a. 2017 2018 PARTE SPECIALE IL DIRITTO ALL’ABITARE Queste slide sono di ausilio allo studio individuale, esse cercano di aiutare lo studente a comprendere gli snodi fondamentali del testo e a prepararsi a rispondere alle domande d’esame.

Perché studiamo il diritto all’abitare in un corso di pari opportunità e non discriminazione?

Perché studiamo il diritto all’abitare in un corso di pari opportunità e non discriminazione? Perché il modo in cui è organizzato lo spazio urbano e le politiche lo governano possono racchiudere, costruire e propalare profonde discriminazioni.

Case ‘gabbia’ a Hong Kong Secondo la Society of Community Organization – una ONG

Case ‘gabbia’ a Hong Kong Secondo la Society of Community Organization – una ONG di Hong Kong che si occupa di diritti umani – sono circa 100. 000 le persone costrette a vivere in abitazioni considerate “inadeguate”. Tra le più impressionanti ci sono alcuni appartamenti fatiscenti nel quartiere operaio di West Kowloon, nel distretto di Yuam Tsim Mong, allestiti con dellegabbie di rete metallica di circa 1, 5 metri quadrati posizionate una sopra all’altra. Ogni appartamento arriva a contenere anche 20 gabbie, che hanno costi diversi a seconda della loro posizione. Quelle appoggiate a terra sono solitamente le più costose, perché ci si può quasi stare in piedi. (‘’le gabbie di Hong Kong, Il post, 7. 2. 2017)

Birthcages in UK nel 1859 «A Kennington, tristissimamente sovraffollata nel 1859, apparve la difterite

Birthcages in UK nel 1859 «A Kennington, tristissimamente sovraffollata nel 1859, apparve la difterite e il medico della parrocchia provocò un’indagine sulle condizioni della classe più povera della popolazione. In un distretto vi erano quattro case, chiamate birthcages (gabbie da uccelli), ognuna delle quali aveva quattro stanze, le camere da letto misuravano 2, 5 mt x 1, 60 mt x 2 mt. » (K. Marx, Il Capitale, 1867)

Leggere e comprendere il testo di E. Olivito L’esergo: Per essere certi di capirlo,

Leggere e comprendere il testo di E. Olivito L’esergo: Per essere certi di capirlo, accertarsi di sapere: • Chi è Proudhon? • Chi è Engels? • A quando risale l’opera di questi due Autori? E provare a capire: • Quale è il senso della critica di Engels a Proudhon? Che cosa significa compiere «un audace balzo dall’economia al giure» ?

Engels sta dicendo che il ‘diritto’ nasconde diseguaglianze economiche e le propala, ma le

Engels sta dicendo che il ‘diritto’ nasconde diseguaglianze economiche e le propala, ma le fa apparire ‘giuste’ in quanto corrispondenti al ‘diritto’. Engels vede il diritto come ‘sovrastruttura’ di rapporti di potere. Con l’esergo prescelto, l’A. ci sta probabilmente dicendo qualcosa circa la sua chiave di lettura. Vi sono rapporti di potere sottesi alle politiche dell’abitare. Queste servono a trasformarli, in senso emancipativo, o a confermarli, nel senso dello sfruttamento? L’A. probabilmente propende per la seconda idea, e ci avverte anche nessuna politica ci dirà espressamente di stare tendendo allo sfruttamento di alcuni e al profitto di altri. Non dobbiamo limitarci a quello che le politiche ci dicono di se stesse, alla loro ‘narrazione’.

Leggere e comprendere il paragrafo 1 LE POLITICHE ABITATIVE NON SONO NEUTRE Le politiche

Leggere e comprendere il paragrafo 1 LE POLITICHE ABITATIVE NON SONO NEUTRE Le politiche abitative in Italia si sono sempre tradotte in politiche a favore dell’acquisto della proprietà. In questa direzione va anche l’art. 47 comma 2 Cost. , secondo il quale la Repubblica «favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione» . D’altro canto, una politica concentrata solo sull’accesso alla proprietà dell’abitazione può tradursi in una lesione dell’art. 3 comma 2 (principio di eguaglianza sostanziale): invece di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, come impone l’art. 3 comma 2, si può finire per crearne di ulteriori. Se il diritto all’abitare non viene soddisfatto, se vi è molto disagio abitativo, soffrono molti diritti fondamentali, tutti quelli connessi allo sviluppo della personalità e alla partecipazione. In Italia vi è molto disagio abitativo: lo dimostrano • L’incremento degli sfratti per morosità • L’incidenza del canone di affitto o del mutuo sul reddito familiare • Le liste d’attesa per un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica • Il numero di persone in situazione di emergenza abitativa assoluta Le politiche abitative concentrate solo sull’accesso alla proprietà possono essere interpretate nel senso che la loro funzione, più che rispondere al diritto fondamentale all’abitazione, sia stata e sia quella di «sostegno al settore dell’edilizia e risanamento finanziario» .

Leggere e comprendere il paragrafo 1 LE POLITICHE ABITATIVE NON SONO NEUTRE (continua) Notare:

Leggere e comprendere il paragrafo 1 LE POLITICHE ABITATIVE NON SONO NEUTRE (continua) Notare: • Olivito definisce l’abitare un diritto in movimento. Che cosa significa? Che cosa vuol dire l’osservazione secondo cui le opzioni di politica legislativa in materia «non sono neutre» ? • Olivito suggerisce che una politica abitativa concentrata sull’accesso alla proprietà dell’abitazione contraddice le esigenze attuali dei lavoratori. Perché? E a che cosa si dovrebbe tendere per evitare questo esito? D’altro canto, l’A. ammonisce che le politiche abitative non devono neppure tradursi in un rafforzamento della precarietà lavorativa e dunque abitativa e cita una osservazione di U. Romagnoli (p. 215). Quale ne è il senso? Potremmo dire allora che anche le politiche dell’abitazione sono ‘in movimento’?

Leggere e comprendere il paragrafo 2 LE POLITICHE ABITATIVE NON SONO NEUTRE (le pagg.

Leggere e comprendere il paragrafo 2 LE POLITICHE ABITATIVE NON SONO NEUTRE (le pagg. 225 -226, da leggere, non sono oggetto di domande d’esame) Trasformazioni delle politiche abitative. Dalla gestione pubblica a …. . ? In particolare dopo il 2007 come viene concepito il ruolo del settore pubblico nel campo abitativo, e quali sono le caratteristiche e le finalità delle politiche abitative e quali sono le fasce di popolazione interessate? (p. 217) Il passaggio dall’ERP (edilizia residenziale pubblica) all’ERS (edilizia residenziale sociale o social housing) è la sintesi di queste trasformazioni (pp. 218 -220) • • • Che cosa implica l’ERS dal piano dell’offerta? E dal piano della domanda? A chi si rivolge? Come viene definito il concetto di ‘alloggio sociale’? Il social housing tende solo alla locazione? Tende precisamente a ridurre il disagio abitativo di soggetti svantaggiati?

LEGGERE E COMPRENDERE IL PAR. 2 LE POLITICHE ABITATIVE NON SONO NEUTRE (continua) Olivito

LEGGERE E COMPRENDERE IL PAR. 2 LE POLITICHE ABITATIVE NON SONO NEUTRE (continua) Olivito ci fa capire che le nuove politiche abitative hanno una logica in favore degli imprenditori, facendo esempi riferiti al Piano nazionale di edilizia abitativa del 2008 e al Piano casa Lupi del 2014. (pp. 220 -221). • Come si caratterizza il contributo pubblico alla realizzazione di alloggi sociali secondo il Piano nazionale di edilizia abitativa del 2008? La sua logica è in favore degli imprenditori? E’ stata confermata o meno dal Piano casa Lupi del 2014? Olivito sottolinea che il social housing è una forma del nuovo modo di amministrare che sostituisce l’amministrazione per provvedimenti con l’amministrazione per gli accordi e l’urbanistica pubblica a una urbanistica consensuale (p 221). • Quali sono i rischi della compenetrazione tra pubblico e privato nel settore dell’edilizia sociale? (p. 222) Secondo Olivito, «l’ERS non può ritenersi una risposta esaustiva alla questione abitativa» . • Perché? (pp. 222 -223) Olivito evidenzia importanti limitazioni nel ruolo degli enti locali: essi redigono le convenzioni con gli imprenditori privati, ma a chi è rimesso il controllo sul rispetto delle convenzioni, ad esempio sul rispetto della clausola di effettiva destinazione di una quota di immobili a finalità sociali? (p. 224). • Quale è l’esito di un simile sistema? (p. 225)

Leggere e comprendere il paragrafo 3. FORME DI FAMIGLIA E DIRITTO ALL’ABITARE La cornice

Leggere e comprendere il paragrafo 3. FORME DI FAMIGLIA E DIRITTO ALL’ABITARE La cornice generale del paragrafo è che la famiglia tradizionale coniugi+prole non costituisce il modello dominante; d’altra parte, su quel modello sono state istituite le politiche abitative. Dunque, il cambiamento dei modelli familiari consiglia cambiamenti nelle politiche abitative. Quali sono i mutamenti delle convivenze familiari esemplificati dall’autrice? (p. 227). In seguito viene preso in considerazione del diritto ad abitare quando il matrimonio o la convivenza vengono meno, in tre ipotesi: • Coppia coniugata che si scioglie • Coppia di conviventi more uxorio (coppia di fatto) • Coppia unita civilmente ai sensi della l. 76/2016 (unioni omosessuali). Dall’analisi si comprende il ruolo dirimente della presenza o assenza di figli, ma anche l’importanza del se la casa di abitazione fosse o meno di proprietà di uno dei due coniugi/conviventi.

Leggere e comprendere il par. 3 (FORME DI FAMIGLIA E DIRITTO ALL’ABITARE continua) A)

Leggere e comprendere il par. 3 (FORME DI FAMIGLIA E DIRITTO ALL’ABITARE continua) A) MATRIMONIO E DIRITTO ALL’ABITARE Nel caso delle persone coniugate la presenza o assenza di figli ha peso quando si tratta di scioglimento del matrimonio (separazione o divorzio). In questi casi i criteri per l’assegnazione dell‘abitazione familiare’ fanno perno sull’ «interesse dei figli» ; questi criteri sono estesi anche alle coppie conviventi con figli. In caso di morte di uno dei coniugi, il superstite subentra automaticamente nei diritti dell’altro rispetto alla casa di abitazione.

Leggere e comprendere il par. 3 FORME DI FAMIGLIA E DIRITTO ALL’ABITARE (continua) B)

Leggere e comprendere il par. 3 FORME DI FAMIGLIA E DIRITTO ALL’ABITARE (continua) B) CONVIVENZA DI FATTO E DIRITTO ALL’ABITARE • Scioglimento della convivenza e proprietà dell’immobile Nel caso dei conviventi di fatto la legge n. 76, recependo alcuni orientamenti giurisprudenziali, per l’ipotesi di morte di uno dei conviventi, che fosse proprietario dell’immobile in cui la coppia viveva, prevede che il superstite possa continuare a vivere nell’immobile per un certo periodo di tempo, prolungabile se nella casa vivono anche figli minori o disabili del convivente superstite (p. 236). Il testo nota a questo punto che l’ordinamento introduce, così facendo, una possibile discriminazione tra i membri di una coppia di fatto a seconda che la coppia si sia sciolta per separazione o per morte di uno dei due membri e facendo incidere su questo irragionevolmente non l’interesse dei figli, ma il titolo di proprietà sull’immobile. Quando la coppia si scioglie per separazione infatti, in analogia col matrimonio, il giudice prende provvedimenti per l’assegnazione della casa familiare, che, indipendentemente dal titolo di proprietà sull’immobile, tengono conto dell’interesse dei figli, e non sono soggetti a limitazioni temporali (art. 337 -sexies c. c. ). Invece, se la coppia si scioglie per morte di uno dei due, nonostante la presenza di figli, il superstite gode, sull’immobile che era di proprietà del convivente deceduto, di un diritto limitato nel tempo: la legge n. 76 nulla dice, inoltre, per l’ipotesi che nella casa comune convivessero non solo i figli del coniuge superstite, ma figli della coppia (probabilmente perché li suppone eredi). Pensare che in questo caso si debba applicare la soluzione più sfavorevole – quella deducibile dalla legge 76 – sarebbe discriminatorio, perché i figli subirebbero conseguenze diverse a seconda che la convivenza si sia sciolta per morte o per separazione (e nel primo caso sarebbero più sfavoriti). Il nostro ordinamento d’altronde contempla un principio di non discriminazione dei figli per circostanze a loro estranee (p. 237) Occorre dunque ritenere che nel caso che vi siano figli della coppia che convivono col convivente superstite, i limiti temporali di cui alla legge 76 non si applichino ed essi possano continuare a vivere nella casa che era di proprietà del convivente deceduto sin tanto che ciò vada nel loro interesse. • Scioglimento della convivenza e immobile in affitto In caso di morte del conduttore o del suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza (che va interpretato come cessazione della convivenza) la legge attribuisce al convivente il diritto di succedere al contratto, anche se senza prole. Mentre finora la giurisprudenza aveva subordinato questo diritto alla presenza della prole, per effetto di questa innovazione legislativa è da ritenere che oggi il diritto del convivente di fatto a subentrare nel contratto di locazione della casa di abitazione in caso di morte dell’altro convivente o di suo recesso dalla convivenza, sia un diritto proprio del convivente e non più subordinato alla presenza di prole.

Leggere e comprendere il par. 3 FORME DI FAMIGLIA E DIRITTO ALL’ABITARE (continua) c)

Leggere e comprendere il par. 3 FORME DI FAMIGLIA E DIRITTO ALL’ABITARE (continua) c) UNIONE CIVILE E DIRITTO ALL’ABITARE Nel caso delle persone unite civilmente nella forma dell’unione civile (l. 76/2016) la supposizione della legge è che queste coppie non abbiano figli (l’unione civile infatti è definita come una coppia). La legge estende alle parti dell’unione civile le norme che valgono per i coniugi in relazione al diritto all’abitare. Sono così estese, in particolare, le norme che valgono per i coniugi con riferimento alla successione nel contratto di locazione e nel subentro di un alloggio ERP o ai fini dell’entrata in graduatoria o del godimento di agevolazioni (p. 235) e deve ritenersi esteso il diritto a subentrare nel contratto di locazione in caso di morte dell’unito civilmente o di suo recesso dal contratto (cessazione dell’unione). In generale, l’appartenenza a unione civile oppure a una convivenza more uxorio integra la nozione di «appartenenza a un nucleo familiare» che costituisce titolo di preferenza per le graduatorie per l’assegnazione di alloggi di ERP. Per i conviventi more uxorio questo era stato stabilito già nel 1995 (con una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica) ma Regioni ed enti locali non ne hanno sempre tenuto conto. L’espressa previsione legislativa dovrebbe cambiare le cose. • E se ci sono figli? La legge n. 76 presuppone che le unioni civili non abbiano figli, ma la giurisprudenza ha riconosciuto al partner omosessuale la possibilità di adottare, nella forma dell’adozione in casi particolari, il figlio dell’altro. In questi casi, sui quali la legge tace, occorre ritenere che il godimento della casa familiare, in caso di scioglimento dell’unione o cessazione di fatto della convivenza, debba essere attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli della coppia omosessuale, cioè applicando l’art. 337 sexies cod. civ. (pag. 240).

Si riportano qui per maggiore chiarezza le disposizioni citate Art. 337 - sexies c.

Si riportano qui per maggiore chiarezza le disposizioni citate Art. 337 - sexies c. c. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. Art. 1 comma 42 l. n. 76 /2016 : Salvo quanto previsto dall'articolo 337 -sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Leggere e comprendere il paragrafo 4 IL CO-HOUSING Il paragrafo presenta il tema della

Leggere e comprendere il paragrafo 4 IL CO-HOUSING Il paragrafo presenta il tema della nuova forma di edilizia sociale che si è affermata nell’ambito del social housing, la cd. co-residenzialità o co-housing. Giustificati come nuovi modelli abitativi ecologicamente sostenibili e socialmente partecipati, queste formule (condomini sociali e eco-villaggi) possono nascondere il rischio di dare vita a ‘comunità contrattuali’ o ‘intenzionali’ che rispondono alla volontà di èlitismo abitativo. Il bisogno cui risponde il co-housing non sembra tanto il disagio abitativo, quanto la volontà di persone che hanno un certo reddito, di vivere etnicamente e socialmente omogenee, che si separano dal resto della società (‘impermeabilità ai rapporti sociali extra-comunitari). Il co-housing può essere un modo per ‘tacitare’ ovvero nascondere, le tensioni sociali che stanno dietro al disagio abitativo, limitandosi a polarizzarne i termini (chi può vive in una ‘comunità’ di suoi simili, e il resto della società: in esso si può riconoscere «un’idea di edilizia privata con forti connotazioni comunitaristiche e una valenza potenzialmente escludente» . (p. 248) Il paragrafo illustra anche la veste giuridica che la co-residenza può assumere (p. 247) Cooperative a proprietà indivisa Cooperative a proprietà divisa Strutture duali Le nuove forme dell’abitare corrispondono a una società sempre più divisa e diseguale? Rappresentano un modello discriminatorio di politica abitativa?

Nelle ‘gated community’ ‘scelgono’ di vivere persone che condividono estrazione sociale, gusti, colore della

Nelle ‘gated community’ ‘scelgono’ di vivere persone che condividono estrazione sociale, gusti, colore della pelle….

Leggere e comprendere il par. 14 MIGRANTI E ROM Il testo si concentra sul

Leggere e comprendere il par. 14 MIGRANTI E ROM Il testo si concentra sul carattere discriminatorio delle politiche abitative concernenti gli immigrati e i rom. Vengono inizialmente tracciate alcune premesse: di quali diritti sono titolari gli immigrati? Nel nostro Paese è applicata la distinzione tra immigrato regolare (in possesso di permesso di soggiorno) e immigrato irregolare (non in possesso di permesso di soggiorno) Lo straniero è titolare dei diritti fondamentali della persona e dei diritti sociali fondamentali, tra i quali rientra il diritto all’abitare (p. 251), come è sottolineato anche da molti documenti internazionali (p. 252) ma la posizione di immigrato regolare o irregolare incide fortemente sul godimento dei diritti sociali fondamentali, e in particolare del diritto all’abitare. Infatti, solo per gli immigrati regolari si può parlare di una garanzia relativamente all’alloggio. Tuttavia, bisogna anche considerare che v Per i migranti, la disponibilità di un alloggio è sia un diritto sia un onere. E’ un onere, perché alla disponibilità di un alloggio sono vincolati l’ingresso e la permanenza sul territorio italiano (v. in part. a p. 254 la nozione di ‘alloggio idoneo’). E’ un diritto, diversamente graduato, perché sulla garanzia per il migrante di poter godere effettivamente di un alloggio incidono vari fattori (illustrate nelle pagg. 254 ss. ).

Leggere e comprendere, Migranti e Rom, continua La garanzia di un alloggio per i

Leggere e comprendere, Migranti e Rom, continua La garanzia di un alloggio per i migranti. Le relative politiche sono competenza regionale e locale; il quadro normativo, delineato dal Testo Unico per l’Immigrazione (TIUM) prevede diverse situazioni, tutte relative ai soli immigrati regolari, anche se non è impedito alle Regioni prendere provvedimenti che garantiscano l’accessibilità al diritto all’abitare e ad altri diritti sociali anche agli stranieri irregolari. Vi è dunque, di base, una differenza di trattamento tra stranieri regolari e stranieri irregolari, che non è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale. Vi è poi una ulteriore distinzione a seconda del tipo e della durata del soggiorno (pp- 256 – 258) a) Stranieri regolarmente soggiornanti ma impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze abitative e di sussistenza: • centri di accoglienza; • alloggi sociali collettivi o privati; b) Stranieri soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale, oppure stranieri residenti da un certo periodo nel territorio interessato: • Diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani agli alloggi ERP, e diritto di ricorrere in caso di trattamento discriminatorio.

Leggere e comprendere MIGRANTI E ROM (continua) Il diritto degli immigrati regolari ad accedere

Leggere e comprendere MIGRANTI E ROM (continua) Il diritto degli immigrati regolari ad accedere agli alloggi ERP è dunque condizionato da criteri la cui presenza si spiega con l’intento di evitare che, valendo invece solo lo stato di bisogno economico ai fini dell’assegnazione di un alloggio ERP, gli immigrati si vedano attribuiti gli alloggi a preferenza degli italiani. Olivito legge in questo un segnale di crisi dello stato sociale, come crisi dei valori di solidarietà sociale e pari dignità sociale. Ci sarebbe dunque un intento discriminatorio sotteso alle politiche abitative nei confronti dei migranti. Nel corso del tempo, primo dei criteri cui è subordinato il diritto all’abitazione degli immigrati regolari è stato • La durata del soggiorno o del permesso di soggiorno. Poiché intorno a questo criterio sono stati sollevati dubbi di legittimità (p. 260) più di recente il criterio del possessso del permesso di soggiorno biennale è stato sostituito con • Il criterio dell’anzianità di residenza sul territorio nazionale o regionale. Alla pagina 261 vengono illustrate le ragioni per cui questo criterio può tradursi in una discriminazione diretta ovvero anche in una

Leggere e comprendere MIGRANTI E ROM (continua) Il carattere discriminatorio delle politiche abitative relative

Leggere e comprendere MIGRANTI E ROM (continua) Il carattere discriminatorio delle politiche abitative relative agli immigrati non è rivelato solo dai criteri per l’assegnazione degli alloggi ERP, ma anche dalla completa disattenzione al problema della qualità dell’abitare (p. 264 e 265). Qui il problema si allarga e investe una concezione delle politiche abitative che ha avuto come esito la costruzione di sacche di marginalità e di segregazione.

Il ‘ghetto urbano’ è l’immagine della discriminazione multipla o intersezionale che diventa spazio di

Il ‘ghetto urbano’ è l’immagine della discriminazione multipla o intersezionale che diventa spazio di vita.

Ogni grande città ha uno o più «brutti quartieri» nei quali si ammassa la

Ogni grande città ha uno o più «brutti quartieri» nei quali si ammassa la classe lavoratrice. Spesso, a dire il vero, la miseria si ammassa in stradicciole nascoste accanto ai palazzi dei ricchi; ma in generale si dà ad essa un quartiere a parte, dove, sbandita dagli occhi della gente felice, può tirarla innanzi da sola, come le è possibile. F. Engels, 1845

Leggere e comprendere MIGRANTI E ROM (continua) Le pp. 265 - 274 sono tese

Leggere e comprendere MIGRANTI E ROM (continua) Le pp. 265 - 274 sono tese a far capire che le politiche abitative nei confronti dei ROM sono frutto del pregiudizio (stereotipo discriminatorio) per cui i Rom sono tutti ‘nomadi’ dunque ‘preferiscono vivere’ in ‘campi’. L’esito di politiche abitative così concepite è istituire una permanente segregazione su base etnica. Esse realizzano una forma di ‘assoggettamento spaziale’ cioè di subordinazione di un gruppo di persone realizzata attraverso le condizioni in cui di fatto sono costrette a vivere. Le comunità sinti e rom sono oggetto specifico di politiche securitarie, realizzate attraverso sgomberi forzati (in assenza di soluzioni abitative alternative) e l’identificazione e il censimento forzati con rilievi foto segnaletici, avviate nel 2008 quando fu dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti delle ‘comunità nomadi’. Il testo dà conto delle condanne ricevute dal nostro Paese per queste politiche, e del carattere poco convincente di quelle avviate in seguito, con la Strategia nazionale per l’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. (Per gli studenti frequentanti: ci si può chiedere se i Rom siano stati il primo target di politiche securitarie dello spazio urbano che si sono progressivamente estese e che abbiamo affrontato con riferimento al decreto sicurezza del 2017).

Le gestione dei campi rom è spesso affidata dai comuni a cooperative private. Abusi

Le gestione dei campi rom è spesso affidata dai comuni a cooperative private. Abusi e corruzione nella gestione dei ‘campi nomadi’ sono stati alla base, nel 2016 -2017, dell’indagine denominata ‘Mafia Capitale’ che si è conclusa con pesanti condanne. Il disagio abitativo si cronicizza perché è fonte di lucro?

Leggere e comprendere par. 5 OCCUPAZIONI DI IMMOBILI E SGOMBERI FORZATI Il paragrafo si

Leggere e comprendere par. 5 OCCUPAZIONI DI IMMOBILI E SGOMBERI FORZATI Il paragrafo si concentra sul fenomeno delle occupazioni di immobili pubblici e privati, le quali, insieme all’aumento degli sfratti per morosità incolpevole e all’incremento delle persone senza fissa dimora sono il sintomo di come, nello scenario di crisi economico finanziaria degli ultimi anni, la questione abitativa non tocchi più solo le classi sociali più povere ma anche il ceto medio. A questi fenomeni, che richiederebbero un ripensamento complessivo delle politiche abitative e volti in particolare a scongiurare il fenomeno delle case lasciate vuote dai proprietari, si risponde invece sempre più in un’ottica di tipo securitario oppure elaborando interventi di tipo ‘finanziario’ che possono anche peggiorare il problema. Le risposte ‘securitarie’: a) Le tendenze formalistiche e restrittive della giurisprudenza nei confronti della scriminante dello ‘stato di necessità’ a favore di chi occupa un immobile trovandosi in stato di bisogno: b) Le tendenze repressive della legislazione in specie dal Piano Casa del 2014. Le risposte ‘finanziarie’: - I ‘buoni casa’.

Leggere e comprendere OCCUPAZIONI DI IMMOBILI E SGOMBERI FORZATI a) Le tendenze formalistiche della

Leggere e comprendere OCCUPAZIONI DI IMMOBILI E SGOMBERI FORZATI a) Le tendenze formalistiche della giurisprudenza (pp. 278 -280) Davanti all’occupazione di un immobile il proprietario, secondo il codice civile, può porre in essere una ‘azione possessoria’ per essere reintegrato nel possesso e agire anche penalmente, in quanto l’occupazione è un reato. Il problema è se chi occupa un immobile perché non ha un altro luogo dove vivere né i mezzi per pagare un affitto si trovi o meno in uno ‘stato di necessità’ che esclude il reato. Negli anni Sessanta e Settanta la giurisprudenza faceva rientrare lo stato di bisogno economico nello stato di necessità, specie la necessità abitativa. La Cassazione ha rigettato questa interpretazione estensiva, su una base di una interpretazione formalistica. Siccome esistono in teoria i servizi sociali e i rimedi approntati dai comuni per le persone che si trovano in stato di necessità abitativa, e siccome d’altra parte la scriminante dello ‘stato di necessità’ richiede che una persona si trovi in uno stato di pericolo ‘imminente, individuato e circoscritto’, la giurisprudenza tende ormai a negare chi occupa un immobile si trovi nello ‘stato di necessità’ che esclude il reato. Secondo l’Autrice, questo significa da una parte negare la realtà, che vede da una parte una crisi crescente dello stato sociale (sempre più persone in stato di bisogno) e dall’altra negare la realtà del danno grave alla persona che deriva dall’impossibilità di fruire di un alloggio idoneo in cui vivere.

Leggere e comprendere OCCUPAZIONI DI IMMOBILI E SGOMBERI FORZATI b) Le tendenze repressive della

Leggere e comprendere OCCUPAZIONI DI IMMOBILI E SGOMBERI FORZATI b) Le tendenze repressive della legislazione specie dal Piano Casa del 2014 Nei confronti del fenomeno delle occupazioni la legislazione recente è intervenuta in un’ottica repressiva: l’emergenza abitativa diventa ‘emergenza criminale’ (p. 281). Sono state introdotte le seguenti sanzioni a carico di chi occupa un immobile: 1) Impossibilità di prendervi la residenza 2) Impossibilità di ottenere l’allacciamento ai pubblici servizi (e nullità dei contratti esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento) 3) Impossibilità di partecipare alle procedure di assegnazione di immobili ERP per i cinque anni successivi. Il testo si sofferma in particolare (pp. 282 -285) sulle gravissime implicazioni legate alla impossibilità per chi vive in un immobile occupato abusivamente di prendervi la residenza, che, secondo il codice civile, è la ‘dimora abituale di qualcuno’, mentre il domicilio è il luogo in cui una persona ‘ha la sede principale de suoi affari e interessi’. Per chi non ha ‘affari’, né proprietà, la ‘residenza’ è l’unico luogo di ‘propria appartenenza’. Pertanto, finora la concessione della residenza era considerata da parte dei comuni un atto dovuto, che non presupponeva in alcun modo l’esistenza di un titolo di legittima occupazione, mentre oggi è diventato oggetto di valutazioni discrezionali: quando si fa domanda di residenza in un comune, si deve dichiarare a che titolo si vive nell’alloggio in cui si assume la residenza. Essere privi di residenza comporta conseguenze gravissime: la residenza è il ‘primo strumento di inserimento nella vita di una comunità’, • La residenza è condizione per l’iscrizione alle liste elettorali • La residenza è la condizione per l’attribuzione di prestazioni di servizi pubblici essenziali, come l’iscrizione al servizio sanitario nazionale o alle graduatorie per la scuola dell’infanzia.

Leggere e comprendere OCCUPAZIONI DI IMMOBILI E SGOMBERI FORZATI Le risposte ‘finanziarie’ : i

Leggere e comprendere OCCUPAZIONI DI IMMOBILI E SGOMBERI FORZATI Le risposte ‘finanziarie’ : i ‘buoni casa’ Le tendenze restrittive della giurisprudenza e quelle punitive della legislazione sono guardate, dalla Autrice, come sintomi di una non volontà delle istituzioni politiche di intervenire sulle cause reali del disagio abitativo, identificate nella rendita fondiaria, cioè negli interessi dei proprietari di immobili, ai quali non conviene affittare gli immobili (pp. 288 -289). Di conseguenza, misure di contrasto nei confronti degli immobili lasciati sfitti non sono prese in considerazione dalla nostra legislazione Non solo, ma la recente tendenza è anche nel senso di intervenire in maniera crescente per ‘liberare’ dagli occupanti gli immobili occupati, nonostante il fatto che alcuni di essi, come i Caat romani, si siano ormai trasformati in veri e propri Centri per l’assistenza alloggiativa temporanea mantenuti con risorse comunali (e cioè come fonti di rendita, garantita con denaro pubblico, per i proprietari). L’idea che viene oggi applicata è quella di spingere gli occupanti ad abbandonare gli immobili ‘sostituendo’ il godimento dell’alloggio con un ‘buono casa’ un contributo finanziario inteso a aiutare le persone a pagare l’affitto. Secondo l’Autrice, con misure di questo genere da una parte si rinuncia a ‘governare’ nella direzione dell’eguaglianza il mercato degli immobili: si tratta di misure che sanciscono un ‘indifferenziato ritorno al mercato locatizio privato’ (p. 293); Dall’altra parte, si rinuncia anche a sostenere effettivamente le persone in stato di bisogno, data sia l’insufficienza del contributo, sia la cronica difficoltà di trovare case in affitto. Il nostro ordinamento si schiera dunque a favore degli interessi dei poteri economicamente più forti.

Sgomberati verso dove. Il futuro dei poveri è nelle baraccopoli? Le grandi diseguaglianze sociali

Sgomberati verso dove. Il futuro dei poveri è nelle baraccopoli? Le grandi diseguaglianze sociali che affliggono i paesi sudamericani africani o asiatici, e sono alla base del carattere autoritario e repressivo di molti dei loro regimi sono segnalate simbolicamente dalla baraccopoli, le città nella città, dove i poveri e gli emarginati vivono in un mondo a parte.

E’ notizia di cronaca del novembre 2017 che in prossimità di un grande ospedale

E’ notizia di cronaca del novembre 2017 che in prossimità di un grande ospedale di Roma, circondato da una vasta area verde, sono stati impiantati ‘moduli abitativi dal costo di mille euro l’uno, baracche di plastica di 17, 5 mq alte meno di due metri, per sei posti letto’ fornite da una grande multinazionale svedese. Il 19 agosto 2017 con una imponente azione di polizia è stato sgomberato dagli occupanti, in larga parte eritrei, un grande palazzo nel centro di Roma. In mancanza di soluzioni abitative alternative, gli occupanti sgomberati vissero per strada per giorni interi. Sono in programma nuovi sgomberi, e lo smantellamento dei campi rom. La città che costruisce baraccopoli invece di case popolari è ancora la città di tutti?