Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dellOrdine di Milano

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Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano A. N. C. L. Sindacato Unitario

Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano A. N. C. L. Sindacato Unitario U. P. di Milano NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI ---STP

Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione 1. Il Centro Elaborazione Dati (CED)

Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione 1. Il Centro Elaborazione Dati (CED) è un soggetto di natura economica che fornisce il supporto informatico per la gestione dei servizi di calcolo e stampa degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale, assistito obbligatoriamente da un professionista di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 11 Gennaio 1979, n. 12.

Art. 2 – Attività 1. I Centri Elaborazioni Dati svolgono esclusivamente elaborazioni informatiche aventi

Art. 2 – Attività 1. I Centri Elaborazioni Dati svolgono esclusivamente elaborazioni informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non comportano attività di tipo valutativo ed interpretativo (Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7004 del 4 Giugno e n. 17 dell’ 11 Aprile 2013).

Art. 2 – Attività 1. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività,

Art. 2 – Attività 1. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce violazione delle riserve di legge di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 11 Gennaio 1979 n. 12: a) b) c) La gestione delle retribuzioni e relative variazioni riferite al personale subordinato, autonomo e parasubordinato, comprese denunce e pratiche conseguenti, in quanto le stesse presuppongono un’attività di contestualizzazione a cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica; Svolgimento di altri adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale relativo al personale dipendente nei confronti dei datori di lavoro e presso gli Enti Pubblici territorialmente competenti (es. istituti previdenziali, assicurativi, Direzione territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc. ) mediante redazione, consegna, accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all’Ente pubblico competente da parte del cliente; Consulenza ed assistenza per l’amministrazione del personale in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, vertenze di lavoro, inquadramento aziendali, conciliazioni ed arbitrati in sede giudiziale ed extragiudiziali.

Art. 3 – Obblighi 1. 2. 3. 4. Le fattispecie di mera elaborazione dei

Art. 3 – Obblighi 1. 2. 3. 4. Le fattispecie di mera elaborazione dei dati, costituiscono le uniche attività per legge consentite ai CED. Il CED che sviluppi il calcolo e stampa, per conto di un Consulente del Lavoro, Quest’ultimo emetterà parcella professionale al cliente per tutti gli adempimenti di cui alla Legge 11 Gennaio 1979, n. 12 comprese le attività di calcolo e stampa demandate ai CED. È irrilevante che il valore ponderale delle operazioni di calcolo e stampa sia pressoché totale, rispetto alle attività per cui opera la riserva, in quanto il tutto ha carattere unitario, inscindibile e non scorporabile, ricadendo l’intera prestazione nella riserva (Sentenza 103/2015 del Consiglio di Stato). La società tra professionisti (S. T. P. ) costituita ai sensi dell’art. 10, Legge n. 183/2011 e del successivo D. M. 8 Febbraio 2013, n. 34, è l’unico soggetto legittimato a svolgere in forma societaria l’attività professionale di Consulenza del lavoro di cui all’art. 1 della Legge 11 Gennaio 1979, n. 12, preclusa ai CED.

Art. 4 – Norme per il Professionista che assiste il CED Il professionista nell’assistere

Art. 4 – Norme per il Professionista che assiste il CED Il professionista nell’assistere un CED deve attenersi ai seguenti doveri: a) Sottoscrivere l’incarico professionale con il CED avente esclusivamente ad oggetto il controllo e la verifica dell’aggiornamento e del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa svolte dai CED. b) Verificare l’inoltro preventivo alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente e all’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro dell’obbligatoria comunicazione redatta in forma scritta avente data certa di formale designazione di uno o più professionisti abilitati di cui all’art 1, comma 1, della Legge 11 Gennaio 1979, n. 12;

Art. 4 – Norme per il Professionista che assiste il CED c) d) e)

Art. 4 – Norme per il Professionista che assiste il CED c) d) e) Verificare l’effettivo svolgimento della sola attività di mero calcolo e stampa da parte del CED Collaborare con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro competente per territorio, ai sensi dell’art. 16 del Codice Deontologico e segnalare eventuali fenomeni di attività abusiva; Verificare che le fatturazioni da parte del CED assistito siano limitate alle sole operazioni svolte e che le stesse siano di mero calcolo e stampa.

Art. 5 – Responsabilità del Professionista 1. 2. La responsabilità del controllo sull’attività dei

Art. 5 – Responsabilità del Professionista 1. 2. La responsabilità del controllo sull’attività dei Centri Elaborazione Dati, come specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 del 4 Giugno 2007, spetta al professionista indicato all’assistenza dello stesso che sarà pertanto deontologicamente responsabile di qualsiasi comportamento del CED non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il Professionista nello svolgimento della sua attività in forma individuale, associata o societaria, qualora contravvenga ai doveri di cui agli art. 3 e 4, sarà sanzionato a norma del codice deontologico.

Art. 6 – Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella vigilanza sui

Art. 6 – Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella vigilanza sui CED 1. Il consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a norma dell’art. 14, lettera b), della Legge 11 Gennaio 1979. n. 12, vigila per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro. Su invito della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 4007 del 4 Giugno 2007 e nota Ministeriale n. 7195 del 6 Giugno 2007) e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro (ora, rispettivamente, Interregionali e Territoriali del Lavoro) e i Consigli Provinciali degli Ordini sono coinvolti nel monitoraggio circa l’effettiva osservanza da parte dei CED della nomina del professionista incaricato, verificando altresì il possesso da parte degli stessi dei requisiti di cui all’art. 1, della Legge 11 Gennaio 1979, n. 12 e l’attività effettivamente svolta.

2. 3. 4. Il consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in presenza di

2. 3. 4. Il consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in presenza di segnalazioni di irregolarità, provvede a trasmettere il nominativo del professionista alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per gli accertamenti del caso. Relativamente alle predette attività di monitoraggio, il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro redige apposito elenco delle comunicazioni pervenute e comunica gli aggiornamenti dello stesso alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. È opportuno, inoltre, che il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ponga in essere verifiche tramite le Camere di Commercio territorialmente competenti per confrontare le comunicazioni pervenute con le società in possesso di codici Ateco corrispondenti ad attività proprie dei CED presenti negli archivi-aziende delle stesse Camere di Commercio.

Società Tra Professionisti Condizioni per iscrizione a) Che l’oggetto sociale coincida con l’esercizio in

Società Tra Professionisti Condizioni per iscrizione a) Che l’oggetto sociale coincida con l’esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordini stico da parte dei soci. Tale oggetto deve essere esclusivo; b) Che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; nelle società cooperative i soci non possono essere inferiori a tre;

Società Tra Professionisti c) Che il venir meno della condizione precedente costituisce causa di

Società Tra Professionisti c) Che il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento della società, se nel termine perentorio di sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti rispetto a quelli che tali non sono (al ricorrere di tali ipotesi, il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta deve procedere alla cancellazione della STP dall’albo; d) Criteri e modalità per il conferimento e l’esecuzione dell’incarico in ossequio a quanto stabilito dal Decreto n. 34/2013; e) Modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall’albo professionale in cui risulta iscritto con provvedimento definitivo. Tale soggetto non può assumere la qualifica di socio investitore in nessun altra STP.

Società Tra Professionisti f) La stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei

Società Tra Professionisti f) La stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni causati alla clientela dei singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale; g) Una denominazione sociale/ragione sociale che, in qualunque modo formata contenga l’indicazione di società tra professionisti; h) Criteri di incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra professionisti; i) L’osservanza da parte dei soci professionisti del codice deontologico dell’ordine di appartenenza e da parte della STP della deontologia dell’ordine a cui risulta iscritta; j) Che il socio professionista possa opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.

Società Tra Professionisti Il regime disciplinare a) Il socio professionista è soggetto alle regole

Società Tra Professionisti Il regime disciplinare a) Il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine a cui sia iscritto; b) La STP risponde delle violazioni delle regole deontologiche dell’ordine a cui risulti iscritta, ferma restando la responsabilità del socio professionista; c) La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio, anche iscritto ad un ordine o ad un collegio diverso da quello della società, nel caso in cui l’illecito disciplinare compiuto dal socio sia direttamente riconducibile a direttive impartite dalla STP medesima

Vuoto normativo L’art. 10 della L. 183/11 non disciplina il tema della responsabilità professionale,

Vuoto normativo L’art. 10 della L. 183/11 non disciplina il tema della responsabilità professionale, limitandosi a stabilire alla lett. c) l’obbligatorietà della «stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale”.

La titolarità del rapporto professionale Il tema della responsabilità muove dal problema cruciale della

La titolarità del rapporto professionale Il tema della responsabilità muove dal problema cruciale della titolarità del rapporto d’opera professionale. A chi fa capo il rapporto professionale? Alla società o al singolo socio professionista esecutore della prestazione? Il problema sorge dalla scissione tra la formale assunzione dell’incarico, riconducibile -anche normativamente- alla società (lett. c: … «incarico professionale conferito alla società» …), e la sua materiale esecuzione posta in essere -sempre per espressa disposizione normativa- solo dal socio (“affinchè l’esecuzione dell’incarico … sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione).

Secondo la tesi che pare al momento prevalere fra gli interpreti il rapporto d’opera

Secondo la tesi che pare al momento prevalere fra gli interpreti il rapporto d’opera professionale si instaura tra la società e il cliente e il rapporto fiduciario (l’intuitus personae) caratterizza il rapporto fra società e cliente. Lo si desume: Dal dettatonormativo (alla lett. c) si fa riferimento all’ «incarico professionale conferito alla società» ), dalla stessa ratio della disciplina, ossia individuare un soggetto autonomo, diverso dal singolo professionista, che appaia verso l’esterno come professionista dal fatto che l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa grava sulla società.

La responsabilità professionale della stp Se parte del contratto d’opera è la società, che

La responsabilità professionale della stp Se parte del contratto d’opera è la società, che riceve l’incarico e lo esegue per mezzo dei soci professionisti, allora non può che essere la società l’unico esecusoggetto legittimato ad esigere il compenso e dev’essere riconosciuta in capo alla società la responsabilità contrattuale discendente dall’inesatta zione dell’incarico ricevuto. In tal senso una serie di indici normativi quali: (i) l’obbligo della STP di iscrizione all’ordine professionale di riferimento; (ii) L’assoggettamento della STP alle regole disciplinari conseguenti; (iii)La stipula del contratto di assicurazione professionale.

Il rapporto tra stp e socio-professionista relativo alla prestazione professionale Esiste un rapporto di

Il rapporto tra stp e socio-professionista relativo alla prestazione professionale Esiste un rapporto di stampo contrattuale, che vincola il socio- professionista ad eseguire gli incarichi professionali assunti dalla società. A seconda del tipo sociale prescelto di (società di persone, capitali, ecc. ), questo rapporto potrà cambiare la propria configurazione: conferimento d’opera per società di persone e s. r. l. , prestazione accessoria o attività collegata all’emissione di strumenti finanziari per le s. p. a. , ecc. che verranno disciplinate nel contratto sociale. Le parti (società e socio-professionista) potrebbero anche stipulare patti parasociali o accordi ad hoc per ogni incarico, lasciando libero il professionista di decidere se eseguirlo o meno.

Quanti sono gli obbligati all’esecuzione della prestazione? All’attuazione della prestazione professionale sono obbligati, sia

Quanti sono gli obbligati all’esecuzione della prestazione? All’attuazione della prestazione professionale sono obbligati, sia la stp verso il cliente, sia il socio- professionista verso la stp: la prima vincolata dal contratto d’opera professionale, il secondo per effetto del rapporto obbligatorio che lo lega alla società. Perciò, una inesatta esecuzione della prestazione può generare una duplice responsabilità di natura contrattuale: della stp verso il cliente e del socioprofessionista verso la società.

E’ configurabile una responsabilità diretta verso il cliente del socio-professionista che esegue l’incarico assunto

E’ configurabile una responsabilità diretta verso il cliente del socio-professionista che esegue l’incarico assunto dalla stp? Secondo la tesi che pare oggi prevalente, la risposta dev’essere affermativa, ancorchè resti controverso il titolo di tale responsabilità. Un primo orientamento ricostruisce la fattispecie risarcitoria come responsabilità da “contatto sociale”, riconducibile al genus della responsabilità contrattuale Un secondo orientamento la riconduce alla responsabilità extracontrattuale (o aquiliana)

I soci non esecutori possono essere chiamati a rispondere dei danni verso il cliente?

I soci non esecutori possono essere chiamati a rispondere dei danni verso il cliente? Qualora il tipo sociale prescelto sia riconducibile alle società di persone, a fattispecie quali s. n. c. o s. s. (o nel caso di socio accomandatario di s. a. s. ), la risposta deve essere positiva. Infatti, ex art. 2267 c. c. , «per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito i nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci» ; e ex art. 2268 c. c. il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale. Si segnala posizione -ancora isolata- in dottrina di chi sostiene l’applicabilità analogica a tutte le stp della disciplina dettata in materia di società fra avvocati dall’art. 26 del D. Lgs. 96/01, che stabilisce un’espressa limitazione di responsabilità per i soci non esecutori, per tutti i casi in cui il cliente sia stato informato dell’identità del socio professionista esecutore della prestazione.

RIASSUMENDO In relazione al rapporto d’opera professionale si avrà: -una responsabilità contrattuale della società

RIASSUMENDO In relazione al rapporto d’opera professionale si avrà: -una responsabilità contrattuale della società vs il cliente; -una responsabilità contrattuale del socio-professionista esecutore verso la società; -una responsabilità del socio-professionista esecutore verso il cliente (da contatto sociale e quindi di stampo contrattuale o di natura extracontrattuale); -una responsabilità di tutti gli altri soci, se tenuti a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali (come nel caso dei soci di s. n. c. o di s. s. o dell’accomandatario nella s. a. s. ), nel caso in cui la società col suo patrimonio non sia in grado di soddisfare le pretese risarcitorie.

Conclusivamente La creazione di una stp non potrà mai costituire un espediente per eludere

Conclusivamente La creazione di una stp non potrà mai costituire un espediente per eludere la responsabilità del professionista incaricato né comporterà mai una contrazione delle tutele Al contrario, la tutela del cliente ne esce rafforzata, essendogli riconosciuta un’azione verso la società e un’azione verso il socio esecutore (ex art. 2043 c. c. o ex 1218 c. c. ), oltre la copertura assicurativa. Il cliente non potrà cumulare le pretese verso la società con quelle verso il socio esecutore, anche se si deve riconoscere un concorso fra le varie azioni giudiziali.

F. A. Q. 1) Sono un Consulente del Lavoro socio di una società che

F. A. Q. 1) Sono un Consulente del Lavoro socio di una società che svolge attività professionale. Possiedo il 90%, l’altro 10% è intestato a mia moglie che non è professionista. La società applica il contributo integrativo del 4% sul fatturato. Sono in regola? • R: La posizione non è regolare. L’incarico professionale infatti può essere assunto solo dal professionista iscritto all’Albo (art. 2231 del c. c. ). Nel caso proposto è indispensabile procedere tempestivamente alla trasformazione della Società in STP. Se la società continua ad esercitare l’attività professionale con l’attuale assetto giuridico, i soci concretizzano il reato di esercizio abusivo della professione che ha rilevanza penale. Mentre il Consulente del Lavoro rischia un pesante provvedimento disciplinare che può anche determinare la sospensione dall’Albo.

F. A. Q. 2) Quattro Consulenti del Lavoro esercitano l’attività professionale con una Società

F. A. Q. 2) Quattro Consulenti del Lavoro esercitano l’attività professionale con una Società in nome collettivo, che fattura applicando il contributo integrativo del 4%. E’ corretta questa procedura? • R: La procedura non è regolare. L’art. 10, comma 3, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183, “consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile. ” Pertanto, per regolarizzare la posizione descritta è necessario trasformare l’attuale SNC in “SNC Società tra Professionisti”.