La Scheda Sanitaria in Medicina Generale Normativa e

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La Scheda Sanitaria in Medicina Generale Normativa e obblighi del medico Guido Marinoni

La Scheda Sanitaria in Medicina Generale Normativa e obblighi del medico Guido Marinoni

Accordo collettivo nazionale 2005 Art. 45 punto 2 comma c: la tenuta e l'aggiornamento

Accordo collettivo nazionale 2005 Art. 45 punto 2 comma c: la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall'art 59, lettera B, ad uso del medico ed utilità dell' assistito e del SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell'ambito degli Accordi regionali, nonché l'utilizzazione della Carta nazionale dei Servizi, prevista dal comma 9 art. 52 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del cittadino secondo quanto previsto dall'art. 50 della legge 24 novembre 2003 n. 326

Accordo collettivo nazionale 2005 Art. 59 punto 1 comma b: quota variabile finalizzata al

Accordo collettivo nazionale 2005 Art. 59 punto 1 comma b: quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica , l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico.

Accordo collettivo nazionale 2005 Art. 59 lettera B comma 11: . . . sono

Accordo collettivo nazionale 2005 Art. 59 lettera B comma 11: . . . sono obbligati a garantire. . . la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e devono consentire l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza. . . indennità forfettaria mensile di Euro 77, 47.

Accordo collettivo nazionale 2005 Art. 59 lettera B comma 12: . . . :

Accordo collettivo nazionale 2005 Art. 59 lettera B comma 12: . . . : a) fino a 10 anni di anzianità di laurea , al 1 gennaio 2004, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, b) da 10 a 20 anni di anzianità di laurea, al 1 gennaio 2004, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, c) da 20 a 30 anni di anzianità di laurea, al 1 gennaio 2004, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Comma 13: Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall'obbligo i medici che hanno maturato 30 o più anni di anzianità di laurea al 1 gennaio 2004.

Preintesa del dicembre 2008 Art. 1 comma 5: Al fine dell' assolvimento dei compiti

Preintesa del dicembre 2008 Art. 1 comma 5: Al fine dell' assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art. 5, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale

Preintesa del dicembre 2008 L'art. 5 prevede la trasmissione tramite il sistema informatico regionale

Preintesa del dicembre 2008 L'art. 5 prevede la trasmissione tramite il sistema informatico regionale delle richieste di ricovero, accessi ambulatoriali e visite domiciliari, PIPP, ADI, ADP nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Art. 24 del Codice Deontologico: certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino

Art. 24 del Codice Deontologico: certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Art. 25 del Codice Deontologico: Documentazione Clinica Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona

Art. 25 del Codice Deontologico: Documentazione Clinica Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Art. 26 del Codice Deontologico: Cartella Clinica La cartella clinica delle strutture pubbliche e

Art. 26 del Codice Deontologico: Cartella Clinica La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.

Il SISS La Legge Regionale 18 del 31. 07. 2007 hs previsto l'obbligo di

Il SISS La Legge Regionale 18 del 31. 07. 2007 hs previsto l'obbligo di adesione ai servizi SISS per tutti i medici di medicina generale, fatte salve le fasce di esclusione previste dall' ACN vigente.

Obbiettivi SISS I livelli di prescrizione attraverso i servizi SISS, fatto salvo quanto già

Obbiettivi SISS I livelli di prescrizione attraverso i servizi SISS, fatto salvo quanto già concordato per il 2007, dovranno garantire dall' 1. 12. 2008 anche una quota pari al 25% incrementabile con l'accordo del 2009, del totale delle prescrzioni di specialistica

Il futuro • Il patient summary nel fascicolo sanitario individuale • Il progetto dote?

Il futuro • Il patient summary nel fascicolo sanitario individuale • Il progetto dote? • Gli indicatori, le linee guida e i PDT • L'audit e la verifica di qualità

In sintesi • La scheda sanitaria del medico di famiglia si differenzia profondamente dalla

In sintesi • La scheda sanitaria del medico di famiglia si differenzia profondamente dalla cartella clinica ospedaliera • Pur rimanendo uno strumento di fondamentale utilità clinica, il suo obbiettivo primario non la completezza della raccolta dati, ma la sua possibilità di essere strumento di interazione in rete e di fornire indicatori per la gestione del paziente e per la verifica di qualità • Le prospettive e i problemi aperti sono quelli relativi all'estrazione dei dati e all'integrazione di questi con il fascicolo sanitario individuale dei sistemi informativi regionali