LA CASSAZIONE CIVILE E IL DIRITTO EMERGENZIALE SENTENZE

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LA CASSAZIONE CIVILE E IL “DIRITTO EMERGENZIALE”. SENTENZE ANTE PETITA PARTIUM NOVARA, 15. 9.

LA CASSAZIONE CIVILE E IL “DIRITTO EMERGENZIALE”. SENTENZE ANTE PETITA PARTIUM NOVARA, 15. 9. 2020 AVV. PIERO POLLASTRO

UNA (APPARENTEMENTE) INNOCUA PUBBLICAZIONE

UNA (APPARENTEMENTE) INNOCUA PUBBLICAZIONE

ART. 65 (ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE) DEL REGIO DECRETO DEL 30/01/1941, N.

ART. 65 (ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE) DEL REGIO DECRETO DEL 30/01/1941, N. 12 (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO) << La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, giustizia assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. >>

UN VERTICE AMBIGUO IUS COSTITUZIONIS Ø Nomofilachia ØPubblica udienza ØSentenza ØMotivazione ordinaria IUS LITIGATORIS

UN VERTICE AMBIGUO IUS COSTITUZIONIS Ø Nomofilachia ØPubblica udienza ØSentenza ØMotivazione ordinaria IUS LITIGATORIS ØRisoluzione della lite ØCamera di Consiglio ØOrdinanza ØMotivazione sintetica ( «tecniche più snelle di redazione motivazionale» ).

ART. 363 C. PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE. «Quando le parti non hanno

ART. 363 C. PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE. «Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. »

LA GIURISDIZIONE SI ATTUA MEDIANTE IL GIUSTO PROCESSO REGOLATO DALLA LEGGE. ART. 111 COST.

LA GIURISDIZIONE SI ATTUA MEDIANTE IL GIUSTO PROCESSO REGOLATO DALLA LEGGE. ART. 111 COST.

EXCUSATIO NON PETITA … «Nel cimentarsi con le ripercussioni della pandemia sull’universo delle imprese

EXCUSATIO NON PETITA … «Nel cimentarsi con le ripercussioni della pandemia sull’universo delle imprese e dei debitori civili, il Governo italiano ha fatto ricorso a più riprese allo strumento del decreto-legge: il primo, il d. l. 2 marzo 2020; il secondo, il d. l. 17 marzo 2020, n. 18 c. d. “Cura Italia” 2; il terzo, il d. l. 8 aprile 2020, n. 23 c. d. . “Decreto Liquidità” 3; il quarto, il d. l. n. 28/2020. Sul piano del diritto sostanziale, ne è venuta fuori una trama fitta di norme emergenziali e transitorie, tese, nel complesso, ora a sterilizzare alcune disposizioni di diritto societario e concorsuale avvertite come stridenti rispetto alla specialità della crisi, ora a concedere moratorie generalizzate, ora, infine, a congelare la situazione, fermando le lancette dell’orologio dei rapporti negoziali tendenzialmente per l’anno in corso, nell’attesa (o nell’auspicio) di tempi migliori o perlomeno prevedibili. »

MA SE SI VA A VEDERE IL SOMMARIO…

MA SE SI VA A VEDERE IL SOMMARIO…

E SE SI VA A VEDERE L’ESORDIO… «Il legislatore non si è inventato nuovi

E SE SI VA A VEDERE L’ESORDIO… «Il legislatore non si è inventato nuovi rimedi alle tensioni proiettate dal lockdown sulla solvibilità dei debitori e sull’esecuzione dei loro rapporti contrattuali. »

MASSIME TRALATIZIE E OCCASIONI PERSE: IL CASO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.

MASSIME TRALATIZIE E OCCASIONI PERSE: IL CASO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.

GENUS NUNQUAM PERIT «L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c. c. , estingue la

GENUS NUNQUAM PERIT «L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c. c. , estingue la obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che - alla stregua del principio secondo cui "genus nunquam perit" - può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro. » Cassazione civile sez. III, 16/03/1987, n. 2691

L’INFELICE SORTE DEL LATAKIA SIRIANO E DEL PINOT MEUNIER ØGenericità e specificità indicano un

L’INFELICE SORTE DEL LATAKIA SIRIANO E DEL PINOT MEUNIER ØGenericità e specificità indicano un ØFungibilità e infungibilità indicano un modo di determinazione e rappresentazione dell’oggetto dell’obbligazione che rende necessaria e complementare anche una determinazione di carattere quantitativo – numerico modo d’essere oggettivo delle cose, un carattere ad esse intrinseco: ciascun esemplare risulta dal punto di vista economico, equipollente all’altro e possa tener luogo anche giuridicamente di un altro, in special modo nell’adempimento dell’obbligazione

UN CASO La società Rossi ha ideato e brevettato un particolare macchinario Innova che

UN CASO La società Rossi ha ideato e brevettato un particolare macchinario Innova che funziona solo perché al suo interno è montato un particolare apparato, chiamato Newapp L’apparato Newapp, a sua volta, è stato ideato e brevettato dalla società Bianchi. La produzione dell’apparato Newapp richiede l’impiego di macchinari particolari di tipo Newex, anch’essi ideati e brevettati dalla società Bianchi, che, però, possono produrre unicamente l’apparato Newapp. Le quantità richieste dal mercato dalla società Rossi sono tali che la società Bianchi è l’unica fornitrice della società Rossi e, nel contempo, ha dovuto organizzare il proprio stabilimento, collocandovi solo macchinari di tipo Newex. La società Rossi, per i più diversi possibili motivi cessa di produrre il macchinario Innova e vengono definitivamente a cessare gli ordini dell’apparato Newapp. Gli introiti della società Bianchi divengono pari a zero. La società Bianchi non riesce ad avere accesso al sistema bancario (e in tutti i casi) dovrebbe, in primo luogo, riconvertire l’intera organizzazione, cambiando i macchinari Newex con altri che, peraltro, produrrebbero solo apparati generici non espressamente ideati e brevettati. La società Bianchi, conseguentemente, non può più ricevere le materie prime, per le quali sono stati stipulati contratti, utili alla costruzione dell’apparato Newapp e, in ogni caso non è in grado di pagarle. L’obbligazione di Bianchi, però, nei confronti dei fornitori era e rimane un’obbligazione pecuniaria.

QUID IURIS? I fornitori possono, comunque, esigere la prestazione di prestazioni pecuniarie, perché fungibili.

QUID IURIS? I fornitori possono, comunque, esigere la prestazione di prestazioni pecuniarie, perché fungibili. Le materie fornite possono essere utilizzate per la costruzione di una innumerevole tipologia di apparati. I fornitori hanno facoltà, ma non obbligo di invocare l’art. 1464 c. c. (riferito, comunque, all’impossibilità parziale). La società Bianchi potrebbe riconvertire la produzione, utilizzando le stesse materie prime, ma senza garantire un assetto economico caratterizzato da prospettiva di continuità aziendale.

UNA POSSIBILE VIA DI USCITA «Deve escludersi che l'impossibilità sopravvenuta debba essere necessariamente ricollegata

UNA POSSIBILE VIA DI USCITA «Deve escludersi che l'impossibilità sopravvenuta debba essere necessariamente ricollegata al fatto di un terzo, terzo in quanto la non imputabilità al debitore, di cui all'art. 1256 c. c. , non restringe il campo delle ipotesi ma consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto. » Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n. 18047

FORSE E’ MEGLIO INTRAPRENDERE UN’ALTRA VIA «Tale interrogativo, al quale è sottesa una richiesta

FORSE E’ MEGLIO INTRAPRENDERE UN’ALTRA VIA «Tale interrogativo, al quale è sottesa una richiesta indistinta e omologante di tutte le possibili evenienze legate al sopravvenire, al fatto illecito produttivo di conseguenze dannose, di benefici collaterali al danneggiato, viene esaminato dalle Sezioni Unite nei limiti della sua rilevanza: fino al punto, cioè, in cui esso rappresenta un presupposto o una premessa sistematica indispensabile per l'enunciazione, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, di un principio di diritto legato all'orizzonte di attesa della fattispecie concreta. Questa delimitazione di ambito e di prospettiva non è frutto di una scelta discrezionale del Collegio decidente, ma conseguenza che si ricollega alle funzioni ordinamentali e alle attribuzioni processuali delle Sezioni Unite, alle quali è affidata, non l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificità del singolo caso della vita Se ne ha una conferma nella stessa previsione dell'art. 363 c. p. c. , perché anche là dove la Corte di cassazione è chiamata ad enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge, si tratta tuttavia del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della specifica controversia. » Cassazione civile sez. un. , 22/05/2018, n. 12567

Che ci serve una decisione emessa ante petita partium e che sia emessa prima

Che ci serve una decisione emessa ante petita partium e che sia emessa prima dell’esposizione delle allegazioni delle parti e a prescindere dalle prove offerte?

LA RINASCITA DELL’EDITTO PRETORIO: LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO E L’ART. 2932 C. C. «Qualora

LA RINASCITA DELL’EDITTO PRETORIO: LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO E L’ART. 2932 C. C. «Qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all'esecuzione specifica ex art. 2932 c. c. . Al giudice potrebbe essere ascritto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario 9. L'obbligo di rinegoziare è un obbligo di contrarre le modifiche del contratto primigenio suggerite da ragionevolezza e buona fede; la parte che per inadempimento dell'altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza. La rinegoziazione implica l’obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano “giuste” avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti. Qualora le due parti siano disponibili, s'incontrano e concludono; qualora una delle due si neghi, è il giudice a decidere. »

LA (TANTO TEMUTA) GIURISPRUDENZA CREATIVA «Ora, la norma dell’art. 2932 c. c. viene solitamente

LA (TANTO TEMUTA) GIURISPRUDENZA CREATIVA «Ora, la norma dell’art. 2932 c. c. viene solitamente adoperata allorché l'oggetto del contratto da concludere sia già determinato prima dell'intervento del magistrato, la cui pronuncia si limita a tenere il posto di una volontà già definita nel suo oggetto o di una previsione di legge. Nel caso della rinegoziazione, viceversa, l'intervento in parola assume una doppia valenza: tiene luogo della volontà delle parti; nel contempo ne determina in maniera più larga e considerevole il contenuto, non mutuando un regolamento dettagliatamente precostituito. »

OBBLIGO DI RIMODULAZIONE Ø 1560 c. c. : somministrazione e determinazione entità prestazione; Ø

OBBLIGO DI RIMODULAZIONE Ø 1560 c. c. : somministrazione e determinazione entità prestazione; Ø 1467 c. c. : riconduzione a equità del contratto a esecuzione continuata o periodica; Ø 1561 c. c. : somministrazione e determinazione corrispettivo; Ø 1938 c. c. : determinazione prestazione per relationem; Ø art. 2, co. 5, l. 9. 12. 1998, n. 431: locazioni di immobili ad uso abitativo e determinazione del canone; Ø art. 46, l. 23. 12. 1999, n. 488, art. 29 l. 15. 5. 1999, n. 133: riallineamento condizioni, in alcune tipologie di mutuo; Ø artt. 1537 e 1540 c. c. : misura; Ipotesi ex lege Ø artt. 1623 Ø artt. ricalcolo prezzo nelle vendite cumulative o a e 1664 c. c. : rideterminazione canone nel rapporto di locazione; 1659 -1660 c. c. : nell’appalto; variazioni concordate o necessarie del progetto Ø art. 1710 c. c. : modifiche del mandato per circostanze sopravvenute; Ø art. 1686 c. c. : conseguenze delle istruzioni fornite dal mittente in caso di impedimento del trasporto

Ø 1366 C. C. : INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONA FEDE; LE CLAUSOLE GENERALI

Ø 1366 C. C. : INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONA FEDE; LE CLAUSOLE GENERALI EX FIDE BONA E L’EQUITA’ Ø 1375 C. C. : CONTRATTO FEDE; Ø 1374 ESECUZIONE DEL SECONDO BUONA C. C. : INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO SECONDO EQUITA’.

ART. 2 D. LGS. 4/3/2010 - N. 28 « 1: Chiunque può accedere alla

ART. 2 D. LGS. 4/3/2010 - N. 28 « 1: Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. »

COMMA 1 -QUATER DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28, INSERITO IN

COMMA 1 -QUATER DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28, INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA LEGGE 25 GIUGNO 2020, N. 70, HA AGGIUNTO ALL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 5 MARZO 2020, N. 13, IL COMMA 3 -TER «“Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6 -bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 -bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda. »

IN PARTICOLARE: L’ART. 1375 C. C. «Gli obblighi di correttezza e buona fede posti

IN PARTICOLARE: L’ART. 1375 C. C. «Gli obblighi di correttezza e buona fede posti dagli art. 1175 e 1375 c. c. si pongono quale fonte di eterointegrazione del contratto; contratto essi sono proiezione del principio costituzionale di solidarietà e sono riassumibili nel dovere di ciascuna parte contrattuale di compiere tutte quelle attività secondarie, necessarie a proteggere la sfera giuridica altrui. » Tribunale Novara sez. I, 17/10/2011, n. 722

ART. 1453 C. C. E LA RICHIESTA DI ADEMPIMENTO «Nei contratti con prestazioni corrispettive,

ART. 1453 C. C. E LA RICHIESTA DI ADEMPIMENTO «Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. »

CANONI LOCATIZI, PROBLEMI CONNESSI E ART. 700 C. P. C. . cronol. 3634/2020 del

CANONI LOCATIZI, PROBLEMI CONNESSI E ART. 700 C. P. C. . cronol. 3634/2020 del 01/06/2020 RG n. 4185/2020 TRIBUNALE DI GENOVA - TERZA SEZIONE CIVILE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES C. II C. P. C. e di FISSAZIONE Il Giudice Dott. Antonella Dragotto Visto il ricorso ex art. 700 c. p. c. depositato in data 28 maggio 2020 da DREAMERS SRL; Ritenuto che nel caso in oggetto sussistano i presupposti per l’emanazione di decreto inaudita altera parte atteso che la ricorrente ha allegato la dazione all’affittante dell’azienda di cambiali in garanzia del pagamento del canone di locazione per il periodo aprile/maggio 2020, rappresentando l’impossibilità di procedere al pagamento per crisi di liquidità atteso che, a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto della pandemia COVID 19, è stata ordinata la chiusura dell’attività imprenditoriale ( di discoteca) a far data dal 23 febbraio 2020 e fino a data da destinarsi; rilevato che la ricorrente ha altresì evidenziato ragioni di estrema urgenza deducendo al riguardo i gravi effetti pregiudizievoli che potrebbe subire qualora i titoli dati in garanzia vengano posti all’incasso e non pagati per difetto di provvista, quale in particolare la levata del protesto e la segnalazione alla Centrale Rischi, e ricadute di ciò sui rapporti, in specie bancari, in capo alla ricorrente stessa; rilevato infine che parte resistente, pur edotta delle difficoltà dell’ affittante ( vedi corrispondenza sub doc. ti da 9 a 12) ha tuttavia annunciato l’intenzione di porre all’incasso gli ultimi due titoli cambiari emessi in suo favore da D. s. r. l. ( vedi doc. to n. 12); Visti gli artt. 669 bis e segg. C. p. c. ORDINA A M. s. r. l. di astenersi dalla presentazione all’incasso dei titoli cambiari in suo possesso emessi da D. s. r. l. a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dell’azienda e del canone di affitto dei locali, astenendosi altresì dall’effettuare girate delle suddette cambiali a favore di terzi;

MA VEDI ANCHE ØTribunale Rimini, 25 Maggio 2020. Est. Silvia Rossi (conforme). ØTribunale di

MA VEDI ANCHE ØTribunale Rimini, 25 Maggio 2020. Est. Silvia Rossi (conforme). ØTribunale di Roma, Sez. V, 29 maggio 2020 – G. I. Miccio (respinge); ØTribunale di Bologna 4 giugno 2020 (respinge); ØTribunale Lucca 06 luglio 2020 (respinge); ØTribunale di Pordenone 8 luglio 2020 (respinge istanza sospensione efficacia esecutiva del titolo proposta con opposizione all’esecuzione ex articolo 615, comma 1, c. p. c. )