SENTENZE Adozione misure di tutela a secondo della

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Adozione misure di tutela a secondo della “particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”

Adozione misure di tutela a secondo della “particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica” • Massima: – A riguardo della prevenzione di infortuni sul lavoro nelle costruzioni, dalla combinata lettura delle disposizioni di cui agli artt. 10, 16 e 70 del • Fattispecie di infortunio sul lavoro D. P. R. 27 aprile 1956 n. 164, considerate nel più verificatosi in Milano il 6 settembre vasto ambito della norma di chiusura di cui all'art. 1983. Un operaio, salito sul tetto in "eternit" di un capannone adibito ad 2087 del codice civile, che impone al datore di officina, al fine di aiutare altro lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le operaio nello svitare il perno di misure che, secondo la particolarità del lavoro, fissaggio di una lastra da sostituire, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare scivolando a causa di unto alle l'integrità fisica e la personalità morale dei suole delle scarpe, cadeva prestatori di lavoro", è estraibile il principio all'interno del capannone generale per il quale incombe sul datore di lavoro procurandosi lesioni da cui l'obbligo di predisporre ogni misura cautelativa conseguiva postumo permanente fissa o provvisionale - atta ad evitare il rischio di (Corte di Cassazione, IV Sezione cadute dall'alto degli addetti ai lavori penale) elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

ALTEZZA SUPERIORE A DUE METRI DAL SUOLO • Cassazione 5461/1983 • 7604/1982, • Massima

ALTEZZA SUPERIORE A DUE METRI DAL SUOLO • Cassazione 5461/1983 • 7604/1982, • Massima – L'altezza superiore a m. 2 dal suolo, tale da fattispecie: in cui il lavoratore, che richiedere le misure stava inchiodando una cassaforma a di prevenzione circa m. 4 di altezza, era caduto prescritte dall'art. 16 infortunandosi, ed il datore di lavoro, del d. P. R. n. 164 del 1956, va intesa in imputato di non avere apprestato le riferimento idonee misure antinfortunistiche , all'altezza alla quale sosteneva che l'altezza da il lavoro viene considerare era quella relativa alla eseguito e non a posizione dei piedi del lavoratore quella nella quale si trova il lavoratore. sulla scala, posizione inferiore ai m. 2 di altezza nn. 742/1981, elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

scelta misure antinfortunistiche più idonee • Cassazione penale n. 3331 17/03/98 • fattispecie: infortunio

scelta misure antinfortunistiche più idonee • Cassazione penale n. 3331 17/03/98 • fattispecie: infortunio mortale a seguito di caduta da un’altezza di 5, 50 m. durante la foratura di tubi con un trapano, usando una scala antisdrucciolevole per accedere al posto di lavoro : l’evento è da rapportarsi alla mancata adozione della più idonea misura, stante la durata e la complessità dell’opera • Massima : – la scelta fra misure antinfortunistiche alternative va fatta in concreto, con riferimento alla natura, complessità e durata delle operazioni da compiere. elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Distacco dei lavoratori • Cassazione penale n. 3872 27/03/98 • fattispecie: impresa edile incaricata

Distacco dei lavoratori • Cassazione penale n. 3872 27/03/98 • fattispecie: impresa edile incaricata dell’esecuzione di opere concernenti un edificio si rivolga per eseguire i lavori di muratura ad altra ditta che mandi sul cantiere propri operai: gli obblighi imposti dalla normativa a tutela dei lavoratori incombono anche sul datore di lavoro di detti operai • Massima : – sussistenza degli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche anche in capo al datore di lavoro distaccante elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Mezzi personali di protezione • Cassazione penale n. 4672 20/04/98 • fattispecie: infortunio occorso

Mezzi personali di protezione • Cassazione penale n. 4672 20/04/98 • fattispecie: infortunio occorso ad un lavoratore privo di • Massima : idonee calzature per la – sussistenza dell’obbligo protezione dei piedi addetto in capo al datore di lavoro alla guida di un carrello di mettere a disposizione elevatore con il quale dei lavoratori D. P. I. venivano trasportate bobine di appropriati ai rischi carta esposto al pericolo di inerenti alle lavorazioni schiacciamento degli arti ed operazioni effettuate inferiori nel caso di senza distinzione di rotolamento dal carrello delle tipologia dell’attività bobine svolta elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Irrilevanza certificazione “CE” D. P. R. 459/96 • Massima : – Il datore di

Irrilevanza certificazione “CE” D. P. R. 459/96 • Massima : – Il datore di lavoro ha l’obbligo di aver • Cassazione penale cura, sopra ogni altra cosa, dell’integrità n. 8676 24/09/98 psico-fisica del lavoratore, anche • fattispecie: valutando, al di là delle eventuali amputazione 2° certificazioni della rispondenza delle 3° 4° dito ad un macchine alle previsioni antinfortunistiche, le possibili o addirittura probabili lavoratore imprudenze del lavoratore nell’eseguire i durante la pulizia compiti affidatigli. Nessun rilievo ha la di una betoniera certificazione CE di idoneità certificata CE elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Irrilevanza delega ad altri della manutenzione ai fini della responsabilità • Cassazione penale n.

Irrilevanza delega ad altri della manutenzione ai fini della responsabilità • Cassazione penale n. 7000 • Massima : 11/07/98 – irrilevanza ai fini dell’esclusione • fattispecie: della responsabilità del datore di macchina lavoro del fatto che lo stesso etichettatrice abbia delegato ad latri il compito sprovvista di d 0 i provvedere alla manutenzione protezioni in delle attrezzature di un’azienda corrispondenza degli organi mobili lavoratori elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Delitto di resistenza a pubblico ufficiale • Cassazione penale n. 7055 15/07/98 • fattispecie:

Delitto di resistenza a pubblico ufficiale • Cassazione penale n. 7055 15/07/98 • fattispecie: chiusura da parte di una lavoratrice del cancello • Massima : dello stabilimento con – configurabilità nei casi comando elettrico dietro di ordine del datore di lavoro per lavoro al lavoratore per impedire l’uscita degli impedire l’uscita o ispettori USL, che avevano l’entrata nello effettuato un prelievo di stabilimento degli campioni di liquidi ad una ispettori USL cisterna elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Responsabilità del capo cantiere (preposto) anche in assenza di delega • Massima : •

Responsabilità del capo cantiere (preposto) anche in assenza di delega • Massima : • Cassazione penale – il dirigente ed il preposto sono n. 3364 17/03/98 responsabili per quanto di • fattispecie: competenza delle violazioni in materia a prescindere dal infortunio mortale conferimento di delega da parte durante lo del datore di lavoro. In particolare smantellamento di in assenza del direttore tecnico, una linea elettrica, a nella fattispecie in ferie, il seguito del capocantiere, preposto, presente sul luogo del lavoro ha l’obbligo di cedimento di un curare che il lavoro venga svolto traliccio in sicurezza elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Deleghe in materia infortunistica • Cassazione penale n. 6032 22/05/98 • fattispecie: infortunio mortale

Deleghe in materia infortunistica • Cassazione penale n. 6032 22/05/98 • fattispecie: infortunio mortale a seguito del cedimento di una ringhiera durante la verniciaturadella stessa • Massima : – il delegato deve essere persona in possesso della professionalità adeguata, disporre di poteri finanziari e decisionali adeguati, la dimensione dell’azienda deve essere tale da rendere plausibile la delega, e la stessa deve essere accettata. Sussistenza della responsabilità del dirigente a meno che non abbia conferito una delega espressa con indicazione dei doveri relativi, conferimento poteri e mezzi necessari ad adempierli elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Responsabilità dell’installatore • Cassazione penale n. 8698 27/07/98 • fattispecie: omicidio colposo plurimo addebitato

Responsabilità dell’installatore • Cassazione penale n. 8698 27/07/98 • fattispecie: omicidio colposo plurimo addebitato all’installatore di un impianto per la produzione di aria calda • Massima : – l’art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46 stabilisce che al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7 elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Obbligo di vigilanza dei preposti nel caso di responsabile della sicurezza di più stabilimenti

Obbligo di vigilanza dei preposti nel caso di responsabile della sicurezza di più stabilimenti • Massima : – l’onere di far rispettare • fattispecie: l’ordine nel corso del lavoro responsabile giornaliero non può non della sicurezza di spettare al preposto/i del più stabilimenti singolo stabilimento, presenti, accusato di non sotto la cui responsabilità il aver vigilato lavoro si svolge, mentre il sull’osservanza responsabile generale assolve di un ordine da ai suoi doveri impartendo lui impartito l’ordine ai preposti elaborazione a cura della redazione • Cassazione penale n. 8227 del 09/07/98 del sito e del dott. E. Domenico Basso

Pagamento tardivo della sanzione amministrativa (D. Lvo 758/94) • Cassazione penale n. 8577 del

Pagamento tardivo della sanzione amministrativa (D. Lvo 758/94) • Cassazione penale n. 8577 del 24/07/98 • fattispecie: avvenuta ottemperanza tecnica della prescrizione ma pagamento tardivo della sanzione • Massima : – natura perentoria del termine di trenta giorni : il pagamento tardivo della sanzione amministrativa esclude l’effetto estintivo del reato, peraltro con salvezza del diritto di restituzione di quanto tardivamente pagato elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Spontanea regolarizzazione : applicazione del D. Lvo 758/94 • Massima : • Corte –

Spontanea regolarizzazione : applicazione del D. Lvo 758/94 • Massima : • Corte – l’interesse alla regolarizzazione è di Costituzionale n. 19 del 18/02/98 gran lunga prevalente rispetto all’applicazione della sanzione • fattispecie: penale; ne consegue che l’organo di avvenuta vigilanza è autorizzato ad impartire regolarizzazione “ora per allora” la prescrizione prima della prevista dall’art. 20 D. Lvo 758/94, prescrizione in modo che l’autore dell’illecito dell’organo di possa usufruire dell’estinzione del vigilanza reato, art. 24 D. Lvo 758/94. elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Organizzazione del lavoro e sicurezza • Corte Cassazione n. 2192 del 23/02/98 • Massima

Organizzazione del lavoro e sicurezza • Corte Cassazione n. 2192 del 23/02/98 • Massima : – obbligo del responsabile del • fattispecie: magazzino di esigere che siano infortunio mortale utilizzati carrelli elevatori idonei e dovuto alla caduta di “organizzare il lavoro” in modo di una cisterna da un che ad operazioni pericolose assista carrello elevatore persona dotata delle capacità e avente portata dell’autorità sufficiente per inferiore al peso pretendere il rispetto delle della cisterna disposizioni impartite. elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Obbligo di adottare le misure secondo la particolarità del lavoro (art. 2087 cod. civ.

Obbligo di adottare le misure secondo la particolarità del lavoro (art. 2087 cod. civ. ) • Massima : • Corte Cassazione – oltre al rispetto delle norme n. 2558 del 27/02/98 specifiche, occorre vengano • fattispecie: approntate, a seconda delle infortunio grave a utilizzazioni, tutte le altre misure sega a nastro dotata che il buon senso, l’esperienza e la di idonei dispositivi comune prudenza impongono specifici ma (atteso che il legislatore non può utilizzata in modo prevedere tutti i possibili modi in anomalo (taglio di cui gli attrezzi di lavoro possono stinco di maiale ) essere utilizzati). elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Comportamento anomalo prassi come • Massima : • Corte Cassazione – quando il comportamento

Comportamento anomalo prassi come • Massima : • Corte Cassazione – quando il comportamento anomalo n. 2558 del 27/02/98 risulta prassi, non può essere • fattispecie: considerato imprevedibile anche se infortunio grave a il datore di lavoro non ne è sega a nastro dotata informato : la conoscenza può di idonei dispositivi soltanto influire ai fini della specifici ma graduazione della gravità di colpa. utilizzata in modo Deve comunque assicurarsi che le anomalo (taglio di operazioni avvengano in sicurezza. stinco di maiale ) elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

D. Lvo 277/91: adottare misure concretamente attuabili • Massima : – il riferimento normativo

D. Lvo 277/91: adottare misure concretamente attuabili • Massima : – il riferimento normativo alle “misure • Corte Cassazione n. 2703 del 03/03//98 tecniche organizzative e procedurali concretamente attuabili” non • fattispecie: adozioni legittima la configurazione di un di pareti fono dovere relativo, più o meno assorbenti invece di connesso alle effettive capacità incapsulamenti di economiche dell’impresa, ma si macchinarirumorosi pone esclusivamente quale a causa della vetustà riferimento alla pratica attuabilità degli stessi e del aziendale delle misure protettive costo elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Credibilità del lavoratore infortunato • Corte Cassazione del 02/09//98 n. 9585 • fattispecie: il

Credibilità del lavoratore infortunato • Corte Cassazione del 02/09//98 n. 9585 • fattispecie: il lavoratore infortunato esaminato nella immediatezza dei fatti descrive una dinamica diversa da quella poi dichiarata in dibattimento • Massima : – nel contrasto tra le due versioni si privilegia l’originario assunto alla luce di considerazioni che riguardano l’interesse della persona offesa alla conservazione del posto di lavoro elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Adottare misure precauzionali disponibili sul mercato • Corte Cassazione del 12/01/98 n. 157 •

Adottare misure precauzionali disponibili sul mercato • Corte Cassazione del 12/01/98 n. 157 • fattispecie: art. 21 D. P. R. 303/56 : nei lavori che danno luogo a polveri… il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne per quanto possibile lo sviluppo e la diffusione • Massima : – sussistenza in capo al datore di lavoro dell’obbligo di adottare le misure precauzionali disponibili sul mercato atte a prevenire e contenere la diffusione nell’ambiente di lavoro delle polveri formatesi durante la lavorazione elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Applicabilità del D. P. R. 164/56, art. 12, a qualsiasi opera di scavo •

Applicabilità del D. P. R. 164/56, art. 12, a qualsiasi opera di scavo • Massima : • Corte cassazione n. – l’art. 12 del D. P. R. 164/56 trova 257 del 13/01/98 applicazione in tutti i casi in cui si • fattispecie: infortunio compie una qualsiasi opera di avvenuto durante la posa scavo, anche se di portata di un albero, con limitata, come quella volta a scivolamento dovuto realizzare una buca per la posa di all’umidità del terreno un albero, essendo evidente che si ai bordi della buca e urto agisce comunque sul terreno, contro la benna in un movimento di terra che impone azione l’adozione di particolari cautele. elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Concorso di responsabilità di preposto e datore di lavoro • Massima : • Corte

Concorso di responsabilità di preposto e datore di lavoro • Massima : • Corte cassazione n. – La responsabilità dei preposti in 10823 del 26/11/98 materia di violazioni di norme • fattispecie: salito sulla antinfortunistiche può normalmente volta di un forno concorrere con quella dei datori di sprovvista di parapetti lavoro. Nella fattispecie si desume per eseguire la responsabilità a carico del l’operazione di chiusura capoturno per la mancata vigilanza dello stesso, cadeva a e del datore di lavoro per non aver seguito di urto della predisposto idonei ponteggi a catena protezione dei lavoratori. elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

L’apposizione di cartelli non supera l’obbligo di vigilanza • Corte cassazione 11247 del 09/12/97

L’apposizione di cartelli non supera l’obbligo di vigilanza • Corte cassazione 11247 del 09/12/97 n. • • fattispecie: rimuovendo i residui di raffia da un nastro trasportatore di un impianto di frantumazione con l’ausilio di una sbarra di ferro, questa si incastrava causando lesioni gravi Massima : – Il dirigente e preposto non aveva preteso e vigilato che i lavoratori non effettuassero operazioni di pulizia con organi motori in movimento: la presenza di cartelli monitori non è sufficiente a fare ritenere adempiuto l’obbligo di sorveglianza, che non viene meno neanche se l’addetto sia persona esperta. elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso

Lavori in appalto : responsabilità del committente per infortuni dell’appaltatore • Sentenze Corte di

Lavori in appalto : responsabilità del committente per infortuni dell’appaltatore • Sentenze Corte di Cassazione – – • Massima : – la responsabilità del committente può ritenersi esclusa se da un lato egli abbia scelto quale n. 10436 del 18/11/97 appaltatore persona munita di titoli di n. 11416 idoneità, con capacità tecniche e attrezzature del 25/11/92 necessarie, (“scelta fatta con la diligenza del n. 2329 buon padre di famiglia”), dall’altro non vi sia del 03/03/92 …………. . stata ingerenza da parte dello stesso committente nella predisposizione e nella esecuzione delle opere affidate. elaborazione a cura della redazione del sito e del dott. E. Domenico Basso