INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA Cessazione del processo fisiologico della

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 INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA Cessazione del processo fisiologico della gestazione, prima del termine naturale,

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA Cessazione del processo fisiologico della gestazione, prima del termine naturale, a prescindere dalla causa che l’ha determinata e dal destino del prodotto del concepimento ABORTO - definizione clinica (ostetrica) - definizione medico-giuridica - definizione canonistica

ABORTO NOZIONE OSTETRICA interruzione della gravidanza durante i primi sei mesi (180 gg. ),

ABORTO NOZIONE OSTETRICA interruzione della gravidanza durante i primi sei mesi (180 gg. ), calcolati dall’inizio dell’ultima mestruazione regolare, con o senza espulsione del prodotto gravidico. ★★★★ PARTO PREMATURO = interruzione della gravidanza tra il 180° ed il 260° giorno. PARTO PRECOCE = interruzione gravidanza tra il 261° ed il 275° giorno della

ABORTO Vitalità cronologica (180° giorno) PARTO PREMATURO (vitalità cronologica incerta) PARTO PRECOCE (vitalità cronologica

ABORTO Vitalità cronologica (180° giorno) PARTO PREMATURO (vitalità cronologica incerta) PARTO PRECOCE (vitalità cronologica certa)

CLASSIFICAZIONE OSTETRICA DEGLI ABORTI Aborto ü ü ü entro il primo mese il germe

CLASSIFICAZIONE OSTETRICA DEGLI ABORTI Aborto ü ü ü entro il primo mese il germe non supera 1 cm di lunghezza sfugge all’osservazione diretta confondendosi con una mestruazione ritardata ed un poco dolorosa Aborto embrionale: 2°- 3° mese il germe ha dimensioni da 2, 5 a 9 cm di lunghezza L’embrione, ricoperto dalla decidua, si stacca dalla parete dell’utero come una massa unica, carnosa e viene espulso all’esterno Aborto ü ü ü ovulare: fetale: 4°- 6° mese Lunghezza 20 – 33 cm Il meccanismo abortivo è simile a quello di un parto in miniatura (contrazioni provocano lo scollamento dell’uovo, dilatazione del collo uterino, espulsione del feto e degli annessi)

ABORTO Nozione penalistica interruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gestazione che abbia

ABORTO Nozione penalistica interruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gestazione che abbia come conseguenza la distruzione o la morte del prodotto del concepimento in qualsiasi momento essa si verifichi dall’inizio della gravidanza fino al travaglio del parto. Se il prodotto del concepimento dovesse sopravvivere ricorrono le ipotesi delittuose di: ü ü Acceleramento del parto Parto prematuro provocato

ABORTO NOZIONE CANONISTICA espulsione dall’alvo materno di un feto immaturo. si ritiene immaturo, ovvero

ABORTO NOZIONE CANONISTICA espulsione dall’alvo materno di un feto immaturo. si ritiene immaturo, ovvero non vitale, il prodotto del concepimento che non ha ancora raggiunto il 180° giorno di gestazione. ejectio = espulsione provocata e violenta; egressio = espulsione naturale e spontanea se il prodotto del concepimento viene a morte, il reato è quello di omicidio e prevede la scomunica latae sententiae (can. 1398), ovvero erogata senza procedimento giudiziario.

COSTITUZIONE Art. 30 E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i

COSTITUZIONE Art. 30 E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. … La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

COSTITUZIONE Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione

COSTITUZIONE Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia … Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

CODICE PENALE TITOLO XII CAPO I Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale

CODICE PENALE TITOLO XII CAPO I Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale Art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto … si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. .

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Legge per la tutela sociale della maternità e

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Legge per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria di gravidanza

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza non è un mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari … per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 4 Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 4 Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o alle previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico …, o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o ad un medico di sua fiducia.

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 6 L’interruzione volontaria della gravidanza dopo i

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 6 L’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 7 I processi patologici … vengono accertati

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 7 I processi patologici … vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al Direttore Sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’art. 8.

(SEGUE) ART. 7 Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della

(SEGUE) ART. 7 Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 6 (grave pericolo per la vita della donna, n. d. r. ) e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto

ART. 8 L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso

ART. 8 L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’art. 20 L. 20 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti… Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. . . Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, … presso poliambulatori pubblici, adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 9 OBIEZIONE DI COSCIENZA Il medico ed

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 9 OBIEZIONE DI COSCIENZA Il medico ed il personale ausiliario possono sollevare obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione da comunicare al direttore sanitario (art. 9). Essa prevede il rifiuto di sottostare ad un obbligo di legge per motivi che contrastano con i propri principi etici o le proprie convinzioni religiose. L’obiezione di coscienza esonera il medico dal compimento delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, ma non esclude il dovere di assistenza alla donna prima e dopo l’intervento, né l’obbligo di intervenire in caso di pericolo di vita.

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 12 La richiesta di interruzione della gravidanza.

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 12 La richiesta di interruzione della gravidanza. . . è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano tra loro pareri difformi, … il medico … rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare … Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 13 Se la donna è interdetta per

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 Art. 13 Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta. . . può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. … La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico … trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni …, una relazione … sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell’infermità mentale di essa, nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, …, decide entro cinque giorni … con atto non soggetto a reclamo. …

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 REATI PREVISTI a) Aborto colposo; b) Acceleramento del

LEGGE 22 MAGGIO 1978, N° 194 REATI PREVISTI a) Aborto colposo; b) Acceleramento del parto colposo; c) Aborto eseguito su donna non consenziente; d) Aborto conseguente ad azioni volontarie dirette a provocare lesioni alla donna; e) Acceleramento del parto conseguente ad azioni volontarie dirette a provocare lesioni alla donna; f) Aborto illecito - Interruzione della gravidanza eseguita al di fuori delle norme previste.