Diritto costituzionale ed europeo Avv Elena Ferrara Scuola

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Sindacato

Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Sindacato di legittimità sugli atti dell’Unione • Problemi posti da questa disposizione del vecchio art. 230, n. 4, TCE: impossibilità di garantire una via di ricorso ai singoli nei confronti di atti direttamente applicabili e che non richiedono misure di esecuzione né al livello dell’Unione né al livello nazionale. • La questione è stata sollevata in alcuni casi nel 2002/2003: la Corte è stata investita della questione a seguito di una sentenza del Tribunale di primo grado (sentenza 3 maggio 2002, causa T. 177/01, Jégo-Quéré), dove il Tribunale, partendo dal diritto a un ricorso effettivo riconosciuto anche dall’art. 47 della Carta di Nizza, affermava che

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Sindacato di legittimità sugli atti dell’Unione “una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi”. L’avvocato generale Jacobs dal canto suo, nelle conclusioni relative al caso UPA (la sentenza è del 25 luglio 2002, causa C-50/00, Unión de pequeňos agricultores), aveva sollecitato la Corte a seguire la medesima linea, e ad allargare l’interpretazione dell’art. 230, n. 4.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Sindacato di legittimità sugli atti dell’Unione La Corte ha deluso le aspettative: ha annullato la sentenza del Tribunale (1° aprile 2004, causa C-263/02 P) e ha dichiarato non ricevibile il ricorso nel caso UPA, ribadendo la validità della giurisprudenza Plaumann: “anche se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, in conformità all’art. 48 TUE, riformare il sistema attualmente in vigore”.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Sindacato di legittimità sugli atti dell’Unione Erano in pieno svolgimento i lavori della Convenzione europea, quindi quella sopra riportata era un forte segnale e una esplicita richiesta di intervento ai “costituenti” europei. Il risultato è stato un’aggiunta al quarto norma della disposizione, che nel trattato di riforma è diventato il 263 TFUE, il cui testo nella stesura definitiva recita come segue: “qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione”.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Sindacato di legittimità sugli atti dell’Unione In questo modo, i singoli potranno impugnare i regolamenti nel caso in cui, non esistendo misure di esecuzione europee o nazionali impugnabili, ogni rimedio giurisdizionale sarebbe loro precluso, con pregiudizio del diritto a un ricorso effettivo. Termine per l’impugnazione: 2 mesi dalla pubblicazione del’atto, dalla notifica al ricorrente o dal momento in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza. • Effetti della sentenza di annullamento – art. 264. La Corte dichiara nullo e non avvenuto l’atto, se ritiene fondato il ricorso. Dunque la sentenza di annullamento produce effetti erga omnes e ex tunc. La Corte tuttavia ha la facoltà di fare salvi alcuni effetti prodotti dall’atto (art. 264, 2° co. ).

Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Ricorso

Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Ricorso in carenza Art. 265 TFUE – il ricorso in carenza completa il sindacato della Corte sui comportamenti delle istituzioni. Mentre il ricorso per annullamento ha lo scopo di verificare la legittimità degli atti, il ricorso per carenza ha lo scopo di accertare l’illegittimità dell’inerzia delle istituzioni stesse.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Ricorso in carenza La Corte può essere adita ai sensi dell’art. 265 dagli Stati membri e dalle istituzioni quando il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, qualora esse siano obbligate dal Trattato a pronunciarsi. Non si può contestare alle istituzioni la mancata adozione di un atto i esercizio di un potere discrezionale. Allo stesso modo, possono ricorrere le persone fisiche e giuridiche per contestare a un’istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere (un atto vincolante). L’istituzione inadempiente deve essere messa in mora dal ricorrente e solo dopo 2 mesi dalla sollecitazione, è possibile proporre il ricorso.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Ricorso in carenza L’art. 266 precisa gli effetti delle sentenze della Corte che accertano l’illegittimità di un atto o dell’inerzia delle istituzioni per le istituzioni stesse (o gli organi o organismi dell’Unione): l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. La disposizione precisa che tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’art. 240 (responsabilità extracontrattuale dell’Unione).

Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Azione

Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia Azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione Il principio della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è sancito all’art. 240 TFUE, dove si afferma che l’Unione deve risarcire il danno causato dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La BCE risarcisce i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti. La responsabilità extracontrattuale del’Unione e il risarcimento del danno sono fatti valere, secondo la disposizione in esame, “conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri”. Ai sensi dell’art. 268 TFUE, la Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni. L’azione di risarcimento del danno è un rimedio autonomo rispetto al ricorso di annullamento e al ricorso per carenza.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale Strumento di collaborazione tra giudici nazionali e giudice dell’Unione. Ai sensi dell’art. 267 TFUE la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su a. Interpretazione dei Trattati b. Interpretazione e validità degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. - Quando una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione (per le norme dei Trattati evidentemente il rinvio pregiudiziale può avere ad oggetto solo l’interpretazione) viene sollevata durante un giudizio nazionale, il giudice sospende il procedimento e con ordinanza, sottopone il quesito alla Corte.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale Obbligo di rinvio – sussiste: a. Per i giudici nazionali di ultima istanza (art. 267, 2° co. , TFUE); la violazione di tale obbligo può dare origine alla responsabilità dello Stato membro per i danni causati alla parte del giudizio (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler); b. Per tutti i giudici nazionali, qualora abbiano la convinzione dell’invalidità di un atto (sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost): i giudici nazionali “non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni comunitarie”, allo scopo di “garantire l’uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali”. Facoltà di rinvio – sussiste: a. Per i giudici non di ultima istanza (salvo il caso della giurisprudenza Foto-Frost);

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale b. quando, anche davanti a una giurisdizione di ultima istanza, “la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale” (sentenza 27 marzo 1963, cause 28/62, 29/62 e 30/62, Da Costa) c. Quando esiste “una giurisprudenza costante della Corte che, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere (sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT); d. In claris non fit interpretatio (dottrina del’acte clair):

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale “la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte risolvendola sotto la propria responsabilità” (sentenza CILFIT, cit. ).

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale Nozione di giurisdizione nazionale – la Corte ha elaborato una nozione autonoma propria del diritto comunitario (ora del diritto dell’Unione) di giurisdizione nazionale, fondata sulle funzioni svolte dall’organo, sulla sua terzietà e sul carattere di organo permanente e precostituito con legge(quest’ultima condizione in particolare ha indotto la Corte ad escludere dal novero i collegi arbitrali, in tal modo però tenendo fuori dal meccanismo del rinvio pregiudiziale un importante strumento di risoluzione delle controversie, con possibile pregiudizio all’uniformità di applicazione del diritto dell’Unione).

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale In Italia si è posto il problema della Corte costituzionale, che in un primo momento aveva escluso di poter considerarsi giurisdizione nazionale (ordinanza 29 dicembre 1995, n. 536). Solo con ordinanza 15 aprile 2008, n. 103, la Corte Costituzionale ha per la prima volta proposto un rinvio pregiudiziale (nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale), basandosi sulla considerazione che essa, “pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nel’ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, 3° par. , del Trattato CE (ora art. 267 TFUE) e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza”.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale Effetti delle sentenze pregiudiziali • La sentenza resa dalla Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale, sia interpretativa che di validità, è obbligatoria per il giudica a quo, il quale è tenuto a decidere la causa pendente di fronte a lui in maniera conforme alla pronuncia della Corte.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale • • • Nei confronti degli altri giudici, la sentenza interpretativa della Corte ha l’effetto di far cadere l’obbligo di rinvio per i giudici di ultima istanza, che potranno applicarla senza effettuare un ulteriore rinvio (sostanziale effetto erga omnes delle sentenze della Corte). La sentenza interpretativa ha carattere dichiarativo, nel senso che indica il significato da attribuire alla norma al momento della sua entrata in vigore: “L’interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nel’esercizio della competenza ad essa attribuita dall’art. 177 (oggi 267 TFUE) chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore” (sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit). Tuttavia, esigenze di certezza del diritto possono richiedere che la stessa Corte decida di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza.

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Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia La competenza pregiudiziale • a. Questione di validità: Sentenza pregiudiziale che dichiara un atto invalido: “La sentenza che accerti, in forza dell’art. 177 del Trattato (ora 267 del TFUE), l’invalidità di un atto di un’istituzione, in particolare di un regolamento del Consiglio o della Commissione, sebbene abbia come diretto destinatario solo il giudice che si è rivolto alla Corte, costituisce per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare tale atto non valido ai fini di una decisione che esso debba emettere” (sentenza 13 maggio 1981, causa 66/80, ICC). Dal canto loro, le istituzioni dell’Unione sono tenute a rimuovere l’atto invalido dall’ordinamento. b. La sentenza che dichiari un atto valido può anch’essa essere tenuta in conto dai giudici diversi dal giudice a quo, ma non impedisce loro di proporre nuovamente la questione di validità del medesimo atto, per motivi diversi da quello sul quale la Corte si è già pronunciata.

Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia L’eccezione

Diritto costituzionale ed europeo Avv. Elena Ferrara Scuola Forense G. Gatti di Perugia L’eccezione di invalidità • • Disciplinata all’art. 277 TFUE, costituisce un ulteriore rimedio contro l’invalidità degli atti di portata generale dell’Unione, ed è il secondo caso di rinvio pregiudiziale. Il caso tipico è quello del giudizio di fronte al Tribunale per la validità di una decisione adottata in esecuzione di un regolamento, non impugnabile dai privati. Le parti possono eccepire l’invalidità del regolamento attraverso l’eccezione di invalidità. Questo rimedio completa il sistema dei controlli di legittimità degli atti dell’Unione esperibili dai privati, in quanto permette loro di sottoporre al sindacato della Corte gli atti a portata generale che prevedono misure di esecuzione. Gli atti a portata generale che non prevedono misure di esecuzione, invece, sono impugnabili, come visto sopra, ai sensi dell’art. 263, n. 4, TFUE