Istituzioni di diritto pubblico Diritto costituzionale Prof ssa
«Istituzioni di diritto pubblico» «Diritto costituzionale» Prof. ssa Michela Michetti Università degli studi di Teramo a. a. 2018/2019
Il procedimento di revisione costituzionale Si ricorda che il materiale didattico non è in alcun modo sostitutivo della preparazione e dello studio sui libri di testo, ma vuole costituire un mero ausilio nella definizione di alcuni concetti chiave già ampiamente illustrati durante il corso di lezioni
I caratteri della Costituzione italiana La Costituzione italiana è: Ø scritta; Ø votata, perché redatta e approvata dall’Assemblea costituente; Ø convenzionale, perché frutto di un accordo tra le forze politiche rappresentate in Assemblea costituente; Ø rigida, perché le norme in essa contenute sono modificabili solo mediante un particolare procedimento di revisione costituzionale che, stante la sua natura aggravata, si differenzia dall’ordinario iter di formazione delle leggi. L’aggravio del procedimento di revisione si iscrive in quel nucleo di garanzie che i Costituenti hanno apprestato alla tutela del principio di legalità costituzionale.
Art. 138 Cost. «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti» .
I limiti della revisione costituzionale Art. 139 Cost. Sebbene l’Assemblea costituente abbia circondato di particolari garanzie il procedimento di cui all’art. 138 Cost. , deve osservarsi come non tutti i principi siano passibili di modifica e come, pertanto, sussistano taluni limiti all’attività di revisione costituzionale. Un primo limite è enucleato all’art. 139 Cost. , ai sensi del quale: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale» . È infatti evidente come la forma repubblicana dello Stato sia da considerarsi intimamente connessa alla struttura democratica della nostra società e al sistema costituzionale in cui essa ha trovato espressione.
I limiti della revisione costituzionale I principi supremi Di elaborazione giurisprudenziale è la tesi, avallata dalla Consulta, dell’esistenza di alcuni «principi supremi» , in seno alle norme costituzionali, che resisterebbero al procedimento di revisione. Un primo richiamo si coglie nelle sentenze nn. 30 e 31 del 1971, laddove la Corte ha precisato che l’art. 7 Cost. , pur contenendo un preciso riferimento al Concordato, che ha riconosciuto allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione di reciproca indipendenza e sovranità, non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che abbiano immesso nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale.
I limiti della revisione costituzionale I principi supremi La dottrina dei «principi supremi» , non suscettibili di revisione costituzionale, ha assunto una più compiuta definizione con la sentenza n. 1146 del 1988, in cui si è affermato: «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost. ), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.
I limiti della revisione costituzionale I principi supremi Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare "copertura costituzionale" fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost. , non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte "in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana" (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984). Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore» .
- Slides: 8