Croce Rossa Italiana Diritto Internazionale Umanitario Perch questa

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Croce Rossa Italiana Diritto Internazionale Umanitario

Croce Rossa Italiana Diritto Internazionale Umanitario

Perché questa lezione… n Perché è compito di ogni volontario di Croce Rossa/Mezzaluna Rossa

Perché questa lezione… n Perché è compito di ogni volontario di Croce Rossa/Mezzaluna Rossa comprendere e diffondere i principi e gli scopi del Diritto Internazionale Umanitario, così da facilitarne la diffusione ed il rispetto.

Cos’è il D. I. U. ? ? ? n n n Insieme di convenzioni,

Cos’è il D. I. U. ? ? ? n n n Insieme di convenzioni, leggi e regole di guerra (Diritto Pattizio e Diritto Consuetudinario); Garanzia di protezione delle persone che non prendono (o non prendono più) parte alle ostilità; Strumento per la limitazione nell’uso dei mezzi e dei metodi di guerra.

“Ius ad bellum” e “Ius in bello” = Diritto Internazionale Umanitario, detto anche “Diritto

“Ius ad bellum” e “Ius in bello” = Diritto Internazionale Umanitario, detto anche “Diritto di Ginevra”. n “Ius ad bellum” (o “Ius contra bellum”, detto anche “Diritto dell’Aja”) si occupa di considerare le ragioni o la legittimità del conflitto. Il D. I. U. resta indipendente dallo “Ius ad bellum” e la sua applicazione deve essere sempre disgiunta dall’accertamento delle responsabilità e, più in generale, dalla disputa sulle ragioni e circa la legittimità dei conflitti. n

I Principi fondamentali del D. I. U. n n Proporzionalità e necessità militare; Distinzione;

I Principi fondamentali del D. I. U. n n Proporzionalità e necessità militare; Distinzione; Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue; Umanità (o “clausola Martens”).

Proporzionalità e Necessità Militare n L’azione bellica deve perseguire un vantaggio militare diretto e

Proporzionalità e Necessità Militare n L’azione bellica deve perseguire un vantaggio militare diretto e concreto, da mettersi in relazione con le perdite umane previste (tra la popolazione e non più tra le truppe, come in passato) e con la distruzione o il danneggiamento di beni civili e culturali.

Principio di Distinzione n Il personale e gli obiettivi militari devono sempre essere ben

Principio di Distinzione n Il personale e gli obiettivi militari devono sempre essere ben distinti dai beni civili e dalla popolazione.

Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue n n Proibizione di armi

Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue n n Proibizione di armi o sistemi d’arma con munizionamento o modalità d’impiego tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, recando sofferenze inalleviabili; Riduzione degli “effetti collaterali”.

Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue Durante la guerra il solo

Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue Durante la guerra il solo scopo legittimo è indebolire le Forze Armate nemiche. n Per far ciò è sufficiente neutralizzare il maggior numero possibile di nemici; n Si oltrepassa lo scopo se si usano armi che aggravano le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento; n L’uso di tali armi o sistemi d’arma è contrario alla morale umana.

Principio di Umanità Clausola Martens: Preambolo alla II delle 3 Convenzioni dell’Aja del 1899

Principio di Umanità Clausola Martens: Preambolo alla II delle 3 Convenzioni dell’Aja del 1899 “ [. . . ] I civili ed i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti “Ius gentium” , quali risultano dalle consuetudini stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti di pubblica coscienza”.

Le origini del D. I. U.

Le origini del D. I. U.

Antichità n n n Si ritrovano varie tracce, inerenti a norme morali e “umanitarie”;

Antichità n n n Si ritrovano varie tracce, inerenti a norme morali e “umanitarie”; Sun Tsu (Cina 500 a. C. – “L’arte della Guerra); “Codice Manu” (India 200 a. C. - 200 d. C. );

Medio. Evo n n Regole consuetudinarie di cavalleria o feudali; Istituti quali: la “Tregua”

Medio. Evo n n Regole consuetudinarie di cavalleria o feudali; Istituti quali: la “Tregua” e la “Pace di Dio”; Finalità umanitarie secondarie; Prevalenza di conflitti spietati e lotte senza quartiere.

Evo Moderno n n Non vi sono sostanziali variazioni, rispetto al Medioevo; pochi “Cartelli”,

Evo Moderno n n Non vi sono sostanziali variazioni, rispetto al Medioevo; pochi “Cartelli”, ispirati a principi cavallereschi e umanitari;

Gli Accordi (Diritto Pattizio) n n n Cartelli: accordi bilaterali o multilaterali per lo

Gli Accordi (Diritto Pattizio) n n n Cartelli: accordi bilaterali o multilaterali per lo scambio dei prigionieri e per il trattamento dei feriti; Consuetudini (si ricade nelle norme del Diritto Consuetudinario, quando una qualsiasi manifestazione fattuale assume rilevanza giuridica, in forza del verificarsi delle condizioni della “Diuturnitas” e dell’ “Opinio Iuris”); Regolamenti: codici di condotta per le truppe.

Dal XIX Secolo al 1949

Dal XIX Secolo al 1949

Eventi n n Il “Codice Lieber”; La Convenzione di Ginevra del 22. 08. 1864;

Eventi n n Il “Codice Lieber”; La Convenzione di Ginevra del 22. 08. 1864; La “Grande Guerra”; La Seconda Guerra Mondiale.

Il “Codice Lieber” n n n Regolamento per i soldati dell’Unione, che combattevano nella

Il “Codice Lieber” n n n Regolamento per i soldati dell’Unione, che combattevano nella Guerra di Secessione Americana; Non aveva valore di “Trattato”; Primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra esistenti (1863).

Dopo la battaglia di Solferino n n n Risultato della diffusione dell’opera “Un ricordo

Dopo la battaglia di Solferino n n n Risultato della diffusione dell’opera “Un ricordo di Solferino” di Henry Dunant; Nel 1864 il Governo svizzero organizzò un Assemblea Diplomatica; Parteciparono 16 Stati europei.

La svolta: 22 agosto 1864 n Viene sottoscritta la Convenzione di Ginevra “per il

La svolta: 22 agosto 1864 n Viene sottoscritta la Convenzione di Ginevra “per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle Forze Armate in campagna”; n n riconosciuto ai soldati il diritto alle cure mediche; trattato multilaterale.

Dichiarazione di S. Pietroburgo (1868) n n Proibizione dei proiettili esplodenti di peso inferiore

Dichiarazione di S. Pietroburgo (1868) n n Proibizione dei proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 gr. ; Enunciazione dei principi di “Distinzione”, di “Necessità Militare” e di “Limitazione delle perdite inutili” e di “Eliminazione delle sofferenze superflue”.

Convenzioni dell’Aja del 1899 n n n 3 dichiarazioni; più importante la Seconda: il

Convenzioni dell’Aja del 1899 n n n 3 dichiarazioni; più importante la Seconda: il Preambolo fu detto: “Clausola Martens” (Principio di Umanità); la Terza estese la Convenzione di Ginevra del 1864 alla guerra marittima, ma restò non in uso fino al 1907; divieto d’impiego di gas asfissianti o nocivi; divieto d’impiego di pallottole che si dilatano all’interno del corpo.

Convenzione di Ginevra del 1906 n Estensione della protezione data ai militari feriti e

Convenzione di Ginevra del 1906 n Estensione della protezione data ai militari feriti e malati in campagna (Convenzione di Ginevra del 22. 08. 1864) anche ai naufraghi e alle vittime del la guerra navale.

Convenzioni dell’Aja del 1907 n n n Revisione delle Convenzioni dell’AJA del 1899 e

Convenzioni dell’Aja del 1907 n n n Revisione delle Convenzioni dell’AJA del 1899 e aggiunta di nuove dichiarazioni (divieto di lanciare proietti esplodenti da aerostati. . . ); La IV Convenzione dell’AJA del 1907 porterà alla IV Convenzione di Ginevra del 1949 “Per la protezione della popolazione civile”; Convenzioni relative ai diritti e doveri dei neutrali; Resta la clausola “si omnes” (che presuppone che tutte le Parti in conflitto abbiano ratificato la Convenzione, per essere obbligate ad applicarla); La Necessità Militare detiene la precedenza su ogni altra esigenza.

Dopo la Grande Guerra Protocollo di Ginevra del 1925, divieto d’impiego di gas asfissianti

Dopo la Grande Guerra Protocollo di Ginevra del 1925, divieto d’impiego di gas asfissianti o tossici e mezzi batteriologici; n 1919 – Fondazione della Lega delle Società Nazionali di Croce Rossa; n Convenzioni di Ginevra del 1929: 1) Convenzione relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra; 2) Revisione della Convenzione del 1906. n

Secondo Conflitto Mondiale Gravissime e, sovente, immotivate sofferenze per combattenti ma, soprattutto, per la

Secondo Conflitto Mondiale Gravissime e, sovente, immotivate sofferenze per combattenti ma, soprattutto, per la popolazione civile, genocidio, violazione sistematica dei “Principi Fondamentali del D. I. U. ”.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale

Dopo la Seconda Guerra Mondiale

Processi di Norimberga e di Tokio La comunità internazionale prende atto degli orrori della

Processi di Norimberga e di Tokio La comunità internazionale prende atto degli orrori della guerra e processa i vertici della gerarchia della Germania nazista e dell’Impero del “Sol Levante”.

1948: Convenzione per la prevenzione e la repressione delitto di genocidio La necessità è

1948: Convenzione per la prevenzione e la repressione delitto di genocidio La necessità è evitare che si ripetano orrori analoghi a quelli provocati dall’”Olocausto” e da altre “pulizie etniche”.

Le 4 Convenzioni di Ginevra del 12. 08. 1949 n n I Convenzione per

Le 4 Convenzioni di Ginevra del 12. 08. 1949 n n I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze Armate in campagna; II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare; III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra;

Protocolli Addizionali del 1977 n n I Protocollo: estende il campo di applicazione e

Protocolli Addizionali del 1977 n n I Protocollo: estende il campo di applicazione e di controllo delle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, identificando meglio il personale ed il materiale sanitario e meglio assicurando la protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati internazionali; Il II Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, mediante una serie di disposizioni, destinate ad assicurare la tutela dei feriti, dei malati e della popolazione civile in generale e, in particolare, dei civili privati della libertà.

1954: Convenzione dell’Aja per la protezione di beni culturali I beni culturali sono patrimonio

1954: Convenzione dell’Aja per la protezione di beni culturali I beni culturali sono patrimonio dell’intera umanità, per questo devono essere protetti dagli eventi bellici; n La protezione termina solo per motivi di necessità militare imperiosi e inderogabili; n Protezione generale: data a tutti i beni culturali riconoscibili, anche se privi del simbolo protettivo n Protezione speciale: protetti anche da leggi statali, lontani da installazioni militari. Protocollo per la protezione rafforzata del 1999. n

. . . ulteriori trattati n n Convenzione di Ginevra del 10. 1980, che

. . . ulteriori trattati n n Convenzione di Ginevra del 10. 1980, che prevede: Protocollo I relativo alle schegge non localizzabili; Protocollo II: limitazione d’impiego delle mine e di altre trappole esplosive; Protocollo III: limitazione d’impiego delle armi incendiarie.

. . . ulteriori trattati n n 1972: Convenzione sul divieto di ideazione, produzione

. . . ulteriori trattati n n 1972: Convenzione sul divieto di ideazione, produzione e stoccaggio di armi biologiche e tossine. Regolamentazione della loro distruzione; 1993: Convenzione sul divieto di ideazione, produzione e stoccaggio di armi chimiche.

La Corte Penale Internazionale n n Istituita con il trattato di Roma del 17.

La Corte Penale Internazionale n n Istituita con il trattato di Roma del 17. 07. 1998; Tribunale unico per assicurare i crimini internazionali (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e, dopo essere stato definito, crimine di aggressione); Prima giurisdizione internazionale a valore universale; Fino ad allora si era preferito instaurare tribunali ad hoc, vedi TPIR (Ruanda) e TPIY (Ex Yugoslavia), con apposite risoluzioni del C. d. S. dell’O. N. U. .

DOMANDE? ? ? Se credete di non aver capito nulla della lezione, se provate

DOMANDE? ? ? Se credete di non aver capito nulla della lezione, se provate sintomi quali: disorientamento, vertigini nausea e vomito … non preoccupatevi … è tutto a posto. . sono i tipici effetti fisiologici del Diritto Internazionale Umanitario!!!

Grazie per l’attenzione

Grazie per l’attenzione