COVID19 CIGO ASSEGNO ORDINARIO CIG IN DEROGA PRIMI

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COVID-19 CIGO – ASSEGNO ORDINARIO – CIG IN DEROGA PRIMI SPUNTI PER RISPONDERE AI

COVID-19 CIGO – ASSEGNO ORDINARIO – CIG IN DEROGA PRIMI SPUNTI PER RISPONDERE AI BISOGNI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI CUI AL DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA) Presentazione a cura di LINEA 9_Interventi straordinari a supporto dei processi di trasformazione e sviluppo delle aziende e dei settori

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI previsti dal DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 EMERGENZA COVID-19

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI previsti dal DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 EMERGENZA COVID-19 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) ART. 19 limite massimo di spesa 1. 347, 2 ASSEGNO ORDINARIO milioni di euro ART. 19 CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA ART. 22 limite massimo di spesa 3. 293, 2 milioni di euro* • con decreto interministeriale del 24. 3. 2020 sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome 1. 293, 2 milioni di euro • tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle stanziate con d. l. n. 9/2020 per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 10 D. LGS. N. 148/15 - ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI LAVORATORI OCCUPATI • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive di installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua e gas • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività similari a quella degli operai delle imprese industriali. Sono escluse le cooperative elencate nel dpr n. 602/70* • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (per i soli dipendenti contratto a tempo indeterminato) • imprese addette al noleggio e alla distribuzione di films e di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici • imprese addette all’armamento ferroviario • imprese industriali degli enti pubblici (escluse quelle il cui capitale sociale sia interamente pubblico) • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini • imprese industriali e artigiane (escluse quelle che svolgono l’attività in laboratori con struttura e organizzazione distinte dall’attività di escavazione) • esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo • Cooperative elencate nel dpr n. 602/70

Cooperative elencate nel dpr n. 602/70 1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi

Cooperative elencate nel dpr n. 602/70 1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione; 2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo: a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili); b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili). 3) attività preliminari e complementari: a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili; b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e simili. 4) attività accessorie alle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 5) attività varie: servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili. 4

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” TITOLO II

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” TITOLO II D. L. N. 148/15 - ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 DATORI DI LAVORO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ E DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE FONDI DI SOLIDARIETÀ Sono costituiti con accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Essi sono istituiti presso l’INPS e sono obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione salariale o e che non hanno costituito fondi di solidarietà

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 22, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI LAVORATORI OCCUPATI Datori di lavoro del SETTORE PRIVATO, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) sono esclusi i datori di lavoro domestico Gli accordi quadro, stipulati da ciascuna Regione e Provincia autonoma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, DEFINISCONO DETTAGLIATAMENTE LE CATEGORIE DI DATORI di lavoro che possono accedere alla CIG in deroga

LAVORATORI BENEFICIARI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8,

LAVORATORI BENEFICIARI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D. L. N. 18/2020 LAVORATORI SUBORDINATI LAVORATORI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE che risultano assunti alla data del 23 febbraio 2020 NON È RICHIESTA l'anzianità aziendale di 90 giorni alla data di presentazione della domanda di CIGO, è sufficiente che il lavoratore risulti assunto alla data del 23 febbraio 2020 SONO ESCLUSI: • dirigenti • lavoratori a domicilio • lavoratori contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale • lavoratori contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

PROCEDURA DI ACCESSO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA

PROCEDURA DI ACCESSO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; MESSAGGIO INPS N. 1321 DEL 23. 3. 2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 INFORMAZIONE CONSULTAZIONE SINDACALE ESAME CONGIUNTO LA DOMANDA ALL’INPS LA CONCESSIONE DELLA CIGO L’impresa è tenuta a dare comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, della causa di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro (COVID-19), dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto da esperirsi, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Non è necessario l’accordo sindacale La domanda all’INPS deve essere presentata, telematicamente, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la causale “COVID-19 nazionale”. La domanda deve contenere i nominativi dei lavoratori interessati e le ore di CIGO richieste. NON si richiede che sia comunicata all’INPS l’esecuzione degli adempimenti di informazione, consultazione ed esame congiunto. NON si richiede che sia dimostrata la temporaneità dell’evento NE’ che sia indicata la previsione di ripresa della normale attività. NON si chiede che alla domanda sia allegata una relazione tecnica. (le domande sono disponibili nel portale www. inps. it, tipologia utente “aziende, consulenti e professionisti”, voce “servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e fondi di solidarietà”) L’INPS territorialmente competente concede la CIGO richiesta e la domanda NON è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11, d. lgs. N. 148/15 (le causali della CIGO) 8

DURATA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D.

DURATA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 La CIGO con causale “COVID-19 nazionale” riguarda i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020 per una DURATA MASSIMA DI 9 SETTIMANE La domanda deve essere presentata ENTRO LA FINE DEL QUARTO MESE SUCCESSIVO a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa I periodi di CIGO concessi con causale “COVID-19 nazionale” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata della CIGO* e sono neutralizzati ai fini delle richieste successive * non si tiene conto dei seguenti limiti: -52 settimane nel biennio mobile -24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile -1/3 delle ore lavorabili 9

MISURA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 3, D. LGS. N.

MISURA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 3, D. LGS. N. 148/15; CIRCOLARE INPS N. 20/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 A CARICO TRATTAMENTO ECONOMICO pari all’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale, tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga Il pagamento è anticipato dal datore di lavoro che lo recupera tramite conguaglio dei contributi ma è possibile richiedere il pagamento diretto dell’INPS senza dover comprovare le difficoltà finanziarie, inviando all’Inps il modello “SR 41” L’importo dell’integrazione salariale non può, comunque, superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento e aggiornato ogni anno in ragione del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT. Per l’anno 2020, l’importo lordo dell’integrazione salariale non può essere superiore ad € 998, 21 (€ 939, 89 netti), per le retribuzioni pari o inferiori ad € 2. 159, 48, e ad € 1. 199, 72 (€ 1. 129, 66 netti), per le retribuzioni superiori ad € 2. 159, 48 L’integrazione salariale è soggetta a tassazione alla fonte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 17, c. 1, lett. c, D. P. R. 917/86) 10

CONTRIBUTO ADDIZIONALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 4,

CONTRIBUTO ADDIZIONALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 4, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 I DATORI DI LAVORO CHE SI AVVALGONO DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO) CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” NON PAGANO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE* * Il contributo addizionale è quella somma posta a carico del datore di lavoro che si avvale dell’intervento di cassa integrazione. Esso si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, e varia in misura percentuale in relazione alla durata del trattamento 11

CIGO PER LE AZIENDE GIÀ IN CIGS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19

CIGO PER LE AZIENDE GIÀ IN CIGS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE- SOSPENSIONE CIGS” ART. 20, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), possono presentare domanda di trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) con causale “COVID-19 nazionale - sospensione CIGS”. In tal caso le aziende devono presentare, al Ministero del lavoro, richiesta di sospensione del trattamento di CIGS la CIGO “COVID-19 nazionale” può essere richiesta per massimo 9 settimane la CIGO “COVID-19 nazionale” sospende e sostituisce la CIGS in corso la CIGO “COVID-19 nazionale” può riguardare i medesimi lavoratori già in CIGS la misura è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 338, 2 milioni di euro 12

CIGO PER LE AZIENDE GIÀ IN CIGS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19

CIGO PER LE AZIENDE GIÀ IN CIGS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE- SOSPENSIONE CIGS” ART. 20, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 L’AZIENDA CHE DEVE SOSPENDERE IL PROGRAMMA DI CIGS, PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI CIGO LA DIREZIONE GENERALE AMMORTIZZATORI SOCIALI LE STRUTTURE TERRITORIALI Deve presentare al Ministero del Lavoro, richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. L’istanza è inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma Cigs on line del Ministero. Sono, tuttavia, ritenute valide anche le istanze inviate tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo dgammortizzatorisocialidiv 4@lavoro. Gov. It o tramite pec all’indirizzo dgammortizzatorisociali. Div 4@pec. Lavoro. Gov. It Con un unico Decreto Direttoriale dispone la sospensione del trattamento di cigs in corso (incando la data di decorrenza della sospensione) La riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di cigs Carica, nella procedura “sistema UNICO”, il predetto decreto Dovranno richiedere l’annullamento parziale dell’autorizzazione collegata al decreto originario (CIGS) alla casella sistemaunico. Psr@inps. It allegando il file allegato n. 2 della circolare INPS n. 47/2020, con la rimodulazione del periodo e delle ore precedentemente autorizzate LE DOMANDE DI CIGO PER “COVID-19 NAZIONALE – SOSPENSIONE CIGS” SONO APPROVATE SOLO DOPO LA PROCEDURA SOPRA DESCRITTA 13

LAVORATORI BENEFICIARI ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D. L.

LAVORATORI BENEFICIARI ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D. L. N. 18/2020 LAVORATORI SUBORDINATI LAVORATORI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE che risultano assunti alla data del 23 febbraio 2020 NON È RICHIESTA l'anzianità aziendale di 90 giorni alla data di presentazione della domanda di CIGO, è sufficiente che il lavoratore risulti assunto alla data del 23 febbraio 2020 SONO ESCLUSI: • dirigenti • lavoratori a domicilio • lavoratori contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale • lavoratori contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

PROCEDURA DI ACCESSO ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D.

PROCEDURA DI ACCESSO ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; MESSAGGIO INPS N. 1321 DEL 23. 3. 2020 INFORMAZIONE CONSULTAZIONE SINDACALE ESAME CONGIUNTO LA DOMANDA ALL’INPS LA CONCESSIONE DELLA CIGO Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, della causa di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro (COVID-19), dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto da esperirsi, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Non è necessario l’accordo sindacale La domanda all’INPS territorialmente competente deve essere presentata, telematicamente, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la causale “COVID-19 nazionale”. La domanda deve contenere i nominativi dei lavoratori interessati e le ore di sospensione richieste. NON si richiede che sia comunicata all’INPS l’esecuzione degli adempimenti di informazione, consultazione ed esame congiunto. NON si richiede che sia dimostrata la temporaneità dell’evento NE’ che sia indicata la previsione di ripresa della normale attività. NON si chiede che alla domanda sia allegata una relazione tecnica. (le domande sono disponibili nel portale www. inps. it, tipologia utente “aziende, consulenti e professionisti”, voce “servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e fondi di solidarietà”) L’INPS territorialmente competente concede la prestazione richiesta e la domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11, d. lgs. N. 148/15 (le causali della CIGO). Non si tiene conto del tetto contributivo aziendale di cui all’art. 29, c. 4, d. lgs. 148/15* *(art. 28, c. 4: le prestazioni sono determinate in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso) 15

DURATA ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D. L. N.

DURATA ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 8, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 La prestazione di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” riguarda i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020 per una DURATA MASSIMA DI 9 SETTIMANE La domanda deve essere presentata ENTRO LA FINE DEL QUARTO MESE SUCCESSIVO a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa I periodi di prestazione di assegno ordinario concessi con causale “COVID-19 nazionale” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata del trattamento* e sono neutralizzati ai fini delle richieste successive * non si tiene conto dei seguenti limiti: -52 settimane nel biennio mobile o 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS) -24 mesi nel quinquennio mobile -1/3 delle ore lavorabili 16

MISURA ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 3, D. LGS. N. 148/15; CIRCOLARE

MISURA ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 3, D. LGS. N. 148/15; CIRCOLARE INPS N. 20/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 A CARICO TRATTAMENTO ECONOMICO pari all’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale, tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga Per le aziende con più di 15 dipendenti: il pagamento è anticipato dal datore di lavoro che lo recupera tramite conguaglio dei contributi ma è possibile richiedere il pagamento diretto dell’INPS senza dover comprovare le difficoltà finanziarie Per le aziende con meno di 15 dipendenti: è possibile accedere al pagamento diretto L’importo dell’assegno ordinario non può, comunque, superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento e aggiornato ogni anno in ragione del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT. I decreti istitutivi dei singoli fondi possono prevedere importi maggiori Per l’anno 2020, l’importo dell’assegno ordinario non può essere superiore ad € 998, 21, per le retribuzioni pari o inferiori ad € 2. 159, 48, e ad € 1. 199, 72, per le retribuzioni superiori ad € 2. 159, 48 Per alcuni fondi è applicabile la riduzione del 5, 84% per gli apprendisti, prevista dall’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41. In questo caso l’importo della riduzione rimane nella disponibilità del fondo L’importo dell’assegno ordinario è soggetto a tassazione alla fonte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 17, c. 1, lett. c, D. P. R. 917/86) 17

CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 4, D. L.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 19, COMMA 4, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 I DATORI DI LAVORO CHE SI AVVALGONO DELL’ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” NON PAGANO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE* * Il contributo addizionale è quella somma posta a carico del datore di lavoro che si avvale dell’assegno ordinario. Esso si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura non inferiore all'1, 5 per cento. 18

ASSEGNO ORDINARIO PER LE AZIENDE CON TRATTAMENTO DI SOLIDARIETÀ IN CORSO ASSEGNO ORDINARIO CON

ASSEGNO ORDINARIO PER LE AZIENDE CON TRATTAMENTO DI SOLIDARIETÀ IN CORSO ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 21, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in corso un assegno di solidarietà possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” L’assegno ordinario “COVID-19 nazionale” può essere richiesta per massimo 9 settimane L’assegno ordinario “COVID-19 nazionale” sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà L’assegno ordinario “COVID-19 nazionale” può riguardare i medesimi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà 19

LAVORATORI BENEFICIARI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 22

LAVORATORI BENEFICIARI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 22 D. L. N. 18/2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 LAVORATORI SUBORDINATI compresi i lavoratori intermittenti (sono esclusi i lavoratori domestici) che risultano assunti alla data del 23 febbraio 2020 NON È RICHIESTA l'anzianità aziendale di 90 giorni alla data di presentazione della domanda di CIGO, è sufficiente che il lavoratore risulti assunto alla data del 23 febbraio 2020 Gli accordi quadro, stipulati da ciascuna Regione e Provincia autonoma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definiscono dettagliatamente le categorie di lavoratori beneficiari del trattamento di CIG in deroga

PROCEDURA DI ACCESSO/1 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ALLEGATO

PROCEDURA DI ACCESSO/1 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 032020 ACCORDO QUADRO Al momento in cui si scrive le seguenti Regioni hanno stipulato gli accordi quadro per l’utilizzo della CIG in deroga con causale COVID-19: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto • ACCORDO SINDACALE • I datori di lavoro con più di 5 dipendenti devono concludere, anche in via telematica, l’accordo sindacale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è necessario l’accordo sindacale Gli accordi quadro delle Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Sicilia precisano che i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, sebbene esonerati dall’accordo sindacale, debbano comunque dare comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria. L’accordo quadre della Sardegna prevede che sarà la Regione stessa a dare informazione alle organizzazioni sindacali 21

PROCEDURA DI ACCESSO/2 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ALLEGATO

PROCEDURA DI ACCESSO/2 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 I datori di lavoro presentano la domanda di CIG in deroga, esclusivamente, alla Regione o Provincia autonoma che effettua l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande DOMANDA DI CIG IN DEROGA CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA COMUNICAZIONE ALL’INPS Ciascuna Regione o Provincia autonoma definisce, con l’accordo quadro, i termini di presentazione della domanda Le domande sono presentate secondo modelli predisposti da ciascuna Regione e Provincia autonoma La Regione o Provincia autonoma, con decreto, concede la CIG in deroga, previa verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei limiti di spesa. Al superamento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori La Regione o Provincia autonoma, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro 48 ore dall’adozione, invia il decreto di concessione (corredato della domanda aziendale su modello “SR 100” - cfr. circ. Inps n. 47/2020) e la lista dei beneficiari del trattamento di CIG in deroga all’INPS Il datore riceve il provvedimento di autorizzazione al pagamento dalla struttura territoriale dell’INPS, con notifica a mezzo PEC. Ricevuto il provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR 41” per il pagamento diretto 22

PROCEDURA DI ACCESSO/ Unità produttive cd. “plurilocalizzate” CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON

PROCEDURA DI ACCESSO/ Unità produttive cd. “plurilocalizzate” CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 I datori di lavoro presentano la domanda di CIG in deroga al Ministero del lavoro che, entro 30 giorni, effettua l’istruttoria, quantifica l’onere e lo trasmette all’Inps Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del lavoro, nel rispetto dei limiti di spesa programmati DATORI DI LAVORO CON UNITÀ PRODUTTIVE SITE IN 5 O PIÙ REGIONI O PROVINCE AUTONOME DATORI DI LAVORO CON UNITÀ PRODUTTIVE SITE IN MENO DI 5 REGIONI O PROVINCE AUTONOME A seguito dell’emanazione del provvedimento, il datore di lavoro invia la richiesta di pagamento all’Inps, sulla piattaforma “CIGWEB”, indicando il numero di decreto di concessione L’Inps effettua l’istruttoria ed emette l’autorizzazione, inviandola a mezzo PEC al datore di lavoro Il datore di lavoro, ricevuta l’autorizzazione, invia all’Inps, il modello “SR 41” per l’erogazione della prestazione I datori di lavoro presentano la domanda di CIG in deroga presso le Regioni ove hanno sede le singole unità produttive (cfr. slide 22)

DURATA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 22, COMMA

DURATA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 22, COMMA 8, D. L. N. 18/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020 La prestazione di CIG in deroga con causale “COVID-19 nazionale” riguarda i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una DURATA MASSIMA DI 9 SETTIMANE Ciascuna Regione o Provincia autonoma definisce, con l’accordo quadro, i termini di presentazione della domanda 24

MISURA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 3, D.

MISURA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 3, D. LGS. N. 148/15; CIRCOLARE INPS N. 20/2020; ALLEGATO AL MESSAGGIO INPS N. 1287 DEL 20. 3. 2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 03. 2020 A CARICO TRATTAMENTO ECONOMICO pari all’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale, tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga Pagamento è effettuato direttamente dall’INPS al lavoratore: Il datore di lavoro, dopo aver ricevuto il provvedimento di autorizzazione dall’Inps, deve inoltrare all’Istituto il modello “SR 41” entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’Inps, se successivo L’importo dell’integrazione salariale non può, comunque, superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento e aggiornato ogni anno in ragione del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT. Per l’anno 2020, l’importo lordo dell’integrazione salariale non può essere superiore ad € 998, 21 (€ 939, 89 netti), per le retribuzioni pari o inferiori ad € 2. 159, 48, e ad € 1. 199, 72 (€ 1. 129, 66 netti), per le retribuzioni superiori ad € 2. 159, 48 L’importo dell’integrazione salariale è soggetto a tassazione alla fonte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 17, c. 1, lett. c, D. P. R. 917/86) 25

CONTRIBUTO ADDIZIONALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 22

CONTRIBUTO ADDIZIONALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” ART. 22 D. L. N. 18/2020; CIRCOLARE INPS N. 47 DEL 28. 3. 2020 I DATORI DI LAVORO CHE SI AVVALGONO DELLA CIG IN DEROGA CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” NON PAGANO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE* * Il contributo addizionale è quella somma posta a carico del datore di lavoro che si avvale dell’intervento di cassa integrazione. Esso si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, e varia in misura percentuale in relazione alla durata del trattamento

PAGAMENTO – ANTICIPAZIONE DALLA BANCA INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO, ASSEGNO ORDINARIO, CIG IN DEROGA) CON

PAGAMENTO – ANTICIPAZIONE DALLA BANCA INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO, ASSEGNO ORDINARIO, CIG IN DEROGA) CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE” CONVENZIONE, MIN. LAV. – ABI – ASSOCIAZIONI SINDACALI, DEL 30. 03. 2020 LA CONVENZIONE STIPULATA IL 30. 03. 2020 PREVEDE CHE LA POSSIBILITÀ DI ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AL LAVORATORE DA PARTE DELLE BANCHE INTENDONO ADERIRE ALLA CONVENZIONE DEL 30. 03. 2020 MISURA DELL’ ANTICIPAZIONE COME Importo forfettario complessivo pari a € 1. 400 da riproporzionare in caso di rapporto part-time Tramite apertura di credito in un conto corrente apposito (le Banche adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi) L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento che avrà effetto solutorio del debito maturato CHI Lavoratori destinatari di trattamento di integrazione al reddito (cigo, assegno ordinario, cig in deroga) dipendenti da datori di lavoro che abbiano sospeso gli stessi a zero ore e abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS DOMANDA Il lavoratore, per ottenere l’anticipazione, deve presentare domanda a una delle Banche danno applicazione alla convenzione utilizzando la modulistica allegata alla convenzione e secondo le procedure in uso presso la Banca (le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche) RECUPERO SOMME In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale ovvero nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento da parte dell’Inps entro 7 mesi, la Banca può richiedere al lavoratore l’importo dell’intero debito per anticipazione. Il lavoratore provvederà ad estinguere il debito entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza del lavoratore la Banca potrà accedere ai “fondi di garanzia”, se costituiti dalle Regioni o Province autonome al fine di favorire l’accesso all’anticipazione, ovvero comunicare il saldo a debito al datore di lavoro che provvederà al versare sul conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR La domanda di pagamento diretto dovrebbe risultare dal modello SR 100 o dalla modulistica regionale In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale per responsabilità del datore di lavoro o in caso di omesse o errate comunicazioni alla Banca da parte del datore di lavoro, la Banca richiederà l’importo a questi (ritenuto responsabile in solido) che provvederà entro 30 giorni

PRIMI SPUNTI PER RISPONDERE AI BISOGNI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI CUI AL DECRETO

PRIMI SPUNTI PER RISPONDERE AI BISOGNI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI CUI AL DECRETO LEGGE 18/2020 (CURA ITALIA)

AMBITI DI ATTIVITÀ 1 2 Attività di assistenza in riferimento alle ulteriori misure previste

AMBITI DI ATTIVITÀ 1 2 Attività di assistenza in riferimento alle ulteriori misure previste a sostegno delle aziende e dei lavoratori e alla programmazione delle PAL Attività di assistenza in riferimento a quanto disposto dal Titolo II, Capo I, art. 22 del Decreto legge n. 18/2020 – Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga

ASSISTENZA TECNICA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DEFINIZIONE DELLE REGOLE E DELLE PROCEDURE

ASSISTENZA TECNICA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DEFINIZIONE DELLE REGOLE E DELLE PROCEDURE E LORO DIFFUSIONE PRESSO AZIENDE E LAVORATORI Supporto alla regione nella ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI E DOCUMENTAZIONE TECNICA inerente alla procedura di presentazione delle istanze, alla gestione del processo concessorio, al riconoscimento e fruizione del beneficio, ad uso di aziende, lavoratori, parti sociali, … A titolo esemplificativo, predisposizione di: • linee guida a supporto delle aziende per la presentazione delle istanze, relative alla procedura, anche telematica, prevista a livello regionale • format di accordo sindacale, ai fini di facilitarne la stesura, anche telematica • chiarimenti e FAQ ATTIVAZIONE DI PUNTI DI CONTATTO per lavoratori, imprese e operatori per la richiesta di informazioni e chiarimenti e la risoluzione di specifiche criticità (anche attraverso il raccordo con INPS regionale e nazionale).

ASSISTENZA TECNICA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA GESTIONE DEL PROCESSO DI VERIFICA E

ASSISTENZA TECNICA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA GESTIONE DEL PROCESSO DI VERIFICA E DECRETAZIONE Supporto nella VERIFICA DELLE ISTANZE, in riferimento alla completezza e attinenza delle informazioni, quali: dati relativi all’azienda e al trattamento richiesto, dimensioni aziendali, limiti temporali previsti per la richiesta e il termine del trattamento, impossibilità di ricorso a CIGS non in deroga, elenco dei lavoratori per i quali si fa richiesta del trattamento, in caso di aziende con più di 5 dipendenti, verifica presenza Accordo sindacale o procedura informazione, consultazione e esame congiunto - Preventivamente, necessità di definire i flussi di comunicazione fra Regione e operatori di ANPAL Servizi impegnati nella realizzazione dell’attività Supporto alla PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI DI CONCESSIONE del trattamento e alla trasmissione ad INPS, unitamente alla lista dei beneficiari e alle domande aziendali - Preventivamente, necessità di definire i flussi di comunicazione fra Regione e operatori di ANPAL Servizi impegnati nella realizzazione dell’attività TRASFERIMENTO AGLI OPERATORI di Anpal Servizi e dei Centri per l’Impiego, ove coinvolti, delle informazioni utili a supportare l’intera procedura di concessione dei trattamenti in deroga e a fornire le necessarie informazioni alle aziende e ai lavoratori

ASSISTENZA TECNICA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA MONITORAGGIO - EX ANTE e, ove

ASSISTENZA TECNICA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA MONITORAGGIO - EX ANTE e, ove possibile, EX POST (effettivo utilizzo) – delle aziende, dei settori, dei lavoratori coinvolti, allo scopo di disporre del set di informazioni utili alla programmazione delle politiche attive nazionali e regionali ELABORAZIONE DI REPORT MENSILI di monitoraggio dei settori, delle aziende e dei lavoratori, comprensivi dei dati di spesa rilasciati da INPS

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLE ULTERIORI MISURE PREVISTE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLE ULTERIORI MISURE PREVISTE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE PAL PER IL MEDIO-LUNGO PERIODO STRUTTURAZIONE DI UN NETWORK, che veda coinvolti tutti gli attori competenti, ciascuno per il proprio ambito: CPI, Organizzazioni sindacali, Associazioni datoriali, Camere di Commercio, Caf, Patronati, Fondi pensione, Consulenti del Lavoro, Fondazioni, Albi, … - che possa: Potenziare la condivisione e diffusione delle informazioni utili ai lavoratori e alle aziende interessate ad accedere alle diverse misure attive, anche attraverso la predisposizione di materiali informativi (linee guida, vademecum, …) e l’organizzazione di webinar, meeting on line periodici con associazioni datoriali, organizzazioni sindacali ed altri organismi di rappresentanza Concorrere alla identificazione e attivazione di ulteriori misure di contrasto alle situazioni di crisi e di supporto all’uscita dalla crisi Concorrere al monitoraggio sistematico delle situazioni di crisi aziendali e settoriali e della loro evoluzione e alla identificazione/previsione di situazioni particolarmente critiche, allo scopo di disporre di tutte le informazioni utili alla programmazione delle politiche attive

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLE ULTERIORI MISURE PREVISTE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN RIFERIMENTO ALLE ULTERIORI MISURE PREVISTE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE PAL PER IL MEDIO-LUNGO PERIODO Individuazione e attivazione di eventuali ulteriori misure, a valere su risorse nazionali e regionali, a sostegno di aziende e lavoratori, quali, a titolo esemplificativo: ulteriori misure a supporto dei liberi professionisti incentivi per il ricorso al lavoro agile da parte di datori di lavoro misure finalizzate a sostenere il fabbisogno di liquidità delle micro, piccole e medie