Fonti del diritto internazionale Art 38 dello Statuto

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Fonti del diritto internazionale Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia 1.

Fonti del diritto internazionale Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia 1. La Corte…applica: • a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; • b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; • c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; • d. …. le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.

Fonti del diritto internazionale (II) • Convenzione sul diritto dei trattati Vienna, 23 maggio

Fonti del diritto internazionale (II) • Convenzione sul diritto dei trattati Vienna, 23 maggio 1969. • Articolo 53. • E’ nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

Gerarchia delle fonti 1) Jus cogens 2) Consuetudine internazionale e trattati 3) Atti di

Gerarchia delle fonti 1) Jus cogens 2) Consuetudine internazionale e trattati 3) Atti di organizzazioni internazionali I rapporti reciproci tra consuetudine e trattato non sono organizzati in termini gerarchici, poiché le due fonti sono dello stesso livello.

Jus cogens o norme imperative Comprende le norme che esprimono i valori fondamentali della

Jus cogens o norme imperative Comprende le norme che esprimono i valori fondamentali della comunità internazionale ed in quanto tali non possono essere derogate, modificate o abrogate da altre norme, se non da norme egualmente di carattere imperativo. Le norme imperative presentano dunque carattere rigido, poiché sono inderogabili da altre consuetudini e dai trattati

Jus cogens (II) Conseguenze: - un trattato che contrasta con una norma di jus

Jus cogens (II) Conseguenze: - un trattato che contrasta con una norma di jus cogens è invalido (o si estingue se la norma di jus cogens si forma successivamente alla stipulazione del trattato); - la violazione della norma imperativa non può mai essere giustificata o scusata; - la violazione della norma imperativa può dar luogo a conseguenze più gravi di quelle di un ordinario illecito internazionale.