CORSO DI COMUNICAZIONE E IDEE IMPRENDITORIALI Gioved 4

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CORSO DI COMUNICAZIONE E IDEE IMPRENDITORIALI Giovedì 4 Febbraio 2016 II LEZIONE Avv. Cristiana

CORSO DI COMUNICAZIONE E IDEE IMPRENDITORIALI Giovedì 4 Febbraio 2016 II LEZIONE Avv. Cristiana De Paola

II LEZIONE Nozione di azienda La disciplina del trasferimento di azienda nel codice civile

II LEZIONE Nozione di azienda La disciplina del trasferimento di azienda nel codice civile La proprietà industriale: a) gli strumenti di differenziazione: i segni distintivi (ditta, insegna, marchio, indicazioni geografiche e denominazione di origine); b) la tutela dell’innovazione: i brevetti e il diritto d’autore

NOZIONE DI AZIENDA

NOZIONE DI AZIENDA

DEFINIZIONE L’azienda è definita nell’art. 2555 c. c. come il “complesso dei beni organizzati

DEFINIZIONE L’azienda è definita nell’art. 2555 c. c. come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” L’elemento qualificante dell’azienda è la destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa

BENI AZIENDALI l'apparato strumentale (locali, macchinari, merci…) di cui si avvale l'imprenditore per lo

BENI AZIENDALI l'apparato strumentale (locali, macchinari, merci…) di cui si avvale l'imprenditore per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività Non possono essere considerati beni aziendali INVECE SONO BENI AZIENDALI i beni di proprietà dell'imprenditore che NON SIANO da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa. I beni di proprietà di terzi di cui l'imprenditore può disporre purché impiegati nell'attività d'impresa (locali in affitto o macchinario in leasing)

Non ha influenza se l’imprenditore ne sia proprietario o ne disponga in forza di

Non ha influenza se l’imprenditore ne sia proprietario o ne disponga in forza di un altro diritto La nozione di bene include ü BENI MOBILI ü BENI IMMATERIALI (ES. BREVETTI) ü CONTRATTI STIPULATI DALL’IMPRENDITORE E LE SITUAZIONI OGGETTIVE CHE NE DERIVANO (ES. CREDITI E DEBITI)

La nozione di bene NON include il c. d. avviamento COS’E’ L’AVVIAMENTO? il valore

La nozione di bene NON include il c. d. avviamento COS’E’ L’AVVIAMENTO? il valore aggiunto dell’azienda rispetto a quello della somma dei singoli beni aziendali COS’E’ IL VALORE AGGIUNTO? capacità di attrarre la clientela e generale reddito

DISTINZIONE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA capitale fisso capitale circolante complesso di beni che, avendo carattere strumentale

DISTINZIONE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA capitale fisso capitale circolante complesso di beni che, avendo carattere strumentale rispetto al processo produttivo, trovano una destinazione duratura nel complesso aziendale e che appunto costituiscono il capitale fisso (impianti, arredamenti, macchinarî, brevetti, ecc. ) complesso dei beni che si consumano nel processo produttivo e nelle singole operazioni commerciali e sono destinati a rinnovarsi continuamente costituendo il capitale circolante dell'azienda (merci, materie prime o semi-lavorate, prodotti finiti)

LA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA NEL CODICE CIVILE

LA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA NEL CODICE CIVILE

Può avvenire attraverso l’utilizzo di negozi giuridici differenti A TITOLO DEFINITIVO vendita A TITOLO

Può avvenire attraverso l’utilizzo di negozi giuridici differenti A TITOLO DEFINITIVO vendita A TITOLO TEMPORANEO affitto d’azienda

CON QUALI ATTI SI PUO’ TRASFERIRE L’AZIENDA? atto unilaterale donazione contratto cessione d’azienda

CON QUALI ATTI SI PUO’ TRASFERIRE L’AZIENDA? atto unilaterale donazione contratto cessione d’azienda

Se il complesso dei beni è in grado di produrre beni o servizi IN

Se il complesso dei beni è in grado di produrre beni o servizi IN CASO CONTRARIO SI PARLA DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA Si parla di trasferimento di singoli beni

Forma del contratto di trasferimento d’azienda ai fini probatori CONTRATTO il mancato rispetto della

Forma del contratto di trasferimento d’azienda ai fini probatori CONTRATTO il mancato rispetto della forma richiesta dalla legge per la validità del contratto comporta la nullità del contratto stesso. Ad esempio, per il trasferimento dei beni immobili e dei beni mobili registrati la forma richiesta per la validità del contratto è quella scritta. Pertanto, il contratto di cessione di un’immobile, ad esempio di un appartamento, è nullo se stipulato in forma verbale

Forma del contratto di trasferimento d’azienda per l’iscrizione nel Registro delle imprese ATTO PUBBLICO

Forma del contratto di trasferimento d’azienda per l’iscrizione nel Registro delle imprese ATTO PUBBLICO atto redatto con l’assistenza del notaio (cioè l’atto rogato dal notaio) L’iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla data del contratto a cura del notaio rogante o autenticante SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA contratto scritto con le firme autenticate dal notaio

CONSEGUENZE DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA SUI CONTRATTI All’atto del trasferimento d’azienda è normale che

CONSEGUENZE DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA SUI CONTRATTI All’atto del trasferimento d’azienda è normale che vi siano numerosi rapporti contrattuali in corso di esecuzione ESEMPIO: il contratto di locazione dell’immobile nel quale viene svolta l’attività d’impresa, i contratti di leasing sui macchinari, i contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua, i contratti di fornitura delle materie prime e i contratti di vendita dei prodotti finiti stipulati con i clienti

CONSEGUENZE DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA SUI CONTRATTI non formano L’acquirente dell’azienda ha normalmente interessi

CONSEGUENZE DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA SUI CONTRATTI non formano L’acquirente dell’azienda ha normalmente interessi a subentrare nei contratti in corso di esecuzione e al fine di favorire la successione nei contratti oggetto di successione i contratti aventi carattere personale due eccezioni non formano oggetto di successione i contratti per i quali sia escluso di comune accordo il subingresso dell’acquirente il contratto di assistenza legale e il contratto di assistenza e consulenza prestato dal dottore commercialista consentito escludere uno o più contratti dalla successione purché non sia pregiudicata la potenzialità produttiva dell’azienda

LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

NOZIONE (art. 1 d. lgs. 10�22005 n. 30) HA AD OGGETTO: • marchi ed

NOZIONE (art. 1 d. lgs. 1022005 n. 30) HA AD OGGETTO: • marchi ed altri segni distintivi, • indicazioni geografiche, • denominazioni di origine, • disegni e modelli, • invenzioni, • modelli di utilità, • informazioni aziendali riservate • nuove varietà vegetali.

Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30 ha introdotto nel nostro ordinamento

Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30 ha introdotto nel nostro ordinamento il codice della proprietà industriale per fornire una disciplina unitaria ai segni distintivi e ad altri diritti che si possono acquisire mediante brevetto. si è stabilito in che modo si acquisiscono e costituiscono, in generale, i vari diritti della proprietà industriale

In che modo si acquisiscono e costituiscono, in generale, i vari diritti della proprietà

In che modo si acquisiscono e costituiscono, in generale, i vari diritti della proprietà industriale? Marchio, ditta insegna, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori Invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali mediante registrazione, ma sono fatti salvi i più limitati diritti relativi al preuso del marchio ex art. 2571 c. c. mediante brevettazione

COME SI STABILISCE LA PRIORITA’ PER L’USO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE? Si guarda

COME SI STABILISCE LA PRIORITA’ PER L’USO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE? Si guarda alla DATA DEL DEPOSITO della domanda diretta ad ottenere il relativo titolo. La domanda può essere depositata anche in uno Stato diverso dall'Italia e, in tal caso, si fa riferimento all'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi, cui ha aderito anche L'Italia. È essenziale, però, al fine di ottenere la priorità, che il deposito sia stato effettuato secondo le regole della legislazione nazionale dello Stato dove è stato effettuato

Segni distintivi dell'imprenditore q MARCHIO q DITTA q INSEGNA

Segni distintivi dell'imprenditore q MARCHIO q DITTA q INSEGNA

MARCHIO serve a distinguere prodotti e servizi dell'impresa da quelli di altre imprese serve

MARCHIO serve a distinguere prodotti e servizi dell'impresa da quelli di altre imprese serve anche come elemento unificatore di una serie di prodotti fornendo al consumatore un mezzo per identificare qualità simili nei prodotti che posseggono lo stesso marchio

Ø Di Servizio: destinati a contraddistinguere l'attività di produttori di servizi, come le attività

Ø Di Servizio: destinati a contraddistinguere l'attività di produttori di servizi, come le attività assicurative, di trasporto, televisive, pubblicità I MARCHI SI DIFFERENZIANO IN BASE ALLA FUNZIONE Ø Di Fabbrica: distinguono i prodotti relativi ad un'attività industriale Ø Di Commercio: identificano i prodotti di un commerciante all'ingrosso Ø Collettivi: garantiscono la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi (es. vini doc)

CONTENUTO DEL MARCHIO v le parole le lettere, le cifre Possono essere oggetto del

CONTENUTO DEL MARCHIO v le parole le lettere, le cifre Possono essere oggetto del marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre v i disegni, la forma del prodotto o della confezione di esso v i suoni, le combinazioni o le tonalità cromatiche v i nomi di persona sia del titolare del marchio sia di persona diversa o notoria v i ritratti di persone ma solo il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, con il consenso del coniuge e dei figli; v segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, v le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche

REQUISITI DEL MARCHIO ORIGINALITA’ il marchio non deve confondersi nel prodotto che rappresenta deve

REQUISITI DEL MARCHIO ORIGINALITA’ il marchio non deve confondersi nel prodotto che rappresenta deve avere capacità distintiva NOVITA’ non deve creare confusione con marchi di altre imprese LICEITA’ non deve contrastare con le norme, non deve trarre in inganno il pubblico e non deve consistere in segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto

Registrazione: presso l‘Ufficio italiano brevetti e marchi. Si acquista il diritto su tutto il

Registrazione: presso l‘Ufficio italiano brevetti e marchi. Si acquista il diritto su tutto il territorio dello Stato e prevale sui marchi registrati successivamente. E’ possibile effettuare anche la registrazione internazionale presso l‘Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra Come si acquista il marchio? Uso: si acquista con l'uso di fatto del marchio. L'uso prevale anche sulla registrazione successiva, ma solo nell'ambito del territorio dove il marchio è stato effettivamente usato ( art. 2571 c. c. )

DITTA

DITTA

È il nome commerciale dell'imprenditore ha come scopo principale la distinzione dell'impresa da quelle

È il nome commerciale dell'imprenditore ha come scopo principale la distinzione dell'impresa da quelle concorrenti, ma serve anche permettere ai terzi, come i creditori, di giungere ad una rapida individuazione dell'impresa

Principio della Novità quando la ditta è uguale o simile a quella usata da

Principio della Novità quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla Principio della Verità la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore principi che regolano la ditta Principio della Libertà: è riconosciuto all'imprenditore il potere di aggiungere parole al suo nome, la scelta di queste è libera, con l'ovvia limitazione delle norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

Art. 22 del Codice della proprietà industriale NOVITA’ principio della unitarietà dei segni distintivi

Art. 22 del Codice della proprietà industriale NOVITA’ principio della unitarietà dei segni distintivi che si sostanzia nel fatto che questi devono "unitariamente" indicare l'impresa al fine di non creare confusione per il pubblico

INSEGNA

INSEGNA

QUAL E’ LA SUA UTILITA’? All'insegna si applicano le norme previste per la ditta

QUAL E’ LA SUA UTILITA’? All'insegna si applicano le norme previste per la ditta (artt. 2568 e 2564 c. c. ) ma per essere tutelata al pari di quest'ultima, deve possedere capacità distintiva, nel senso che non può consistere in una indicazione generica della attività svolta dall'imprenditore (ad. es. ferramenta) Serve a distinguere i locali dove si svolge l'attività d'impresa

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

NOZIONE sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un

NOZIONE sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine

DISEGNI E MODELLI

DISEGNI E MODELLI

NOZIONE (art. 31 cod. prop. ind. ) possono essere oggetto di registrazione i disegni

NOZIONE (art. 31 cod. prop. ind. ) possono essere oggetto di registrazione i disegni e modelli di un prodotto o di una sua parte purché sia nuovo abbia carattere individuale

REQUISITI DISEGNI E MODELLI NOVITA’ un disegno o modello è nuovo se nessun disegno

REQUISITI DISEGNI E MODELLI NOVITA’ un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti ( art. 32 cod. prop. ind. ) CARATTERE INDIVIDUALE un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato DIFFERISCE dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione ( art. 33 cod. prop. ind. )

DIRITTO DI INVENTORE E BREVETTO

DIRITTO DI INVENTORE E BREVETTO

IL DIRITTO DI INVENTORE (art. 45 cod. prop. ind. ) tutela solo le invenzioni

IL DIRITTO DI INVENTORE (art. 45 cod. prop. ind. ) tutela solo le invenzioni industriali, cioè quelle idee idonee ad essere applicate per la produzione di beni nuovi o nuovi metodi di produzione di beni già esistenti (brevetto di procedimento) BREVETTATA Per ottenere la protezione è necessario che l'invenzione sia

IL BREVETTO è il mezzo per rendere pubblica l'invenzione e permettere all'inventore lo sfruttamento

IL BREVETTO è il mezzo per rendere pubblica l'invenzione e permettere all'inventore lo sfruttamento esclusivo della stessa PER OTTENERE IL BREVETTO L’INVENZIONE COME DEVE ESSERE? Nuova, cioè non ancora conosciuta secondo la tecnologia esistente ( art. 46 cod. prop. ind. ) Creativa, cioè una ovvia applicazione della tecnologia esistente Lecita, cioè non essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume Con carattere di industrialità, cioè essere idonea ad avere un'applicazione industriale o agricola

Una volta brevettata l'idea, all'inventore è riconosciuta la priorità dell'invenzione e conseguentemente ha il

Una volta brevettata l'idea, all'inventore è riconosciuta la priorità dell'invenzione e conseguentemente ha il diritto di Utilizzare economicamente l'invenzione Vietare ad altri l'utilizzo dell'invenzione brevettata

La durata del diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione è limitata a 20 anni invenzioni

La durata del diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione è limitata a 20 anni invenzioni industriali 20 anni nuove varietà vegetali 10 anni modelli di utilità MODELLI DI UTILITA’ sono quelle idee che permettono di usare in maniera migliore rispetto al passato beni che già esistono, come, ad esempio, un mouse di nuova forma che può essere usato indifferentemente con la mano destra o con la sinistra Il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione è, invece, imprescrittibile.