Irnerio e la rinascita della scientia iuris tra

  • Slides: 25
Download presentation
Irnerio e la rinascita della scientia iuris tra filologia, politica e prassi giuridica Luca

Irnerio e la rinascita della scientia iuris tra filologia, politica e prassi giuridica Luca Loschiavo (Teramo)

La ‘questione irneriana’ Sappiamo molto poco intorno a Irnerio. Il suo nome vero è

La ‘questione irneriana’ Sappiamo molto poco intorno a Irnerio. Il suo nome vero è Wernerius. Qualcuno dubita addirittura che sia mai esistito (un mito inventato dai Bolognesi) Altri pensano che sia stato un teologo (da giovane avrebbe studiato in Normandia assieme ad Abelardo). Altri ancora ritengono che il suo ruolo nel ‘rinascimento giuridico’ sia stato tutto sommato marginale

I documenti �Irnerio compare in una serie di documenti che lo presentano in territorio

I documenti �Irnerio compare in una serie di documenti che lo presentano in territorio padano tra il 1112 e il 1125. �Compare in veste di causidicus e iudex. �Quando sottoscrive lo fa usando la formula Wernerius iudex bononiensis �Una tradizione risalente al 1200 lo vuole di origini germaniche (Wernerius theutonicus)

L’incontro con Matilde �Una tradizione antica e credibile ci mostra Irnerio vicino alla contessa

L’incontro con Matilde �Una tradizione antica e credibile ci mostra Irnerio vicino alla contessa Matilde di Canossa �I due si sono incontrati almeno una volta nel 1113 �Irnerio era già in contatto con alcuni giudici della cerchia canossiana

La petitio di Matilde � Secondo una cronaca Matilde avrebbe rivolto a Irnerio una

La petitio di Matilde � Secondo una cronaca Matilde avrebbe rivolto a Irnerio una petitio affinché questi ‘rinnovasse’ i libri di Giustiniano �Matilde chiede dunque a Irnerio ciò che oggi chiamiamo una ‘edizione critica’ �La richiesta di Matilde è motivata dall’esigenza oggettiva di migliorare l’amministrazione della giustizia nei suoi territori (evitando i problemi che la tradizione altomedievale dei testi giustinianei provocava).

Gli allievi �L’operazione di restituire i testi di Giustiniano al loro tenore originale presuppone

Gli allievi �L’operazione di restituire i testi di Giustiniano al loro tenore originale presuppone grandi competenze filologiche. �Il lavoro iniziato da Irnerio fu poi proseguito dagli allievi e si concluse a metà XII.

I libri legales �I testi di Giustiniano furono ripartiti in 5 volumi e tale

I libri legales �I testi di Giustiniano furono ripartiti in 5 volumi e tale sistemazione rimase stabile universalmente sino alla fine del XVIII secolo con la denominazione di Corpus iuris civilis justinianei: I. Digestum vetus (la prima parte del Digesto) II. Infortiatum (la parte centrale del Digesto) III. Digestum novus (L’ultima parte del Digesto) IV. Codex (in realtà solo i primi 9 libri del Codice) V. Volumen parvum (contenente le Institutiones, l’Authenticum e gli ultimi Tres Libri del Codice)

Il canone testuale �Il lavoro di Irnerio – la costruzione di un canone testuale

Il canone testuale �Il lavoro di Irnerio – la costruzione di un canone testuale – non è esclusivamente una operazione di carattere culturale (con evidenti implicazioni di carattere politico). �Il Corpus iuris era infatti destinato principalmente alla prassi (ai tribunali e ai giuristi pratici). �Il presupposto era che tutti riconoscessero l’immediata e generale vigenza delle leggi di Giustiniano

Le costituzioni proemiali del Codex Iustinianus Nelle tre costituzioni proemiali (Haec quae necessario, Summa

Le costituzioni proemiali del Codex Iustinianus Nelle tre costituzioni proemiali (Haec quae necessario, Summa rei publicae e Cordi nobis), Giustiniano spiega: �a) perché ho commissionato un nuovo Codice delle leggi imperiali e perché ha poi dovuto provvedere a una sua seconda edizione; �b) cosa in particolare il Codice contiene; �c) quali modalità sono state utilizzate dai commissari incaricati della compilazione; �d) in che rapporto si pone il novus Codex con le altre fonti giuridiche (passate, presenti e future).

Pistoia, Archivio capit. , C. 106 (f. 1 r) sec. XI. me. Codex epitomatus

Pistoia, Archivio capit. , C. 106 (f. 1 r) sec. XI. me. Codex epitomatus 4

§ Hee constitutiones sunt istius libri proemium et prologus. Ut enim singularum constitutionum negotia

§ Hee constitutiones sunt istius libri proemium et prologus. Ut enim singularum constitutionum negotia sunt materia, ita hic liber totus harum constitutionum materia, et ita proemia sunt ut constitutiones, nam aliquid precipiunt. Omnes leges aut aliquid iubent fieri vel prohibent vel puniunt vel permittunt. Si nichil horum fecerint, non sunt leges. Quandoque autem negotium aliquod narrat, sed ad hoc, ut super eo constituat. Queste costituzioni sono proemio e prologo del presente libro. Come infatti i rapporti giuridici sono oggetto delle singole costituzioni, così di queste costituzioni è oggetto questo intero libro, e dunque fungono da proemio in quanto costituzioni: infatti prescrivono qualcosa. Tutte le leggi o ordinano di fare alcunché o proibiscono o puniscono o permettono e, se nulla di questo fanno, non sono leggi. Talvolta però (la legge) descrive un certo rapporto giuridico, ma lo fa per dettarne la disciplina.

§ Videndum est quod singula verba in hoc titulo significant. De materia significat. Novum

§ Videndum est quod singula verba in hoc titulo significant. De materia significat. Novum dicit ad differentiam veterum codicum. Nomen Codicis propter excellentiam, cum aliis omnium librorum commune sit, proprium sibi vendicat. Sicuti cum aliquem interrogamus ita – Legisti artem? – tantum de dialectica intelligendum est. Cum ars commune sit nomen omnium artium, est dialectice proprium et hoc propter excellentiam. Componendo autem non hic accipitur ita ut solet – idest ut ex novo componatur – set ut iam positas constitutiones legerent. Mandavit Triboniano et aliis ut quod bonum eis videtur eligerent vel, si opus esset, adderent vel detraherent, insuper etiam mutarent. Hic imperator horum codicem harum constitutiones sumit. … Diede mandato a Triboniano e agli altri di scegliere ciò che ritenevano migliore e, se fosse stato necessario, di aggiungere o eliminare o anche di apportare modifiche …

12 §… Cum enim omne ius vocetur constitutio, sola imperialis constitutio hoc sibi proprium

12 §… Cum enim omne ius vocetur constitutio, sola imperialis constitutio hoc sibi proprium nomen vendicat. Set in hac prima loquitur Iustinianus ‘de codice novo componendo’, imperando scilicet suis satellitibus ut ex tribus illis codicibus – Hermogenianus scilicet Theodosianus, Gregorianus – ad quorum differentiam iste vocatur novus, ut quod melius (in) eis videretur acciperent. Et si quid ibi minus videret adesse, hoc supplerent. Si quid superfluum detrahere conarentur et si quid male fuerit dictum, hoc emendare festinarent. Et ita novum – addendo, mutando vel detrahendo – componerent Codicem. … se infatti ogni diritto può dirsi ‘costituzione’, tuttavia solo la ‘costituzione imperiale’ rivendica propriamente quel nome … In questa prima (costituzione) Giustiniano … ordina ai suoi ministri di raccogliere quanto nei precedenti tre codici pareva loro migliore. E se si accorgevano che mancava qualcosa, lo aggiungessero. Se invece (notavano) qualcosa di superfluo, si sforzassero di eliminarlo e, se qualcosa era malamente espresso, lo correggessero. E così – aggiungendo, cambiando o eliminando – componessero un nuovo Codice.

§ Ex constitutionibus id quod optimum est Iustinianus opere sue diligentia decerpit; hoc quoque

§ Ex constitutionibus id quod optimum est Iustinianus opere sue diligentia decerpit; hoc quoque emendatum et ex suo proprio suppletum in unum redegit, sub ordine congruo, volumen. Harum omnium constitutionum tenor et principalis censura quantum ad auctoritatem potest pars iuris dici. Quod autem ad materiam, cum de omni pene iuris articulo disserat, tocius iuris meretur vel nomen vel inspectionem. § Dalle costituzioni (dei precedenti imperatori) Giustiniano estrasse con scrupolo il meglio e poi questo, una volta corretto e integrato da lui stesso, raccolse in un solo libro ordinandolo in maniera opportuna. Quanto all’autorità, si può (certamente) dire che il testo e la decisione imperiale di tutte queste costituzioni faccia parte del diritto. Quanto all’oggetto, dal momento che investe quasi ogni aspetto del diritto, merita di tutto il diritto il nome e lo studio.

const. Cordi nobis (De emendatione codicis Iustiniani et de secunda eius editione) §§ 2

const. Cordi nobis (De emendatione codicis Iustiniani et de secunda eius editione) §§ 2 -4 § 2. Ma le nostre nuove decisioni e costituzioni, emanate dopo la redazione del nostro Codice, circolavano alla rinfusa al di fuori del Codice stesso e parevano richiedere un nostro provvidenziale intervento … ci è sembrato perciò indispensabile raccogliere quelle nostre stesse costituzioni e, dopo averle opportunamente divise in capitoli, collocarle nei titoli adatti … Tutto ciò è stato compiuto dall’eccelso Triboniano … dal magnifico Doroteo … § 3. Abbiamo autorizzato i summenzionati magnifici e sapientissimi collaboratori a fare tutto ciò e a procedere anche, quando se ne presentasse la necessità, a correzioni del testo senza titubanze, ma forti della nostra autorità; gli stessi sono stati altresì incaricati di eliminare le costituzioni superflue o superate … e quelle simili o contraddittorie … di completare quelle imperfette, di far risplendere di chiarezza quelle avvolte nell’oscurità di espressioni confuse … § 4. … a partire dal 29 dicembre … non potrà leggersi alcuna altra costituzione al di fuori della presente raccolta, a meno che, in seguito, la variabile natura generi alcunché di nuovo che richieda di provvedere con una nostra costituzione. Nessuno nega, infatti, che se in futuro si trovi per avventura qualcosa di meglio che richieda la forma di una costituzione, a ciò si provveda attraverso un nostro intervento e l’inserimento di questo in altra compilazione (in aliam congregationem) alla quale si darà il nome di Novellae Constitutiones.

(la glossa si riferisce ai §§ 2 e 3) § Post compositionem vero libri,

(la glossa si riferisce ai §§ 2 e 3) § Post compositionem vero libri, fecit Iustinianus aliam constitutionem que loquitur ‘de iustiniano codice confirmando’. In qua constitutione huic codici suam attribuit auctoritatem suum quoque ei nomen accommodavit et eum confirmavit. Set quia postea multe emerserant constitutiones, fecit suas decisiones quibus deciduntur veterum alercationes. Cumque iste decisiones extra predictum vagabantur volumen, istud resolvit easque sub competentibus titulis ordinavit et in secundo eum emendavit. Et hoc est quod dicit ‘de emendatione Iustiniani Codicis et de secunda eius editione’. … § Dopo aver composto il libro (il Codice del 529), Giustiniano emanò una nuova costituzione intitolata ‘Della conferma del Codice di Giustiniano’. Attraverso di essa attribuì al Codice la sua autorità e il suo nome e lo rese vigente. Poiché però dopo furono emanate molte altre costituzioni, pubblicò le sue decisioni (rescripta) con le quali si risolvevano le liti precedenti. E poiché quelle decisioni circolavano fuori da detto volume, decise di inserirle sotto i corrispondenti titoli e così lo sostituì con il secondo. E questo è ciò che dice (la cost. ) ‘della correzione del Codice di Giustiniano de della sua seconda edizione’.

ad const. ‘Cordi’ § 4 in fi. (refutatio Authentici) (la glossa si riferisce alle

ad const. ‘Cordi’ § 4 in fi. (refutatio Authentici) (la glossa si riferisce alle ultime parole del § 4) § Hinc connicitur librum quem novellarum constitutionum appellant, ‘autenticum’ dictum, … Iustiniani non esse. Da qui si desume che il libro delle Nuove costituzioni che chiamano Authenticum … non è di Giustiniano. Le Novelle Costituzioni di cui qui si parla, non dovrebbero riguardare Novelle quippe constitutiones, de quibus hic se non i rapporti giuridici non ancora allacciati nei lacci della legge. Invece quelle loquitur, non nisi de novis negotiis et que leggi (quelle dell’Authenticum) – se pure nondum laqueis legum sunt innodati, promittuntur. At leges ille – si modo ‘leges’ possono dirsi ‘leggi’ – trattano solo argomenti dicende sunt – de his dumtaxat loquuntur de analoghi a quelli del Codice eper di più spesso in maniera contraria. E non è quibus et Codex cui et in pluribus verosimile che Giustiniano, che ha composto adversantur. Non est enim verisimile Iustinianum huic operi toties ac tanto labore quest’opera con tanta fatica e tanta cura, appena confezionata abbia subito preso a tantaque diligentia confecto mox adversa legiferare in senso contrario, consentendo di constituisse, ut scilicet contra suum trovare leggi contrarie al suo proponimento. propositum repperiatur aliquid in legum articulis contrarium. Ma nemmeno lo stile (dell’Authenticum) si accorda con quelle che sono sicuramente Set nec eius operis stilus <cum> indubitabilibus constitutionibus Iustiniani costituzioni di Giustiniano: non presentano infatti né un principio né una fine e congruit, cuius etiam nullum principium nemmeno un ordine (sistematico). extat, nullusque finis, ordo nec certo.

In apertura del Codice � Cum Iustiniani nomine liber iste titulatur, colligitur quidem ut

In apertura del Codice � Cum Iustiniani nomine liber iste titulatur, colligitur quidem ut ipse solus in tanto opere auctor sit atque conditor. Set … videtur nobis quedam dubietas inde oriri, cum dicit solum Iustinianum huius operis fuisse auctorem cum ceteros principes in eo similes inveniamus. Contrarium hoc esse nemo dubitat. Set, si rem inspicias, intuebimur, quod nullus ibi contrarietatis scrupulus inveniatur. … � Huius enim voluminis duplex opus fuisse videtur: unum compositionis ordinationisque, alterum promulgationis atque censure. In componendo solum Iustinianum comperimus fuisse actorem, in promulgando generaliter romanum principem …

La materia Codicis di Irnerio § Huius operis materia est negotiorum equitas et iustitia,

La materia Codicis di Irnerio § Huius operis materia est negotiorum equitas et iustitia, sive nondum sit constituta, sive constituta sit set contempta; alias ipsum ius; alias id quod pro iure habetur ut hominum legitima voluntas, sive viventium ut contractus, sive morientum ut testamenta. Et ita materia est tripertita. § Oggetto di quest’opera sono: l’aequitas et iustitia dei rapporti giuridici (sia l’aequitas non ancora fissata in norma sia quella redatta in norma ma contestata); il diritto vero e proprio; ciò che si considera simile alla legge come la volontà dei soggetti legittimamente espressa (sia dai vivi nei contratti sia dai morenti come i testamenti). E così la materia è tripartita …

Voluntas legislatoris Gli studiosi concordano nel ritenere che Irnerio avrebbe riconosciuto nella voluntas legislatoris

Voluntas legislatoris Gli studiosi concordano nel ritenere che Irnerio avrebbe riconosciuto nella voluntas legislatoris la naturale (e necessaria) mediatrice tra il mondo ‘oggettivo’ (e statico) dell’aequitas (ciò che è sempre buono ed equo perché risponde al volere di Dio) e il mondo ‘soggettivo’ (e quindi mutevole) della iustitia nel quale si muovono gli uomini. Per volgere l’aspirazione equitativa in comando stringente, il legislatore (imperiale) si avvale del ius e della lex (da intendersi come specificazioni della iustitia)

Una metafora ‘preziosa’ L’ aequitas rudis (che ancora non è formulata in un chiaro

Una metafora ‘preziosa’ L’ aequitas rudis (che ancora non è formulata in un chiaro pensiero ma è solo percepita nell’animo umano) può essere accostata alla pepita d’oro. La iustitia è quel medesimo sentimento che però ha preso una forma definita come è il lingotto rispetto al metallo grezzo) Il ius o la lex sono invece le norme giuridiche prodotte dal legislatore per rendere operativo e cogente il principio di giustizia: esattamente come un gioiello in cui l’orefice ha trasformato il semplice metallo per farne un oggetto da indossare o adoperare. Il cerchio si chiude immaginando il legislatore come un orefice.

L’importanza dell’attività di interpretazione �La figura dell’interprete diviene allora centrale se si vuole adeguare

L’importanza dell’attività di interpretazione �La figura dell’interprete diviene allora centrale se si vuole adeguare le vecchie norme di Giustiniano alla realtà del XII secolo. �Ma è davvero solo l’imperatore a poter svolgere questa attività, a mediare tra le parole della legge e le istanza che provengono dalla mutevole società degli uomini?

(C. 1. 14. 1) “Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et

(C. 1. 14. 1) “Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere”. § Dissidet ius ab equitate quandoque vel § Si discosta talvolta il diritto dall’aequitas o perché le parole del diritto dicono più di quia verba iuris latius patent quam equitas suadeat, vel quia minus continent, quanto l’aequitas consiglierebbe o perché il loro tenore è troppo ristretto o perché, vel quia omnino contradicitur ei: que concordari et interpretari – ad hoc ut eius invece, vi è piena contraddizione: in tali interpretatio sit lex, et quidem generalis casi al solo imperatore è concesso et necessaria – soli imperatori concessum concordare e interpretare e la sua interpretazione avrà valore di legge, est. Est enim interpretatio que nec essendo certamente generale e necessaria. generalis est necessaria, ut preceptorum. Est iterum et alia necessaria Vi è però anche una interpretatio che non set non generalis, ut iudicum in quolibet è generale né necessaria, come quella dei negotio. Imperatoris vero et necessaria estmaestri. E vi è poi una ulteriore (interpretatio), necessaria ma non et omnes astringit. Est etiam alia que dicitur consuetudinis, cui etiam parere generale, che è quella dei giudici per il necesse habemus. Est enim optima legum singolo caso. Quella dell’imperatore è certo necessaria e obbliga tutti. Vi è inoltre interpres consuetudo. quella (interpretatio) che dicono (frutto) della consuetudine, della quale pure è necessario tenere conto: è infatti la consuetudine ‘ottima interprete delle leggi’

Gl. ad v. ‘interpretatione’ di D. 1. 3. 13 �§ Scilicet legislatoris perpetua idest

Gl. ad v. ‘interpretatione’ di D. 1. 3. 13 �§ Scilicet legislatoris perpetua idest vel principis vel ciuslibet alterius cui hoc a principe concessum est. �§ Cioè (quella) del legislatore: ovvero del principe o di chiunque altro cui il principe abbia concesso questo (potere).

gl. ad v. aequitatem (C. 1. 14. 1) § Scilicet non scripta ut, cum

gl. ad v. aequitatem (C. 1. 14. 1) § Scilicet non scripta ut, cum ius § Cioè non scritta, di modo che, quando il diritto sembri disporre videatur contrarium dictare iustitie, recedendum sit a verbis in maniera contraria alla giustizia, ci si allontani allora iuris et accedendum sit ad dalle parole del diritto e si iustitiam, ipso etiam iure hoc (*) acceda invece nella giustizia, volente. Set cum ius dictat, quid autem dictat iustitiam in come vuole anche il diritto obscuro sit, melius est immorari stesso(*). Quando però il diritto dispone qualcosa e ciò che in verbis iuris quam in cetera invece detta la (il sentimento di) mutari et sic proprio arbitrio giustizia appaia oscuro, sarà vagari. allora meglio rimanere fermi alle parole del diritto anziché deviare (*) rif. a C. I. 3. 1. 8: Placuit in verso altre direzioni e così vagare omnibus rebus praecipuam esse al lume del proprio arbitrio. iustitiae aequitatisque quam stricti iuris ratione