Il controllo di gestione Il controllo di gestione

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Il controllo di gestione

Il controllo di gestione

Il controllo di gestione La normativa successiva all’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di ogni

Il controllo di gestione La normativa successiva all’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ha sempre di più posto l’accento sul processo di programmazione e controllo, inteso come il modello che consente di governare, guidare, dirigere disponendo di un adeguato supporto informativo.

Il controllo di gestione Il D. Lgs. 291/93, assorbito nel D. Lgs. 165/2001, stabilisce

Il controllo di gestione Il D. Lgs. 291/93, assorbito nel D. Lgs. 165/2001, stabilisce che “Nelle amministrazioni pubbliche sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione (per la Scuola non sono previsti i Nuclei di valutazione che, nelle restanti Amministrazioni pubbliche hanno – fra gli altri - il compito di valutare i Dirigenti, ma è opportuno istituire la “Commissione per l’autovalutazione di Istituto, n. d. s. ), con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano, almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo”

Il controllo di gestione L’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che: • Gli

Il controllo di gestione L’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che: • Gli organi di governo (nella Scuola il Consiglio di Istituto) esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. (1° comma) • Ai dirigenti spetta l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. (2° comma)

Il controllo di gestione • L’art. 19 del Regolamento di Contabilità (D. Lgs. 44/2001),

Il controllo di gestione • L’art. 19 del Regolamento di Contabilità (D. Lgs. 44/2001), in particolare, afferma: Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguire e le connesse responsabilità dirigenziali. • Il controllo di cui trattasi si denomina Controllo di gestione, così definito dall’art. 196/2 del D. Lgs. 267/2000: Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e - attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti – la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l ‘efficacia, l’efficienza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Il controllo di gestione • D. Lgs. 27 Ottobre 2009, n. 150 - E’

Il controllo di gestione • D. Lgs. 27 Ottobre 2009, n. 150 - E’ in vigore dal 15 Novembre 2009 - Si applica alle Scuole, in quanto Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 165/2001, art. 1/2) - Si applica al personale della Scuola, esclusi i docenti fino alla emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della P. I. (art. 74/4) - Attribuisce nuove prerogative e responsabilità ai Dirigenti, in quanto dirigenti dello Stato (parere 529/2003 del Consiglio di Stato)

Il controllo di gestione Principi generali (art. 3) • Ogni P. A. è tenuta

Il controllo di gestione Principi generali (art. 3) • Ogni P. A. è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento a: - amministazione nel suo complesso - unità o aree in cui si articola - singoli dipendenti

Il controllo di gestione Il ciclo di gestione della performance (art. 4) • Definizione

Il controllo di gestione Il ciclo di gestione della performance (art. 4) • Definizione e assegnazione di obiettivi commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard • Collegamento fra obiettivi e risorse attribuite • Monitoraggio, misurazione e valutazione della performance • Assegnazione di premi secondo i meriti • Rendicontazione a vertici dell’amministrazione, organi esterni, cittadini, utenti dei servizi

Il controllo di gestione Soggetti che intervengono nella valutazione della performance (art. 12) •

Il controllo di gestione Soggetti che intervengono nella valutazione della performance (art. 12) • Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (organo centrale) • Organismi indipendenti di valutazione della performance (uno per ogni amministrazione, escluse le Scuole) • Organo di indirizzo politico amministrazione di ciascuna amministrazione (Ministro) • Dirigenti di ogni amministrazione (Dirigente scolastico)

Il controllo di gestione • Lo strumento per effettuare il controllo di gestione è

Il controllo di gestione • Lo strumento per effettuare il controllo di gestione è la contabilità analitica=economica ed è fondato sulla predisposizione del budget (strumento nel quale si estrinseca la pianificazione strategica in termini economici). • La fase del controllo (concomitante e successivo) si svolge analizzando gli scostamenti tra costi effettivi dei diversi servizi resi (attività e progetti) e costi correlativi previsti nel budget, al fine di decidere le eventuali azioni correttive da intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati nel budget oppure per riformulare gli obiettivi medesimi relativamente all’attività successiva.

Il controllo di gestione In questo modo si potranno avere i riscontri necessari per

Il controllo di gestione In questo modo si potranno avere i riscontri necessari per la verifica di funzionalità gestionale tendente ad accertare: 1. la corretta esecuzione, da parte dei responsabili (delle attività e dei progetti) delle direttive espresse dagli organi politici e il conseguimento degli obiettivi da loro prefissati; 2. Il conseguimento dei fini collettivi prefissati (efficacia) e che non vi siano stati sprechi di risorse (efficienza) per non sottrarle al soddisfacimento di altre finalità.