EFFETTO SOCIAL DIALOGHI REALI SU RELAZIONI VIRTUALI LE

  • Slides: 35
Download presentation
EFFETTO SOCIAL DIALOGHI REALI SU RELAZIONI VIRTUALI LE IMMAGINI IN RETE 1 Relatore: Avv.

EFFETTO SOCIAL DIALOGHI REALI SU RELAZIONI VIRTUALI LE IMMAGINI IN RETE 1 Relatore: Avv. Manila Peccantini 26 ottobre 2019

2 LA CIVILTÀ DELL’OCCHIO E LE NUOVE TECNOLOGIE ‘’Siamo passati troppo velocemente dalla gentile

2 LA CIVILTÀ DELL’OCCHIO E LE NUOVE TECNOLOGIE ‘’Siamo passati troppo velocemente dalla gentile civiltà dell’orecchio all’aggressione sociale dell’occhio’’ (Tomatis) rabbia paura gioia

3 EFFETTI DELLE NUOVE TECNOLOGIE Le nuove tecnologie hanno di fatto cambiato radicalmente la

3 EFFETTI DELLE NUOVE TECNOLOGIE Le nuove tecnologie hanno di fatto cambiato radicalmente la comunicazione intesa nel suo significato etimologico «cum munis » , costruire insieme. STRUMEN TI LINGUAGGIO CONSAPEVOLEZZ A ETIC A REGOL E

4 I social network costituiscono una forma di socializzazione che si è affiancata, quando

4 I social network costituiscono una forma di socializzazione che si è affiancata, quando non li ha patologicamente sostituiti, ai tradizionali strumenti con cui si allacciavano e intrattenevano i rapporti interpersonali … (Sent. Cass. Sez. 3 n. 16616/2015)

5 PROBLEMI SULL’USO DELLA RETE DA PARTE DEI GIOVANI Condivisione nelle chat e nei

5 PROBLEMI SULL’USO DELLA RETE DA PARTE DEI GIOVANI Condivisione nelle chat e nei profili di tutto ciò che si fa durante la giornata; Necessità dei giovani di apparire e mostrarsi ai loro coetanei cercando la propria affermazione ed accettazione, Dimostrazione di coraggio con atti pericolosi, Eccessivo tempo trascorso attaccati allo smartphone e al computer Pubblicazione di immagini, messaggi e fotografie che possono essere manipolate ed usate per scopi illegali

6 FENOMENI PERICOLOSI DI RETE (1 di 5) Cyberbullismo : atti di molestia e

6 FENOMENI PERICOLOSI DI RETE (1 di 5) Cyberbullismo : atti di molestia e sopruso posti in essere utilizzando strumenti elettronici Hanno subito cyberbullismo: Ø 1 su 10 da 11 a 13 anni Ø 1 su 12 dai 13 ai 19 anni

7 FENOMENI PERICOLOSI DI RETE (2 di 5) Il Legislatore nel 2017 è intervenuto

7 FENOMENI PERICOLOSI DI RETE (2 di 5) Il Legislatore nel 2017 è intervenuto con norme ad hoc per contrastare il fenomeno con azioni di carattere preventivo, di tutela dei minori coinvolti e con interventi nell’ambito scolastico. (Legge 29 maggio 2017 n. 71 art. 1) Art 2: tutela della dignità del minore. : «diritto del minore ultraquattordicenne, o del genitore, che abbia subito atti di cyberbullismo di ottenere l’oscuramento o il blocco di qualsiasi dato personale …. »

8 FENOMENI PERICOLOSI DI RETE (3 di 5) Adolescenti: Ø 6, 5% immagini di

8 FENOMENI PERICOLOSI DI RETE (3 di 5) Adolescenti: Ø 6, 5% immagini di intimi e nudi Ø 2% fatto sesso davanti ad una webcam.

9 FENOMENI PERICOLOSI IN RETE (4 di 5) Grooming: adescamento in rete di minori

9 FENOMENI PERICOLOSI IN RETE (4 di 5) Grooming: adescamento in rete di minori tramite i social network (sentenza Corte di Cassazione 8671/2017)

10 FENOMENI PERICOLOSI DI RETE (5 di 5) Hate speech: commenti o messaggi di

10 FENOMENI PERICOLOSI DI RETE (5 di 5) Hate speech: commenti o messaggi di odio indirizzati gratuitamente verso altre persone in modo anonimo.

11 LA CONDIVISIONE DI IMMAGINI SESSUALI E PRIVATE COME FORMA DI VIOLENZA DI Una.

11 LA CONDIVISIONE DI IMMAGINI SESSUALI E PRIVATE COME FORMA DI VIOLENZA DI Una. GENERE donna su tre nel corso della vita ha subito una qualche forma di violenza o molestia fisica o verbale Un recente sondaggio di Amnesty International condotto in otto paesi nel mondo ha evidenziato che il 23% delle donne ha subito molestie o abusi online e il 26% di queste ha dichiarato di essere stata minacciata di violenza fisica o sessuale.

12 VIOLENZA DI GENERE Come viene attuata in rete Non si accetta il diritto

12 VIOLENZA DI GENERE Come viene attuata in rete Non si accetta il diritto di autocontrollo della donna e la si colpisce per negarle l’identità. Si pubblicano immagini o commenti online per umiliare, ricattare , angosciare la vittima denigrarla sino ad isolarla. Pubblicazione, spesso da parte un ex partner, di immagini di natura sessuale per umiliare o ricattare l’ex (il cosiddetto revenge porn o “vendetta pornografica”).

13 REVENGE PORN E DOXXING Revenge Porn: Le immagini possono essere state scattate o

13 REVENGE PORN E DOXXING Revenge Porn: Le immagini possono essere state scattate o registrate all’insaputa della vittima, ma anche con il consenso della stessa. Il fatto che la donna abbia autorizzato in quel momento la ripresa e a condividerle con il partner non significa che gli abbia dato il consenso a condividerle con altri. Doxxing: rivelazione di dati personali identificativi senza consenso.

14 STALKING (1 di 2) Condotta reiterata caratterizzata da molestie e/o minacce dirette ad

14 STALKING (1 di 2) Condotta reiterata caratterizzata da molestie e/o minacce dirette ad una persona che producono effetti coartanti sulla libertà psichica della vittima e una intrusione nella sua sfera individuale. Ricerca dell’Osservatorio Nazionale Stalking : q l’ 80% delle vittime sono di sesso femminile , q nel 90% dei casi esista un rapporto di conoscenza tra vittima e offender, e q nel 55% dei casi ha luogo all’interno della relazione di coppia.

RETE NUOVA ARMA DI VIOLENZA (1 di 2) 15 La rete diventa così una

RETE NUOVA ARMA DI VIOLENZA (1 di 2) 15 La rete diventa così una nuova arma di violenza sulle donne e costituisce un canale di comunicazione dove queste forme di violenza possono esternarsi con semplicità e al tempo stesso con effetti devastanti, data la mancanza di limiti, potendo le informazioni (SMS, immagini, ecc. ) raggiungere chiunque ed in ogni parte del mondo, amplificando la portata delle conseguenze.

16 RETE NUOVA ARMA DI VIOLENZA (2 di 2) Da qui la necessità di

16 RETE NUOVA ARMA DI VIOLENZA (2 di 2) Da qui la necessità di individuare ed applicare nuove forme di tutela in grado di garantire i diritti umani fondamentali come la ‘’Libertà di espressione’’, di poter essere quindi se stesse e di poterlo esprimere nelle relazioni sociali in sicurezza e serenità

17 IL DIRITTO ALL’IMMAGINE Il diritto all’immagine trova la sua collocazione all’interno del più

17 IL DIRITTO ALL’IMMAGINE Il diritto all’immagine trova la sua collocazione all’interno del più ampio contenitore rappresentato dai diritti della personalità, ovvero quei diritti che afferiscono ad aspetti della vita umana e che come tali sono personalissimi, inalienabili, intrasmissibili e imprescindibili.

18 LE FONTI NORMATIVE SOVRANAZIONALI E NAZIONALI (Diritti della personalità) Carta dei diritti Fondamentali

18 LE FONTI NORMATIVE SOVRANAZIONALI E NAZIONALI (Diritti della personalità) Carta dei diritti Fondamentali dell’ U. E. 1948 Roma 1950 Nizza 2. 000

19 Art. 2 introduce nell’ordinamento il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo,

19 Art. 2 introduce nell’ordinamento il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni pubbliche, condizioni personali e sociali.

20 FONTI NAZIONALI DEI DIRITTI ALLA PERSONALITÀ Codice civile Codice penale Leggi Complementari

20 FONTI NAZIONALI DEI DIRITTI ALLA PERSONALITÀ Codice civile Codice penale Leggi Complementari

21 DIRITTO ALL’INTEGRITA’ MORALE E ALL’IMMAGINE Si intende l’interesse al godimento del proprio: (1

21 DIRITTO ALL’INTEGRITA’ MORALE E ALL’IMMAGINE Si intende l’interesse al godimento del proprio: (1 di 2) v onore come valore che il soggetto avverte in sé dalla manifestazione esteriore del senso dell’onore (V. Zeno - Zenovich Identità personale 1993), e vdecoro come rappresentazione sociale che l’individuo suscita all’interno della comunità in cui vive.

22 DIRITTO ALL’INTEGRITA’ MORALE E ALL’IMMAGINE Cod. civile art 10. Qualora l’immagine di una

22 DIRITTO ALL’INTEGRITA’ MORALE E ALL’IMMAGINE Cod. civile art 10. Qualora l’immagine di una persona e del congiunto del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei congiunti, l’autorità giudiziaria , su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso salvo il risarcimento dei danni. (2 di 2) Barbara D’Urso

23 DIRITTI DI AUTORE Legge 633 del 1941 sul diritto di autore all’art. 96

23 DIRITTI DI AUTORE Legge 633 del 1941 sul diritto di autore all’art. 96 vede il ‘’ritratto’’ di una persona quale diritto tutelato in quanto ‘’ non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa…’’ Come avere il consenso?

CARTA DI TREVISO- 1990 24 (Codice deontologico dei giornalisti) T. U. Doveri del giornalista

CARTA DI TREVISO- 1990 24 (Codice deontologico dei giornalisti) T. U. Doveri del giornalista 2016 Costituisce norma vincolante per i giornalisti italiani, e guida per gli operatori della comunicazione, affinché operino non solo nella liceità ma anche nel rispetto dell’etica e della dignità del singolo individuo.

25 CODICE DI REGOLAMENTAZIONE TV E MINORI- 2002 Impegna le imprese televisive ad assicurare

25 CODICE DI REGOLAMENTAZIONE TV E MINORI- 2002 Impegna le imprese televisive ad assicurare ai minori contenuti positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque ad evitare messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della convenzione ONU.

26 NUOVE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE Dichiarazione dei diritti di Internet – 2015 Pieno riconoscimento

26 NUOVE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE Dichiarazione dei diritti di Internet – 2015 Pieno riconoscimento di libertà, uguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI INTERNET Art. 5 Tutela dei dati personali: ‘’Ogni persona ha

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI INTERNET Art. 5 Tutela dei dati personali: ‘’Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza’’ (comma 1). 27 Art- 9: Ogni persona ha il diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in rete (comma 1) …….

28 CONSENSO La protezione dei dati personali è trattata dalla 675/1996 e dal d.

28 CONSENSO La protezione dei dati personali è trattata dalla 675/1996 e dal d. Lgs. 196/2003 che definisce le modalità di trattazione dei dati cosiddetti sensibili, introducendo all’art. 167 l’ipotesi di reato nel caso di violazione delle norme in tema di trattamento dei dati.

29 REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 679/2016 (entrato in vigore il 25/05/2018) DATI SENSIBILI: dati personali

29 REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 679/2016 (entrato in vigore il 25/05/2018) DATI SENSIBILI: dati personali idonei a rivelare origine razziale ed etnia, convinzioni religiose e di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti , sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso filosofico, politico o sindacale, stato di salute e vita sessuale ART. 6(1)(f) indica le motivazioni per le quali è possibile trattare i dati personali

30 DIRITTO «ALL’OBLIO Diritto di non rimanere per sempre esposto alle conseguenza delle pubblicazioni

30 DIRITTO «ALL’OBLIO Diritto di non rimanere per sempre esposto alle conseguenza delle pubblicazioni di notizie lesive dell’onore e della reputazione salvo che non vi sia un interesse pubblico attuale» . L’abuso dell’utilizzo delle immagini altrui per mancanza del consenso della persona configura una responsabilità di natura civilistica extracontrattuale ex art 2043 c. c.

31 SOCIAL NETWORK E GESTIONE DATI DI MINORI q Età minima per iscrizione al

31 SOCIAL NETWORK E GESTIONE DATI DI MINORI q Età minima per iscrizione al social network e gestire i propri dati: 16 anni con possibilità di deroga per i singoli Stati dal 13 ai 16 (GDPR) q D. L. 101 del 10/8/18 di attuazione del GDPR: soglia a 14 anni

32 CONSENSO DEI GENITORI ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI DI MINORI E’ sufficiente il consenso di

32 CONSENSO DEI GENITORI ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI DI MINORI E’ sufficiente il consenso di un genitore? TUTELA DELL’IMMAGINE DEL MINORE Ordinanza 19/09/2017 dl Tribunale di Mantova.

33 ILLECITA DIFFUSIONE DI IMMAGINI Azioni giudiziarie Diffusione di immagine non autorizzata di persona

33 ILLECITA DIFFUSIONE DI IMMAGINI Azioni giudiziarie Diffusione di immagine non autorizzata di persona non nota Immagine utilizzata con modalità e limiti diversi da quelli concordati Diffusione di immagine non autorizzata di personaggio famoso

34 ILLECITA DIFFUSIONE DI IMMAGINI Risarcimento del danno (responsabilità civili e penali) Ricorso innanzi

34 ILLECITA DIFFUSIONE DI IMMAGINI Risarcimento del danno (responsabilità civili e penali) Ricorso innanzi al Tribunale I tipi di provvedimenti sono adottati in funzione di chi ha subito il danno e al tipo di danno (Sentenza del Tribunale di Roma del 23/12/2017)

35 Grazie per l’ascolto Avv. Manila Peccantini La famiglia Soler- Picasso 1903

35 Grazie per l’ascolto Avv. Manila Peccantini La famiglia Soler- Picasso 1903