DIRITTO INTERNAZIONALE AVANZATO Prof Sara Tonolo TRIESTE 5
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DIRITTO INTERNAZIONALE AVANZATO -Prof. Sara Tonolo - TRIESTE, 5 novembre 2020 -III parte 1
3 domande GIUDICE COMPETENTE? RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? LEGGE APPLICABILE? 2
ABOLIZIONE EXEQUATUR PER CONTROVERSIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE INGIUNZIONE EUROPEA R. 1896/2006 TITOLO ES. EUROPEO R 805/2004 REGOLAMENTO BRUXELLES I _ BRUXELLES I bis SISTEMA BRUXELLES CONTROVERSIE MODESTE - R. 861/2007 3
ABOLIZIONE EXEQUATUR DIRITTO DI VISITA RIMPATRIO MINORE TITOLO ESECUTIVO EUROPEO DECRETO INGIUNTIVO EUROPEOCONTR. MODES TE ABOLIZIONE EXEQUATUR BRUXELLES I bis 4
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI NEL REG. 2201/2003 • Reg. 2201/2003 = REGOLAMENTO DOPPIO: – 1) GIURISDIZIONE E RICONOSCIMENTO – 2) CONIUGI E MINORI • Nel Reg. 2201/2003 si è attuato il primo caso di abolizione dell’exequatur per determinate categorie di decisioni: rientro dei minori sottratti e diritto di visita. • Rimane dunque il procedimento di exequatur per tutte le altre decisioni ad es. quelle concernenti responsabilità genitoriale.
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, ANNULLAMENTO MATRIMONIO • Riconoscimento automatico anche incidentale delle sole decisioni positive di divorzio (favor divortii) • Procedimento di accertamento dei requisiti del riconoscimento/exequatur. 6
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, ANNULLAMENTO MATRIMONIO • NOZIONE DI DECISIONE: art. 2, p. 4 - per «decisione» si intende qualsiasi provvedimento di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio a prescindere dalla denominazione usata e dalla sua definitività» (richiesta solo x aggiornamento pubblici registri). – anche x sciogl. unioni civili? 7
RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI ED ESECUZIONE • Art. 21. 1. : «Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento» . • Art. 21. 2. : «Fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro» - in presenza di decisioni definitive spetta all’ufficiale dello stato civile verificare che non ricorra alcuno dei motivi di diniego del riconoscimento. 8
RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI ED ESECUZIONE • Art. 21. 3. : «Ogni parte interessata può far dichiarare secondo il procedimento di cui alla sezione 2 che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta» . – la sez. richiamata riguarda la procedura per l’esecuzione delle decisioni che riguardano la responsabilità genitoriale per le quali occorre l’intervento dell’autorità giudiziaria locale. 9
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NEL REG. 2201/2003 • • LEGITTIMAZIONE: CHIUNQUE abbia interesse – art. 21 par. 3 – anche eredi per operatività del riconoscimento incidentale. OGGETTO: sentenza straniera ATTO INTRODUTTIVO: ricorso COMPETENZA: Corte d’Appello del luogo di attuazione della sentenza. (organo giudiziario che ogni Stato deve comunicare inbase ad art. 68 RBIbis). – art. 67 l. 218/95 Corte d’Appello del luogo in cui si trova il registro ove effettuare iscrizione. PROCEDIMENTO: Verifica dei requisiti – in senso ristretto. 10
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NEL REG. 2201/2003 FASE MONITORIA – VERIFICA REQUISITI documentali Impugnazione EXEQUATUR Opposizione EXEQUATUR VERIFICA CONDIZIONI RICONOSCIMENTO 11
CONDIZIONI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE SENTENZE IN MATERIA DIVORZIO • MOTIVI OSTATIVI AL RICONOSCIMENTO (art. 22 RBIIbis): – Ordine pubblico processuale: tutela del contraddittorio- violazione dei diritti della difesa. – Contrasto di giudicati: • Sentenza tra le stesse parti nello Stato membro • Sentenza anteriore tra le stesse parti in Stato membro o in Stato terzo e riconoscibile 12
CONDIZIONI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE SENTENZE RESP. GENITORIALE • MOTIVI OSTATIVI AL RICONOSCIMENTO (art. 23 RBIIbis): – Ordine pubblico : • Applicazione eccezionale contrasto «manifesto» . • controlimitato da interesse del minore: valutazione concreta – Ordine pubblico processuale: tutela del contraddittorio; mancata audizione del minore nel giudizio di merito; mancata audizione della persona che si ritiene lesa dalla decisione stessa; violazione di obblighi di consultazione e cooperazione tra autorità. – CONTRASTO DI GIUDICATI 13
ASPETTI PROBLEMATICI • Procedimento di exequatur per le decisioni concernenti la responsabilità genitoriale determina vari problemi: – Differenza rispetto ad altri ambiti – ad es. alimenti – che possono essere oggetto della stessa decisione suscettibile di diversi procedimenti di riconoscimento; – Differente attuazione di riconoscimento ed esecuzione negli Stati membri: per richiedere passaporto di un minore occorre dichiarazione di esecutività di decisione che attribuisce custodia del minore o solo riconoscimento?
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NEL REG. 2201/2003 • NON SI APPLICA ALLE SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO DI VISITA E DI RIENTRO DEL MINORE SOTTRATTO: SE ESECUTIVE E CERTIFICATE SONO AUTOMATICAMENTE ESEGUITE (ARTT. 41 E 42), A MENO CHE NON VI SIA RICHIESTA DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE (ART. 40, PAR. 2). • Verso abolizione dell’exequatur…. . 15
RICONOSCIMENTO DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 • DIRITTO DI VISITA (art. 2 n. 10): diritto di condurre il minore lontano dal luogo di abituale residenza per un limitato periodo di tempo. 16
RICONOSCIMENTO DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 • TITOLARE DEL DIRITTO DI VISITA (art. 2 n. 7 riferimento a un soggetto diverso dal genitore, ma che è investita del diritto dovere di occuparsi della persona e dei beni del minore) • Possibile estensione a soggetti diversi dai genitori 17
RICONOSCIMENTO DELL’ORDINE DI RIENTRO E DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 – Decisioni certificate ricevono attuazione come fossero pronunciate nello Stato di attuazione, in Italia rileva art. 612 e ss. c. p. c. attuazione obblighi di fare; eventuale nomina di esperti da parte del giudice dell’esecuzione (soprattutto in caso di opposizione del minore al rientro)a meno che …… 18
RICONOSCIMENTO DELL’ORDINE DI RIENTRO E DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 ……. titolare di responsabilità genitoriale non instauri il procedimento ordinario (art. 40 par. 2) • Istanza di parte interessata: copia autentica decisione e del certificato di cui all’allegato II, traduzione se richiesta; • Alla Corte d’Appello della residenza abituale del minore cui il provvedimento si riferisce o del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito, secondo il procedimento dapprima monitorio poi in contraddittorio 19
RICONOSCIMENTO DELL’ORDINE DI RIENTRO E DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 Rilevanza del certificato ai fini dell’esecuzione: - redatto nella lingua della decisione; - sulla base dei modelli degli allegati III e IV che attesti: - La possibilità che hanno avuto le parti e il minore di essere ascoltate; - Per le decisioni in materia di rientro (mai in contumacia): valutazione di elementi di prova ex Conv. L’Aja 1980 20
INTERESSE DEL MINORE E CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI • OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO 2201/2003: prevenire casi di sottrazione internazionale dei minori e risolverli velocemente: sei settimane dalla proposizione del ricorso. • Art. 11 (8) e art. 42 risolvono l’eventuale conflitto tra decisione del paese di residenza abituale del minore anteriore alla sottrazione e decisione del paese ove si trova successiva residenza del minore a favore della prima: la decisione c. d. dello Stato di origine che ordina il rientro beneficia dell’abolizione dell’exequatur se certificata – e dunque viene riconosciuta senza alcuna possibilità di contestazione.
RICONOSCIMENTO DELL’ORDINE DI RIENTRO E DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 • Regime agevolato non solo dalle previsioni del Regolamento Bruxelles II bis, ma anche dall’elaborazione della giurisprudenza della CGUE: – Sent. 11. 7. 2008 Inga Rinau; – Sent. 1. 7. 2010 Povse – Sent. 15. 7. 2010 Purrucker; – Sent. 23. 12. 2009 Deticek 22
REGOLAMENTO 1111/2019 • Abolizione dell’exequatur per tutte le decisioni. • Unificazione delle norme in materia di sottrazione dei minori in una nuova sezione (artt. 22 -29). – 1800 casi all’anno (studio della Commissione). • Migliore coordinamento con la Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori. 23
ABOLIZIONE DELL’EXEQUATUR REG. 1111/2019 E • Al testo del nuovo regolamento sono allegati nove modelli di certificato (contro i soli quattro del Bruxelles II-bis) intesi a facilitare le fasi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (certificato n. II), in materia di responsabilità genitoriale (n. III) e di diritto di visita (n. V), in materia di ritorno del minore, differenziati in base al provvedimento che concede o rifiuta il ritorno e alle norme applicate (n. I, IV, VI e VII); i modelli contenuti negli allegati VIII e IX riguardano, infine, gli atti pubblici e gli accordi in materia, rispettivamente, matrimoniale e di responsabilità genitoriale. 24
RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI EX ART. 65 L. 218/95 • Ambito di applicazione: - residuale per operatività di disciplina di fonte comunitaria e per coordinamento con art. 66 e provv. Di giur. Volontaria; - concorrente con art. 64 l. 218/95 (tesi prevalente rispetto a quella dell’esclusività). 25
RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI EX ART. 65 L. 218/95 • Riconoscimento agevolato: solo controllo di diritti della difesa, ordine pubblico • Però controllo sulla legge applicata 26
RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI EX ART. 66 L. 218/95 • Ambito di applicazione: provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria • Definizione – qualificazione secondo la lex fori • Residuale per operatività di disciplina di fonte comunitaria • Concorrente con art. 64 e 65 l. 218/95 e condizioni agevolate. 27
PROFILI PROBLEMATICI • Concorso di fonti diverse per la disciplina del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. • Problema: varietà di soluzioni per alcune tipologie di provvedimenti, ad es. kafala=affidamento di minori in funzione protettiva ma senza creare vincoli di filiazione. 28
PROFILI PROBLEMATICI - KAFALA • Applicazione del limite dell’ordine pubblico • Valutazione concreta di effetti del provvedimento • Applicazione della giur. It. favorevole a riconoscere la kafala per i cittadini stranieri ma non per quelli italiani di fede mussulmana: Trib. Reggio Emilia 9. 2. 2005; App. Bari 16. 4. 2004; App. Torino 28. 6. 2007; Cass. 4. 11. 2005 – adozione. 29
SOLUZIONI POSSIBILI: DELL’AJA DEL 1996 CONVENZIONE • Regime di riconoscimento specifico e uniforme per i provvedimenti di kafala (attualmente solo il Marocco è tra gli Stati in cui è prevista ad avere aderito). • Art. 23 ai requisiti analoghi a quelli del Reg. 2201/2003 (ordine pubblico e garanzia del minore, ordine pubblico processuale, divieto del contrasto tra giudicati) aggiunge il rispetto dell’art. 33 ovvero l’approvazione preventiva della kafala da parte dell’autorità centrale dello Stato in cui deve avere effetto. • Profili problematici: controllo di immigrazione 30
RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE • Art. 41 l. 218/95 coordinato con leggi speciali come richiamate nell’art. 41, 2° co. L. 218/95 • Disciplina di artt. 64 e ss. opera solo nei casi in cui non si applichino gli artt. 35 e 36 l. 1983/184 • Procedimento differente 31
RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE SECONDO L. ADOZIONE • Ambito di applicazione del procedimento speciale di riconoscimento: – per i minori stranieri adottati da cittadini italiani anche se residenti all’estero o da stranieri residenti in Italia (art. 29 bis l. adozione) – No per minori stranieri adottati da stranieri residenti all’estero – No per minori italiani adottati all’estero – No per maggiori di età o adozioni in casi particolari 32
RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE SECONDO LA L. ADOZIONE Riconosciment o dei provvedimenti da Stato l’Aja Prima dell’arrivo del minore in Italia Dopo l’arrivo del minore in Italia Accertamento da parte del tribunale dei minorenni del luogo di residenza dei coniugi Riconoscimento da parte del Tribunale per i minorenni del provvedimento come affidamento preadottivo Ordine di trascrizione nei registri di stato civile Adozione e trascrizione 33
RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE SECONDO L. ADOZIONE Riconoscimento dei provvedimenti da Stato terzo Verifica di condizioni dal tribunale dei minorenni (art. 38) Adozione e trascrizione 34
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