Commissione Diritto del Lavoro NOZIONE DI TRASFERIMENTO DAZIENDA

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Commissione Diritto del Lavoro NOZIONE DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA E SUA EVOLUZIONE NORMATIVA Roma, 4

Commissione Diritto del Lavoro NOZIONE DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA E SUA EVOLUZIONE NORMATIVA Roma, 4 novembre 2010 Dott. Fabio Federico Diano Componente Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Disciplina: • Civilistica (artt. 2556 e ss. c. c. registrazione, divieto concorrenza,

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Disciplina: • Civilistica (artt. 2556 e ss. c. c. registrazione, divieto concorrenza, succ. contratti, crediti/debiti, usufrutto e affitto) • Lavoristica (art. 2112 c. c. + leggi speciali a tutela dei lavoratori)

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Nozione d’azienda: L’AZIENDA E’ IL COMPLESSO DEI BENI ORGANIZZATI DALL’IMPRENDITORE PER L’ESERCIZIO

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Nozione d’azienda: L’AZIENDA E’ IL COMPLESSO DEI BENI ORGANIZZATI DALL’IMPRENDITORE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA’ (Art. 2555 c. c. )

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Nozione: QUALSIASI OPERAZIONE CHE, IN SEGUITO A CESSIONE CONTRATTUALE O FUSIONE COMPORTI

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Nozione: QUALSIASI OPERAZIONE CHE, IN SEGUITO A CESSIONE CONTRATTUALE O FUSIONE COMPORTI IL MUTAMENTO DELLA TITOLARITA’ DI UNA ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA, CON O SENZA FINI DI LUCRO, PREESISTENTE AL TRASFERIMENTO E CHE CON IL TRASFERIMENTO STESSO CONSERVA LA SUA IDENTITA’ (Art. 2112 c. c. -Art. 32 L. Biagi)

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Cosa è: CESSIONE DELLA TITOLARITA’ DELL’IMPRESA DA UN SOGGETTO ALL’ALTRO

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Cosa è: CESSIONE DELLA TITOLARITA’ DELL’IMPRESA DA UN SOGGETTO ALL’ALTRO

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Definizioni: Funzione protettiva dell’ordinamento: specifico apparato protettivo per i lavoratori trova origine

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Definizioni: Funzione protettiva dell’ordinamento: specifico apparato protettivo per i lavoratori trova origine nell’esigenza di prevenire il rischio che imprenditore alienante per rendere più conveniente l’operazione traslativa riduca organico o acquirente modifichi condizioni di trattamento economico e normativo

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Fonti: • Artt. 2556 e ss. c. c. • Art. 2112 c.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Fonti: • Artt. 2556 e ss. c. c. • Art. 2112 c. c. • Direttiva Comunitaria n. 187 del 1977, attuata dall’Art. 47, L. n. 428/90 • Direttiva Comunitaria n. 50 del 1998, attuata dal D. Lgs. n. 18/2001 • Direttiva Comunitaria n. 23 del 2001 • Patto per l’Italia del 5 luglio 2002 • Art. 32, D. Lgs. n. 276/2003

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Evoluzione normativa: Disciplina trasferimento d’azienda e norme finalizzate a tutelare la continuità

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Evoluzione normativa: Disciplina trasferimento d’azienda e norme finalizzate a tutelare la continuità del rapporto di lavoro e crediti del lavoratore a lungo sollecitate dalla Commissione Europea per uniformità a principi comuni

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Evoluzione normativa: Dalla “disdetta in tempo utile” – nel testo originario art.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Evoluzione normativa: Dalla “disdetta in tempo utile” – nel testo originario art. 2112 cc – da parte dell’alienante con licenziamento ex art. 2118 cc per impedire la prosecuzione; alla procedura di consultazione sindacale per trasferimento aziende > 15 dip. sancita dall’art. 47 L. 428/90, in recepimento Direttiva 187/77, poi novellata con D. Lgs 18/2001 in conformità alla sopravvenuta Direttiva 50/98 riguardante mantenimento diritti lavoratori in caso di trasferimenti impresa o parte di essa

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Evoluzione normativa: … Per arrivare alla successiva modifica dal D. Lgs. n.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Evoluzione normativa: … Per arrivare alla successiva modifica dal D. Lgs. n. 276/2003 (Biagi), attraverso il quale il legislatore ha previsto l’eliminazione del requisito della preesistenza del ramo d’azienda rispetto al momento del passaggio cedente – cessionario, nonché la previsione della conservazione della sua identità anche in capo al cessionario

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Ampiezza nozione: L’art. 2112 cc nella versione novellata dall’art. 32, D. Lgs.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Ampiezza nozione: L’art. 2112 cc nella versione novellata dall’art. 32, D. Lgs. n. 276/2003, accoglie nozione molto ampia di trasferimento d’azienda che include tutte quelle vicende negoziali che comportano come effetto finale il… mutamento della titolarità dell’azienda

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Modalità di trasferimento: STRUMENTI: • Cessione contrattuale indipendente dalla tipologia negoziale utilizzata

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Modalità di trasferimento: STRUMENTI: • Cessione contrattuale indipendente dalla tipologia negoziale utilizzata (vendita, affitto, usufrutto, comodato) • Fusione societaria, incorporazione, scissione • Trasferimento di Ramo d’Azienda

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Modalità di trasferimento: SITUAZIONI ESCLUSE: • Cessione pacchetto azionario (Cass. 18/04/07 n.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Modalità di trasferimento: SITUAZIONI ESCLUSE: • Cessione pacchetto azionario (Cass. 18/04/07 n. 9251; Trib. Milano 23/05/07) • Trasformazione societaria • Trasferimenti cd. “coattivi” (es. trasf. per affidamento in concessione servizi pubblici locali – Cass. 1302/06)

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Obiettivo della norma: Risposta alle esigenze di tutela: • Prosecuzione dei rapporti

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Obiettivo della norma: Risposta alle esigenze di tutela: • Prosecuzione dei rapporti di lavoro • Mantenimento dei diritti economico – normativi • Garanzia dei crediti responsabilità solidale

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Obiettivo della norma: Corollario disciplina protettiva: • Il trasferimento d’azienda non costituisce

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Obiettivo della norma: Corollario disciplina protettiva: • Il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il licenziamento intimato in correlazione con il trasferimento è NULLO • Se condizioni di lavoro subiscono sostanziale modifica nei 3 mesi successivi al trasferimento il lavoratore può rassegnare dimissioni per giusta causa

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: CESSIONE DI UN RAMO D’AZIENDA: Il ramo d’azienda è individuato

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: CESSIONE DI UN RAMO D’AZIENDA: Il ramo d’azienda è individuato in una articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, non più preesistente al trasferimento (ante 2003), bensì al momento della cessione, attraverso una identificazione compiuta dalle parti contraenti al momento del trasferimento (art. 2112 c. c. ; art. 32 D. Lgs. n. 276/03)

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Il ramo d’azienda che si trasferisce

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Il ramo d’azienda che si trasferisce non potrà risultare privo dei requisiti di autonomia funzionale e di organizzazione di mezzi (personali e/o materiali) che rappresentano condizioni imprescindibili di applicabilità del particolare regime

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: L’autonomia va intesa come legame funzionale

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: L’autonomia va intesa come legame funzionale tra beni e servizi ed è data dal fatto di non dipendere necessariamente dalle restanti parti dell’azienda e di poter essere distaccati da essendo in grado di produrre beni e servizi richiesti dal mercato (Cass. 8 marzo 2006, n. 4963)

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: La preesistenza dell’autonomia non è più

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: La preesistenza dell’autonomia non è più condizione per la validità del trasferimento, l’importante è che l’autonomia del ramo esista quando viene effettuato il trasferimento e che le parti espressamente individuino ed affermino tale autonomia.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: GIURISPRUDENZA SU AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Il ruolo assegnato dalla

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: GIURISPRUDENZA SU AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Il ruolo assegnato dalla legge a cedente e cessionario è comunque di mera ricognizione di una capacità produttiva autonoma che deve già esistere e che non può essere creata strumentalmente al momento della cessione al solo fine di estromettere lavoratori eccedenti senza rispetto delle garanzie

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: E’ valida la cessione di singole

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: E’ valida la cessione di singole unità produttive della stessa azienda poiché dotate di propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta inserite nell’impresa cessionaria restino integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest’ultima (Cass. 06/04/06 n. 8017)

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Il ramo d’azienda deve presentarsi come

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Il ramo d’azienda deve presentarsi come una sorta di piccola azienda, in grado di essere identificabile e funzionare in modo autonomo e non deve rappresentare, al contrario, lo smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate fra loro (Trib. Padova 05/02/07)

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Il ramo d’azienda sia prima che

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Il ramo d’azienda sia prima che dopo il trasferimento deve rimanere idoneo alla fornitura di un servizio ancorché integrato nella più ampia struttura dell’acquirente (Cass. n. 271/08; Cass. n. 13270/07)

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Esempi: • La cessione dei servizi

TRASFERIMENTO D’AZIENDA Trasferimento parziale: AUTONOMIA DEL RAMO D’AZIENDA: Esempi: • La cessione dei servizi generali di un’impresa (contabilità, funzioni amministrative, etc. ) non configura un ramo autonomo (Cass. 17/07/08, n. 19740); • Possono, invece, essere considerati rami autonomi i servizi specialistici in grado di funzionare come tali, ad es. quelli di recupero crediti, di marketing, informatica (lavoratori + hw e sw), reparto verniciatura/carrozzeria casa auto

FINE Grazie per l’attenzione Dott. Fabio F. Diano Componente Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine

FINE Grazie per l’attenzione Dott. Fabio F. Diano Componente Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma