Camera Penale Francesco de Castello di Padova Giustizia

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Camera Penale “Francesco de Castello” di Padova “Giustizia penale e tutela dei diritti dell’uomo

Camera Penale “Francesco de Castello” di Padova “Giustizia penale e tutela dei diritti dell’uomo in ambito internazionale” Padova, il 16 marzo 2012 Cuno J. Tarfusser, Giudice della Corte Penale Internazionale 1

Sommario • La Corte Penale Internazionale - origini, stati parte, elementi ordinamentali e finalità

Sommario • La Corte Penale Internazionale - origini, stati parte, elementi ordinamentali e finalità • Le principali caratteristiche processuali dell’ICC – diritto applicabile, giurisdizione, complementarietá, preliminare divisione • Alcune caratteristiche di natura sostanziale: – irrilevanza della qualifica, commando, Ordini superiori Responsabilitá individuale • Le vittime all’ICC - partecipazione, tutela, riparazione • La cooperazione – in genere e rispetto all’Italia 2 e di

Le origini dell’ICC • ONU delega l’ Italia ad ospitare conferenza che elabori uno

Le origini dell’ICC • ONU delega l’ Italia ad ospitare conferenza che elabori uno Statuto • La conferenza diplomatica di Roma del 1998 (15 giugno – 17 luglio) • 18 luglio 1998 firma dello “Statuto di Roma” (120 voti favorevoli, 7 contrari, 21 astensioni) • 1 luglio 2002 entrata in vigore dello Statuto (alla ratifica del 60. Stato) 3

Stati Parte Al 31. 12. 2011 gli Stati Parte erano 120 Stati Stati africani:

Stati Parte Al 31. 12. 2011 gli Stati Parte erano 120 Stati Stati africani: asiatici: dell’Europa dell’est: latinoamericani e caraibici: c. d. WEOG: 33 18 18 26 25 4

Finalità della Corte Preambolo allo Statuto (estratto) affermando che i delitti più gravi che

Finalità della Corte Preambolo allo Statuto (estratto) affermando che i delitti più gravi che riguardano tutta la comunità internazionale non possono rimanere impuniti, determinati a porre termine all’impunità degli autori di tali crimini contribuendo così alla prevenzione di nuovi crimini, rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, determinati ad istituire una Corte penale internazionale permanente e indipendente competente a giudicare sui crimini più gravi, evidenziando che la Corte penale internazionale è complementare alle giurisdizioni penali nazionali, risoluti a garantire in modo duraturo il rispetto e l’applicazione della giustizia 5

Gli organi della Corte • Assemblea degli Stati Parte (organo legislativo • Giudici (18

Gli organi della Corte • Assemblea degli Stati Parte (organo legislativo • Giudici (18 suddivisi in 3 Divisioni – pre-trial, trial e • • Registrar (staff di supporto giuridco e e di controllo amministrativo, budget) appeal e in Camere) Procura (un Procuratore e un Sostituto) amministrativo) 6

Normativa applicabile e principi – art 21 • La gerarchia delle fonti del diritto:

Normativa applicabile e principi – art 21 • La gerarchia delle fonti del diritto: – Gli strumenti costitutivi dell’ICC (Statuto; Regolamento di – I trattati applicabili ed i principi e le regole del diritto internazionale Principi generali di diritto derivanti da sistemi giuridici interni purché non in contrasto con lo Statuto – • • procedura e di prova; Elementi dei crimini) Principi di diritto ricavabili dai precedenti della Corte Tutte le fonti devono essere applicate tenedo conto dei diritti dell’uomo internazionalmente riconosciuti. 7

Giurisdizione ratione materiae – art. 5 Crimine di genocidio – art. 6 Crimini contro

Giurisdizione ratione materiae – art. 5 Crimine di genocidio – art. 6 Crimini contro l’umanitá – art. 7 Crimini di guerra - art. 8 [Crimine di aggressione] – art. 5 8

Giurisdizione ratione personae – art 12 • La persona accusata del crimine deve essere

Giurisdizione ratione personae – art 12 • La persona accusata del crimine deve essere cittadina dello Stato Parte, o • Lo Stato di cui l’accusato é cittadino, deve avere accettato la giurisdizione della Corte. 9

Giurisdizione ratione loci – art 12 • La condotta criminosa deve essere stata posta

Giurisdizione ratione loci – art 12 • La condotta criminosa deve essere stata posta in essere sul territorio di uno Stato Parte, o • Lo Stato sul territorio del quale la condotta criminosa é stata posta in essere accetta la giurisdizione della Corte. 10

Giurisdizione – art. 13(b) • Nessun presupposto oggettivo o soggettivo é necessario se la

Giurisdizione – art. 13(b) • Nessun presupposto oggettivo o soggettivo é necessario se la segnalazione (referral) della situazione alla Corte é del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in applicazione del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite 11

Giurisdizione ratione temporis – art. 11 La Corte ha competenza solo su crimini commessi

Giurisdizione ratione temporis – art. 11 La Corte ha competenza solo su crimini commessi dopo l’ 1 luglio 2002 12

Meccanismi di attivazione della Corte Artt 13, 14 e 15 • Segnalazione da parte

Meccanismi di attivazione della Corte Artt 13, 14 e 15 • Segnalazione da parte di uno Stato Parte (statereferral o self-referral) • Segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza (SC referral) • Indagini di iniziativa da parte del Procuratore previa autorizzazione della Camera preliminare (motu proprio investigations) 13

Complementarietá – art. 17 • Regole che disciplinano le relazioni tra la Corte e

Complementarietá – art. 17 • Regole che disciplinano le relazioni tra la Corte e le giurisdizione degli Stati Parte • Il primato é riconosciuto alle giurisdizioni nazionali, salvo che – la giurisdizione nazionale é carente, o – lo Stato non intenda (is unwilling) o non sia in grado (is unable) di condurre correttamente (genuinely) un procedimento interno 14

La Divisione Pre-Trial • Filtro rispetto alla bontá e soliditá dei casi presentati dall’OTP;

La Divisione Pre-Trial • Filtro rispetto alla bontá e soliditá dei casi presentati dall’OTP; autorizzazione alle indagini motu proprio (art. 15) • Garanzia dei diritti delle parti processualei; tutela delle vittime e dei testimoni; principio del fair trial • Impulso portare a giudizio processi con questioni pregiudiziali di ammissibilitá e di giurisdizione risolte e su capi di accusa definiti. 15

Principi particolari in tema di responsabilitá • • Irrilevanza della qualifica (art. 27) Responsabilitá

Principi particolari in tema di responsabilitá • • Irrilevanza della qualifica (art. 27) Responsabilitá penale individuale (art. 25) Responsabilitá di commando (art. 28) Ordine del superiore gerarchico e prescrizione ai sensi di legge (art. 33) 16

Le vittime Primo e unico organo giudiziario penale internazionale che prevede: • la partecipazione

Le vittime Primo e unico organo giudiziario penale internazionale che prevede: • la partecipazione delle vittime al procedimento (art. 68, 3) • (la loro tutela e protezione) (art. 68, 1) • forme di risarcimento e riparazione (art. 75) • un fondo di garanzia (art. 79) 17

Le vittime Unitá dell’ICC che si occupano di vittime: § VPRS – Victim Participation

Le vittime Unitá dell’ICC che si occupano di vittime: § VPRS – Victim Participation and Reparation Section (supporto alle vittime sul campo) § VWU – Victims and Witnesses Unit (protezione di vittime e testimoni, logistica e sostegno psicologico) § OPCV – Office of the Public Counsel of Victims (supporto giuridico) § Trust Fund – (organismo indipendente che si occupa di riparazione) 18

Le vittime - Partecipazione Regola Generale – art. 68(3) Se sussiste un interesse personale

Le vittime - Partecipazione Regola Generale – art. 68(3) Se sussiste un interesse personale delle vittime, la Corte permetterá di esprimere il loro punto di vista nell’ambito del procedimento con modalitá che non siano pregiudizievoli o in contrasto con i diritti dell’accusato e con un processo corretto e imparziale. 19

Le vittime - Partecipazione attraverso legali che li rappresentano e che possono: • •

Le vittime - Partecipazione attraverso legali che li rappresentano e che possono: • • • Costituirsi nel procedimento Partecipare alle udienza Prendere parola in udienza Interrogare testimoni, consulenti e imputati Presentare prove 20

Le vittime - tutela la tutela delle vittime é responsabilitá della Corte e le

Le vittime - tutela la tutela delle vittime é responsabilitá della Corte e le misure di protezione sono: • • • La censura di documenti e verbali L’autorizzazione all’anonimato La distorsione della voce Le udienze non pubbliche La rilocazione delle persone 21

Le vittime – Riparazione la Corte puó ordinare risarcimenti: • • Direttamente condannandovi l’imputato

Le vittime – Riparazione la Corte puó ordinare risarcimenti: • • Direttamente condannandovi l’imputato Indirettamente attraverso il Trust Fund Su richiesta ma anche d’ufficio Individualmente o collettivamente 22

La cooperazione in genere artt. 86 – 102 Statuto • cooperazione è obbligo contrattuale

La cooperazione in genere artt. 86 – 102 Statuto • cooperazione è obbligo contrattuale (art. 86) • nessuno strumento o potere coercitivo autonomo • obbligo per stati parte di adeguare la propria legislazione allo statuto (art. 88) • accertamento giudiziale di non-cooperazione (art. 87, 7) 23

La cooperazione dell’Italia legge di ratifica n. 232 del 21. 7. 1999 • Ratifica

La cooperazione dell’Italia legge di ratifica n. 232 del 21. 7. 1999 • Ratifica quasi immedita ma in blocco • Uno dei maggiori contribuenti • Ad oggi nessun adeguamento normativo, nè sostanziale, nè processuale 24

Grazie della vostra attenzione 25

Grazie della vostra attenzione 25