SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
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SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA Crisi d’impresa Fallimento. I presupposti. Gli effetti per il debitore e i creditori. Le azioni revocatorie Prof. Federica Innocenti 2/02/2016
Il fallimento (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, agg. Con le modifiche apportate dal D. L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 180 entrato in vigore il 16 novembre 2015) – La riforma della legge fallimentare (d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) PRINCIPI GENERALI l l l Da procedura disgregativa dell’impresa finalizzata alla soddisfazione dei creditori a procedura conservativa dell’impresa; Da procedura con caratteristiche afflittive e sanzionatorie per l’imprenditore fallito a procedura rispettosa dei diritti personali del fallito e finalizzata a permettere all’imprenditore di iniziare nuove attività. Da procedura con finalità pubblicistiche attuata sotto la direzione e la vigilanza esclusiva del giudice a procedura connotati privatistici con maggiore partecipazione dei creditori alle scelte operative nella gestione della procedura stessa; Maggiore libertà decisionale ed operativa da parte del curatore. Maggiore celerità e ridimensionamento quantitativo della procedura
Il fallimento (R. d. 16 marzo 1942 n. 267 ) – I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 1) L’esercizio di un’attività commerciale Di conseguenza sono esclusi: Ø Lavoratori autonomi (art. 2222 c. c. ) Ø Professionisti (art. 2230 c. c. ) Ø Le imprese agricole (art. 2135 c. c. ) Ø V. però art. 23 comma 43 del d. l. 6 luglio 2011 n. 98 che estende all’ i. a. gli istituti degli accordi di ristrutturazione del debito e della transazione fiscale È invece indifferente la natura giuridica del soggetto Quindi sono compresi nell’area della fallibilità: Ø Consorzi Ø Associazioni Ø Fondazioni Ø Società holding Sono esclusi solamente (art. 1 co. 1; 2221 c. c. ) Ø I piccoli imprenditori e coloro che non raggiungono i parametri dell’art. 1 comma 2 Ø artigiani Ø Gli enti pubblici economici
Il fallimento (R. d. 16 marzo 1942 n. 267) - i presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 2) l Le soglie di fallibilità (art. 1 co. 2) (non vi è coincidenza con la definizione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c. c. ) L’area della fallibilità è basata su tre elementi: Ø Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300. 000, 00 Ø Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio? Ø Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non superiori ad € 200. 000, 00 per esercizio Ø In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture contabili Ø Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500. 000, 00 Ø Può essere disposta consulenza tecnica I parametri si applicano sia alle persone fisiche alle società 2. Onere della prova a carico dell’imprenditore (art. 14 l. fall. ) 1.
Il fallimento (R. d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto oggettivo l L’insolvenza (art. 5) Insolvenza e stato di crisi (art. 160) Ø I caratteri dell’insolvenza: Ø Incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni correnti con mezzi normali Ø Irreversibilità Ø Il problema dell’inizio dell’impresa Ø Gli atti di organizzazione (propedeutici) e gli atti dell’organizzazione (dell’impresa) Ø e della fine dell’impresa (art. 10) Ø Importante definire la fase di liquidazione dell’impresa. Ø Art. 10 co 1 l. fall. Gli I. individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
Il fallimento (R. d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto oggettivo l Le manifestazioni dell’insolvenza: Ø Ø Ø Ø Inadempimenti (art. 5 co. 2) Ø Il caso di un solo credito o del credito contenzioso Procedimento penale (art. 7 n. 1) Fuga dell’imprenditore (art. 7 n. 1) Irreperibilità o latitanza dell’imprenditore (art. 7 n. 1) Chiusura dei locali (art. 7 n. 1) Trafugamento, sostituzione, diminuzione fraudolen-ta dell’attivo (art. 7 n. 1) Segnalazione da parte del giudice civile (art. 7 n. 2) Ø In questo caso la segnalazione può venire dallo stesso tribunale fallimentare?
Gli effetti del fallimento per il fallito l Spossessamento dei beni del fallito (art. 42) l l l Disponibilità ed amministrazione passano al curatore sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 31) Il curatore può essere autorizzato a non acquisire beni qualora il costo sia superiore al valore I rapporti processuali attivi e passivi passano al curatore (art. 43) I processi sono interrotti e devono essere riassunti. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità (co. IV introdotto con L. 83/2015). Inefficacia degli atti compiuti ed i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44)
Gli effetti del fallimento per il fallito l l Beni non compresi nel fallimento (art. 46) Ø Beni personalissimi; Ø Assegni alimentari, stipendi, pensioni, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della famiglia (fissati dal g. d. ); Ø Frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e beni e frutti oggetto di fondo patrimoniale; Ø Le cose impignorabili; Corrispondenza (art. 48); Ø La norma riguarda non solo il fallito persona fisica ma anche amministratori e liquidatori; Ø La posta viene recapitata direttamente al curatore; tuttavia se il fallito è persona fisica è a lui recapitata ed è quest’ultimo che deve consegnare al curatore quella riguardante l’attività d’impresa. Obbligo di residenza (art. 49) Ø Non vi è più l’obbligo di residenza ma solo quello di comunicarne il cambiamento; Ø Non è più previsto l’accompagnamento coattivo; Il pubblico registro dei falliti è stato abolito (art. 50 abrogato) Ø Conseguentemente è abrogato l’istituto della riabilitazione civile (artt. 142144 vecchio testo) Ø È stata abrogata la norma che precludeva l’elettorato attivo (d. p. r. 223/67)
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento per i creditori (artt. 51 -63) l Divieto di azioni esecutive o cautelari individuali (art. 51) Ø Fa eccezione l’esecuzione immobiliare promossa da istituti di credito fondata su mutuo fondiario, agrario e peschereccio. l Apertura del concorso (art. 52) e necessità dell’accertamento dei crediti Ø L’accertamento dei crediti e dei diritti reali va effettuato secondo le norme di cui agli artt. 92 ss. Ø Conversione in denaro dei crediti non pecuniari (art. 59) Ø I crediti muniti di pegno o di taluni privilegi su mobili (art. 53) Ø Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo (privilegio speciale) (art. 54) Effetti sui crediti pecuniari (art. 55) Ø Sospensione del corso degli interessi (eccetto i crediti di lavoro e i crediti prelatizi) Ø Si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento (art. 55) l Compensazione (art. 56) l l Obbligazioni e titoli di debito di società (art. 58)
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64 -71) l Atti a titolo gratuito (art. 64) Ø l Pagamenti (art. 65) Ø l Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data di fallimento e si riferiscono a debiti scadenti il giorno del fallimento o successivamente Azione revocatoria ordinaria (art. 66) Ø Sono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore in pregiudizio del creditore (art. 2901 c. c. ) se viene dimostrata : Ø Consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio al creditore; Ø Consilium fraudis (se l’atto è anteriore al credito).
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64 -70) Azione revocatoria fallimentare (art. 67) l l Natura dell’azione Ø La revocazione non comporta inefficacia assoluta dell’atto (nullità) ma inefficacia nei soli confronti della massa dei creditori Effetti della revocazione Ø diritto all’ammissione al passivo per eventuali crediti derivanti dal prezzo pagato o dalla restituzione delle somme (art. 70) Atti tra coniugi e beni acquistati dal coniuge (art. 69) Decadenza: l 3 anni dalla dichiarazione di fallimento; l e comunque 5 dal compimento dell’atto. Atti anomali (comma 1) l l Presupposti dell’azione: Ø conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della prova contraria a carico del terzo); Ø atto compiuto nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento (eccettuato il n. 4 per il quale il termine è di 6 mesi); Ø c. d. periodo sospetto Atti soggetti a revocatoria: 1. Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte sorpassano di oltre ¼ ciò che è stato al fallito dato o promesso; 2. Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento; 3. Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti 4. Pegni, anticresi e ipoteche giudiziarie o volontarie per debiti scaduti
L’azione revocatoria fallimentare (art. 67) Atti normali (comma 2) l Presupposti: Ø Ø l conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della prova a carico del curatore); atto compiuto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento; Atti soggetti a revocatoria: 1. 2. 3. Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili; Gli atti a titolo oneroso Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati.
L’azione revocatoria fallimentare (art. 67) Atti esclusi (comma 3): a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) c) le vendite (anche con preliminare trascritto) a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un revisore contabile ai sensi dell’articolo 2501 bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, (dell’amministrazione controllata), nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182 bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali (di amministrazione controllata e) di concordato preventivo (amministrazione straordinaria? ).
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