LAMMINISTRAZIONE DEI BENI TITOLARE DELLAMMINISTR AZIONE BENI Lamministrazione
L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI
TITOLARE DELL’AMMINISTR AZIONE BENI
L’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell’Ordinario di intervenire in caso di negligenza dell’amministratore
Cosa accade in casa di negligenza? Can. 1272. ■ L’Ordinario può intervenire, sostituendosi temporaneamente o nominando un commissario, ■ Conviene dare un precetto all’amministratore, con una scadenza, per legittimare l’intervento
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
■ Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l’amministratore nell’adempimento del suo compito, a norma degli statuti» . Can. 1280.
Gli statuti ■ Gli statuti dovrebbero precisare gli ambiti di esercizio delle funzioni: ■ composizione, durata; ■ regole per le riunioni;
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER Gli affari economici
Can. 537 ■ In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; ■ in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532» .
Can. 1282. . «in nome della chiesa" ■ Riguarda tutti, non solo gli amministratori ■ Si tratta di beni ecclesiastici ■ L’amministrazione dei beni è un’attività pastorale
Can. 1282 : . . « in nome del diritto» ■ Richiama il rispetto delle norme canoniche universali, proprie, particolari, statutarie ■ Implica la necessità di conoscerle
NORME PER GLI AMMINISTRATORI
Can. 1283 inventario… ■ Norme molto puntuali e dettagliate ■ Il senso: per amministrare occorre conoscere il patrimonio ■ Fine di tutela, ma anche di amministrazione oculata
DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA
Can. 1284 ■ Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia» . ■ È la diligenza media richiesta per evitare la trascuratezza, pur non richiedendo un impegno straordinario ■ È la prudenza, l’attenzione richiesta in via normale
DECADENZA DALL’INCARICO
Can. 1289 ■ Benché non siano tenuti all’amministrazione a titolo dell’ufficio ecclesiastico, gli amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l’incarico assunto» .
VIGILANZA DELL’ORDINARIO
■ Spetta all’Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti» . ■ Spetta anzitutto al Vescovo diocesano e, più in generale, all’ordinario del luogo, il diritto-dovere di esercitare la vigilanza sull’amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cf. can. 1276 § 1)» . ■ Ciò è ancor più evidente se l’ordinario del luogo accompagna l’azione di vigilanza con un’attività di sostegno e di consulenza economicogiuridica. Ciò è ancor più evidente se l’ordinario del luogo accompagna l’azione di vigilanza con un’attività di sostegno e di consulenza economico -giuridica
■ Modalità: «Alcune attività concernono la vigilanza sulla amministrazione ordinaria dei beni : l’esame del rendiconto annuale e dell’eventuale ■ preventivo; la cura del subentro di nuovi amministratori, che può offrire l’occasione per una verifica più approfondita e di carattere complessivo; un esame generale della situazione dei beni della persona giuridica in occasione della visita pastorale. ■ Altri interventi riguardano, invece, gli atti di amministrazione straordinaria […]
■ Alcuni compiti comportano l’esercizio della potestà esecutiva attraverso la produzione di atti amministrativi singolari (es. : la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione); altri, pur essendo riconducibili alla potestà esecutiva, non comportano un esercizio formalizzato della stessa (es. : l’esame dei bilanci e le ispezioni amministrative). ■ L’esercizio della vigilanza può comportare, in circostanze particolari, la necessità di intervenire sugli amministratori con atti precettivi (cf. can. 49 ) e anche con provvedimenti di natura disciplinare (cf. can. 1377), non esclusa nei casi più gravi la rimozione dall’ufficio (cf. cann. 192 -193, 1740 ss
■ I compiti di vigilanza che non richiedono l’esercizio della potestà esecutiva sono abitualmente affidati all’economo diocesano (cf. can. 1278 e n. 86), oppure al responsabile dell’ufficio amministrativo diocesano, qualora non si ritenga ■ opportuno riunire in un solo ufficio l’amministrazione dei beni dell’ente diocesi e la vigilanza sugli altri enti (cf. can. 1276 § 1). Tale volontà deve espressamente risultare nel decreto di nomina dell’economo» .
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