LA SENOLOGIA Dalla collezione Donne senza cicatrici di

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LA SENOLOGIA Dalla collezione “Donne senza cicatrici” di S. Ponzù Donato da Warren a

LA SENOLOGIA Dalla collezione “Donne senza cicatrici” di S. Ponzù Donato da Warren a Veronesi LA RESPONSABILITA’ DEL RADIOLOGO Profili giuridici Adele Manno adelemanno@virgilio. it

1993 - 2004 Dodici anni di osservazioni sul contenzioso assicurativo radiologico A. Fileni •

1993 - 2004 Dodici anni di osservazioni sul contenzioso assicurativo radiologico A. Fileni • N. Magnavita Radiol med (2006) 111: 1009– 1022

1993 - 2006 su un totale di 1. 424 denunce, 960 sono relative a

1993 - 2006 su un totale di 1. 424 denunce, 960 sono relative a presunti errori di tipo omissivo (67, 4%) e 416 delle 960 (43, 3%) riguardano esami diagnostici inerenti l’apparato scheletrico Fileni A, Magnavita N, Mirk P, Iavicoli I, Magnavita G, Bergamaschi A. Radiologic malpractice litigation risk in Italy: an observational study over a 14 -year period. AJR Am J Roentgenol 2010; 194: 1040 -6

TRIENNIO 2015 -2017 • Tumori mammari presentano in assoluto la maggiore frequenza (298) pari

TRIENNIO 2015 -2017 • Tumori mammari presentano in assoluto la maggiore frequenza (298) pari al 59 % del totale dei casi denunciati • Con valori nettamente inferiori, causa di sinistro sono i Polmonari (63); interessante notare che quelli ossei, principale causa di sinistro fino al 2006, oggi occupano solo il 5° posto (7)

 • Le richieste di risarcimento nel settore privato presentano frequenza e impatto nettamente

• Le richieste di risarcimento nel settore privato presentano frequenza e impatto nettamente superiori rispetto al settore pubblico. • In particolare: - I sinistri chiusi nel settore privato sono 16 volte maggiori in termini numerici vs. pubblico. - I sinistri aperti nel settore privato sono superiori a quelli in ambito pubblico di circa il 40%

CARCINOMA INTERVALLO Un carcinoma intervallo che compaia entro due anni dopo uno screening negativo

CARCINOMA INTERVALLO Un carcinoma intervallo che compaia entro due anni dopo uno screening negativo era probabilmente “presente” in quel momento: 1) può non essere stato riconosciuto perché non era effettivamente riconoscibile (ad esempio per: dimensioni troppo piccole, mascheramento da parte del seno radiologicamente denso ecc. ) ; 2) pur essendo stato riconosciuto come sospetto, questo non è stato confermato dagli accertamenti diagnostici di secondo livello 3) pur riconoscibile, non è stato rilevato dal radiologo; Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA PROGRAMMA DI SCREENING MAMMOGRAFICO: SIGNIFICATO E GESTIONE DEI CANCRI di INTERVALLO

I IPOTESI: NON E’ STATO RICONOSCIUTO PERCHE’ NON RICONOSCIBILE Nessun rimprovero può essere mosso

I IPOTESI: NON E’ STATO RICONOSCIUTO PERCHE’ NON RICONOSCIBILE Nessun rimprovero può essere mosso al Radiologo: AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR II IPOTESI: RICONOSCIUTO MA NON CONFERMATO DA INDAGINI DI SECONDO LIVELLO Potrebbe andare incontro a responsabilità, a meno che non si tratti di atto medico di speciale difficoltà III IPOTESI: LA LESIONE C’ERA , ERA RICONOSCIBILE, MA NON E’ STATA RILEVATA Errore marchiano: c’è colpa grave, se ne è conseguito un danno per il paziente, il medico verrà ritenuto responsabile Cassazione Penale, Sezione IV, 5 maggio – 11 ottobre 2011, n. 36603: Colpevole il ritardo del responsabile dell’unità di senologia che, ad un primo controllo, aveva scambiato il nodulo della paziente (Individuato dalla stessa con autopalpazione) per una costola

ERRORE DI NON IDENTIFICAZIONE; più frequente, il radiologo non individua un reperto di tipo

ERRORE DI NON IDENTIFICAZIONE; più frequente, il radiologo non individua un reperto di tipo patologico ERRORI PERCETTIVI: avvengono a monte del processo di interpretazione ERRORI COGNITIVI – di riconoscimento e decisionali: SVISTE: fatica, perdita di sonno, stati emozionali che determinano una ridotta attenzione , ambiente caotico, eccesso di lavoro e relazioni interpersonali difficili ERRORI DI IDENTIFICAZIONE CON ERRATA ATTRIBUZIONE: poco frequente, si realizzano quando il radiologo rileva una lesione che non sussiste; Giudizi affetti da deficit di nozioni, ad esempio un’anomalia è individuata ma non riconosciuta come tale, e classificata come variante anatomica

LA NOZIONE DI COLPA GENERICA Art. 43 c. p. : Il delitto è colposo,

LA NOZIONE DI COLPA GENERICA Art. 43 c. p. : Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia Negligenza: la regola di condotta violata prescrive un’attività positiva (è la forma di colpa meno scusabile; ricorre in caso di trascuratezza, disattenzione, dimenticanza, svogliatezza, superficialità e leggerezza) Imprudenza: trasgressione di una regola di condotta da cui discende l’obbligo di non realizzare una determinata azione o compierla diversamente (ad esempio il medico si avventura in una metodica mai eseguita, per la quale non ha maturato alcuna esperienza) Imperizia: imprudenza o negligenza qualificata perché riferita ad attività che esige particolari conoscenze tecniche (mancata osservanza del livello minimo di cognizione tecnica, cultura, esperienza e capacità professionale da valutare in relazione all’età, esperienza e qualificazione professionale medico generico o specialista, homo eiusdem condicionis et professionis)

Il grado della colpa Il legislatore ammette la graduazione della colpa tanto in ambito

Il grado della colpa Il legislatore ammette la graduazione della colpa tanto in ambito penale che civile. Così, l’art. 133 c. p. , fa riferimento al grado della colpa fra gli indici di commisurazione della pena. In ambito civile, invece, l’art. 2236 c. c. recita: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave» Per stabilire quanto grave sia la colpa dovrà accertarsi la misura di divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e la condotta che era invece da attendersi in base alla norma cautelare cui ci si doveva attenere nel caso di specie Dopo la legge Gelli-Bianco, n° 27/2017, le regole cautelari devono essere rinvenute nelle linee guida pubblicate ai sensi di legge

Art. 590 sexies, II comma, c. p. «Qualora l’evento si sia verificato a causa

Art. 590 sexies, II comma, c. p. «Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempreché le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto»

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali – sentenza n° 29 del 21. 12. 2017

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali – sentenza n° 29 del 21. 12. 2017 – 22. 2. 2018 «L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza; b) Se l’evento si è verificato per colpa (anche «lieve» ) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) Se l’evento si è verificato per colpa (anche «lieve» ) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) Se l’evento si è verificato per colpa «grave» da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico»

Area di operatività residua della causa di non punibilità prevista dal secondo comma dell’art.

Area di operatività residua della causa di non punibilità prevista dal secondo comma dell’art. 590 sexies c. p. Errore colpevole non grave eppure causativo dell’evento Se l’evento si è verificato per colpa lieve da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico assistenziali adeguate , tenendo conto delle speciali difficoltà dell’atto medico

Art. 3 Decreto Balduzzi norma più favorevole rispetto all’art. 590 bis c. p. perché:

Art. 3 Decreto Balduzzi norma più favorevole rispetto all’art. 590 bis c. p. perché: Scriminava, per colpa lieve, anche la negligenza e l’imprudenza Scriminava l’errore da imperizia per colpa lieve che fosse caduto sulla selezione delle linee-guida

La figura di medico diligente (Cass. Sezioni Unite, 29/17) Innanzitutto preparato sulle leges artis

La figura di medico diligente (Cass. Sezioni Unite, 29/17) Innanzitutto preparato sulle leges artis Accurato e prudente nel seguire l’evoluzione del caso sottopostogli Ineccepibile nelle diagnosi anche differenziali Aggiornato in relazione non solo alle nuove acquisizioni scientifiche ma anche allo scrutinio di esse da parte delle società e organizzazioni accreditate Capace di fare scelte ex ante adeguate e di personalizzarle anche in relazione alle evoluzioni del quadro che gli si presentino

Grazie per l’attenzione

Grazie per l’attenzione