La negoziazione assistita familiare PROF AVV DANIELA DADAMO

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La negoziazione assistita familiare PROF. AVV. DANIELA D’ADAMO

La negoziazione assistita familiare PROF. AVV. DANIELA D’ADAMO

Normativa Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (Capo II) convertito dalla legge 10

Normativa Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (Capo II) convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 Entrata in vigore: 9 febbraio 2015

Negoziazione familiare Art. 6 La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per

Negoziazione familiare Art. 6 La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Ambito di applicazione separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio,

Ambito di applicazione separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio; scioglimento delle unioni civili (v. art. 1, 25° comma, l. n. 76/2016) non si applica in relazione alla regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli di coppie non coniugate.

Requisiti Ciascun coniuge deve essere assistito da almeno un avvocato; l’intero procedimento deve essere

Requisiti Ciascun coniuge deve essere assistito da almeno un avvocato; l’intero procedimento deve essere improntato al principio di buona fede e lealtà, cui devono conformarti parti e avvocati (art. 2)

Prima fase: invito alla stipula E’ l’invito, formulato con raccomandata a/r o con pec

Prima fase: invito alla stipula E’ l’invito, formulato con raccomandata a/r o con pec alla controparte, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione in via amichevole di una controversia; Tale invito deve indicare espressamente che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (responsabilità aggravata) e 642 (esecuzione provvisoria) del codice di procedura civile.

Seconda fase: stipula della convenzione Qualora la parte chiamata alla stipula accetti l’invito, le

Seconda fase: stipula della convenzione Qualora la parte chiamata alla stipula accetti l’invito, le parti, assistite dai rispettivi avvocati, stipulano una convenzione di negoziazione assistita, ovvero un accordo in base al quale le parti stesse dichiarano di voler cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia; Tale accordo deve contenere necessariamente i seguenti requisiti: - oggetto della controversia; - durata della negoziazione: massimo 3 mesi e, in ogni caso, non inferiore ad un mese; https: //www. consiglionazionaleforense. it/docum ents/20182/200985/3+FACSIMILE+CONVENZIONE+di+N. A. +%28 generic a%29 -1. pdf/fca 82 b 50 -f 273 -4 a 96 -8925630 c 76 f 6 f 997

Terza fase: accordo raggiunto Art. 5 L’accordo raggiunto in negoziazione assistita ha valore di

Terza fase: accordo raggiunto Art. 5 L’accordo raggiunto in negoziazione assistita ha valore di titolo esecutivo https: //www. consiglionazionalef orense. it/documents/20182/200 985/4+FACSIMILE+ACCORDO+in++N. A. + %28 generica%291. pdf/fa 4 a 9 ded-1885 -47 cf-9096 -87 e 41 bc 94 e 8 c

Eventuale quarta fase: esecutiva Art. 5 Ove l’accordo non venga eseguito spontaneamente, la parte

Eventuale quarta fase: esecutiva Art. 5 Ove l’accordo non venga eseguito spontaneamente, la parte interessata potrà metterlo in esecuzione immediata, avendo l’accordo valore di titolo esecutivo; In tal caso, l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480 comma secondo c. p. c.

Art. 6 La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può

Art. 6 La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficiente, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere tramesso entro il termine di 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.

Art. 6 parte 2 L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e

Art. 6 parte 2 L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2. 000 ad euro 10. 000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000.

Negoziazione familiare senza figli Art. 6 comma 2 In mancanza di figli minori, di

Negoziazione familiare senza figli Art. 6 comma 2 In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.

Negoziazione familiare con figli Art. 6 comma 2 In presenza di figli minori, di

Negoziazione familiare con figli Art. 6 comma 2 In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficiente, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere tramesso entro il termine di 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Contenuto dell’accordo Art. 6 comma 3 Nell’accordo si dà atto che gli avvocati: hanno

Contenuto dell’accordo Art. 6 comma 3 Nell’accordo si dà atto che gli avvocati: hanno tentato di conciliare le parti; le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Effetti dell’accordo La circolare del Ministero dell’Interno n. 16/2014 ha stabilito che essi decorrono

Effetti dell’accordo La circolare del Ministero dell’Interno n. 16/2014 ha stabilito che essi decorrono dalla sottoscrizione dell’accordo, il quale, tuttavia, è subordinato alla condizione sospensiva della concessione da parte del P. M. del nulla osta e/o dell’autorizzazione; avveratasi la condizione sospensiva, gli effetti retroagiscano al momento della sottoscrizione dell’accordo coniugale.

Trasmissione dell’accordo e sanzioni Art. 6 comma 3 L’avvocato della parte è obbligato a

Trasmissione dell’accordo e sanzioni Art. 6 comma 3 L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo. All’avvocato che viola tale obbligo è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2. 000 ad euro 10. 000. Alla irrogazione della sanzione di cui al pericolo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni sull’atto di matrimonio.

Mediazione familiare Il rapporto tra negoziazione assistita e mediazione familiare

Mediazione familiare Il rapporto tra negoziazione assistita e mediazione familiare

I doveri dell’avvocato informare il cliente all’atto del conferimento incarico della possibilità di ricorrere

I doveri dell’avvocato informare il cliente all’atto del conferimento incarico della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (art. 2); cooperare in buona fede e con lealtà (art. 2); certificare l’autografia della sottoscrizione nella lettera di invito alla stipula (art. 4); certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 5); non impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato; ciò costituisce illecito deontologico (art. 5); trasmetterne una copia dell’accordo al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati (art. 11); comportarsi con lealtà e tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

Interruzione dei termini Art. 8 Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione

Interruzione dei termini Art. 8 Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’art. 4 comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Divieti e tutele dell’avvocato Art. 9 I difensori non possono essere nominati arbitri ai

Divieti e tutele dell’avvocato Art. 9 I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’art. 810 c. p. c nelle controversie aventi il medesimo oggetto e connesse; I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’art. 200 c. p. p (segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c. p. in quanto applicabili (divieto di ispezioni, perquisizioni e intercettazioni).

 PASSAGGIO TRA PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E UDIENZA DINANZI AL PRESIDENTE Trib. Torino,

PASSAGGIO TRA PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E UDIENZA DINANZI AL PRESIDENTE Trib. Torino, sez. VII civ. , 15 gennaio 2015 A seguito della mancata autorizzazione del P. M. , il Presidente, convocate le parti, può solo invitare le stesse ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero. Ciò perché la via della negoziazione assistita è una fattispecie, di nuova creazione, “integralmente” alternativa al procedimento giurisdizionale. Laddove le parti non intendano adeguarsi ai rilievi del P. M. , il Presidente deve limitarsi ad un “non autorizza”, giacché nessuna “conversione” in altro genere di procedimento risulta ammissibile. Secondo questa lettura, trasmesso l’accordo (non autorizzato) dal Procuratore della Repubblica, il Presidente fissa, dunque udienza, consentendo peraltro alle parti – qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal P. M. unitamente al rigetto della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo – di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

 Contra Tribunale di Palermo 25/11/2016 Merita condivisione l’orientamento del Presidente del Tribunale di

Contra Tribunale di Palermo 25/11/2016 Merita condivisione l’orientamento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese (16. 3. 2015) – parzialmente condividendo il Presidente del Tribunale di Torino (Trib. Torino, sez. VII, decreto 20 aprile 2015) secondo cui il caso di diniego del P. M. nel concedere l’autorizzazione richiesta la competenza demandata al Presidente non comporta una conversione della procedura e l’instaurazione di un giudizio ordinario di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni, ma introduce una procedura nuova ed in parte atipica poiché al Presidente stesso è demandata la decisione circa la congruità dell’accordo privato, disatteso dalla Procura della Repubblica.

Sulla linea del Tribunale di Palermo Tribunale In di Torino 1/06/2018 materia di negoziazione

Sulla linea del Tribunale di Palermo Tribunale In di Torino 1/06/2018 materia di negoziazione assistita, ex art. 6 comma 1 del D. L n. 132/2014, la fase avanti al Presidente è da ricondurre alle forme del rito camerale, con autonomia di valutazione rispetto al diniego del P. M, tenuto anche conto delle delucidazioni che le parti possono fornire o della modificazione degli accordi oggetto del dissenso del P. M ad opera delle stesse.

DIES A QUO Tribunale di Torino, sent. sez. VII 01/10/2018 Deve ritenersi, ai fini

DIES A QUO Tribunale di Torino, sent. sez. VII 01/10/2018 Deve ritenersi, ai fini del divorzio breve, che la norma sul dies a quo da considerare per il computo del termine di mesi sei dal momento della separazione personale alla quale i coniugi sono giunti stipulando una convenzione di negoziazione assistita vada interpretata nel senso che il perfezionamento degli accordi va individuato con il rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione da parte del pubblico ministero dovendosi ritenere che la soluzione stragiudiziale, in caso di coniugi con figli minori o maggiorenni ma non indipendenti, è si equiparata in tutto o per tutto ai corrispondenti provvedimenti giudiziari - omologa della separazione consensuale o sentenza - perché ciò sancisce chiaramente l’art. 6 comma 3 D. L 132/14 ma tale equitazione opera, come incisivamente conclude il comma precedente, solo se trattasi di “accordo autorizzato”.

LA TRASCRIZIONE DELL’ACCORDO Cassazione civile sez. II - 21/01/2020 n. 1202 In tema di

LA TRASCRIZIONE DELL’ACCORDO Cassazione civile sez. II - 21/01/2020 n. 1202 In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6 d. l n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’art. 5 comma 3, del medesimo d. l n. 132, con la conseguenza che, per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5 comma 3, cit. secondo cui "se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti i compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso l sottoscrizione del processo verbale d'accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato «. L'equiparazione dell'accordo autorizzato dal PM con la sentenza omologata sarebbe da intendere esclusivamente relativa alle condizioni che regolano la separazione o lo scioglimento del matrimonio.

Contra Tribunale sez. V - Roma, 17/03/2017; conformi 17. 11. 2015 (n. 12136/2015 R.

Contra Tribunale sez. V - Roma, 17/03/2017; conformi 17. 11. 2015 (n. 12136/2015 R. G. V. G. ) ed il 17. 5. 16 (n. 6029/2015 R. G. V. G). In materia di separazione consensuale tra coniugi, gli avvocati che assistono le parti sono gli unici soggetti abilitati ad autenticare l'accordo concluso nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita ed a tale accordo va riconosciuta piena equipollenza, anche ai fini della trascrizione, rispetto ai provvedimenti giudiziali, non ostando al riconoscimento agli avvocati del potere di attestazione della conformità della copia al documento originale la circostanza che questo non sia depositato presso il tribunale. attesa l'equipollenza, ricavabile dalla normativa di cui al D. L. n. 132/14, tra l'accordo di separazione in regime di negoziazione assistita autorizzato dal PM e il verbale di separazione consensuale sottoscritto in Tribunale ed omologato, deve ritenersi che anche il primo possa essere trascritto, considerata l'identità della fonte (pattizia) e le medesime finalità di tutela perseguite. Il vuoto legislativo consegue infatti ad avviso del Collegio, unicamente alla mancata armonizzazione tra la normativa codicistica e quella del recente decreto sulla negoziazione assistita.

 Tribunale di Torino, decreto 29/05/2017 E’ corretta la scelta del Pubblico Ministero di

Tribunale di Torino, decreto 29/05/2017 E’ corretta la scelta del Pubblico Ministero di negare l’autorizzazione all’accordo raggiunto dai coniugi, che intendono separarsi, a seguito di convenzione di negoziazione assistita se manca l’informazione relativa all’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati sia con la madre che con il padre.

 Tribunale di Torino sez. VII, 18/12/2017 L’ordine di pagamento diretto previsto dall’art. 156

Tribunale di Torino sez. VII, 18/12/2017 L’ordine di pagamento diretto previsto dall’art. 156 comma 6 c. c può essere emesso anche a fronte dell’inadempimento degli obblighi sanciti in un accordo di separazione raggiunto attraverso una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 d. l n. 132/2014 così come convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

Gli accordi dinnanzi all’Ufficiale di stato civile Art. 12 I coniugi possono concludere, innanzi

Gli accordi dinnanzi all’Ufficiale di stato civile Art. 12 I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Art. 12 I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile

Art. 12 I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazione di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. ))

Art. 12 parte 2 All’art. 3, al secondo capoverso della lettera b 9 del

Art. 12 parte 2 All’art. 3, al secondo capoverso della lettera b 9 del numero 2 del primo comma della legge n. 89871970, dopo le parole “trasformati in consensuale” sono aggiunte le seguenti 2, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiungo a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. ” Al decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 49, comma 1, dopo la lettera g-bis, è aggiunta la seguente lettera: “g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile”; b) all’art. 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: “g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale di stato civile nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”; c) all’art. 69, comma 1, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera: “d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile”; Alla tabella D), allegata alla legge n. 604/1962 dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: “ 11 -bis) il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’art. 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972”. Le disposizoni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Contenuto dell’accordo Art. 12 L’accordo non può includere un patto di trasferimento patrimoniale produttivo

Contenuto dell’accordo Art. 12 L’accordo non può includere un patto di trasferimento patrimoniale produttivo di effetti traslativi inerenti diritti reali. La Circolare n. 6/2015 chiarisce che è ammesso inserire una clausola relativa al pagamento di una somma di denaro a titolo periodico in favore del coniuge meno abbiente.

Grazie per l’attenzione Prof. Avv. Daniela D’Adamo Slides non riproducibili

Grazie per l’attenzione Prof. Avv. Daniela D’Adamo Slides non riproducibili