La informazione la formazione e laddestramento Lavoratori RSPP

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La informazione, la formazione e l’addestramento Lavoratori RSPP RLST Addetti alle emergenze

La informazione, la formazione e l’addestramento Lavoratori RSPP RLST Addetti alle emergenze

Formazione informazione Il Testo Unico distingue con nettezza gli obblighi di informazione da quelli

Formazione informazione Il Testo Unico distingue con nettezza gli obblighi di informazione da quelli di formazione. Vale dunque la pena richiamare brevemente la definizione dell'una e dell'altra: Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

INFORMAZIONE AI LAVORATORI L’informazione ai lavoratori da parte del datore di lavoro è 1)

INFORMAZIONE AI LAVORATORI L’informazione ai lavoratori da parte del datore di lavoro è 1) misura generale di tutela 2) prevista dalle norme generali e da quelle specifiche 3) vige in tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli non sottoposti ad altre prescrizioni

Informazione L’informazione è la base e il mezzo per un efficiente organizzazione aziendale in

Informazione L’informazione è la base e il mezzo per un efficiente organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Grande rilevanza ha nel D. L g s n. 81/2008 il flusso di informazioni tra gli attori del processo prevenzionale, è quindi evidente che per la qualità del sistema di salute e sicurezza è indispensabile favorire l’interazione dei vari attori. Conseguentemente l’informazione deve essere in primo luogo considerata come un diritto-dovere ad essere consultati e a partecipare ai processi decisionali che riguardano la S. S. L. , ed in secondo luogo è un bisogno di essere informati sui rischi a cui si è esposti per tutelare la propria e l’altrui salute. Questo tipo di informazione si dovrà basare sulla programmazione campagne di informazione, che dovranno prevedere, oltre alla semplice distribuzione di materiale informativo (opuscoli, depliants, ecc. ) anche il sussidio di strumenti audiovisivi, quali videotapes, cassette, video, ecc. . Si dovrà inoltre articolare in colloqui individuali, riunioni di gruppi omogenei, momenti di incontro, discussione, approfondimento e verifica del processo informativo.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI D. Lgs 81 art. 36 • Il datore di lavoro, il

INFORMAZIONE AI LAVORATORI D. Lgs 81 art. 36 • Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto provvedono perchè “ciascun” lavoratore riceva una “adeguata informazione” in merito: 1) Rischi connessi all’attività dell’impresa in generale, 2) Misure di sicurezza e attività adottate, 3) Rischi specifici a cui il lavoratore è esposto 4) Pericoli connessi all’uso di sostanze, 5) Procedure relative all’emergenza 6) RSPP e Medico competente 7) Nominativi degli incaricati per l’emergenza La priorità della informazione è sui “rischi connessi alla attività dell’impresa in generale” e “ sulle misure ed attività di prevenzione adottate”, rispetto ai rischi specifici a cui il lavoratore è esposto, l’informazione è dunque dovuta su tutti i rischi e non solo sui rischi specifici come nella legislazione precedente

INFORMAZIONE AI LAVORATORI caratteri contenuti e finalità dell’informazione • Il termine adeguato che ricorre

INFORMAZIONE AI LAVORATORI caratteri contenuti e finalità dell’informazione • Il termine adeguato che ricorre più volte in tutto il d. lgs 81 in relazione all’informazione sta ad indicare che deve essere specifica, pertinente e sufficiente. • L’informazione dovrà far conoscere dettagliatamente i rischi, sia generali che specifici, le misure adottate, i comportamenti e le procedure in caso di emergenza; • Scopo dell’informazione è far raggiungere ai lavoratori un più elevato livello di consapevolezza; • L’informazione è sempre affiancata alla formazione e all’addestramento quando è più elevato il rischio specifico

INFORMAZIONE AI LAVORATORI direttive specifiche • • Titolo III capo I attrezzature di lavoro

INFORMAZIONE AI LAVORATORI direttive specifiche • • Titolo III capo I attrezzature di lavoro : stabilisce che i lavoratori dispongano di ogni informazione ed istruzione sull’impiego delle attrezzature di lavoro; in sede di Conferenza Stato Regioni sono individuate le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione. Titolo III capo II D. P. I: dispone che il datore fornisca istruzioni comprensibili, informi sui rischi da cui i D. P. I. proteggono e renda disponibili le informazioni adeguate sui D. P. I. ; Titolo V segnaletica di sicurezza: informati su tutte le misure da adottare; Titolo VI movimentazione manuale dei carichi : sancisce che il datore di lavoro fornisca informazioni sul peso del carico, sul centro di gravità, sulla movimentazione corretta, nonché sui rischi derivanti se le operazioni non vengono svolte correttamente, Titolo VI I videoterminali: rende obbligatorie informazioni su posto di lavoro, svolgimento dell’attività, protezione degli occhi e impone l’informazione preventiva ai lavoratori e agli RLS prima dei cambiamenti tecnologici; Titolo VIII agenti fisici : i lavoratori esposti informati sulla VDR Titolo IX Agenti Chimici Agenti cancerogeni prevede l’obbligo di fornire informazioni ed istruzioni sugli agenti presenti nel ciclo lavorativo; precisa che questa informazione va tenuta prima dell’inizio dell’attività e ripetuta ogni cinque anni; prescrive che i lavoratori e gli RLS vengano informati sulle misure adottate in caso di incidenti; impone al medico competente di fornire informazioni sulla sorveglianza sanitaria; Titolo X agenti biologici: prevede l’informazione e l’istruzione; l’informazione preventiva e ripetuta ogni cinque anni, dispone l’affissione della cartellonistica con le procedure da eseguire in caso di infortunio

Informazione : gli strumenti • Manifesti: uso ed efficacia comunicativa (informazioni generali, attirare l’attenzione,

Informazione : gli strumenti • Manifesti: uso ed efficacia comunicativa (informazioni generali, attirare l’attenzione, stile sintetico, messaggi secondari che esplicitano il messaggio principale); • Opuscoli: uso ed efficacia comunicativa : (informazioni più dettagliate, devono essere tarati su il target); • Fogli informativi e pieghevoli: uso ed efficacia comunicativa ( aggiornamenti su tecniche specifiche, chiarezza e semplicità, sviluppare i contenuti in paragrafi successivi brevi, utilizzo di immagini, indicazione di link e rimandi alla rete) • Video: uso ed efficacia comunicativa (usati anche per la formazione, coinvolgenti, se usati per l’informazione devono essere accompagnati da depliant illustrativi) • C D ROM: uso ed efficacia comunicativa ( contengono maggiori informazioni, non tutti sanno usarli)

La formazione nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro Il

La formazione nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro Il D. L g s 81/2008 prevede che venga fornita una formazione specifica, relativa ad argomenti circostanziati, a una serie di soggetti che, a vario titolo, hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro. Essi sono: 1) tutti i lavoratori (art. 37, c 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 71 c. 7 art. 116 c. 2, art. 136 c. 6, 7, art. 164, art. 169, art. 177, art. 184, art. 195, art. 227, art. 239, art. 257, 258, art. 278). 2) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37, c. 10, 11, 12) 3) i lavoratori incaricati dell'attività di Pronto Soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori (art. 37, c. 9) 4) il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e di prevenzione incendi ed evacuazione (art. 34). 5) Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (art. 32) 6) Il preposto e il dirigente (art. 37, c. 7)

Formazione dei lavoratori D. Lgs 81 art. 37 • Il datore di lavoro assicura

Formazione dei lavoratori D. Lgs 81 art. 37 • Il datore di lavoro assicura una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. • La formazione deve avvenire: (a) all’assunzione, (b) al trasferimento o al cambiamento di mansioni, • La formazione deve essere ripetuta all’insorgenza di nuovi rischi. • Relativamente al contenuto deve essere “sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale controllo, assistenza”; • La durata, i contenuti minimi e le modalità della, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi.

Formazione per i datori di lavoro Il datore di lavoro che intende svolgere i

Formazione per i datori di lavoro Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni che saranno definiti dalla Conferenza Stato-Regioni. La formazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 conserva validità fino alla nuova deliberazione della Conferenza. Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

Contenuti minimi della formazione per i datori di lavoro D M 16 gennaio 1997

Contenuti minimi della formazione per i datori di lavoro D M 16 gennaio 1997 • Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; • Gli organi di vigilanza e di controllo, • La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni, i rapporti con gli RLS • Appalti, lavoro autonomo e sicurezza, • La valutazione del rischio • I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza, • I dispositivi di protezione individuale, • La prevenzione incendi ed i piani di emergenza, • La prevenzione sanitaria, • L’informazione e la formazione dei lavoratori, Durata minima dei corsi 16 ore.

Formazione dei preposti dei dirigenti D. Lgs 81 (art. 37 c. 7) • •

Formazione dei preposti dei dirigenti D. Lgs 81 (art. 37 c. 7) • • I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. I contenuti della formazione dei preposti comprendono a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Formazione degli RLS D. Lgs 81 Le modalità, la durata e i contenuti specifici

Formazione degli RLS D. Lgs 81 Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione dei RLS deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

Contenuti minimi della formazione per gli RLS a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)

Contenuti minimi della formazione per gli RLS a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. I contenuti sono i medesimi previsti dal D. M 16 gennaio 1996

Formazione per gli addetti alle emergenze • Addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e

Formazione per gli addetti alle emergenze • Addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell’emergenza(DM 10/03/98): 1) Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore); 2) Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore); 3) Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore); • Addetti al pronto soccorso(DM 338): • Aziende gruppo A (durata 16 ore) • Aziende gruppo B e C (durata 12 ore)

Formazione per RSPP e ASPP • • • D. Lgs. 195/03, Modifiche ed integrazioni

Formazione per RSPP e ASPP • • • D. Lgs. 195/03, Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 626, per l‘individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori. La formazione degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione è stata recentemente regolamentata dall’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006. si prevede: (a) la frequenza del modulo A di base della durata di 28 ore, comune per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP; (b) la frequenza del modulo B di specializzazione. Il modulo è adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo che il B è comune alle due figure professionali di RSPP e di A SPP (c) la frequenza del modulo C di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. Il modulo tratta i rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali la sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.

Gli obiettivi formativi del D. Lgs 195/03 Modulo A: • acquisire elementi di conoscenza

Gli obiettivi formativi del D. Lgs 195/03 Modulo A: • acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, • acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, • acquisire elementi di conoscenza per gli aspetti normativi relativi ai rischi e ai danni da lavoro, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, • acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un sistema di prevenzione aziendale. Modulo B: • acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione, • acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi, • contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali. Modulo C: • sviluppare le capacità gestionali e relazionali, • acquisire elementi di conoscenza su: a) sistemi di gestione della sicurezza, b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione, d) fattori di rischio psico-sociale ed ergonomici, e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.

Esempio scheda di informazione per i lavoratori • Reparto__________ • Postazione di lavoro_________ •

Esempio scheda di informazione per i lavoratori • Reparto__________ • Postazione di lavoro_________ • Macchinari, attrezzature utilizzate__________ Attività rischi generali rischi specifici Dpi Saldatore microclima fumi di saldatura maschera, guanti, Attività di formazione previste______ Norme comportamentali___________ Misure di protezione e prevenzione previste dall’azienda____________ IL lavoratore presa visione della scheda si impegna ad adottare le misure di protezione e prevenzione previste dall’azienda ad adottare i Dpi e le norme di comportamento indicate. Gli sono stati forniti i nominativi del RSPP del RSL e del Medico competente Firma del preposto/datore di lavoro/RSPP_________ Firma del lavoratore____________ Data__________

Esempio di scheda di programma di formazione e informazione

Esempio di scheda di programma di formazione e informazione