Ministero della Salute III Conferenza nazionale sui dispositivi

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Ministero della Salute III Conferenza nazionale sui dispositivi medici Roma, 14 aprile 2010 PUBBLICITÀ

Ministero della Salute III Conferenza nazionale sui dispositivi medici Roma, 14 aprile 2010 PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI: IL RUOLO DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA Vincenzo Guggino Segretario Generale I. A. P.

SOCI ORDINARI ° ° ° MEDIASET Spa RAI - Radiotelevisione Italiana Sp. A UPA

SOCI ORDINARI ° ° ° MEDIASET Spa RAI - Radiotelevisione Italiana Sp. A UPA - Utenti Pubblicità Associati ° ° ° Asso. Comunicazione - Associazione delle Imprese di Comunicazione FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali SKY Italia Srl ° ° Assofin – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare UNICOM - Unione Nazionale delle Imprese di Comunicazione ° ° AAPI - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane FCP - Federazione Concessionarie di Pubblicità Fedoweb – Federazione Operatori Web FRT - Federazione Radio Televisioni ° ° AERANTI/CORALLO – Associazione Imprese Radiotelevisive locali, satellitari e via Internet AICUN - TP - Associazione Italiana Comunicatori d'Università - Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti ANES – Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata Fondazione Pubblicità Progresso IAB ITALIA – Interactive Advertising Bureau Italia RNA - Radio Nazionali Associate ° °

Titolo I – REGOLE DI COMPORTAMENTO Sono espresse dai primi 16 articoli del Codice

Titolo I – REGOLE DI COMPORTAMENTO Sono espresse dai primi 16 articoli del Codice Art. 1 – Lealtà della comunicazione commerciale: “La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla” Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole Art. 3 – Terminologia e citazioni Art. 4 – Testimonianze Art. 5 – Garanzie Art. 6 – Dimostrazione della verità della comunicazione commerciale Art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale Art. 8 – Superstizione, credulità, paura Art. 9 – Violenza, volgarità, indecenza Art. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona Art. 11 – Bambini e adolescenti Art. 12 – Salute, sicurezza e ambiente Art. 13 – Imitazione, confusione e sfruttamento Art. 14 – Denigrazione Art. 15 – Comparazione Art. 16 – Variabilità del giudizio, a seconda del prodotto e del mezzo utilizzato.

Titolo II – NORME PARTICOLARI Comprende norme specifiche declinate per settori: Sistemi di Vendita

Titolo II – NORME PARTICOLARI Comprende norme specifiche declinate per settori: Sistemi di Vendita Art. 17 – Vendite a credito Art 18 – Vendite a distanza Art. 19 – Forniture non richieste Art. 20 – Vendite speciali Art. 21 – Manifestazioni a premio Settori merceologici Art. 22 – Bevande alcoliche Art. 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale Art. 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici Art. 24 – Trattamenti fisici ed estetici Art. 25 – Prodotti medicinali e trattamenti curativi Art. 26 – Corsi di istruzione e metodi di studio o insegnamento Art. 27 – Operazioni finanziarie e immobiliari Art. 28 – Viaggi organizzati Art. 28 bis – Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini

Il Giurì, organo giudicante totalmente indipendente dal mondo della comunicazione, è composto da magistrati,

Il Giurì, organo giudicante totalmente indipendente dal mondo della comunicazione, è composto da magistrati, docenti universitari in discipline giuridiche, psicologia, sociologia ed esperti di comunicazione. • Esamina la pubblicità che gli viene sottoposta e se la ritiene contraria al Codice, ordina agli interessati di desistere dalla sua diffusione. Il Comitato di Controllo, anch’esso indipendente dal mondo della pubblicità, è l’organo requirente , composto da esperti di problemi consumeristici, tecnica pubblicitaria, mezzi di comunicazione e materie giuridiche. • Sottopone al Giurì la pubblicità ritenuta non conforme alle norme del Codice che tutelano il cittadino-consumatore e la pubblicità; • emette ingiunzioni di desistenza nei confronti di pubblicità manifestamente contrarie al Codice; • esprime in via preventiva il proprio parere su messaggi pubblicitari non ancora diffusi.

LE SANZIONI Se la comunicazione commerciale esaminata è contraria alle norme del Codice, il

LE SANZIONI Se la comunicazione commerciale esaminata è contraria alle norme del Codice, il Giurì ne vieta l’ulteriore diffusione ü ü Il Giurì può ordinare che di singole decisioni venga data notizia al pubblico mediante pubblicazione di un estratto della decisione ü Analogo provvedimento viene adottato qualora chi vi è tenuto non si sia uniformato alle decisioni del Giurì

Art. 25 CA Prodotti medicinali e trattamenti curativi La comunicazione commerciale relativa a medicinali

Art. 25 CA Prodotti medicinali e trattamenti curativi La comunicazione commerciale relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità nonché in conformità alla scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche del prodotto. . omissis. . . Inoltre la comunicazione commerciale relativa alle specialità medicinali da banco o ai trattamenti curativi non deve: • indurre a ritenere che l'efficacia del medicinale sia priva di effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale; • attribuire al medicinale o al trattamento una efficacia pari o superiore a quella di altri; • far apparire superflua la consultazione del medico o l'intervento chirurgico o indurre a una errata autodiagnosi. . omissis. . .

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 giugno 1993 Riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, in Milano.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 giugno 1993 Riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, in Milano. (G. U. Serie Generale n. 152 del 1 luglio 1993) Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, lettera b), del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che il parere della commissione ministeriale di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934, non è obbligatorio per i messaggi pubblicitari a mezzo stampa periodica o quotidiana e per via radiofonica che siano approvati da un istituto di autodisciplina riconosciuto dal Ministero della sanità e formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali di automedicazione; • • Art. 1. 1. E' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, via Larga n. 15.

Tabella dati 2009 PRONUNCE DEL GIURÌ ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO PARERI PREVENTIVI CASI

Tabella dati 2009 PRONUNCE DEL GIURÌ ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO PARERI PREVENTIVI CASI RISOLTI INGIUNZIONI DI ISTANZE AL IN VIA BREVE DESISTENZA GIURÌ TOTALE CASI ESAMINATI DAL C. D. C. TOTALE SU ISTANZA DI PRONUNCE PARTE TOTALE CASI DEFINITI Anno 2009 139 658 70 22 889 42 64 931 Anno 2008 40 637 76 22 775 38 60 813 2. 322 9. 258 4. 018 1. 275 16. 873 1. 081 2. 356 17. 954 (*) (***) Totale generale 1966 -2009 (*) Attività iniziata nel 1981 (**) Casi definiti grazie alla collaborazione dell’inserzionista nell’emendare, su intervento del Comitato, il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto con le norme del Codice (registrati dal 1995) (***) Attività iniziata nel 1985