Le molestie sessuali sui luoghi di lavoro Tatiana

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Le molestie sessuali sui luoghi di lavoro Tatiana Biagioni studio legale associato Biagioni -

Le molestie sessuali sui luoghi di lavoro Tatiana Biagioni studio legale associato Biagioni - Danesi 1

Il divieto di discriminazione di genere nel rapporto di lavoro dlgs. 198/2006 Codice delle

Il divieto di discriminazione di genere nel rapporto di lavoro dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità le molestie sessuali sui luogo di lavoro costituiscono una discriminazione di genere 2

Le discriminazioni dirette art. 25, 1° comma del dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità

Le discriminazioni dirette art. 25, 1° comma del dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità … qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga 3

Le discriminazioni indirette art. 25, 2°comma del dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità …

Le discriminazioni indirette art. 25, 2°comma del dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità … una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 4

Le molestie art. a 26, 1° comma del dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità

Le molestie art. a 26, 1° comma del dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità Sono considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 5

Le molestie sessuali art. 26, 2° comma del dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità

Le molestie sessuali art. 26, 2° comma del dlgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 6

caratteristiche delle molestie sessuali l comportamenti indesiderati (soggetto molestato e molestatore) l scopo o

caratteristiche delle molestie sessuali l comportamenti indesiderati (soggetto molestato e molestatore) l scopo o effetto (oggettività)

caratteristiche delle molestie sessuali l Connotazione sessuale dei comportamenti indesiderati (forma fisica, verbale o

caratteristiche delle molestie sessuali l Connotazione sessuale dei comportamenti indesiderati (forma fisica, verbale o non verbale) l violare la dignità di una persona e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante o offensivo

l Con il termine dignità, ci si riferisce al valore intrinseco dell'esistenza umana che

l Con il termine dignità, ci si riferisce al valore intrinseco dell'esistenza umana che ogni donna ed ogni uomo, in quanto persona, è consapevole di rappresentare nei propri principi morali, nella necessità di liberamente mantenerli per sé stessi e per gli altri e di tutelarli nei confronti di chi non li rispetta (art. 2 cost. )

art. 26 comma 2 bis Costituiscono discriminazione anche i trattamenti meno favorevoli subiti da

art. 26 comma 2 bis Costituiscono discriminazione anche i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato molestie/molestie sessuali o di esservisi sottomessi. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti molesti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi 10

art. 26 comma 3 bis l La lavoratrice o il lavoratore che agisce in

art. 26 comma 3 bis l La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

l I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile,

l I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di reciproca correttezza.

Azioni in giudizio Criticità e casistica

Azioni in giudizio Criticità e casistica

Onere della prova art. 40 … quando il lavoratore fornisce elementi di fatto, desunti

Onere della prova art. 40 … quando il lavoratore fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione. 14

Ruolo delle Consigliere di Parità l Il D. Lgs. 198/2006 riconosce nelle ipotesi di

Ruolo delle Consigliere di Parità l Il D. Lgs. 198/2006 riconosce nelle ipotesi di discriminazioni di genere e quindi di molestie, tutele giudiziarie ad hoc attribuendo alla Consigliera o al Consigliere di Parità un ruolo centrale.

la Consigliera di Parità Provinciale (città metropolitana / area vasta) l Nella prassi vi

la Consigliera di Parità Provinciale (città metropolitana / area vasta) l Nella prassi vi sono stati soprattutto interventi ad adiuvandum in giudizio: la Consigliera può intervenire autonomamente nei giudizi promossi dal lavoratore, con un intervento ad adiuvandum ex art. 105 c. p. c. , nel senso di mera adesione alla prospettazione della parte discriminata.

ACCORDO SINDACALE 26 APRILE 2016 l l Obiettivi: aumentare consapevolezza e comprensione del fenomeno

ACCORDO SINDACALE 26 APRILE 2016 l l Obiettivi: aumentare consapevolezza e comprensione del fenomeno della violenza; identificare, prevenire e gestire il fenomeno della violenza COME: attività formative, individuazione di soggetti idonei ai quali rivolgersi all’interno dell’azienda 17

Consigliere di Fiducia Figura di derivazione europea; l Finalità: indipendenza di giudizio terzietà autonomia

Consigliere di Fiducia Figura di derivazione europea; l Finalità: indipendenza di giudizio terzietà autonomia esperienza l